TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13756 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
Parte_1
in persona del l.r.p.t. come da procura in atti
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Salvi elettivamente domiciliata presso il di lei studio professionale sito in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7.
Attrice
CONTRO
- – in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Via dell'Aquila Romana n. 2 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Radice ed elettivamente domiciliato come da procura in atti presso lo Studio dell'Avv. Marcello
Pizzi in Roma, Via Filippo Corridoni n.15, Scala B, int.8.
Convenuto
(C.F. ), con sede in Viale XXIX Maggio Controparte_2 P.IVA_3
n. 83, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Radice, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marcello Pizzi in Roma,
Via Filippo Corridoni n.15, Scala B, int.8.
pagina1 di 11 Convenuto
(C.F. e Partita IVA ), in persona del Sindaco pro CP_3 P.IVA_4 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Radice, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marcello Pizzi in Roma, Via Filippo
Corridoni n.15, Scala B, int.8.
Convenuto
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_4
Piazza Guglielmo Marconi n. 13 (C.F. ) P.IVA_5
- convenuto contumace -
oggetto: azione di condanna al pagamento somme per inadempimento contrattuale.
conclusioni: per parte ricorrente CDP:” Voglia il Tribunale adito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità anche in solido dei seguenti Comuni:
[...] in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via dell'Aquila Romana n. Parte_2
2 (C.F. ), in persona del Sindaco pro P.IVA_2 Parte_3 tempore, con sede in Viale XXIX Maggio n. 83; in Controparte_4 persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Guglielmo Marconi n. 13 (C.F.
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in P.IVA_5 Parte_4
Via Milite Ignoto n. 19 (C.F. ), quali Comuni membri dell'Unione dei Comuni P.IVA_4
“Civitas Europae”, per il mancato versamento delle rate di ammortamento di cui al
Contratto di Prestito concluso tra e la citata Unione dei Parte_1
Comuni “Civitas Europae” e, per l'effetto, condannare i suindicati Comuni a pagare immediatamente a per le suesposte causali, anche in solido Parte_1 tra loro, la somma di Euro 32.381,42, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal
9.6.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende.
2. in via subordinata, attesa la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. di cui alla lettera del 4.8.2020, condannare il a pagare immediatamente la somma di Euro Controparte_4
32.381,42, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal 9.6.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende;
3. in via subordinata, condannare anche in solido i Comuni di , e a pagare immediatamente a CP_1 CP_2 CP_4 CP_3 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. a la somma di Euro Parte_1
32.381,42, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal 9.6.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni per “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, ogni avversaria CP_2 istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata, e per l'effetto rigettare, la domanda di : in via principale: per difetto di Parte_1 legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del Controparte_2 essendo l'Unione dei Comuni Civitas Europae in liquidazione il soggetto tenuto a pagina2 di 11 rispondere del presunto debito per cui è causa, e non i singoli Comuni, tra i quali il
in via subordinata: accertare e dichiarare non dovuta la somma Controparte_2 oggetto di domanda, per inefficacia delle invocate clausole delle Condizioni Generali di contratto ovvero per illegittimità dei tassi di interesse applicati nonché per indeterminatezza e/o genericità del petitum (e quindi della domanda) per omessa ripartizione della stessa in proporzione alla quota di riparto stabilita per ciascun Comune dalle regole statutarie. Con condanna dell'attore alle spese e compensi di causa, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.”
Conclusioni per “previo accoglimento delle istanze istruttorie ed CP_4 CP_3 esibizione indicate, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata, e per l'effetto rigettare, la domanda di . In via principale: per difetto di Parte_1 legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del stante CP_3
l'intervenuto recesso dall'Unione dei Comuni Civitas Europae in data 30.6.2008, prima della stipula del contratto per cui è causa e prima dell'erogazione delle somme oggetto di prestito;
in via subordinata: per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del essendo l'Unione dei Comuni Civitas Europae in CP_3 liquidazione il soggetto tenuto a rispondere del presunto debito per cui è causa, e non i singoli Comuni, tra i quali il in via ulteriormente subordinata: CP_3 accertare e dichiarare non dovuta la somma oggetto di domanda, per inefficacia delle invocate clausole delle Condizioni Generali di contratto ovvero per illegittimità dei tassi di interesse applicati nonché per indeterminatezza e/o genericità del petitum (e quindi della domanda) per omessa ripartizione della stessa in proporzione alla quota di riparto stabilita per ciascun Comune dalle regole statutarie. Con condanna dell'attore alle spese e compensi di causa, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.”.
Per il :” previa accoglimento dell'eccezione di inammissibilità delle Controparte_1 istanze istruttorie ed esibizione avanzate da controparte, : voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata, e per l'effetto rigettare, la domanda di . Parte_1 in via principale: per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del essendo l'Unione dei Comuni Civitas Europae in liquidazione il Controparte_1 soggetto tenuto a rispondere del presunto debito per cui è causa, e non i singoli Comuni, tra i quali il;
in via subordinata: accertare e dichiarare non dovuta la Controparte_1 somma oggetto di domanda, per inefficacia delle invocate clausole delle Condizioni
Generali di contratto ovvero per illegittimità dei tassi di interesse applicati nonché per indeterminatezza e/o genericità del petitum (e quindi della domanda) per omessa ripartizione della stessa in proporzione alla quota di riparto stabilita per ciascun Comune dalle regole statutarie. Con condanna dell'attore alle spese e compensi di causa, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.”.
pagina3 di 11 FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. proposto in data 22.07.2022, la Parte_1
(d'ora in poi ha convenuto in giudizio gli enti
[...] Parte_1 territoriali di cui in epigrafe ( , e unica CP_4 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 contumace) quali Comuni membri dell'Unione dei Comuni “Civitas Europae”, lamentando il mancato versamento delle rate di ammortamento di cui al contratto di prestito concluso tra e la citata Unione dei Comuni “Civitas Parte_1
Europae”; ha chiesto per l'effetto la condanna dei suindicati Comuni a pagare immediatamente a per le suesposte causali, anche in solido Parte_1 tra loro, la somma di Euro 32.381,42, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal
9.6.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende.
La fattispecie contrattuale era quanto mai semplice: i comuni suindicati formavano l'Unione dei Comuni, denominata “Civitas Europae”, e si dotavano di idoneo statuto. A termini di statuto tale Unione vantava un'autonomia contabile e finanziaria, e in data
14.11.2008 sottoscriveva, come soggetto giuridico, con CDP un contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso, a carico di ente locale per euro 44.312,00, destinato al finanziamento della spesa occorrente per l'acquisto di automezzi ed attrezzature per la Parte raccolta differenziata. L'importo concordato veniva integralmente erogato da a beneficio dell'Unione dei Comuni. Viceversa, more solito, dopo una fase iniziale di versamenti in restituzione fino al 30.06.2016, l'Unione, si rendeva inadempiente in relazione ai pagamenti successivi.
Parte A nulla valevano le richieste di restituzione. In data 17.10.2016 si valeva della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, e comunicava all'Unione l'intervenuta risoluzione del contratto e chiedeva l'immediato rimborso della complessiva somma dovuta pari, all'epoca, ad euro 28.083,74, comprensiva di rate successive al 30.06.2016, rateo interessi, indennizzo, importi a titolo di penale e interessi di mora con avviso che, in difetto, avrebbe provveduto al recupero coattivo del credito, oltre interessi di mora.
In difetto di adempimento spontaneo seguiva, nella data del 31.7.2020, formale lettera di diffida e messa in mora all'Unione, al liquidatore, ai singoli Comuni, nonché al tesoriere i quali tutti venivano invitati, in solido tra loro e/o ciascuno per Controparte_5 il rispettivo titolo, al versamento della somma complessiva di € 30.524,98, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal 1.12.2019 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende. A tale lettera seguiva il riscontro del solo comune di CP_4 con cui dava atto di voler onorare i propri impegni e chiedeva incontro per fissare la definizione del riparto delle spese.
Parte In data 16.10.2020 sollecitava i destinatari della diffida al raggiungimento dell'auspicata intesa e alla formulazione di una proposta di rientro concreta e sostenibile, vedendosi altrimenti costretta ad agire in giudizio. Viceversa, stante l'inattività, nelle more pagina4 di 11 l'Unione veniva posta in scioglimento e liquidazione. La nomina del liquidatore non portava al completamento della procedura per l'inazione consapevole e volontaria degli enti territoriali;
né costoro si facevano carico della restituzione delle somme dovute, nonostante fossero state corrisposte per le necessità degli enti territoriali. E quindi veniva proposto il ricorso ex art 702 bis c.p.c. e rassegnate le relative conclusioni.
Si sono costituiti in giudizio gli enti territoriali convenuti (ad eccezione del
[...]
) ed hanno eccepito che non si sarebbe maturata “alcuna prova dell'intervenuta CP_4 estinzione dell'Unione né dell'affermata successione dei Comuni nei rapporti giuridici” ad essa facenti capo, poiché l'iter di scioglimento dell'Unione non si sarebbe mai perfezionato, posto che “la deliberazione del Commissario liquidatore di approvazione del piano di riparto” non sarebbe mai stata trasmessa ai Comuni.
Inoltre, l'ente sosteneva di dover esser estromesso dal giudizio in CP_3 ragione dell'intervenuto recesso dall'Unione dei Comuni Civitas Europae in data 30.6.2008, quindi prima della stipula del contratto per cui è causa e prima dell'erogazione delle somme oggetto di prestito.
Evidenziavano quindi: a1) esser l'Unione dei Comuni Civitas Europae in liquidazione il soggetto tenuto a rispondere del presunto debito per cui è causa, e non i singoli Comuni;
a2) chiedevano in via subordinata di accertare come non dovuta la somma oggetto di domanda, per inefficacia delle invocate clausole delle Condizioni Generali di contratto;
a3) ovvero per illegittimità dei tassi di interesse applicati;
a5) nonché per indeterminatezza e/o genericità del petitum (e quindi della domanda) per omessa ripartizione della stessa in proporzione alla quota di riparto stabilita per ciascun Comune dalle regole statutarie. Con condanna dell'attore alle spese e compensi di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Incardinata in tal modo la causa, ritenuta al stessa di diritto e di natura documentale, emesso l'ordine di esibizione richiesto dalla difesa della parte attrice, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte La domanda ulteriormente subordinata proposta da è fondata e dev'esser accolta.
L'art. 32 del d. lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare l'Unione dei comuni, stabilisce tra l'altro che essa ha autonomia statutaria e regolamentare (comma 4) e che l'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, aggiungendo altresì che lo statuto individua le funzioni svolte dall'ente e le corrispondenti risorse (comma 6).
L'art. 19 della l.r. n. 21 del 2012 (recante "Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"), dopo aver evidenziato al comma 1 che "l'esercizio
pagina5 di 11 associato di cui all'art. 7 può essere attuato mediante Unione dei comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle ulteriori dispositive statali vigenti" e dopo aver sottolineato al comma 2 che "ciascun comune può far parte di una sola Unione", al successivo comma 3 ha stabilito che "lo statuto dell'Unione dei Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. Deve altresì prevedere l'obbligo per il recedente di farsi carico delle quote CP_4 residue dei prestiti eventualmente accesi";
Presupposto della domanda è la costituzione dell'Unione, che – come noto – è soggetto di diritto dotato di potestà statutaria, autonomia contabile e finanziaria. E' una forma di cooperazione strutturale tra enti locali disciplinata dall'articolo 32 del TUEL e successive modifiche, ma soprattutto è un soggetto autonomo, distinto dagli enti territoriali che lo compongono. La regolamentazione dell'ente trova ragione nell'autonomia statutaria, che ne disciplina le modalità di funzionamento, gli organi, la rappresentanza, l'estinzione.
Da questo punto di vista, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, al soggetto collettivo individuato in caso di scioglimento nei rapporti giuridici attivi e passivi succedono i singoli enti territoriali che lo compongono. Ed infatti, in coerenza all'articolo 32 del TUEL
267/2000 lo Statuto ha disciplinato lo statuto dell'Unione prevedendo che lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti e che, in tale contesto, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e rapporti attivi e passivi. E posto che nella fattispecie era indubbio che fosse stato deliberato lo scioglimento dell'Unione e che adesso subentravano nelle attività e passività i singoli
Comuni, il mancato adempimento alla restituzione dei ratei di ammortamento aveva determinato la presente domanda.
Le medesime deduzioni, ma in opposto senso, sono utilizzate dagli enti territoriali a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva: posto che l'Unione non si sarebbe mai formalmente sciolta e liquidata, e che il Commissario Liquidatore non avrebbe mai adottato una delibera di scioglimento e liquidazione, non si legittimerebbe la successione nel debito degli enti territoriali che lo compongono ai sensi dell'articolo 5 dello
Statuto.
Il fatto che il mancato scioglimento sia dipeso o meno dall'inazione degli enti territoriali, (che non avrebbero fatto quanto dovuto ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto
pagina6 di 11 per garantirla) non contraddirebbe la conseguenza: la domanda non potrebbe esser proposta nei confronti degli enti, ma andrebbe egualmente proposta nei confronti dell'Unione dei Comuni Civitas Europae, anche se inattiva, formalmente viva anche se non operante, e pur sempre dotata di soggettività giuridica ed autonomia statutaria contabile e fiscale.
Non favorendo lo scioglimento e la liquidazione, possibile solo per il tramite della fattiva volontà consapevole dei singoli enti territoriali ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, gli enti territoriali si sarebbero garantiti l'esonero da responsabilità e la legittimazione all'inadempimento restitutorio.
Quanto premesso seguono le conseguenze.
E' vero che lo scioglimento dell'Unione non comporta l'estinzione immediata dell'ente. Si apre una fase liquidatoria, durante la quale l'Unione continua ad esistere solo per pagare i debiti e riscuotere i crediti, e se gli organi dell'Unione non provvedono agli adempimenti contabili (es. bilancio, rendiconto), il Prefetto può diffidare gli amministratori, nominare un commissario prefettizio per gli adempimenti omessi, ed avviare la procedura di scioglimento del Consiglio dell'Unione. Alla fine della liquidazione il patrimonio residuo (inclusi debiti e crediti) viene trasferito ai Comuni partecipanti, ciascun Comune deve contabilizzare la propria quota nel bilancio, e la ripartizione avviene secondo criteri stabiliti dallo statuto o dal commissario liquidatore. In caso di negligenza degli amministratori si può configurare una responsabilità amministrativa per danno erariale, ed una ripartizione forzata del debito tra i Comuni, anche in assenza di accordo, secondo criteri di proporzionalità o di partecipazione.
Tuttavia, nella fattispecie, veniva interpellato il Ministero dell'Interno che provvedeva a redigere un parere con nota del 3.3.2011; nel parere il Ministero procedeva dalla disposizione dell'articolo 32 del TU n. 267/2000, che ne aveva delineato lo statuto demandando all'autonomia statutaria e regolamentare e rilevava” In conformità a tale disciplina lo statuto dell'Unione dei Comuni Civitas Europae all'art. 5 ha regolamentato il recesso di un Comune dell'Unione prevedendo che nel caso di recesso da parte di uno dei costituenti ogni comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e servizi conferiti all'Unione perdendo, comunque, il diritto a riscuotere qualsivoglia quota dei trasferimenti pubblici. Il successivo comma 5 prevede che lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni
e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti rapporti giuridici e rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione
e servizio. Nella fattispecie infatti, da un lato non soccorre la normativa regionale, che disciplini la modalità di estinzione degli enti locali territoriali a natura associativa, dall'altro non è dato ravvisare una qualsivoglia forma di intervento dello Stato e per esso dell'Organo Periferico considerato che la legge collega detto intervento a situazioni schematizzate e tipizzate che non ricorrono nel caso di specie. Peraltro, anche la mancata approvazione del bilancio di previsione
pagina7 di 11 2010, si presenta come una ulteriore condizione scaturente dalla mancata attività dell'Unione che, di fatto, si è sciolta, seppur non in conformità alle modalità prescritte dalle norme statutarie.
Pertanto, in virtù di quell'ampia potestà regolamentare riconosciuta all'Unione medesima, come evidenziato, anche per l'estinzione e la relativa liquidazione non può che farsi riferimento alla disciplina che l'ente ha dettato: nello specifico alle prescrizioni dell'articolo 5 dello statuto.
Va precisato che la documentazione prodotta, come l'escussione del liquidatore nominato all'udienza del 28.02.2024, ha confermato l'addebito di cui al capoverso che precede: escusso all'udienza il teste dr – a corredo delle allegazioni Testimone_1 svolte e della documentazione prodotta --confermava che l'Unione dei Comuni “Civitas
Europae” – risultava inattiva perlomeno dall'anno 2010, priva di rappresentante legale oltreché di servizio di tesoreria. Quindi, con delibera del , Controparte_2 CP_1
e veniva nominato Commissario Liquidatore dell'Unione dei Comuni CP_3 CP_4
“Civitas Europae”, con l'incarico di procedere allo scioglimento e alla liquidazione dell'ente; al Commissario dr. veniva assegnato il compito, tra l'altro, di Tes_1 procedere alla predisposizione di un piano di riparto tra i Comuni membri delle passività riconducibili all'Unione, in ossequio all'art. 5 dello Statuto dell'Unione”; la redazione del piano di riparto, trasmessa ai singoli Comuni in data 26.11.2016, nonostante i successivi solleciti, non otteneva riscontro, osservazione e/o contestazione, approvazione tanto da indurre il Commissario Liquidatore a rassegnare le proprie dimissioni per responsabilità colpevole dei singoli Comuni partecipanti.
Analogamente, in merito all'indicazione della procedura di liquidazione della
Unione di Comuni ha espresso altro parere, omogeneo al precedente, il Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 31 gennaio 2025, ( vedi https: //dait.interno.gov.it/pareri/101176). Anche in questo parere si è evidenziata la mancanza di una esplicita normativa statale, con necessità di fare richiamo alla regolamentazione regionale, allo statuto, alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. Si è rammentato ( ma sul dato non vi sono dubbi) che il provvedimento di soppressione di una persona giuridica pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma solo a determinare il passaggio ad una fase successiva, in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei crediti e debiti, attività e passività nella prospettiva dell'eventuale ripartizione del patrimonio finale. Ma tale residua vita della persona giuridica pubblica persiste sino alla redazione del bilancio finale, cui conseguirà il trasferimento del patrimonio residuo, ovvero degli eventuali residui crediti non riscossi e debiti non pagati, ai Comuni facenti parte dell'Unione.
Nel caso concreto per ragioni non esplicitate ( ma che non inducono a positive valutazioni) i singoli Comuni non hanno consentito la chiusura del bilancio di liquidazione. Ma questa è stata scelta volontaria consapevole e ingiustificata ( nel senso di non giustificata) dei singoli enti partecipanti. Deve ritenersi quindi, che il Commissario
Liquidatore abbia terminato la propria attività, come si riscontra dalla mancanza di un qualsivoglia assenso o dissenso al progetto trasmesso.
pagina8 di 11 Che la mancata liquidazione dell'Unione sia stata dovuta, a volontà consapevole dei singoli componenti emerge, indirettamente, non solo dal narrato testimoniale del
Commissario dr. ma anche dal fatto che i convenuti non hanno ottemperato Tes_1 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dallo scrivente del 19.03.2024 (ovvero l'esibizione di ogni delibera e/o verbale e/o atto e/o documento dei singoli Comuni e/o dell'Unione dei Comuni “Civitas Europae” da essi partecipata, al fine di ricostruire Parte l'incasso e l'impiego, da parte dei citati enti territoriali, delle somme versate da per il tramite dell'Unione a fronte del “contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale” del 14.11.2008, codice 01/01.00/001.01, pos. 4517714). Nulla è stato depositato, e di ciò la Procura della Corte dei Conti terrà certamente conto.
In ogni caso ed a monte, a fronte di un comportamento siffatto, la responsabilità può essere contabile (per danno erariale), amministrativa (per violazione di obblighi di gestione), civile (in caso di azioni giudiziarie da parte di creditori). E, da quest'ultimo punto di vista, la conseguenza di quanto previsto potrebbe determinare il riconoscimento della ricorrenza delle condizioni enucleate dalla nota Prefettizia, ovvero la successione nel debito maturato dall'Unione da parte dei singoli Comuni, in solido tra loro. Ne conseguirebbe che i Comuni membri potrebbero esser chiamati a rispondere in solido dei debiti maturati in via diretta ex art. 5 dello Statuto. Non sarebbe possibile ipotizzare che a questa condotta consegua la legittimazione a non rispondere delle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori, nella fattispecie, la Parte_1
In ordine all'eccezione di inoperatività del meccanismo di imputazione ai Comuni dei debiti per mancanza di un formale impegno di spesa, ex art 191 e 194 TU del D.lgs
267/2000, eccezione furbescamente sollevata dalla difesa delle parti convenute, rettamente la difesa della parte creditrice oppone l'art. 44 comma 5 dello Statuto che, nel delta entrate e uscite, stabilisce come i debiti restano a carico dei singoli Comuni, derivandone – in caso contrario – l'inoperatività dello stesso strumento rappresentato dalla costituzione di una persona giuridica pubblica che opera per delega funzionale degli enti che la compongono.
Nella fattispecie ciò non è – purtuttavia - possibile in quanto la domanda in via principale proposta dalla parte creditrice attrice è stata quella di risoluzione del contratto per effetto dell'avveramento della clausola risolutiva espressa, ovvero per la ricorrenza delle condizioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto. L'evidenza che, tuttavia, le
Condizioni Generali di Contratto, articolo 9, devono ritenersi inefficaci, in quanto allegate presumibilmente in data successiva alla stipula non legittima il perseguimento della soluzione.
Né appare possibile pronunciare ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c. ovvero la risoluzione per inadempimento grave e colpevole (in difetto di operatività della clausola risolutiva espressa) perché difetta una domanda giudiziale specifica ad opera di parte creditrice.
pagina9 di 11 Nondimeno, all'esito delle eccezioni sollevate dai Comuni nella comparsa di risposta, nella memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c. e quindi tempestivamente – la difesa di parte attrice ha ritenuto proporre domanda di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c. Come è noto, la domanda di indebito arricchimento ex art 2041 c.c. proposta in via subordinata rispetto alla domanda di pagamento a titolo contrattuale non è considerata domanda nuova, se formulata – come nella fattispecie – nei termini previsti dall'articolo
183 comma VI n. 1 c.p.c. (principio consolidato, vedi tra le tante Cassazione Civile sentenza 7.6.2019 n. 15497). Ed è indiscutibile che la consapevole condotta negligente da parte dei singoli Comuni nel portare a termine la liquidazione consenta il riconoscimento dell'azione di arricchimento ingiustificato, ricorrendone i caratteri ( arricchimento degli enti territoriali, impoverimento della Cassa Depositi e Prestiti, e nesso causale tra il primo termine ed il secondo).
Né appare possibile dubitare dei caratteri della sussidiarietà di cui all'articolo 2042
c.c. difettando il titolo contrattuale che consenta di convenire utilmente in giudizio i singoli componenti della persona giuridica di diritto pubblico, enti che hanno, tuttavia, per il tramite del soggetto pubblico intermedio, stipulato il contratto di prestito e del quale se ne sono avvantaggiati. ( c.f.r. Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 26199 del 3 novembre 2017).
L'indennizzo spettante a seguito della riconosciuta fondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c., avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione, ancorché il soggetto tenuto al suo pagamento sia un ente pubblico, in quanto integra un debito di valore, e non di valuta, e ciò anche quando sia correlato ad attività o prestazioni del creditore che abbiano comportato un risparmio di spesa per l'obbligato, per cui, esclusa la sussistenza dei presupposti per operare la compensatio lucri cum damno, la suddetta andrà maggiorata, in conformità a quanto richiesto dai ricorrenti, da rivalutazione monetaria e sulla somma rivalutata, anno per anno, andranno computati gli interessi in misura legale, a titolo compensativo, a partire dalla data della domanda originariamente proposta dinanzi al g.o. fino al concreto soddisfo .
In definitiva i Comuni convenuti, devono esser condannati al a pagare immediatamente a e prestiti per le suesposte causali, anche in solido Parte_1 Pt_1 tra loro, la somma di Euro 32.381,42, oltre rivalutazione monetaria, ( nei termini riferiti) dal 9.6.2022 sino alla pronuncia e sulla somma devono esser calcolati gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
L'eventuale ripartizione interna delle singole responsabilità non può, infatti, essere opposta al terzo creditore, verso il quale tutti i Comuni, quali partecipanti all'Unione, dovranno rispondere per l'intero, con eventuale diritto di rivalsa verso gli altri.
Al terzo creditore non può, infatti, addebitarsi alcun onere di conoscenza e applicazione dei criteri, se esistenti, di riparto interno dell'obbligazione così come non può
pagina10 di 11 Parte a opporsi il criterio di riparto indicato dal Commissario Liquidatore nel richiamato progetto del 26.11.2016, con il quale si provvedeva all'accollo “per intero al
[...] del mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti motivando tale scelta con l'utilizzo CP_2 esclusivo che il ha fatto degli automezzi per la raccolta e lo spazzamento dei Controparte_2 rifiuti”.
Né appare possibile operare un distinguo quanto alla posizione del CP_3
in considerazione dell'evidenza che la deliberazione n. 15 del 30.06.2008, con la quale
[...] detto soggetto territoriale ha esercitato il diritto di recesso dall'Unione decorre dalla data del gennaio 2009, e quindi da data successiva alla stipula del contratto di prestito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Gli atti, devono naturalmente esser trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei conti per le proprie valutazioni, stante la mancata ottemperanza al provvedimento di esibizione, Procura che valuterà, la fattispecie secondo le proprie competenze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di
R.G. 52333/2022:
a) Accoglie la domanda proposta da e Parte_5 riconosciuta la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 2041 c.c. condanna i singoli Comuni convenuti, , e in solido tra CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 loro, al pagamento in favore della creditrice della somma di € 32.381,42, oltre rivalutazione monetaria dal 9.6.2022 sino alla data della presente decisione, ed interessi compensativi computati anno per anno. b) Condanna i Comuni convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 11.425,00 oltre rimborso forfettario per spese generali
(17313,00) oltre I.V.A. e C.p.A. c) Manda alla cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento e degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le sue valutazioni.
Roma lì 23/09/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
Parte_1
in persona del l.r.p.t. come da procura in atti
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Salvi elettivamente domiciliata presso il di lei studio professionale sito in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7.
Attrice
CONTRO
- – in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Via dell'Aquila Romana n. 2 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Radice ed elettivamente domiciliato come da procura in atti presso lo Studio dell'Avv. Marcello
Pizzi in Roma, Via Filippo Corridoni n.15, Scala B, int.8.
Convenuto
(C.F. ), con sede in Viale XXIX Maggio Controparte_2 P.IVA_3
n. 83, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Radice, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marcello Pizzi in Roma,
Via Filippo Corridoni n.15, Scala B, int.8.
pagina1 di 11 Convenuto
(C.F. e Partita IVA ), in persona del Sindaco pro CP_3 P.IVA_4 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Radice, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marcello Pizzi in Roma, Via Filippo
Corridoni n.15, Scala B, int.8.
Convenuto
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_4
Piazza Guglielmo Marconi n. 13 (C.F. ) P.IVA_5
- convenuto contumace -
oggetto: azione di condanna al pagamento somme per inadempimento contrattuale.
conclusioni: per parte ricorrente CDP:” Voglia il Tribunale adito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità anche in solido dei seguenti Comuni:
[...] in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via dell'Aquila Romana n. Parte_2
2 (C.F. ), in persona del Sindaco pro P.IVA_2 Parte_3 tempore, con sede in Viale XXIX Maggio n. 83; in Controparte_4 persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Guglielmo Marconi n. 13 (C.F.
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in P.IVA_5 Parte_4
Via Milite Ignoto n. 19 (C.F. ), quali Comuni membri dell'Unione dei Comuni P.IVA_4
“Civitas Europae”, per il mancato versamento delle rate di ammortamento di cui al
Contratto di Prestito concluso tra e la citata Unione dei Parte_1
Comuni “Civitas Europae” e, per l'effetto, condannare i suindicati Comuni a pagare immediatamente a per le suesposte causali, anche in solido Parte_1 tra loro, la somma di Euro 32.381,42, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal
9.6.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende.
2. in via subordinata, attesa la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. di cui alla lettera del 4.8.2020, condannare il a pagare immediatamente la somma di Euro Controparte_4
32.381,42, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal 9.6.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende;
3. in via subordinata, condannare anche in solido i Comuni di , e a pagare immediatamente a CP_1 CP_2 CP_4 CP_3 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. a la somma di Euro Parte_1
32.381,42, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal 9.6.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni per “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, ogni avversaria CP_2 istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata, e per l'effetto rigettare, la domanda di : in via principale: per difetto di Parte_1 legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del Controparte_2 essendo l'Unione dei Comuni Civitas Europae in liquidazione il soggetto tenuto a pagina2 di 11 rispondere del presunto debito per cui è causa, e non i singoli Comuni, tra i quali il
in via subordinata: accertare e dichiarare non dovuta la somma Controparte_2 oggetto di domanda, per inefficacia delle invocate clausole delle Condizioni Generali di contratto ovvero per illegittimità dei tassi di interesse applicati nonché per indeterminatezza e/o genericità del petitum (e quindi della domanda) per omessa ripartizione della stessa in proporzione alla quota di riparto stabilita per ciascun Comune dalle regole statutarie. Con condanna dell'attore alle spese e compensi di causa, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.”
Conclusioni per “previo accoglimento delle istanze istruttorie ed CP_4 CP_3 esibizione indicate, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata, e per l'effetto rigettare, la domanda di . In via principale: per difetto di Parte_1 legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del stante CP_3
l'intervenuto recesso dall'Unione dei Comuni Civitas Europae in data 30.6.2008, prima della stipula del contratto per cui è causa e prima dell'erogazione delle somme oggetto di prestito;
in via subordinata: per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del essendo l'Unione dei Comuni Civitas Europae in CP_3 liquidazione il soggetto tenuto a rispondere del presunto debito per cui è causa, e non i singoli Comuni, tra i quali il in via ulteriormente subordinata: CP_3 accertare e dichiarare non dovuta la somma oggetto di domanda, per inefficacia delle invocate clausole delle Condizioni Generali di contratto ovvero per illegittimità dei tassi di interesse applicati nonché per indeterminatezza e/o genericità del petitum (e quindi della domanda) per omessa ripartizione della stessa in proporzione alla quota di riparto stabilita per ciascun Comune dalle regole statutarie. Con condanna dell'attore alle spese e compensi di causa, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.”.
Per il :” previa accoglimento dell'eccezione di inammissibilità delle Controparte_1 istanze istruttorie ed esibizione avanzate da controparte, : voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata, e per l'effetto rigettare, la domanda di . Parte_1 in via principale: per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del essendo l'Unione dei Comuni Civitas Europae in liquidazione il Controparte_1 soggetto tenuto a rispondere del presunto debito per cui è causa, e non i singoli Comuni, tra i quali il;
in via subordinata: accertare e dichiarare non dovuta la Controparte_1 somma oggetto di domanda, per inefficacia delle invocate clausole delle Condizioni
Generali di contratto ovvero per illegittimità dei tassi di interesse applicati nonché per indeterminatezza e/o genericità del petitum (e quindi della domanda) per omessa ripartizione della stessa in proporzione alla quota di riparto stabilita per ciascun Comune dalle regole statutarie. Con condanna dell'attore alle spese e compensi di causa, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.”.
pagina3 di 11 FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. proposto in data 22.07.2022, la Parte_1
(d'ora in poi ha convenuto in giudizio gli enti
[...] Parte_1 territoriali di cui in epigrafe ( , e unica CP_4 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 contumace) quali Comuni membri dell'Unione dei Comuni “Civitas Europae”, lamentando il mancato versamento delle rate di ammortamento di cui al contratto di prestito concluso tra e la citata Unione dei Comuni “Civitas Parte_1
Europae”; ha chiesto per l'effetto la condanna dei suindicati Comuni a pagare immediatamente a per le suesposte causali, anche in solido Parte_1 tra loro, la somma di Euro 32.381,42, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal
9.6.2022 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende.
La fattispecie contrattuale era quanto mai semplice: i comuni suindicati formavano l'Unione dei Comuni, denominata “Civitas Europae”, e si dotavano di idoneo statuto. A termini di statuto tale Unione vantava un'autonomia contabile e finanziaria, e in data
14.11.2008 sottoscriveva, come soggetto giuridico, con CDP un contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso, a carico di ente locale per euro 44.312,00, destinato al finanziamento della spesa occorrente per l'acquisto di automezzi ed attrezzature per la Parte raccolta differenziata. L'importo concordato veniva integralmente erogato da a beneficio dell'Unione dei Comuni. Viceversa, more solito, dopo una fase iniziale di versamenti in restituzione fino al 30.06.2016, l'Unione, si rendeva inadempiente in relazione ai pagamenti successivi.
Parte A nulla valevano le richieste di restituzione. In data 17.10.2016 si valeva della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, e comunicava all'Unione l'intervenuta risoluzione del contratto e chiedeva l'immediato rimborso della complessiva somma dovuta pari, all'epoca, ad euro 28.083,74, comprensiva di rate successive al 30.06.2016, rateo interessi, indennizzo, importi a titolo di penale e interessi di mora con avviso che, in difetto, avrebbe provveduto al recupero coattivo del credito, oltre interessi di mora.
In difetto di adempimento spontaneo seguiva, nella data del 31.7.2020, formale lettera di diffida e messa in mora all'Unione, al liquidatore, ai singoli Comuni, nonché al tesoriere i quali tutti venivano invitati, in solido tra loro e/o ciascuno per Controparte_5 il rispettivo titolo, al versamento della somma complessiva di € 30.524,98, oltre interessi di mora per ritardato versamento dal 1.12.2019 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese successive occorrende. A tale lettera seguiva il riscontro del solo comune di CP_4 con cui dava atto di voler onorare i propri impegni e chiedeva incontro per fissare la definizione del riparto delle spese.
Parte In data 16.10.2020 sollecitava i destinatari della diffida al raggiungimento dell'auspicata intesa e alla formulazione di una proposta di rientro concreta e sostenibile, vedendosi altrimenti costretta ad agire in giudizio. Viceversa, stante l'inattività, nelle more pagina4 di 11 l'Unione veniva posta in scioglimento e liquidazione. La nomina del liquidatore non portava al completamento della procedura per l'inazione consapevole e volontaria degli enti territoriali;
né costoro si facevano carico della restituzione delle somme dovute, nonostante fossero state corrisposte per le necessità degli enti territoriali. E quindi veniva proposto il ricorso ex art 702 bis c.p.c. e rassegnate le relative conclusioni.
Si sono costituiti in giudizio gli enti territoriali convenuti (ad eccezione del
[...]
) ed hanno eccepito che non si sarebbe maturata “alcuna prova dell'intervenuta CP_4 estinzione dell'Unione né dell'affermata successione dei Comuni nei rapporti giuridici” ad essa facenti capo, poiché l'iter di scioglimento dell'Unione non si sarebbe mai perfezionato, posto che “la deliberazione del Commissario liquidatore di approvazione del piano di riparto” non sarebbe mai stata trasmessa ai Comuni.
Inoltre, l'ente sosteneva di dover esser estromesso dal giudizio in CP_3 ragione dell'intervenuto recesso dall'Unione dei Comuni Civitas Europae in data 30.6.2008, quindi prima della stipula del contratto per cui è causa e prima dell'erogazione delle somme oggetto di prestito.
Evidenziavano quindi: a1) esser l'Unione dei Comuni Civitas Europae in liquidazione il soggetto tenuto a rispondere del presunto debito per cui è causa, e non i singoli Comuni;
a2) chiedevano in via subordinata di accertare come non dovuta la somma oggetto di domanda, per inefficacia delle invocate clausole delle Condizioni Generali di contratto;
a3) ovvero per illegittimità dei tassi di interesse applicati;
a5) nonché per indeterminatezza e/o genericità del petitum (e quindi della domanda) per omessa ripartizione della stessa in proporzione alla quota di riparto stabilita per ciascun Comune dalle regole statutarie. Con condanna dell'attore alle spese e compensi di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Incardinata in tal modo la causa, ritenuta al stessa di diritto e di natura documentale, emesso l'ordine di esibizione richiesto dalla difesa della parte attrice, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte La domanda ulteriormente subordinata proposta da è fondata e dev'esser accolta.
L'art. 32 del d. lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare l'Unione dei comuni, stabilisce tra l'altro che essa ha autonomia statutaria e regolamentare (comma 4) e che l'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, aggiungendo altresì che lo statuto individua le funzioni svolte dall'ente e le corrispondenti risorse (comma 6).
L'art. 19 della l.r. n. 21 del 2012 (recante "Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"), dopo aver evidenziato al comma 1 che "l'esercizio
pagina5 di 11 associato di cui all'art. 7 può essere attuato mediante Unione dei comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle ulteriori dispositive statali vigenti" e dopo aver sottolineato al comma 2 che "ciascun comune può far parte di una sola Unione", al successivo comma 3 ha stabilito che "lo statuto dell'Unione dei Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. Deve altresì prevedere l'obbligo per il recedente di farsi carico delle quote CP_4 residue dei prestiti eventualmente accesi";
Presupposto della domanda è la costituzione dell'Unione, che – come noto – è soggetto di diritto dotato di potestà statutaria, autonomia contabile e finanziaria. E' una forma di cooperazione strutturale tra enti locali disciplinata dall'articolo 32 del TUEL e successive modifiche, ma soprattutto è un soggetto autonomo, distinto dagli enti territoriali che lo compongono. La regolamentazione dell'ente trova ragione nell'autonomia statutaria, che ne disciplina le modalità di funzionamento, gli organi, la rappresentanza, l'estinzione.
Da questo punto di vista, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, al soggetto collettivo individuato in caso di scioglimento nei rapporti giuridici attivi e passivi succedono i singoli enti territoriali che lo compongono. Ed infatti, in coerenza all'articolo 32 del TUEL
267/2000 lo Statuto ha disciplinato lo statuto dell'Unione prevedendo che lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti e che, in tale contesto, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e rapporti attivi e passivi. E posto che nella fattispecie era indubbio che fosse stato deliberato lo scioglimento dell'Unione e che adesso subentravano nelle attività e passività i singoli
Comuni, il mancato adempimento alla restituzione dei ratei di ammortamento aveva determinato la presente domanda.
Le medesime deduzioni, ma in opposto senso, sono utilizzate dagli enti territoriali a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva: posto che l'Unione non si sarebbe mai formalmente sciolta e liquidata, e che il Commissario Liquidatore non avrebbe mai adottato una delibera di scioglimento e liquidazione, non si legittimerebbe la successione nel debito degli enti territoriali che lo compongono ai sensi dell'articolo 5 dello
Statuto.
Il fatto che il mancato scioglimento sia dipeso o meno dall'inazione degli enti territoriali, (che non avrebbero fatto quanto dovuto ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto
pagina6 di 11 per garantirla) non contraddirebbe la conseguenza: la domanda non potrebbe esser proposta nei confronti degli enti, ma andrebbe egualmente proposta nei confronti dell'Unione dei Comuni Civitas Europae, anche se inattiva, formalmente viva anche se non operante, e pur sempre dotata di soggettività giuridica ed autonomia statutaria contabile e fiscale.
Non favorendo lo scioglimento e la liquidazione, possibile solo per il tramite della fattiva volontà consapevole dei singoli enti territoriali ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, gli enti territoriali si sarebbero garantiti l'esonero da responsabilità e la legittimazione all'inadempimento restitutorio.
Quanto premesso seguono le conseguenze.
E' vero che lo scioglimento dell'Unione non comporta l'estinzione immediata dell'ente. Si apre una fase liquidatoria, durante la quale l'Unione continua ad esistere solo per pagare i debiti e riscuotere i crediti, e se gli organi dell'Unione non provvedono agli adempimenti contabili (es. bilancio, rendiconto), il Prefetto può diffidare gli amministratori, nominare un commissario prefettizio per gli adempimenti omessi, ed avviare la procedura di scioglimento del Consiglio dell'Unione. Alla fine della liquidazione il patrimonio residuo (inclusi debiti e crediti) viene trasferito ai Comuni partecipanti, ciascun Comune deve contabilizzare la propria quota nel bilancio, e la ripartizione avviene secondo criteri stabiliti dallo statuto o dal commissario liquidatore. In caso di negligenza degli amministratori si può configurare una responsabilità amministrativa per danno erariale, ed una ripartizione forzata del debito tra i Comuni, anche in assenza di accordo, secondo criteri di proporzionalità o di partecipazione.
Tuttavia, nella fattispecie, veniva interpellato il Ministero dell'Interno che provvedeva a redigere un parere con nota del 3.3.2011; nel parere il Ministero procedeva dalla disposizione dell'articolo 32 del TU n. 267/2000, che ne aveva delineato lo statuto demandando all'autonomia statutaria e regolamentare e rilevava” In conformità a tale disciplina lo statuto dell'Unione dei Comuni Civitas Europae all'art. 5 ha regolamentato il recesso di un Comune dell'Unione prevedendo che nel caso di recesso da parte di uno dei costituenti ogni comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e servizi conferiti all'Unione perdendo, comunque, il diritto a riscuotere qualsivoglia quota dei trasferimenti pubblici. Il successivo comma 5 prevede che lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni
e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti rapporti giuridici e rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione
e servizio. Nella fattispecie infatti, da un lato non soccorre la normativa regionale, che disciplini la modalità di estinzione degli enti locali territoriali a natura associativa, dall'altro non è dato ravvisare una qualsivoglia forma di intervento dello Stato e per esso dell'Organo Periferico considerato che la legge collega detto intervento a situazioni schematizzate e tipizzate che non ricorrono nel caso di specie. Peraltro, anche la mancata approvazione del bilancio di previsione
pagina7 di 11 2010, si presenta come una ulteriore condizione scaturente dalla mancata attività dell'Unione che, di fatto, si è sciolta, seppur non in conformità alle modalità prescritte dalle norme statutarie.
Pertanto, in virtù di quell'ampia potestà regolamentare riconosciuta all'Unione medesima, come evidenziato, anche per l'estinzione e la relativa liquidazione non può che farsi riferimento alla disciplina che l'ente ha dettato: nello specifico alle prescrizioni dell'articolo 5 dello statuto.
Va precisato che la documentazione prodotta, come l'escussione del liquidatore nominato all'udienza del 28.02.2024, ha confermato l'addebito di cui al capoverso che precede: escusso all'udienza il teste dr – a corredo delle allegazioni Testimone_1 svolte e della documentazione prodotta --confermava che l'Unione dei Comuni “Civitas
Europae” – risultava inattiva perlomeno dall'anno 2010, priva di rappresentante legale oltreché di servizio di tesoreria. Quindi, con delibera del , Controparte_2 CP_1
e veniva nominato Commissario Liquidatore dell'Unione dei Comuni CP_3 CP_4
“Civitas Europae”, con l'incarico di procedere allo scioglimento e alla liquidazione dell'ente; al Commissario dr. veniva assegnato il compito, tra l'altro, di Tes_1 procedere alla predisposizione di un piano di riparto tra i Comuni membri delle passività riconducibili all'Unione, in ossequio all'art. 5 dello Statuto dell'Unione”; la redazione del piano di riparto, trasmessa ai singoli Comuni in data 26.11.2016, nonostante i successivi solleciti, non otteneva riscontro, osservazione e/o contestazione, approvazione tanto da indurre il Commissario Liquidatore a rassegnare le proprie dimissioni per responsabilità colpevole dei singoli Comuni partecipanti.
Analogamente, in merito all'indicazione della procedura di liquidazione della
Unione di Comuni ha espresso altro parere, omogeneo al precedente, il Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 31 gennaio 2025, ( vedi https: //dait.interno.gov.it/pareri/101176). Anche in questo parere si è evidenziata la mancanza di una esplicita normativa statale, con necessità di fare richiamo alla regolamentazione regionale, allo statuto, alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. Si è rammentato ( ma sul dato non vi sono dubbi) che il provvedimento di soppressione di una persona giuridica pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma solo a determinare il passaggio ad una fase successiva, in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei crediti e debiti, attività e passività nella prospettiva dell'eventuale ripartizione del patrimonio finale. Ma tale residua vita della persona giuridica pubblica persiste sino alla redazione del bilancio finale, cui conseguirà il trasferimento del patrimonio residuo, ovvero degli eventuali residui crediti non riscossi e debiti non pagati, ai Comuni facenti parte dell'Unione.
Nel caso concreto per ragioni non esplicitate ( ma che non inducono a positive valutazioni) i singoli Comuni non hanno consentito la chiusura del bilancio di liquidazione. Ma questa è stata scelta volontaria consapevole e ingiustificata ( nel senso di non giustificata) dei singoli enti partecipanti. Deve ritenersi quindi, che il Commissario
Liquidatore abbia terminato la propria attività, come si riscontra dalla mancanza di un qualsivoglia assenso o dissenso al progetto trasmesso.
pagina8 di 11 Che la mancata liquidazione dell'Unione sia stata dovuta, a volontà consapevole dei singoli componenti emerge, indirettamente, non solo dal narrato testimoniale del
Commissario dr. ma anche dal fatto che i convenuti non hanno ottemperato Tes_1 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dallo scrivente del 19.03.2024 (ovvero l'esibizione di ogni delibera e/o verbale e/o atto e/o documento dei singoli Comuni e/o dell'Unione dei Comuni “Civitas Europae” da essi partecipata, al fine di ricostruire Parte l'incasso e l'impiego, da parte dei citati enti territoriali, delle somme versate da per il tramite dell'Unione a fronte del “contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale” del 14.11.2008, codice 01/01.00/001.01, pos. 4517714). Nulla è stato depositato, e di ciò la Procura della Corte dei Conti terrà certamente conto.
In ogni caso ed a monte, a fronte di un comportamento siffatto, la responsabilità può essere contabile (per danno erariale), amministrativa (per violazione di obblighi di gestione), civile (in caso di azioni giudiziarie da parte di creditori). E, da quest'ultimo punto di vista, la conseguenza di quanto previsto potrebbe determinare il riconoscimento della ricorrenza delle condizioni enucleate dalla nota Prefettizia, ovvero la successione nel debito maturato dall'Unione da parte dei singoli Comuni, in solido tra loro. Ne conseguirebbe che i Comuni membri potrebbero esser chiamati a rispondere in solido dei debiti maturati in via diretta ex art. 5 dello Statuto. Non sarebbe possibile ipotizzare che a questa condotta consegua la legittimazione a non rispondere delle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori, nella fattispecie, la Parte_1
In ordine all'eccezione di inoperatività del meccanismo di imputazione ai Comuni dei debiti per mancanza di un formale impegno di spesa, ex art 191 e 194 TU del D.lgs
267/2000, eccezione furbescamente sollevata dalla difesa delle parti convenute, rettamente la difesa della parte creditrice oppone l'art. 44 comma 5 dello Statuto che, nel delta entrate e uscite, stabilisce come i debiti restano a carico dei singoli Comuni, derivandone – in caso contrario – l'inoperatività dello stesso strumento rappresentato dalla costituzione di una persona giuridica pubblica che opera per delega funzionale degli enti che la compongono.
Nella fattispecie ciò non è – purtuttavia - possibile in quanto la domanda in via principale proposta dalla parte creditrice attrice è stata quella di risoluzione del contratto per effetto dell'avveramento della clausola risolutiva espressa, ovvero per la ricorrenza delle condizioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto. L'evidenza che, tuttavia, le
Condizioni Generali di Contratto, articolo 9, devono ritenersi inefficaci, in quanto allegate presumibilmente in data successiva alla stipula non legittima il perseguimento della soluzione.
Né appare possibile pronunciare ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c. ovvero la risoluzione per inadempimento grave e colpevole (in difetto di operatività della clausola risolutiva espressa) perché difetta una domanda giudiziale specifica ad opera di parte creditrice.
pagina9 di 11 Nondimeno, all'esito delle eccezioni sollevate dai Comuni nella comparsa di risposta, nella memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c. e quindi tempestivamente – la difesa di parte attrice ha ritenuto proporre domanda di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c. Come è noto, la domanda di indebito arricchimento ex art 2041 c.c. proposta in via subordinata rispetto alla domanda di pagamento a titolo contrattuale non è considerata domanda nuova, se formulata – come nella fattispecie – nei termini previsti dall'articolo
183 comma VI n. 1 c.p.c. (principio consolidato, vedi tra le tante Cassazione Civile sentenza 7.6.2019 n. 15497). Ed è indiscutibile che la consapevole condotta negligente da parte dei singoli Comuni nel portare a termine la liquidazione consenta il riconoscimento dell'azione di arricchimento ingiustificato, ricorrendone i caratteri ( arricchimento degli enti territoriali, impoverimento della Cassa Depositi e Prestiti, e nesso causale tra il primo termine ed il secondo).
Né appare possibile dubitare dei caratteri della sussidiarietà di cui all'articolo 2042
c.c. difettando il titolo contrattuale che consenta di convenire utilmente in giudizio i singoli componenti della persona giuridica di diritto pubblico, enti che hanno, tuttavia, per il tramite del soggetto pubblico intermedio, stipulato il contratto di prestito e del quale se ne sono avvantaggiati. ( c.f.r. Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 26199 del 3 novembre 2017).
L'indennizzo spettante a seguito della riconosciuta fondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c., avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione, ancorché il soggetto tenuto al suo pagamento sia un ente pubblico, in quanto integra un debito di valore, e non di valuta, e ciò anche quando sia correlato ad attività o prestazioni del creditore che abbiano comportato un risparmio di spesa per l'obbligato, per cui, esclusa la sussistenza dei presupposti per operare la compensatio lucri cum damno, la suddetta andrà maggiorata, in conformità a quanto richiesto dai ricorrenti, da rivalutazione monetaria e sulla somma rivalutata, anno per anno, andranno computati gli interessi in misura legale, a titolo compensativo, a partire dalla data della domanda originariamente proposta dinanzi al g.o. fino al concreto soddisfo .
In definitiva i Comuni convenuti, devono esser condannati al a pagare immediatamente a e prestiti per le suesposte causali, anche in solido Parte_1 Pt_1 tra loro, la somma di Euro 32.381,42, oltre rivalutazione monetaria, ( nei termini riferiti) dal 9.6.2022 sino alla pronuncia e sulla somma devono esser calcolati gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
L'eventuale ripartizione interna delle singole responsabilità non può, infatti, essere opposta al terzo creditore, verso il quale tutti i Comuni, quali partecipanti all'Unione, dovranno rispondere per l'intero, con eventuale diritto di rivalsa verso gli altri.
Al terzo creditore non può, infatti, addebitarsi alcun onere di conoscenza e applicazione dei criteri, se esistenti, di riparto interno dell'obbligazione così come non può
pagina10 di 11 Parte a opporsi il criterio di riparto indicato dal Commissario Liquidatore nel richiamato progetto del 26.11.2016, con il quale si provvedeva all'accollo “per intero al
[...] del mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti motivando tale scelta con l'utilizzo CP_2 esclusivo che il ha fatto degli automezzi per la raccolta e lo spazzamento dei Controparte_2 rifiuti”.
Né appare possibile operare un distinguo quanto alla posizione del CP_3
in considerazione dell'evidenza che la deliberazione n. 15 del 30.06.2008, con la quale
[...] detto soggetto territoriale ha esercitato il diritto di recesso dall'Unione decorre dalla data del gennaio 2009, e quindi da data successiva alla stipula del contratto di prestito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Gli atti, devono naturalmente esser trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei conti per le proprie valutazioni, stante la mancata ottemperanza al provvedimento di esibizione, Procura che valuterà, la fattispecie secondo le proprie competenze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di
R.G. 52333/2022:
a) Accoglie la domanda proposta da e Parte_5 riconosciuta la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 2041 c.c. condanna i singoli Comuni convenuti, , e in solido tra CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 loro, al pagamento in favore della creditrice della somma di € 32.381,42, oltre rivalutazione monetaria dal 9.6.2022 sino alla data della presente decisione, ed interessi compensativi computati anno per anno. b) Condanna i Comuni convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 11.425,00 oltre rimborso forfettario per spese generali
(17313,00) oltre I.V.A. e C.p.A. c) Manda alla cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento e degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le sue valutazioni.
Roma lì 23/09/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina11 di 11