CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/10/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 82/2014
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana UZ Presidente
Dott.ssa AR Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 10 aprile 2014 e proseguita con ricorso ex art 297 c.p.c depositato il
20.11.2024 tra
, IN PERSONA DEL SINDACO PRO Parte_1
TEMPORE (C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Denise P.IVA_1
Chiogna del Foro di , cod. fisc. , PEC Pt_1 C.F._1
e dall'avv. Alessio Gusmeroli del Email_1
Foro di ,( cf ,) con domicilio digitale presso Pt_1 C.F._2
l'indirizzo PEC domicilio fisico Email_1
presso l'Avvocatura comunale in Piazza Fiera, n. 17, 38122 Pt_1
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. MOSER FRANCO ( cf ) PEC C.F._4 con domicilio eletto presso il suo Email_2
studio in , via Dietro le Mura B 13 come da procura speciale a Pt_1
margine del ricorso per ingiunzione . appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia codesta Ecc.ma Corte in riforma dell'impugnata sentenza n.
1149/2023 del Tribunale di Trento, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per i motivi tutti in narrativa dedotti, accertato comunque che il decreto ingiuntivo risulta emesso in carenza dei presupposti di legge e specificando, in denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello, il dies a quo della decorrenza degli interessi e se la liquidazione delle spese di lite del primo giudice ricomprende quelle della sede monitoria;
con rigetto delle domande avversarie, e con condanna dell'appellato alla restituzione delle ulteriori somme, oltre quella ricevuta [il 13 maggio 2025]
a mezzo di assegno circolare, pagate in virtù della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, pari ad euro 16.972,11, unitamente ai relativi interessi e alle spese di lite, nonché oltre interessi legali su tali somme dal giorno del pagamento al saldo.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio come per legge
Per parte appellata
In via principale: “Per i motivi già dedotti negli atti di causa e per ogni altro pag. 2/17 che sarà ritenuto di giustizia, e dato atto della rideterminazione complessiva dell'indennità di esproprio per cui è causa in E. 1.112.380,00, confermarsi la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato dell'importo ridotto in linea capitale ad E. 16.972,10 oltre interessi dal dì del dovuto – vale a dire quanto meno dalla data del provvedimento ablativo – al saldo, con rigetto, in quanto tardiva, inammissibile ed infondata, di ogni altra e diversa domanda formulata dall'appellante”.
In ogni caso: “Condannarsi l'appellante all'integrale rifusione di spese e compensi di avvocato del giudizio, oltre a e rimborso spese generali nella misura del 15%, C.N.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2021, il Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 325/2012, con cui era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di Controparte_1
euro 46.048,92 oltre interessi «dal dì del dovuto» e spese, quale maggiore somma a titolo di indennità di esproprio per i 4/108 delle pp.ff. 2030/1,
2030/3, 2031/1, 2031/5 e della p.ed. 5821 in C.C. Trento in ragione della rideterminazione in complessivi euro 1.897.454,00 disposta con sentenza della Corte di Appello di Trento n. 148/2011 del 3 maggio-24 giugno 2011 emessa nel giudizio di opposizione alla stima promossa da altri comproprietari degli immobili rispetto al quale l'ingiungente era rimasto estraneo, al netto della somma di euro 24.227,15, versata a CP_1
sulla base dell'originaria stima in sede amministrativa giusta
[...]
determinazione provinciale del 28 febbraio 2005 .
pag. 3/17 Il contestava il credito, eccependo l'insussistenza dei Pt_1
presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio in ragione del fatto che la sentenza n. 148/2011, di mero accertamento, non era passata in giudicato essendo stata impugnata, e quindi non era provvisoriamente esecutiva per cui il credito non era esigibile;
deduceva inoltre che la peculiarietà della disciplina introdotta dalla legge Provinciale precludeva l'applicazione dei principi giurisprudenziali invocati dal ricorrente.
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo, invocando la giurisprudenza formatasi relativamente alle norme statali sull'espropriazione, che estendeva gli effetti dell'esito del giudizio di opposizione alla stima anche ai comproprietari rimasti estranei a tale giudizio.
Con sentenza n. 1149/2013 del 10-18 dicembre 2013, il Tribunale di
Trento dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo basata sull'inesistenza del credito argomentata in ragione del fatto che avendo l'opponente optato per la cessione volontaria delle proprie quote non si sarebbe potuto verificare la estensione automatica degli effetti del giudizio di opposizione alla stima, promosso dai comproprietari, dal momento che era stata proposta solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; respingeva l'altro motivo di opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del grado .
Con atto di citazione, notificato il 10 marzo 2014, il Parte_1
proponeva appello chiedendo , previa sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza , la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda ed in subordine che fosse specificata la decorrenza pag. 4/17 degli interessi e se la liquidazione delle spese di lite comprendeva anche quelli della fase monitoria .
L'appellato chiedeva il rigetto dell'appello con conferma Controparte_1
della sentenza.
Con ordinanza del 17-24 febbraio 2015 veniva disposta la sospensione del giudizio ex art. 337 cpv. c.p.c. in ragione della circostanza che non era passata in giudicato la sentenza n. 148/2011 con cui era stata rideterminata la indennità di esproprio, essendo stato proposto ricorso in Cassazione da parte del Parte_1
A seguito della pronuncia della sentenza della Corte Suprema di
Cassazione, sez. I civ., n. 9408/2017, di data 14 dicembre 2016, che aveva cassato con rinvio la pronuncia emessa nel giudizio di opposizione alla stima , con successiva sentenza n. 170/2021, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in cassazione (ordinanza n. 20065/2024 dell'11 aprile/22 luglio 2024), la Corte di Appello di Trento rideterminava l'indennità di esproprio per l'intera proprietà in euro 1.112.380,00 , in luogo della somma di euro 1.897.454,00. In data 21 febbraio 2025, veniva notificato al il ricorso per la revocazione dell'ordinanza Parte_1
n. 20065/2024 della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civ., dell'11 aprile-22 luglio 2024.
Il Comune di Trento proponeva ricorso del 20 novembre 2024 per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo, precedentemente sospeso.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, i procuratori delle parti chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni, che si teneva il successivo 13 maggio 2025, nel corso della quale le parti davano atto che pag. 5/17 l'appellato aveva consegnato assegno di euro 30.421,81 a titolo di restituzione del maggior importo ricevuto, che era stato accettato in acconto del maggior credito. La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura come errata la statuizione con cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che, in atto di citazione, si sarebbe limitato a contestare l'esigibilità del credito, e che solo con la memoria ex art 183 n1
c.p.c. aveva mosso obiezioni all'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che afferma che gli effetti favorevoli della sentenza emessa nel giudizio di opposizione alla stima si producono anche nei confronti dei comproprietari rimasti estranei al giudizio, ritenendola una tardiva mutatio BE , di cui ha dichiarato l'inammissibilità. Nega di avere ritenuto pacifico il predetto orientamento giurisprudenziale, in quanto in atto di citazione l'estensione degli effetti della sentenza di rideterminazione era indicata come meramente eventuale ed alla pagina 10 di tale atto era stata evidenziata la particolarità della disciplina provinciale, che impediva il richiamo dei predetti principi, in ragione della previsione dell'automatica maggiorazione del 20%, applicabile all'epoca, a favore dei soggetti che non avevano proposto opposizione .
Contesta di aver operato una mutatio BE con la prima memoria ex art
183 n 1 c.p.c. in cui era stata contestata la possibilità di estensione nell'ambito dell'ordinamento della Provincia locale a fronte dell'“analogia degli effetti che nell'ordinamento locale sugli espropri ha la mancata espressa opposizione alla stima rispetto all'istituto della cessione volontaria disciplinato a livello nazionale”, in quanto si trattava dello pag. 6/17 sviluppo dell'argomentazione difensiva connessa all'art 20 LP 6/1993 abbozzata nell'atto di citazione in opposizione, senza che fossero stati allegati fatti nuovi rispetto a quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
Nel merito, contesta l'estensione all'appellato degli effetti del giudizio di opposizione alla stima promosso dai comproprietari in ragione della peculiarietà della disciplina introdotta dall' ordinamento provinciale.
Evidenzia che mentre l'accettazione dell'indennità a livello statale si produce con un comportamento “attivo” del soggetto interessato, di contro a livello provinciale l'accettazione si ha con un comportamento “passivo ”, vale a dire non presentando opposizione alla stima.
Ciò premesso, afferma la sostanziale equivalenza degli effetti che nell'ordinamento provinciale si ricollegano alla mancata opposizione alla stima (artt. 4, 16 e 20 della legge provinciale n. 6/1993) rispetto all'istituto della “cessione volontaria” disciplinato a livello statale dall'art. 45 del d.P.R. n. 327/2001 in quanto l'accettazione “tacita” dell'indennità maggiorata del 20% prevista dalla legge provinciale (all'epoca in vigore) in assenza di opposizione, corrispondeva all'accettazione “espressa” con assenza di decurtazione della maggiorazione dell'indennità prevista dalla norma statale in ipotesi di cessione volontaria.
Ricordato che la Cassazione ha chiarito che tale estensione non opera nel caso in cui i comproprietari abbiano optato per la cessione volontaria delle rispettive quote prevista dall'art 45 DPR n 327/2001, ribadisce che l'eccezione al principio statale della estensione degli effetti favorevoli della sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione alla stima – valevole, sempre sulla base delle norme statali, per quei comproprietari che abbiano pag. 7/17 optato per la cessione volontaria delle rispettive quote – si .concretizza, nell'ordinamento provinciale, anche nell'ipotesi in cui alcuni comproprietari non abbiano promosso un'opposizione alla stima, dovendosi ritenere che con il loro comportamento “passivo” abbiano accettato l'indennità determinata in via amministrativa. Aggiunge che la circostanza che anche la legge provinciale preveda l'istituto della cessione volontaria non inficia affatto tale conclusione, poiché si tratta solamente di una ulteriore via per raggiungere il medesimo risultato, non essendo prevista alcuna maggiorazione dell'indennità per il caso di espressa accettazione della stima.
Precisa che il era inizialmente incorso nell'errore di Parte_1
ritenere , con la nota del maggio 2005, applicabile la giurisprudenza sulla estensibilità della rideterminazione dell'indennità di esproprio ai comproprietari non opponenti;
esclude comunque che tale posizione possa costituire riconoscimento di debito, poiché le affermazioni non riguardavano circostanze di fatto ma, piuttosto, l'interpretazione delle norme di legge. Sottolinea che alla data del 2 maggio 2005 il termine decadenziale per l'impugnazione della determinazione amministrativa era già spirato, per cui la cessione volontaria si era già concretizzata.
Con ulteriore motivo censura la impugnata sentenza nella parte in cui non ha accolto il profilo di opposizione relativo al difetto dei presupposti per la condanna al pagamento delle ulteriori somme, dal momento che non era passata in giudicato la sentenza che, in accoglimento della opposizione alla stima , aveva rideterminato l'indennità di esproprio . Contesta come errata la statuizione secondo cui la sentenza n 148/2011 della Corte di Appello di Trento, come era immediatamente esecutiva nei confronti di coloro che pag. 8/17 hanno preso parte al giudizio, “non può che essere immediatamente esecutiva anche nei confronti del ricorrente” comproprietario del bene.
Ricorda che si tratta di sentenza di mero accertamento e quindi priva di provvisoria esecutività, per cui non poteva invocarla per ottenere CP_1
il decreto ingiuntivo prima del passaggio in giudicato.
Appare opportuna la trattazione unitaria dei motivi, in quanto attinenti a profili strettamente connessi.
Va ricordato che con la sentenza a Sezioni Unite n 12310 del 2015 e quindi con la pronuncia confermativa a Sezioni unite n. 22404 del 2018, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande: le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v.
Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v anche Cass civ Sezioni unite n
22404/2018 ). Le domande modificate, parimenti ammissibili, sono le
“stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in
pag. 9/17 giudizio”; Infine le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che “si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n.
12310/2015; v anche Cass a Sezioni unite n 22404/2018).
Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n 352/ 2012, emesso a favore di per il pagamento dell'indennità di Controparte_1
esproprio per la maggior somma calcolata sull' importo determinato con la sentenza della Corte di Appello di Trento n.148/11 nel giudizio promosso da altri comproprietari, il ha contestato il credito Parte_1
azionato, negando la esistenza dei presupposti, particolarmente sotto il profilo della mancanza di una determinazione definitiva dell'importo.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art 183 n.1 c.p.c. l'opponente ha inoltre sviluppato la tesi della impossibilità di estendere all'ingiungente gli effetti dell'accertamento operato nel giudizio di opposizione alla stima promosso dai comproprietari , affermata dalla Suprema Corte nel caso in cui i comproprietari abbiano optato per la cessione volontaria, adducendo che le modalità con cui nell'ordinamento provinciale l'indennità diviene definitiva, in ragione di un comportamento inattivo vale a dire per la mancata proposizione dell'opposizione, a differenza di quanto succede nell'ambito dell'ordinamento nazionale, in cui in caso di silenzio del proprietario l'indennità si deve intendere rifiutata, porterebbe ad equiparare l'accettazione alla stima, che all'epoca comportava un aumento del 20%, alla cessione volontaria, che pur essendo un istituto parimenti pag. 10/17 prevista dall'ordinamento provinciale non era tuttavia mai utilizzata dai proprietari che non ne avevano alcuna utilità.
Ad una attenta lettura, emerge che nella memoria ex art 183 n 1 c.p.c. il ha svolto una mera difesa in diritto, diretta a confutare il Pt_1
principio della estensione della determinazione giudiziale della indennità, che era stato invocato dall'ingiungente già nel ricorso monitorio;
va poi sottolineato che il riferimento alla cessione volontaria
è stato prospettato in linea teorica, a sostegno della tesi giudica, senza che il avesse affermato in corso di causa che le quote di Pt_1
fossero stata oggetto di cessione volontaria , circostanza Controparte_1
che non è stata allegata neppure dalla controparte né comunque provata in causa.
Pertanto, si tratta di una precisazione della contestazione in diritto del credito azionato dal , formulata sulla base di elementi di fatto ed CP_1
in diritto già prospettati nel processo. Pertanto, il predetto profilo deve essere esaminato nel merito.
Con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha affermato che
“nell'ipotesi di espropriazione di beni appartenenti in comproprietà indivisa non esiste, per il principio dell'unitarietà della stima, un diritto di credito pro quota azionabile con il giudizio di opposizione, ma solo un unico diritto di credito il cui importo resterà fissato all'esito del giudizio;
che legittimati all'opposizione sono tutti i comproprietari, senza necessità di litisconsorzio fra loro, con la conseguenza che gli effetti della sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione si producono nei confronti di tutti i comproprietari, e cioè sia nei confronti di quelli opponenti o
pag. 11/17 intervenuti nel giudizio di opposizione, sia nei confronti di quelli rimasti estranei al giudizio, a carico dei quali non matura alcuna decadenza;
che, conseguentemente, il giudizio promosso solo da taluni comproprietari per la determinazione delle giuste indennità spettanti per l'occupazione e
l'espropriazione dell'immobile ha natura pregiudiziale rispetto al giudizio promosso successivamente dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio per ottenere il deposito di tutte le somme spettanti per
l'espropriazione, allorquando, come nella specie, l'espropriante sia stato condannato a depositare solo la quota parte delle indennità spettanti agli originari opponenti” ( SU 10292/2003; conformi Cass.25966/ 2009
Cass.15780 /2019 .)
Tale principio è peraltro ribadito anche dalle pronunce, richiamate dalla difesa del che ne escludono l'applicabilità quando vi siano Pt_1
posizioni di comproprietari definite mediante cessione volontaria (Cass
12700/2014).
In primo luogo, come già sottolineato, il non ha Parte_1
allegato che l'acquisizione delle quote di sia avvenuta a Controparte_1
seguito di cessione volontaria;
di contro deve evidenziarsi che è stata dimessa la determinazione del dirigente n 113 del 28 febbraio 2005 con cui è stata disposta l'espropriazione dell'area in comproprietà dei consorti
. CP_1
Ciò premesso, per invocare l'inapplicabilità del principio di unitarietà della determinazione della indennità l'appellante invoca, come già accennato, una “ sostanziale equivalenza” degli effetti che nell'ordinamento provinciale si ricollegano alla mancata opposizione alla stima (artt. 4, 16 e 20 della legge provinciale n. 6/1993) rispetto all'istituto pag. 12/17 della “cessione volontaria” disciplinato a livello statale dall'art. 45 del d.P.R. n. 327/2001 in quanto l'accettazione “tacita” dell'indennità maggiorata del 20% prevista dalla legge provinciale (allora in vigore) in assenza di opposizione, corrispondeva all'accettazione “espressa” con assenza di decurtazione della maggiorazione dell'indennità prevista dalla norma statale in ipotesi di cessione volontaria.
Tale equiparazione si scontra con il fatto che le modalità previste dalla legge regionale in punto di determinazione alla stima, di cui è stata evidenziata la diversità rispetto alla disciplina statale , attengono al quantum della indennità e non al titolo di acquisizione del bene da parte dell'ente; e che anche la legge provinciale prevede in alternativa al provvedimento di esproprio, la cessione volontaria.
Sotto altro aspetto, il non ha chiarito se fosse stata liquidata a Pt_1
la maggiorazione del 20%, che costituirebbe uno degli Controparte_1
elementi che, secondo la tesi difensiva, rederebbero assimilabili le due fattispecie. Né ha preso posizione in relazione alla missiva del 4 ottobre
2011 indirizzata al servizio Patrimonio Ufficio Espropri, con cui l'avvocato Moser, a nome dei signori (ivi compreso ), CP_1 CP_1
e richiedeva il maggior importo della indennità di Pt_2 CP_2
esproprio, affermando che i comproprietari non avevano aderito alla proposta di maggiorazione formulata con la missiva del del 2 Pt_1
maggio 2005. Per cui anche tale elemento, su cui si basa l'equiparazione, non appare risolutivo.
Deve quindi concludersi che, pur a fronte delle specifiche modalità di determinazione della indennità di esproprio previste dall'ordinamento
Provinciale, non è condivisibile l'esegesi suggerita dal che in Pt_1
pag. 13/17 ragione di tale peculiarità ne afferma una equiparazione alla fattispecie di cessione volontaria che sarebbe ostativa alla applicazione del principio di unitarietà della determinazione della indennità.
Con sentenza della Corte di Appello di Trento n 170/2021, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione con ordinanza n
20065/2024 pubblicata il 22.7.2044, l'indennità di espropriazione dell'area, di cui era proprietario della quote di 4/108, è Controparte_1
stata determinata in complessivi € 1.112.380,00.
Solo per completezza, va evidenziato che il rimedio revocatorio medio tempore proposto avverso il provvedimento della Cassazione non incide sulla formazione della cosa giudicata formale della pronuncia di legittimità
(Cass.3752 2024)
Trattandosi di debito di valuta spettano agli espropriati gli interessi legali dalla data del provvedimento di esproprio sino al deposito ovvero al pagamento (Cass. 18 agosto 2017, n. 20178), da calcolarsi in caso di determinazione in sede giudiziale sulla maggiore somma (ex plurimis
Cass. 20178/2017).
Non è condivisibile l'obiezione sollevata dal in Parte_1
comparsa conclusionale di replica depositata in data 3.9.2025, secondo cui la sentenza CdA TN n 170/2021 si sarebbe pronunciata solo sulla indennità spettante ai comproprietari opponenti, dal momento che tale liquidazione ha come indefettibile presupposto la quantificazione dell'intero diritto credito, il cui importo rimane “ fissato all'esito del giudizio”, sulla base della quale sono state determinate le quote degli opponenti.
pag. 14/17 A fronte di tale quantificazione il credito spettante a , in Controparte_1
ragione della quota di 4/108, va determinato in linea capitale in €
41.199,25 oltre interessi dalla data di esproprio al pagamento.
Al netto della somma versata ante causam nel gennaio 2005 pari ad €
24.227,15, come peraltro documentato dall'estratto conto dimesso nella fase monitoria, il residuo importo spettante all'appellato per effetto della determinazione giudiziale è pari ad € 16.972,10 in linea capitale .
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo emesso per un importo maggiore.
Dato atto di avere complessivamente ricevuto , anche per effetto di un pagamento intervenuto in corso di causa, in linea capitale, l'importo complessivo € 70.276,07 , ha restituito l'importo di Controparte_1
€ 29.076,81 quale differenza, in linea capitale, tra le somme già ricevute e la quota spettantegli in seguito alla suddetta rideterminazione dell'indennità, ed € 1.345,00 quale “quota di interessi su tale somma capitale a suo tempo versati dal peraltro per il solo periodo Pt_1
21.03.2012-07.03.2014.”
Deve quindi fondatamente ritenersi che abbia, allo Controparte_1
stato, ricevuto il pagamento dell'intero credito vantato.
In riferimento alla richiesta proposta dal di restituzione di Pt_1
maggiori somme , si impongono alcune considerazioni.
Quantunque il citato l'importo di € 30.421,81 sia stato accettato a titolo di acconto, non di meno in mancanza di prova, ed anche di allegazione, della complessiva somma versata dal in corso di causa, come pure Pt_1
della relativa data , è preclusa alla Corte la quantificazione delle pag. 15/17 eventuali ulteriori somme che risultassero indebitamente percepite dall'appellato, per cui la domanda di restituzione non può essere accolta.
In relazione alla regolazione delle spese, va sottolineata la particolarità della vicenda processuale, dal momento che il maggior importo a titolo di indennità di esproprio, per cui ha proposto ricorso Controparte_1
monitorio depositato nel marzo 2012 , è stato accertato in corso di causa , per effetto della sentenza della Cd A TN divenuta definitiva il 22.7.2024 per un importo inferiore a quello richiesto e che era stato versato dal in ragione della provvisoria esecutività del titolo giudiziale. Pt_1
Tale situazione integra l'ipotesi “delle gravi ed eccezionali ragioni” prevista dall'art 92 co II c.p.c. , nel testo vigente ratione temporis essendo il giudizio stato introdotto prima della novella introdotta dal DL
132/2014 , per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Non essendo stata fornita la prova di versamenti da parte del Parte_1
alla controparte a titolo di spese per la fase monitoria e del primo
[...]
grado, la relativa domanda non può essere accolta .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in riforma della sentenza del Tribunale di Trento Parte_1
n 1149/2013 del 10/18 dicembre 2013, revoca il decreto ingiuntivo n 325/2012; accertato il maggior importo spettante a a titolo di Controparte_1
indennità di esproprio in € 16.972,10, oltre interessi dalla data dell'esproprio al pagamento, dà atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa;
compensa per intero fra le parti le spese di lite di tutti i gradi;
pag. 16/17 respinge la domanda di restituzione proposta dal . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 16.9.2025 .
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AR Tulumello Liliana UZ
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 82/2014
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana UZ Presidente
Dott.ssa AR Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 10 aprile 2014 e proseguita con ricorso ex art 297 c.p.c depositato il
20.11.2024 tra
, IN PERSONA DEL SINDACO PRO Parte_1
TEMPORE (C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Denise P.IVA_1
Chiogna del Foro di , cod. fisc. , PEC Pt_1 C.F._1
e dall'avv. Alessio Gusmeroli del Email_1
Foro di ,( cf ,) con domicilio digitale presso Pt_1 C.F._2
l'indirizzo PEC domicilio fisico Email_1
presso l'Avvocatura comunale in Piazza Fiera, n. 17, 38122 Pt_1
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. MOSER FRANCO ( cf ) PEC C.F._4 con domicilio eletto presso il suo Email_2
studio in , via Dietro le Mura B 13 come da procura speciale a Pt_1
margine del ricorso per ingiunzione . appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia codesta Ecc.ma Corte in riforma dell'impugnata sentenza n.
1149/2023 del Tribunale di Trento, ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per i motivi tutti in narrativa dedotti, accertato comunque che il decreto ingiuntivo risulta emesso in carenza dei presupposti di legge e specificando, in denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello, il dies a quo della decorrenza degli interessi e se la liquidazione delle spese di lite del primo giudice ricomprende quelle della sede monitoria;
con rigetto delle domande avversarie, e con condanna dell'appellato alla restituzione delle ulteriori somme, oltre quella ricevuta [il 13 maggio 2025]
a mezzo di assegno circolare, pagate in virtù della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, pari ad euro 16.972,11, unitamente ai relativi interessi e alle spese di lite, nonché oltre interessi legali su tali somme dal giorno del pagamento al saldo.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio come per legge
Per parte appellata
In via principale: “Per i motivi già dedotti negli atti di causa e per ogni altro pag. 2/17 che sarà ritenuto di giustizia, e dato atto della rideterminazione complessiva dell'indennità di esproprio per cui è causa in E. 1.112.380,00, confermarsi la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato dell'importo ridotto in linea capitale ad E. 16.972,10 oltre interessi dal dì del dovuto – vale a dire quanto meno dalla data del provvedimento ablativo – al saldo, con rigetto, in quanto tardiva, inammissibile ed infondata, di ogni altra e diversa domanda formulata dall'appellante”.
In ogni caso: “Condannarsi l'appellante all'integrale rifusione di spese e compensi di avvocato del giudizio, oltre a e rimborso spese generali nella misura del 15%, C.N.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2021, il Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 325/2012, con cui era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di Controparte_1
euro 46.048,92 oltre interessi «dal dì del dovuto» e spese, quale maggiore somma a titolo di indennità di esproprio per i 4/108 delle pp.ff. 2030/1,
2030/3, 2031/1, 2031/5 e della p.ed. 5821 in C.C. Trento in ragione della rideterminazione in complessivi euro 1.897.454,00 disposta con sentenza della Corte di Appello di Trento n. 148/2011 del 3 maggio-24 giugno 2011 emessa nel giudizio di opposizione alla stima promossa da altri comproprietari degli immobili rispetto al quale l'ingiungente era rimasto estraneo, al netto della somma di euro 24.227,15, versata a CP_1
sulla base dell'originaria stima in sede amministrativa giusta
[...]
determinazione provinciale del 28 febbraio 2005 .
pag. 3/17 Il contestava il credito, eccependo l'insussistenza dei Pt_1
presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio in ragione del fatto che la sentenza n. 148/2011, di mero accertamento, non era passata in giudicato essendo stata impugnata, e quindi non era provvisoriamente esecutiva per cui il credito non era esigibile;
deduceva inoltre che la peculiarietà della disciplina introdotta dalla legge Provinciale precludeva l'applicazione dei principi giurisprudenziali invocati dal ricorrente.
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo, invocando la giurisprudenza formatasi relativamente alle norme statali sull'espropriazione, che estendeva gli effetti dell'esito del giudizio di opposizione alla stima anche ai comproprietari rimasti estranei a tale giudizio.
Con sentenza n. 1149/2013 del 10-18 dicembre 2013, il Tribunale di
Trento dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo basata sull'inesistenza del credito argomentata in ragione del fatto che avendo l'opponente optato per la cessione volontaria delle proprie quote non si sarebbe potuto verificare la estensione automatica degli effetti del giudizio di opposizione alla stima, promosso dai comproprietari, dal momento che era stata proposta solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; respingeva l'altro motivo di opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del grado .
Con atto di citazione, notificato il 10 marzo 2014, il Parte_1
proponeva appello chiedendo , previa sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza , la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda ed in subordine che fosse specificata la decorrenza pag. 4/17 degli interessi e se la liquidazione delle spese di lite comprendeva anche quelli della fase monitoria .
L'appellato chiedeva il rigetto dell'appello con conferma Controparte_1
della sentenza.
Con ordinanza del 17-24 febbraio 2015 veniva disposta la sospensione del giudizio ex art. 337 cpv. c.p.c. in ragione della circostanza che non era passata in giudicato la sentenza n. 148/2011 con cui era stata rideterminata la indennità di esproprio, essendo stato proposto ricorso in Cassazione da parte del Parte_1
A seguito della pronuncia della sentenza della Corte Suprema di
Cassazione, sez. I civ., n. 9408/2017, di data 14 dicembre 2016, che aveva cassato con rinvio la pronuncia emessa nel giudizio di opposizione alla stima , con successiva sentenza n. 170/2021, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in cassazione (ordinanza n. 20065/2024 dell'11 aprile/22 luglio 2024), la Corte di Appello di Trento rideterminava l'indennità di esproprio per l'intera proprietà in euro 1.112.380,00 , in luogo della somma di euro 1.897.454,00. In data 21 febbraio 2025, veniva notificato al il ricorso per la revocazione dell'ordinanza Parte_1
n. 20065/2024 della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civ., dell'11 aprile-22 luglio 2024.
Il Comune di Trento proponeva ricorso del 20 novembre 2024 per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo, precedentemente sospeso.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, i procuratori delle parti chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni, che si teneva il successivo 13 maggio 2025, nel corso della quale le parti davano atto che pag. 5/17 l'appellato aveva consegnato assegno di euro 30.421,81 a titolo di restituzione del maggior importo ricevuto, che era stato accettato in acconto del maggior credito. La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura come errata la statuizione con cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che, in atto di citazione, si sarebbe limitato a contestare l'esigibilità del credito, e che solo con la memoria ex art 183 n1
c.p.c. aveva mosso obiezioni all'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che afferma che gli effetti favorevoli della sentenza emessa nel giudizio di opposizione alla stima si producono anche nei confronti dei comproprietari rimasti estranei al giudizio, ritenendola una tardiva mutatio BE , di cui ha dichiarato l'inammissibilità. Nega di avere ritenuto pacifico il predetto orientamento giurisprudenziale, in quanto in atto di citazione l'estensione degli effetti della sentenza di rideterminazione era indicata come meramente eventuale ed alla pagina 10 di tale atto era stata evidenziata la particolarità della disciplina provinciale, che impediva il richiamo dei predetti principi, in ragione della previsione dell'automatica maggiorazione del 20%, applicabile all'epoca, a favore dei soggetti che non avevano proposto opposizione .
Contesta di aver operato una mutatio BE con la prima memoria ex art
183 n 1 c.p.c. in cui era stata contestata la possibilità di estensione nell'ambito dell'ordinamento della Provincia locale a fronte dell'“analogia degli effetti che nell'ordinamento locale sugli espropri ha la mancata espressa opposizione alla stima rispetto all'istituto della cessione volontaria disciplinato a livello nazionale”, in quanto si trattava dello pag. 6/17 sviluppo dell'argomentazione difensiva connessa all'art 20 LP 6/1993 abbozzata nell'atto di citazione in opposizione, senza che fossero stati allegati fatti nuovi rispetto a quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
Nel merito, contesta l'estensione all'appellato degli effetti del giudizio di opposizione alla stima promosso dai comproprietari in ragione della peculiarietà della disciplina introdotta dall' ordinamento provinciale.
Evidenzia che mentre l'accettazione dell'indennità a livello statale si produce con un comportamento “attivo” del soggetto interessato, di contro a livello provinciale l'accettazione si ha con un comportamento “passivo ”, vale a dire non presentando opposizione alla stima.
Ciò premesso, afferma la sostanziale equivalenza degli effetti che nell'ordinamento provinciale si ricollegano alla mancata opposizione alla stima (artt. 4, 16 e 20 della legge provinciale n. 6/1993) rispetto all'istituto della “cessione volontaria” disciplinato a livello statale dall'art. 45 del d.P.R. n. 327/2001 in quanto l'accettazione “tacita” dell'indennità maggiorata del 20% prevista dalla legge provinciale (all'epoca in vigore) in assenza di opposizione, corrispondeva all'accettazione “espressa” con assenza di decurtazione della maggiorazione dell'indennità prevista dalla norma statale in ipotesi di cessione volontaria.
Ricordato che la Cassazione ha chiarito che tale estensione non opera nel caso in cui i comproprietari abbiano optato per la cessione volontaria delle rispettive quote prevista dall'art 45 DPR n 327/2001, ribadisce che l'eccezione al principio statale della estensione degli effetti favorevoli della sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione alla stima – valevole, sempre sulla base delle norme statali, per quei comproprietari che abbiano pag. 7/17 optato per la cessione volontaria delle rispettive quote – si .concretizza, nell'ordinamento provinciale, anche nell'ipotesi in cui alcuni comproprietari non abbiano promosso un'opposizione alla stima, dovendosi ritenere che con il loro comportamento “passivo” abbiano accettato l'indennità determinata in via amministrativa. Aggiunge che la circostanza che anche la legge provinciale preveda l'istituto della cessione volontaria non inficia affatto tale conclusione, poiché si tratta solamente di una ulteriore via per raggiungere il medesimo risultato, non essendo prevista alcuna maggiorazione dell'indennità per il caso di espressa accettazione della stima.
Precisa che il era inizialmente incorso nell'errore di Parte_1
ritenere , con la nota del maggio 2005, applicabile la giurisprudenza sulla estensibilità della rideterminazione dell'indennità di esproprio ai comproprietari non opponenti;
esclude comunque che tale posizione possa costituire riconoscimento di debito, poiché le affermazioni non riguardavano circostanze di fatto ma, piuttosto, l'interpretazione delle norme di legge. Sottolinea che alla data del 2 maggio 2005 il termine decadenziale per l'impugnazione della determinazione amministrativa era già spirato, per cui la cessione volontaria si era già concretizzata.
Con ulteriore motivo censura la impugnata sentenza nella parte in cui non ha accolto il profilo di opposizione relativo al difetto dei presupposti per la condanna al pagamento delle ulteriori somme, dal momento che non era passata in giudicato la sentenza che, in accoglimento della opposizione alla stima , aveva rideterminato l'indennità di esproprio . Contesta come errata la statuizione secondo cui la sentenza n 148/2011 della Corte di Appello di Trento, come era immediatamente esecutiva nei confronti di coloro che pag. 8/17 hanno preso parte al giudizio, “non può che essere immediatamente esecutiva anche nei confronti del ricorrente” comproprietario del bene.
Ricorda che si tratta di sentenza di mero accertamento e quindi priva di provvisoria esecutività, per cui non poteva invocarla per ottenere CP_1
il decreto ingiuntivo prima del passaggio in giudicato.
Appare opportuna la trattazione unitaria dei motivi, in quanto attinenti a profili strettamente connessi.
Va ricordato che con la sentenza a Sezioni Unite n 12310 del 2015 e quindi con la pronuncia confermativa a Sezioni unite n. 22404 del 2018, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande: le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v.
Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v anche Cass civ Sezioni unite n
22404/2018 ). Le domande modificate, parimenti ammissibili, sono le
“stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in
pag. 9/17 giudizio”; Infine le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che “si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n.
12310/2015; v anche Cass a Sezioni unite n 22404/2018).
Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n 352/ 2012, emesso a favore di per il pagamento dell'indennità di Controparte_1
esproprio per la maggior somma calcolata sull' importo determinato con la sentenza della Corte di Appello di Trento n.148/11 nel giudizio promosso da altri comproprietari, il ha contestato il credito Parte_1
azionato, negando la esistenza dei presupposti, particolarmente sotto il profilo della mancanza di una determinazione definitiva dell'importo.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art 183 n.1 c.p.c. l'opponente ha inoltre sviluppato la tesi della impossibilità di estendere all'ingiungente gli effetti dell'accertamento operato nel giudizio di opposizione alla stima promosso dai comproprietari , affermata dalla Suprema Corte nel caso in cui i comproprietari abbiano optato per la cessione volontaria, adducendo che le modalità con cui nell'ordinamento provinciale l'indennità diviene definitiva, in ragione di un comportamento inattivo vale a dire per la mancata proposizione dell'opposizione, a differenza di quanto succede nell'ambito dell'ordinamento nazionale, in cui in caso di silenzio del proprietario l'indennità si deve intendere rifiutata, porterebbe ad equiparare l'accettazione alla stima, che all'epoca comportava un aumento del 20%, alla cessione volontaria, che pur essendo un istituto parimenti pag. 10/17 prevista dall'ordinamento provinciale non era tuttavia mai utilizzata dai proprietari che non ne avevano alcuna utilità.
Ad una attenta lettura, emerge che nella memoria ex art 183 n 1 c.p.c. il ha svolto una mera difesa in diritto, diretta a confutare il Pt_1
principio della estensione della determinazione giudiziale della indennità, che era stato invocato dall'ingiungente già nel ricorso monitorio;
va poi sottolineato che il riferimento alla cessione volontaria
è stato prospettato in linea teorica, a sostegno della tesi giudica, senza che il avesse affermato in corso di causa che le quote di Pt_1
fossero stata oggetto di cessione volontaria , circostanza Controparte_1
che non è stata allegata neppure dalla controparte né comunque provata in causa.
Pertanto, si tratta di una precisazione della contestazione in diritto del credito azionato dal , formulata sulla base di elementi di fatto ed CP_1
in diritto già prospettati nel processo. Pertanto, il predetto profilo deve essere esaminato nel merito.
Con un indirizzo consolidato la Suprema Corte ha affermato che
“nell'ipotesi di espropriazione di beni appartenenti in comproprietà indivisa non esiste, per il principio dell'unitarietà della stima, un diritto di credito pro quota azionabile con il giudizio di opposizione, ma solo un unico diritto di credito il cui importo resterà fissato all'esito del giudizio;
che legittimati all'opposizione sono tutti i comproprietari, senza necessità di litisconsorzio fra loro, con la conseguenza che gli effetti della sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione si producono nei confronti di tutti i comproprietari, e cioè sia nei confronti di quelli opponenti o
pag. 11/17 intervenuti nel giudizio di opposizione, sia nei confronti di quelli rimasti estranei al giudizio, a carico dei quali non matura alcuna decadenza;
che, conseguentemente, il giudizio promosso solo da taluni comproprietari per la determinazione delle giuste indennità spettanti per l'occupazione e
l'espropriazione dell'immobile ha natura pregiudiziale rispetto al giudizio promosso successivamente dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio per ottenere il deposito di tutte le somme spettanti per
l'espropriazione, allorquando, come nella specie, l'espropriante sia stato condannato a depositare solo la quota parte delle indennità spettanti agli originari opponenti” ( SU 10292/2003; conformi Cass.25966/ 2009
Cass.15780 /2019 .)
Tale principio è peraltro ribadito anche dalle pronunce, richiamate dalla difesa del che ne escludono l'applicabilità quando vi siano Pt_1
posizioni di comproprietari definite mediante cessione volontaria (Cass
12700/2014).
In primo luogo, come già sottolineato, il non ha Parte_1
allegato che l'acquisizione delle quote di sia avvenuta a Controparte_1
seguito di cessione volontaria;
di contro deve evidenziarsi che è stata dimessa la determinazione del dirigente n 113 del 28 febbraio 2005 con cui è stata disposta l'espropriazione dell'area in comproprietà dei consorti
. CP_1
Ciò premesso, per invocare l'inapplicabilità del principio di unitarietà della determinazione della indennità l'appellante invoca, come già accennato, una “ sostanziale equivalenza” degli effetti che nell'ordinamento provinciale si ricollegano alla mancata opposizione alla stima (artt. 4, 16 e 20 della legge provinciale n. 6/1993) rispetto all'istituto pag. 12/17 della “cessione volontaria” disciplinato a livello statale dall'art. 45 del d.P.R. n. 327/2001 in quanto l'accettazione “tacita” dell'indennità maggiorata del 20% prevista dalla legge provinciale (allora in vigore) in assenza di opposizione, corrispondeva all'accettazione “espressa” con assenza di decurtazione della maggiorazione dell'indennità prevista dalla norma statale in ipotesi di cessione volontaria.
Tale equiparazione si scontra con il fatto che le modalità previste dalla legge regionale in punto di determinazione alla stima, di cui è stata evidenziata la diversità rispetto alla disciplina statale , attengono al quantum della indennità e non al titolo di acquisizione del bene da parte dell'ente; e che anche la legge provinciale prevede in alternativa al provvedimento di esproprio, la cessione volontaria.
Sotto altro aspetto, il non ha chiarito se fosse stata liquidata a Pt_1
la maggiorazione del 20%, che costituirebbe uno degli Controparte_1
elementi che, secondo la tesi difensiva, rederebbero assimilabili le due fattispecie. Né ha preso posizione in relazione alla missiva del 4 ottobre
2011 indirizzata al servizio Patrimonio Ufficio Espropri, con cui l'avvocato Moser, a nome dei signori (ivi compreso ), CP_1 CP_1
e richiedeva il maggior importo della indennità di Pt_2 CP_2
esproprio, affermando che i comproprietari non avevano aderito alla proposta di maggiorazione formulata con la missiva del del 2 Pt_1
maggio 2005. Per cui anche tale elemento, su cui si basa l'equiparazione, non appare risolutivo.
Deve quindi concludersi che, pur a fronte delle specifiche modalità di determinazione della indennità di esproprio previste dall'ordinamento
Provinciale, non è condivisibile l'esegesi suggerita dal che in Pt_1
pag. 13/17 ragione di tale peculiarità ne afferma una equiparazione alla fattispecie di cessione volontaria che sarebbe ostativa alla applicazione del principio di unitarietà della determinazione della indennità.
Con sentenza della Corte di Appello di Trento n 170/2021, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione con ordinanza n
20065/2024 pubblicata il 22.7.2044, l'indennità di espropriazione dell'area, di cui era proprietario della quote di 4/108, è Controparte_1
stata determinata in complessivi € 1.112.380,00.
Solo per completezza, va evidenziato che il rimedio revocatorio medio tempore proposto avverso il provvedimento della Cassazione non incide sulla formazione della cosa giudicata formale della pronuncia di legittimità
(Cass.3752 2024)
Trattandosi di debito di valuta spettano agli espropriati gli interessi legali dalla data del provvedimento di esproprio sino al deposito ovvero al pagamento (Cass. 18 agosto 2017, n. 20178), da calcolarsi in caso di determinazione in sede giudiziale sulla maggiore somma (ex plurimis
Cass. 20178/2017).
Non è condivisibile l'obiezione sollevata dal in Parte_1
comparsa conclusionale di replica depositata in data 3.9.2025, secondo cui la sentenza CdA TN n 170/2021 si sarebbe pronunciata solo sulla indennità spettante ai comproprietari opponenti, dal momento che tale liquidazione ha come indefettibile presupposto la quantificazione dell'intero diritto credito, il cui importo rimane “ fissato all'esito del giudizio”, sulla base della quale sono state determinate le quote degli opponenti.
pag. 14/17 A fronte di tale quantificazione il credito spettante a , in Controparte_1
ragione della quota di 4/108, va determinato in linea capitale in €
41.199,25 oltre interessi dalla data di esproprio al pagamento.
Al netto della somma versata ante causam nel gennaio 2005 pari ad €
24.227,15, come peraltro documentato dall'estratto conto dimesso nella fase monitoria, il residuo importo spettante all'appellato per effetto della determinazione giudiziale è pari ad € 16.972,10 in linea capitale .
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo emesso per un importo maggiore.
Dato atto di avere complessivamente ricevuto , anche per effetto di un pagamento intervenuto in corso di causa, in linea capitale, l'importo complessivo € 70.276,07 , ha restituito l'importo di Controparte_1
€ 29.076,81 quale differenza, in linea capitale, tra le somme già ricevute e la quota spettantegli in seguito alla suddetta rideterminazione dell'indennità, ed € 1.345,00 quale “quota di interessi su tale somma capitale a suo tempo versati dal peraltro per il solo periodo Pt_1
21.03.2012-07.03.2014.”
Deve quindi fondatamente ritenersi che abbia, allo Controparte_1
stato, ricevuto il pagamento dell'intero credito vantato.
In riferimento alla richiesta proposta dal di restituzione di Pt_1
maggiori somme , si impongono alcune considerazioni.
Quantunque il citato l'importo di € 30.421,81 sia stato accettato a titolo di acconto, non di meno in mancanza di prova, ed anche di allegazione, della complessiva somma versata dal in corso di causa, come pure Pt_1
della relativa data , è preclusa alla Corte la quantificazione delle pag. 15/17 eventuali ulteriori somme che risultassero indebitamente percepite dall'appellato, per cui la domanda di restituzione non può essere accolta.
In relazione alla regolazione delle spese, va sottolineata la particolarità della vicenda processuale, dal momento che il maggior importo a titolo di indennità di esproprio, per cui ha proposto ricorso Controparte_1
monitorio depositato nel marzo 2012 , è stato accertato in corso di causa , per effetto della sentenza della Cd A TN divenuta definitiva il 22.7.2024 per un importo inferiore a quello richiesto e che era stato versato dal in ragione della provvisoria esecutività del titolo giudiziale. Pt_1
Tale situazione integra l'ipotesi “delle gravi ed eccezionali ragioni” prevista dall'art 92 co II c.p.c. , nel testo vigente ratione temporis essendo il giudizio stato introdotto prima della novella introdotta dal DL
132/2014 , per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Non essendo stata fornita la prova di versamenti da parte del Parte_1
alla controparte a titolo di spese per la fase monitoria e del primo
[...]
grado, la relativa domanda non può essere accolta .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in riforma della sentenza del Tribunale di Trento Parte_1
n 1149/2013 del 10/18 dicembre 2013, revoca il decreto ingiuntivo n 325/2012; accertato il maggior importo spettante a a titolo di Controparte_1
indennità di esproprio in € 16.972,10, oltre interessi dalla data dell'esproprio al pagamento, dà atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa;
compensa per intero fra le parti le spese di lite di tutti i gradi;
pag. 16/17 respinge la domanda di restituzione proposta dal . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 16.9.2025 .
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AR Tulumello Liliana UZ
pag. 17/17