Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01515/2025REG.PROV.COLL.
N. 00286/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellante l’avvocato Roberto Righi su delega depositata dell’avvocato Salerno Antonio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Nell’ottobre del 1995 l’odierno appellante -OMISSIS- si arruolava nella Guardia di Finanza ove presta tuttora servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano.
Il ricorrente nel gennaio del 2000, a causa di particolari ed eccezionali esigenze di servizio, effettuava gravosi orari di lavoro con turni disagevoli e faticosi senza poter fruire dei prescritti periodi di riposo, lavorando così ininterrottamente per periodi lunghi.
In data 3 febbraio 2000 mentre svolgeva il servizio di pattuglia con turno 6,00-12,00 veniva colto da malore e condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale -OMISSIS- di Milano, da cui veniva dimesso con la diagnosi “ Reazione da stress con somatizzazioni viscerali, disagio psicologico, manifestazioni neurovegetative con lipotimia e tachicardia ”.
Ulteriori accertamenti venivano eseguiti a cura della C.M.O. dell’ospedale militare di Milano e al sig. -OMISSIS- era riscontrata la patologia “ Turbe ansiose con somatizzazioni viscerali ”.
In relazione a detta patologia lo stesso richiedeva a suo tempo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, negata dall’Amministrazione e riconosciuta, invece, con sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, n. -OMISSIS- adottata all’esito di apposito ricorso r.g. n. 540/2010 proposto sempre dal -OMISSIS-.
Nel corso dell’anno 2012 si manifestava un disagio psicologico più marcato per cui in data 29 dicembre 2012 lo stesso -OMISSIS- inoltrava al Comando d’appartenenza domanda per il riconoscimento da causa di servizio e l’ascrivibilità a categoria per l’equo indennizzo della patologia “ disturbo dell’adattamento con ansia depressiva da stress da lavoro ”, riscontrata in data 14 settembre 2012.
In data 23 ottobre 2015 veniva notificata al -OMISSIS- la nota n. 0301661/15 del 15 ottobre 2015 emessa dal Comando generale della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Trattamento Economico Personale in quiescenza, unitamente al parere n. 12993/2015 emesso in data 10 luglio 2015 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con cui gli veniva negato il riconoscimento da causa di servizio della patologia sofferta con la seguente motivazione:
«… Considerato: - che l’infermità: “pregresso disturbo misto ansioso-depressivo in attuale assenza di psicopatologia in atto” non può riconoscersi dipendente da fatti servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non ritenendosi nel caso di specie documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante . …».
In data 15 gennaio 2016 il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano notificava all’interessato la nota Prot. n. 0345377/15 del 23 novembre 2015 unitamente alla determinazione dirigenziale n. 9239 N. POS. 95065 datata 19 novembre 2015 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Trattamento Economico Personale in quiescenza con la quale veniva negata la dipendenza da fatti di servizio della patologia sofferta.
2. - Con ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.a.r. Lombardia il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento di tali provvedimenti, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
« 1) Violazione e falsa applicazione dell’art 1 lett. a) e c) Titolo I Capo I della Direttiva Tecnica Comando Generale della Guardia di Finanza di cui al Foglio d’Ordini n. 55 del 8/10/1993. Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, L. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità. Contraddittorietà. Irragionevolezza manifesta. Violazione dei principi di lealtà e trasparenza.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 7/8/1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 1, d.P.R. 29/10/2001 n. 461. Eccesso di potere per erronei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Irragionevolezza manifesta. Palese travisamento dei fatti. Omessa considerazione di circostanze di fatto decisive.
3) Violazione dell’art. 10, comma 11, d.P.R. 29/10/2001 n. 461. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e violazione del principio di efficienza dell’azione amministrativa. ».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello il sig. -OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I) Error in judicando ed in procedendo per elusione del giudicato già formatosi sulla acclarata causa di servizio in relazione alla evoluzione patologica delle originarie turbe ansiose. Error in judicando ed in procedendo per (totalmente) omessa istruttoria e quindi per violazione sostanziale della previsione di cui all’art. 1 lett. a) e c) Titolo I Capo I della Direttiva tecnica del Comando Generale della Guardia di Finanza di cui al foglio d’ordini n. 55 del 08.10.1993 con connessa e conseguente violazione dell’art. 97 Cost. Error in judicando ed in procedendo in relazione al principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione. Error in judicando ed in procedendo in relazione al principio dell’affidamento correlato all’intervenuto riconoscimento della causa di servizio prodromica alla sopravvenuta aggravante patologia. Error in judicando ed in procedendo in relazione all’art. 3 l. 07.08.1990 n. 241. Violazione del principio di ragionevolezza ed eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento, carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità del mancato riconoscimento della causa di servizio, arbitrarietà, manifesta ingiustizia. Sviamento;
II) Error in judicando ed in procedendo per elusione del giudicato già formatosi sulla acclarata causa di servizio in relazione alla evoluzione patologica delle originarie turbe ansiose. Error in judicando ed in procedendo per (totalmente) omessa istruttoria e quindi per violazione sostanziale della previsione di cui all’art. 1 lett. a) e c) Titolo I Capo I della Direttiva tecnica del Comando Generale della Guardia di Finanza di cui al foglio d’ordini n. 55 del 08.10.1993 con connessa e conseguente violazione dell’art. 97 Cost. Error in judicando ed in procedendo in relazione al principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione. Error in judicando ed in procedendo in relazione al principio dell’affidamento correlato all’intervenuto riconoscimento della causa di servizio prodromica alla sopravvenuta aggravante patologia. Error in judicando ed in procedendo in relazione all’art. 3 l. 07.08.1990 n. 241. Violazione del principio di ragionevolezza ed eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento, carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità del mancato riconoscimento della causa di servizio, arbitrarietà, manifesta ingiustizia. Sviamento ».
5. - Resistevano al gravame il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza - Comando Generale, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è fondato.
La difesa del sig. -OMISSIS- sostanzialmente contesta un’istruttoria parziale espletata dalla P.A. ed una motivazione non congrua dei provvedimenti impugnati in relazione alla pregressa storia clinica come accertata dalla sentenza del T.a.r. Lombardia n. -OMISSIS- che ha acclarato la riconducibilità della patologia “ turbe ansiose con somatizzazioni viscerali ” al servizio svolto, rispetto alla quale la patologia oggi sub judice (“ disturbo dell’adattamento con ansia depressiva da stress da lavoro ”) costituirebbe un’evoluzione in pejus . La pronuncia di primo grado risulterebbe contraddistinta dal giudizio parziale e solo apparente della documentazione offerta in valutazione al Comitato di Verifica nella misura in cui sarebbe del tutto lacunosa circa il servizio e omissiva in ordine alla pregressa storia clinica, essendosi il primo Giudice trincerato dietro la non sindacabilità della discrezionalità tecnico - valutativa esercitata dall’Amministrazione. La sentenza appellata sarebbe, altresì, contraddistinta dalla irragionevolezza e irrazionalità laddove totalmente disancorata anche dalle risultanze documentali e dagli accertamenti già esperiti nel corso del primo giudizio per come corroborati dalle ulteriori perizie prodotte dalla parte appellante.
Detta prospettazione è meritevole di positivo apprezzamento e condivisione.
Invero, come da ultimo sottolineato dalla parte appellante con la memoria deposita in data 17 gennaio 2025, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 7 giugno 2024, n. 5135, su appello proposto dallo stesso -OMISSIS- avverso la sentenza di rigetto del T.a.r. Lombardia n. 783/2022 avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo in relazione alla pregressa patologia “ sindrome del colon irritabile e colopatia cronica istologicamente evidenziata ”, ha osservato:
«… 8. La domanda successivamente avanzata non attiene più alle «turbe ansiose» che nel caso di specie erano in passato trasmodate in mere «somatizzazioni viscerali», bensì alla loro apparente cronicizzazione, tale potendosi qualificare la successiva «sindrome» del colon irritabile. Tale sostanziale continuità diagnostica in senso peggiorativo, tuttavia, non è in alcun modo stata valutata dal Comitato, che si è limitato ad escludere la potenziale incidenza sulla malattia finale delle condizioni di servizio, tracciando uno iato rispetto alla situazione originaria, del quale non è possibile cogliere la ratio. In altre parole, ciò che connota la peculiarità del caso di specie, è la tipologia delle due infermità lamentate rispettivamente nel 2000 e negli anni successivi, che sembrerebbe porle in consecuzione causale, oltre che logica, tanto da imporne quanto meno la valutazione, prima di segmentarle in situazioni assolutamente eterogenee sotto il profilo eziologico. Solo ritenendo, cioè, le «somatizzazioni viscerali» una patologia esauritasi nel 2000, e nel contempo le sopravvenienze situazioni completamente autonome dalle stesse, può colmarsi l’innegabile lacuna motivazionale ed istruttoria emergente dagli atti .
9. D’altro canto, la apparente continuità tra le due situazioni emerge non tanto e non solo dal fatto che interessano il medesimo organo (l’intestino, appunto), ma anche dalla identità di formulazione del parere che reca in entrambi i casi che si tratta di «nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta», precisando altresì che «Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante […]» (v. Comitato per la verifica delle cause di servizio del 21 settembre 2005, posto a base del diniego annullato dalla prima sentenza del T.a.r. per la Lombardia del 2012, nonché del 10 luglio 2015, oggetto dell’odierna controversia). Per contro l’esclusione, acclarata nel precedente giudizio, della preesistenza di fattori predisponenti, avrebbe dovuto indurre il Comitato ad un più approfondito scrutinio sul punto, partendo dagli assunti ormai cristallizzati con efficacia di giudicato nella sentenza del T.a.r. per la Lombardia del 2012. …».
Con la menzionata sentenza n. 5135/2024 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto dal -OMISSIS- e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione, ritenendo in sostanza la patologia “ sindrome del colon irritabile e colopatia cronica istologicamente evidenziata ” una possibile evoluzione della precedente patologia “ Turbe ansiose con somatizzazioni viscerali ” la cui dipendenza da causa di servizio - come detto - era stata riconosciuta con sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, n. -OMISSIS- (circostanza non valutata dalla Amministrazione).
Dette considerazioni - come osservato dalla parte appellante nella richiamata memoria del 17 gennaio 2025 - sono poi state trasfuse dall’Amministrazione nel parere favorevole del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 30 luglio 2024 e nel correlato decreto n. 95065 del 3 settembre 2024, affermando così che “ L’infermità “sindrome del colon irritabile” è si dipendente da causa di servizio ”.
Come condivisibilmente rimarcato dal -OMISSIS-, anche la patologia oggetto del presente giudizio ( i.e. “ disturbo dell’adattamento con ansia depressiva da stress da lavoro ”) sembra porsi in “ consecuzione causale ” con la patologia di cui alla sentenza del T.a.r. Lombardia n. -OMISSIS- (“ turbe ansiose con somatizzazioni viscerali ”) e con la patologia di cui alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5135/2024 (“ sindrome del colon irritabile e colopatia cronica istologicamente evidenziata ”), anche alla luce delle perizie di parte depositate nel corso del giudizio.
Tuttavia, una specifica valutazione sul punto da parte del Comitato di Verifica è mancata, pur a fronte delle medesime condizioni di lavoro “ eccezionali ” entro cui il -OMISSIS- si è trovato costretto ad operare (peraltro presenti in parte anche successivamente al 2000, come dimostra la scarsa fruizione, da parte dello stesso -OMISSIS-, di pause pranzo negli anni 2007 e 2008, circostanza quest’ultima non specificamente contestata dall’Amministrazione).
Ne discende la fondatezza del dedotto vizio di difetto d’istruttoria dell’attività amministrativa svolta e di motivazione dei provvedimenti impugnati.
8. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere accolto nei sensi indicati e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto sempre nei sensi indicati, con annullamento degli atti impugnati.
In sede di attività conformativa alla presente sentenza l’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione del -OMISSIS- alla luce del quanto esposto. Ogni altra doglianza articolata dalla parte appellante resta assorbita.
9. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla nei sensi di cui in motivazione gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza - Comando Generale al pagamento in favore dell’appellante -OMISSIS- delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.