Sentenza 23 febbraio 1977
Massime • 2
Legittimato alla causa e colui che si attribuisce, o a cui e attribuita dalla controparte, la titolarita attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, mentre attiene al merito stabilire se tale titolarita sussista o meno. ( Conf 3303/75, mass n 377427).*
Perche i fatti da provare per testimoni siano indicati con sufficiente specificazione, come vuole l'art 244 cod proc civ, basta che la parte li indichi nei loro estremi essenziali, spettando al difensore ed al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, l'eventuale individuazione dei dettagli di essi. (nella specie, dovendo la parte dimostrare di aver cessato, ad una certa data, ogni attivita commerciale, il giudice d'appello ha ritenuto inammissibile, perche generico, il capitolo di prova relativo alla cessazione della vendita di cose usate, osservando che la parte ben poteva aver continuato l'attivita di vendita di cose nuove. La Corte ha ritenuto censurabile la decisione, enunciando il principio di cui in massima). ( Conf 1679/75, mass n 375291).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/1977, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1977 |
Testo completo
Legittimato alla causa e colui che si attribuisce, o a cui e attribuita dalla controparte, la titolarita attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, mentre attiene al merito stabilire se tale titolarita sussista o meno. ( Conf 3303/75, mass n 377427).*