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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
CI RA IU
IA ON IU rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Barbati, giusta delega in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. depositato in data 2.4.2025, le parti chiedevano al Tribunale di pronunciare la separazione ed il divorzio, alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale sita in Roma, via Sofia 26 piano 4 int. 8 è di proprietà esclusiva del Sig. e, come tale, viene assegnata al marito e rimarrà in Parte_1
uso esclusivo allo stesso. La moglie, previo accordo con il marito, ha già lasciato la dimora coniugale portando con sé i propri effetti ed oggetti personali nessuno escluso, ed alcuni arredi di sua proprietà
3) I coniugi avendo adeguati redditi propri, rinunciano sin d'ora ad ogni reciproco mantenimento;
4) I coniugi hanno stipulato, in data 29.07.2014 la costituzione di un fondo patrimoniale, (per atto notaio in registrato in Civitavecchia al n. 1980 serie T, trascritto a Sassari il 01.08.2014 Per_1
n. 8694 Generale e n. 6909 Particolare nonché in Roma il 01.08.2014 n. 87476 Generale e n. 59600
Particolare) con il quale hanno destinato alcuni beni di proprietà esclusiva di ciascuno a far fronte ai bisogni della famiglia ex art 167 c.c. e segg., convenendo, altresì, che la proprietà dei beni costituenti il predetto fondo spettasse e rimanesse ai titolari esclusivi, sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, per quanto di loro spettanza, mentre sarebbe spettato ad entrambi i coniugi
[...]
l'amministrazione degli stessi secondo le norme dell'art 180 c.c.; 5) I coniugi, sempre al fine di dirimere, in via definitiva, la crisi coniugale, convengono che tutti i beni conferiti nel fondo patrimoniale siano amministrati, in via esclusiva, dal rispettivo proprietario il quale potrà trattenere i frutti nonché, sempre in via esclusiva, sopportare tutte le spese ordinarie e straordinarie, afferenti,
a qualsiasi titolo, ai beni di proprietà esclusiva, i quali saranno destinati a soddisfare le esigenze personali del proprietario, senza che i coniugi possano nulla pretendere l'uno dall'altro, né a titolo di rimborso e/o di restituzione e/o a titolo risarcitorio e ciò sino alla cessazione, ex lege, del fondo stesso,
ex art 171 c.c., 6) Entrambi i coniugi, per quanto occorre e possa, prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
7) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni loro vicenda e questione di natura patrimoniale dichiarando di non nutrire ulteriori e reciproche pretese.”
All'udienza del 2.10.2025, il IU relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimetteva la causa in decisione sulla domanda di separazione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere omologate in quanto conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti che hanno contratto matrimonio in Roma in data 24.5.2014, (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 16,
Parte 1, Ufficio 1 , Anno 2014);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio,
come da separata ordinanza.
ORDINA l'annotazione come per legge
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il IU estensore La Presidente
IA ON TA NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
CI RA IU
IA ON IU rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Barbati, giusta delega in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. depositato in data 2.4.2025, le parti chiedevano al Tribunale di pronunciare la separazione ed il divorzio, alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale sita in Roma, via Sofia 26 piano 4 int. 8 è di proprietà esclusiva del Sig. e, come tale, viene assegnata al marito e rimarrà in Parte_1
uso esclusivo allo stesso. La moglie, previo accordo con il marito, ha già lasciato la dimora coniugale portando con sé i propri effetti ed oggetti personali nessuno escluso, ed alcuni arredi di sua proprietà
3) I coniugi avendo adeguati redditi propri, rinunciano sin d'ora ad ogni reciproco mantenimento;
4) I coniugi hanno stipulato, in data 29.07.2014 la costituzione di un fondo patrimoniale, (per atto notaio in registrato in Civitavecchia al n. 1980 serie T, trascritto a Sassari il 01.08.2014 Per_1
n. 8694 Generale e n. 6909 Particolare nonché in Roma il 01.08.2014 n. 87476 Generale e n. 59600
Particolare) con il quale hanno destinato alcuni beni di proprietà esclusiva di ciascuno a far fronte ai bisogni della famiglia ex art 167 c.c. e segg., convenendo, altresì, che la proprietà dei beni costituenti il predetto fondo spettasse e rimanesse ai titolari esclusivi, sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, per quanto di loro spettanza, mentre sarebbe spettato ad entrambi i coniugi
[...]
l'amministrazione degli stessi secondo le norme dell'art 180 c.c.; 5) I coniugi, sempre al fine di dirimere, in via definitiva, la crisi coniugale, convengono che tutti i beni conferiti nel fondo patrimoniale siano amministrati, in via esclusiva, dal rispettivo proprietario il quale potrà trattenere i frutti nonché, sempre in via esclusiva, sopportare tutte le spese ordinarie e straordinarie, afferenti,
a qualsiasi titolo, ai beni di proprietà esclusiva, i quali saranno destinati a soddisfare le esigenze personali del proprietario, senza che i coniugi possano nulla pretendere l'uno dall'altro, né a titolo di rimborso e/o di restituzione e/o a titolo risarcitorio e ciò sino alla cessazione, ex lege, del fondo stesso,
ex art 171 c.c., 6) Entrambi i coniugi, per quanto occorre e possa, prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
7) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni loro vicenda e questione di natura patrimoniale dichiarando di non nutrire ulteriori e reciproche pretese.”
All'udienza del 2.10.2025, il IU relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimetteva la causa in decisione sulla domanda di separazione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere omologate in quanto conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti che hanno contratto matrimonio in Roma in data 24.5.2014, (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 16,
Parte 1, Ufficio 1 , Anno 2014);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio,
come da separata ordinanza.
ORDINA l'annotazione come per legge
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il IU estensore La Presidente
IA ON TA NZ