Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 18 agosto 1993, n. 338
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 18 agosto 1993, n. 338
Articolo 3 della Legge 18 agosto 1993, n. 338
Versione
1 settembre 1993
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 settembre 1993
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0