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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
R.G. 1369/2025
La Corte D'Appello di Venezia, persona dei magistrati:
TA Rigoni Presidente
Valentina Verduci Consigliera relatrice
Barbara Gallo Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. Elena Faccini appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Orsolina Malafico appellata con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica
*
CONCLUSIONI: per parte appellante: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di gravame indicati nel ricorso in appello 16.7.2025, nell'interesse dell'appellante, integralmente richiamato nella presente memoria difensiva, ex art. 473
– bis. 32 c.p.c., - in via preliminare: SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi degli art. 283 e 351 c.p.c., ricorrendo nella fattispecie i gravi e fondati motivi dedotti in narrativa;
nonché
- nel merito e in totale/parziale riforma della sentenza n. 605/2025 pubbl. il 16.3.2025,
R.G. N. 2899/2024 – Cron. N. 1456/2025, emessa dal Tribunale di Verona: in via principale:
1) REVOCARE l'assegno divorzile a beneficio della sig.ra non Controparte_1 ricorrendone i presupposti di legge;
in subordine:
2) RIDURRE l'assegno divorzile a beneficio della sig.ra alla Controparte_1 minor somma di euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di prime cure, soprattutto anche tenuto conto del comportamento di parte appellata e della sua reticenza nel deposito della documentazione utile ad acclarare la reale disponibilità economico-patrimoniale; in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze ed eccezioni istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e si chiede respingersi la richiesta di indagine/accertamenti di Polizia Tributaria nei confronti dell'appellante ai fini della verifica della sua situazione economico-patrimoniale, nonché di CTU sul tenore di vita familiare attuale dell'appellante, poiché inammissibili, infondate e superflue alla luce di quanto già prodotto, anche stante la mancata proposizione dell'appello incidentale;
sia invece ordinato a controparte di depositare in giudizio la rendicontazione dei movimenti titoli del c/c n 204615, acceso presso la Cassa Padana, cointestato tra la sig.ra e la figlia e di ogni altro alle stesse intestato o Controparte_1 Persona_1 cointestato, relativo agli ultimi tre anni, previa verifica fiscale e bancaria allo scopo. per parte appellata: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta - per i motivi dedotti o per quelli che la Corte riterrà, - l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingere l'impugnazione di controparte avverso la sentenza n. 605/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata il
16.3.2025, con conferma di essa in ogni sua parte. pag. 2/11 Con rifusione delle spese del grado.
In via istruttoria, considerati anche i poteri istruttori attribuiti al Giudice dell'appello dall'art. 473 bis 34 cpc, si chiede che - per il denegato caso che la Corte ritenesse, anche solo parzialmente, meritevoli di accoglimento i motivi di impugnazione e si disponesse comunque ad una nuova verifica e valutazione delle circostanze dedotte da controparte per ottenere la riduzione ulteriore dell'assegno, e quindi al fine di contrastare tali circostanze - si proceda previamente, in base a quanto dedotto ed emerso nel corso del giudizio fino ad oggi, a dar corso ad accertamenti, anche di polizia tributaria, idonei ad appurare, con puntualità e precisione, la situazione economico patrimoniale complessiva del ricorrente, per la verifica - nonostante il dichiarato improvviso e drastico impoverimento - del tenore di vita effettivamente goduto dal sig. nonché Pt_1
l'esistenza di fondi, investimenti, conti correnti, Trust o comunque risorse economiche, così da confermare le statuizioni assunte dalla sentenza avversariamente impugnata.
Disposta eventualmente anche Consulenza Tecnica relativa al tenore di vita tenuto dal sig. nell'ambito del nucleo famigliare costituito da lui e dalla sig.ra Pt_1 Pt_2
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 605/2025 pubblicata il 16/3/2025, nella causa avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio promossa con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. notificato il 31.5.2024 da contro Parte_1 CP_1
il Tribunale di Verona così disponeva:
[...] definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio: riduce, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, l'assegno di divorzio ad € 1.100 con rivalutazione Istat annuale;
compensa le spese di lite. Così deciso in Verona nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
2. Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente in via subordinata alla revoca, di riduzione dell'assegno Pt_1 divorzile, stabilito a favore dell'ex coniuge con sentenza dichiarativa degli effetti civili del matrimonio n. 388/2004 del 10.6.2004 del Tribunale di Cremona nella somma di euro 1.500, e attualizzato ad euro 2.274,34, nonché del contributo di € 500,00 per la pag. 3/11 locazione, rideterminandolo nella somma di euro 1.100,00 con rivalutazione Istat annuale. A tale decisione perveniva parzialmente valorizzando le deduzioni del ricorrente circa le mutate proprie condizioni economico patrimoniali, documentate, costituite in sintesi dal decremento reddituale dovuto al pensionamento e alla cessazione dalle cariche elettive dall'anno 2024. Con decreto 29.9.2024 il giudice relatore riduceva in via provvisoria l'assegno a 1.300 mensili.
Con l'impugnata sentenza n. 605/2025 pubblicata il 16.3.3025, il giudice riduceva l'assegno da euro 2.774,34 ad euro 1.200. A tale decisione perveniva osservando da un lato che il reddito mensile del ricorrente era diventato pari a circa 2.800 (tra pensione ed emolumenti da cariche in organi amministrativi societari), quindi decisamente contratto rispetto all'epoca precedente al pensionamento (nel 2022 percepiva euro 312.502,00 annui;
nel 2023 percepiva circa 210.000, e, negli anni pregressi, redditi medi intorno ai
300.000 euro), e, dall'altro lato, ritenendo l'esistenza di una complessiva situazione economica patrimoniale del ricorrente diversa e maggiore rispetto a quella dallo stesso rappresentata, in considerazione delle proprietà immobiliari, delle risorse finanziarie, del rilevato scollamento tra dichiarazioni reddituali e versamenti negli estratti conto prodotti, oltre che delle consistenti, non giustificate, uscite di danaro contabilizzate nei suoi conti correnti a favore dell'attuale moglie (euro 40.000 il 24.5.2023, oltre a versamenti mensili di 5.000 euro nel 2024); di contro, l'ex moglie odierna appellata percepisce una pensione (per il lavoro di insegnante della scuola materna svolto sino al
1991) di euro 992 mensili, oltre all'assegno divorzile predetto.
3. Con ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. notificato il 29.7.2025 Pt_1 impugnava la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:
- previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata indagine sui presupposti dell'assegno divorzile;
2) violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine al presunto accordo tra le parti circa la cessazione dell'attività lavorativa della sig.ra CP_2
3) violazione dell'art. 115 c.p.c. in merito alla presunta mancata produzione dei redditi
2024;
pag. 4/11 4) violazione degli artt. 115-116 c.p.c. in merito alla disparità di trattamento nei confronti delle parti;
5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in merito alle spese di lite.
4. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 31/10/2025 l'appellata contestando tutti i motivi di appello avversari e chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va quindi interamente confermata.
1.1. Primo motivo di appello. In ordine alla mancata indagine sui presupposti dell'assegno divorzile.
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'omessa adeguata indagine sull'an dell'assegno divorzile con conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure “presupposto” la maggiore redditività personale del ricorrente in contrasto con i dati emergenti dai documenti depositati e avendo trascurato del tutto sia il decorso del tempo, essendo il ricorrente ormai prossimo agli ottant'anni, sia la progressivamente ridotta e poi cessata attività lavorativa.
1.2. Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
Si osserva, innanzitutto, che il motivo è inammissibile in quanto attiene a profilo coperto da giudicato, laddove proteso a infirmare l'originaria spettanza dell'assegno divorzile, riconosciuto con sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Cremona nel 2004, divenuta definitiva e mai impugnata sotto tale aspetto. La rivalutazione quindi dei presupposti dell'assegno è preclusa in tale sede.
Il motivo appare inoltre inammissibile sotto il profilo della sua aspecificità quanto all'attuale debenza dell'assegno, non confrontandosi pienamente con i passaggi argomentativi della pronuncia di primo grado in relazione alla riconosciuta sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'assegno.
Esso è in ogni caso infondato, ritenendo il collegio che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi informatori della materia, esaminando e valutando adeguatamente, da un lato, la documentata disparità economica e patrimoniale tra gli ex coniugi, e, dall'altro, valorizzando la sussistenza di maggiori pag. 5/11 capacità finanziarie dell'obbligato rispetto a quanto dal medesimo rappresentato. La ridotta capacità reddituale di quest'ultimo a seguito del pensionamento è stata infatti adeguatamente apprezzata e motivata dal giudice veronese, che, per un verso ha ridotto di oltre la metà l'importo dell'assegno di cui fino ad allora beneficiava la sig.ra e, per l'altro verso ha valutato, con corretta argomentazione logica e CP_1 prudente apprezzamento, l'attuale consistenza patrimoniale del ricorrente, come desumibile non solo dal reddito pensionistico, ma anche dalle rilevanti risorse finanziarie messe da parte durante gli anni dell'attività lavorativa, molto redditizia (i redditi annui si attestavano mediamente attorno ai 300.000 euro); il giudice ha altresì valorizzato, come sopra richiamato in fatto, che parte delle risorse economiche del ricorrente sono state destinate, con versamenti di consistente importo e non giustificati da specifiche finalità, all'attuale moglie.
Si evidenzia, infine, come il reddito dell'appellante risultante per l'anno di imposta
2024 si attesti a 53.427 netti (v. dichiarazione redditi 2025 prodotta nel presente giudizio), dovendosi quindi apprezzare, come correttamente osservato sul punto da parte appellata, la perdurante disparità economica delle parti, potendo il su un Parte_3 reddito netto mensile di circa 3.900 euro (di cui € 1.100, destinati all'ex moglie, ma deducibili dal reddito), contro i 2.100 euro lordi (990 di pensione + 1.100 di assegno di mantenimento, quest'ultimo soggetto a tassazione) a disposizione della sig.ra
CP_1
2.1 Secondo motivo di appello. In ordine all'accordo delle parti circa la cessazione dell'attività lavorativa della signora CP_1
Col secondo motivo il ricorrente ritiene violato l'art. 116 c.p.c. laddove il primo giudice ha erroneamente ritenuto approvato l'accordo tra le parti circa la precoce cessazione dell'attività lavorativa da parte della signora in tal guisa censurando la CP_1 ritenuta sussistenza dei requisiti compensativi e perequativi a fondamento dell'assegno divorzile. Deduce al riguardo il ricorrente che la ex moglie abbia invece scelto spontaneamente e consapevolmente di cessare la propria attività di insegnante, pur essendo ancora giovane, e che in ogni caso tale scelta non avrebbe agevolato la carriera lavorativa dell'appellante, attribuibile unicamente alle capacità e attitudini dello stesso;
nega poi che l'ex moglie si sia occupata delle faccende domestiche e dell'educazione pag. 6/11 Per_ diretta della figlia , se non nella medesima misura in cui se ne è occupato il padre, come neppure si è mai dovuta occupare dell'accudimento dell'anziana suocera, data l'autonomia della quale questa ha sempre goduto, anzi avendo quest'ultima semmai apportato aiuto alla famiglia dell'appellante con la preparazione dei pasti.
2.2 Il motivo è inammissibile oltre infondato. Valgono per tale motivo le medesime considerazioni di cui al precedente motivo, in quanto la valutazione dei presupposti perequativi e compensativi dell'assegno è materia coperta dal giudicato;
la censura in questione contrasta col divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c., attenendo il giudizio di primo grado alla mera richiesta di modifica dell'assegno per le mutate condizioni economiche del ricorrente.
Il motivo è comunque infondato. Non è discutibile infatti, in conformità ai noti principi delle Sezioni Unite (Cass. SU 2018/18287), che la cessazione dell'attività lavorativa in giovane età da parte dell'ex moglie abbia costituito un sacrificio delle sue prospettive di crescita professionale e di autonomia economica;
parimenti non è revocabile in dubbio che la scelta, presumibilmente condivisa (non essendo al contrario dedotta la manifestata contrarietà alla stessa da parte del ricorrente) si sia riverberata favorevolmente anche sulla carriera di successo del marito, e quindi anche abbia contribuito alla crescita dell'economia domestica oltre che professionale di quest'ultimo, apparendo del tutto logico e coerente ritenere che la sig.ra si sia CP_1 maggiormente dedicata alla cura ed educazione della figlia oltre che alla gestione delle incombenze domestiche.
Va anche chiarito che la corresponsione dell'assegno in funzione compensativo- perequativa spetta non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr.
Cass. civ. 24795/2024).
3.1 Terzo motivo. La mancata produzione dei redditi del 2024.
pag. 7/11 Si duole l'appellante che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non prodotto tale documento da parte del ricorrente, evidenziando come la sua situazione reddituale e patrimoniale è stata ampiamente documentata, al contrario della ex coniuge che non avrebbe invece rappresentato in modo trasparente e compiuto la proprie consistenze bancarie e finanziarie e avrebbe omesso di produrre la documentazione relativa all'anno 2024 -2025.
3.2 Il motivo è ai limiti dell'ammissibilità e comunque infondato, non confrontandosi pienamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ove si dà atto, correttamente, non solo della carenza documentale di parte resistente relativa all'anno di imposta 2024 (p. 5 sentenza, anno per il quale non risultava prodotta la dichiarazione reddituale dal momento che la documentazione attorea si fermava all'anno di imposta 2023; dichiarazione prodotta poi solo col ricorso in appello) ma si dà altresì conto delle ulteriori carenze e incongruenze della produzione attorea: ad es. la dedotta e non contestata mancata evidenza negli estratti conto degli accrediti da emolumenti percepiti e risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
le consistenti fuori uscite di danaro a favore dell'attuale moglie, della quale non è stata dimessa la documentazione bancaria né alcuna altra documentazione relativa ad immobili e redditi;
l'assente documentazione di consistenza e redditività degli immobili ereditati nel 2024; le giacenze del conto azzerate nell'arco di soli due mesi a cavallo tra il 2023 e il CP_3
2024 (pp. 5 e 6 sentenza).
Per contro, la rappresentazione reddituale e patrimoniale di parte appellata non appare inficiata da dette lacune e incongruenze. Apprezzamento che in ogni caso esula dal campo di indagine della presente vertenza, non essendo in discussione né la debenza dell'assegno (e la determinazione fattane nella sentenza di divorzio), né l'utilizzo delle proprie risorse nel tempo da parte dell'appellata, bensì solo la modifica delle condizioni reddituali del ricorrente in ragione di circostanze sopravvenute (come correttamente osservato nell'impugnata sentenza, p. 6 ).
4.1 Quarto motivo. La disparità di trattamento.
Con tale motivo l'appellante deduce la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto il primo giudice, in modo contraddittorio, irrilevante la situazione economico finanziaria della resistente nonostante sia risultata di notevole entità e abbia per contro pag. 8/11 ipotizzato una parziale disclosure da parte dell'appellante circa la situazione economico patrimoniale personale, giungendo alla decisione sulla base di proprie convinzioni personali.
4.2. Il motivo, anch'esso ai limiti dell'ammissibilità in quanto generico, in ogni caso
è infondato, facendosi pieno richiamo alle medesime considerazioni svolte ai precedenti paragrafi circa la corretta e adeguata motivazione articolata dal giudice di prime cure in ordine alle ragioni che, secondo il suo prudente apprezzamento, e che la
Corte condivide, hanno condotto a ritenere sussistente il forte squilibrio economico finanziario e patrimoniale tra le parti, ancorando detto ragionamento alle evidenze documentali in atti oltre che agli indici presuntivi gravi, precisi e concordanti sopra richiamati.
5.1 Quinto motivo. Le spese di lite
Con l'ultimo motivo l'appellante censura la decisione del primo giudice di compensare integralmente le spese tra le parti, senza alcuna motivazione, in violazione degli articoli
91 e 92 c.p.c., ritenendo tale statuizione iniqua avuto riguardo all'offerta, rifiutata senza alcuna giustificazione dalla controparte, di versamento a titolo transattivo di una somma una tantum. Parte resistente inoltre non avrebbe rispettato gli obblighi di produzione previsti dalla legge Cartabia.
5.2 Il motivo è infondato, avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato la determinazione circa la compensazione delle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza. Non appaiono aver rilevanza sulla decisione di riparto delle spese le doglianze relative all'offerta in sede conciliativa di un assegno una tantum, osservandosi del resto come parte resistente avesse controproposto un assegno mensile nella misura che è stata in definitiva accolta dal primo giudice, in quanto ritenuta congrua. Priva di rilievo è altresì la doglianza circa la ritardata produzione documentale di parte resistente, non ravvisandosi sotto tale profilo profili di illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, ove al contrario correttamente si evidenziano le parziali produzioni attoree.
6. Le istanze istruttorie e la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
pag. 9/11 Le richieste vanno rigettate in quanto irrilevanti le prime ed entrambe assorbite dal rigetto di tutti i motivi di appello.
7. Le spese di lite del grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa complessità di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 vverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 605/2025 pubblicata il
[...]
16/3/2025 così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.211,00 oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25/11/2025. pag. 10/11 La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa TA Rigoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
R.G. 1369/2025
La Corte D'Appello di Venezia, persona dei magistrati:
TA Rigoni Presidente
Valentina Verduci Consigliera relatrice
Barbara Gallo Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. Elena Faccini appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Orsolina Malafico appellata con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica
*
CONCLUSIONI: per parte appellante: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di gravame indicati nel ricorso in appello 16.7.2025, nell'interesse dell'appellante, integralmente richiamato nella presente memoria difensiva, ex art. 473
– bis. 32 c.p.c., - in via preliminare: SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi degli art. 283 e 351 c.p.c., ricorrendo nella fattispecie i gravi e fondati motivi dedotti in narrativa;
nonché
- nel merito e in totale/parziale riforma della sentenza n. 605/2025 pubbl. il 16.3.2025,
R.G. N. 2899/2024 – Cron. N. 1456/2025, emessa dal Tribunale di Verona: in via principale:
1) REVOCARE l'assegno divorzile a beneficio della sig.ra non Controparte_1 ricorrendone i presupposti di legge;
in subordine:
2) RIDURRE l'assegno divorzile a beneficio della sig.ra alla Controparte_1 minor somma di euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di prime cure, soprattutto anche tenuto conto del comportamento di parte appellata e della sua reticenza nel deposito della documentazione utile ad acclarare la reale disponibilità economico-patrimoniale; in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze ed eccezioni istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e si chiede respingersi la richiesta di indagine/accertamenti di Polizia Tributaria nei confronti dell'appellante ai fini della verifica della sua situazione economico-patrimoniale, nonché di CTU sul tenore di vita familiare attuale dell'appellante, poiché inammissibili, infondate e superflue alla luce di quanto già prodotto, anche stante la mancata proposizione dell'appello incidentale;
sia invece ordinato a controparte di depositare in giudizio la rendicontazione dei movimenti titoli del c/c n 204615, acceso presso la Cassa Padana, cointestato tra la sig.ra e la figlia e di ogni altro alle stesse intestato o Controparte_1 Persona_1 cointestato, relativo agli ultimi tre anni, previa verifica fiscale e bancaria allo scopo. per parte appellata: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta - per i motivi dedotti o per quelli che la Corte riterrà, - l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingere l'impugnazione di controparte avverso la sentenza n. 605/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata il
16.3.2025, con conferma di essa in ogni sua parte. pag. 2/11 Con rifusione delle spese del grado.
In via istruttoria, considerati anche i poteri istruttori attribuiti al Giudice dell'appello dall'art. 473 bis 34 cpc, si chiede che - per il denegato caso che la Corte ritenesse, anche solo parzialmente, meritevoli di accoglimento i motivi di impugnazione e si disponesse comunque ad una nuova verifica e valutazione delle circostanze dedotte da controparte per ottenere la riduzione ulteriore dell'assegno, e quindi al fine di contrastare tali circostanze - si proceda previamente, in base a quanto dedotto ed emerso nel corso del giudizio fino ad oggi, a dar corso ad accertamenti, anche di polizia tributaria, idonei ad appurare, con puntualità e precisione, la situazione economico patrimoniale complessiva del ricorrente, per la verifica - nonostante il dichiarato improvviso e drastico impoverimento - del tenore di vita effettivamente goduto dal sig. nonché Pt_1
l'esistenza di fondi, investimenti, conti correnti, Trust o comunque risorse economiche, così da confermare le statuizioni assunte dalla sentenza avversariamente impugnata.
Disposta eventualmente anche Consulenza Tecnica relativa al tenore di vita tenuto dal sig. nell'ambito del nucleo famigliare costituito da lui e dalla sig.ra Pt_1 Pt_2
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 605/2025 pubblicata il 16/3/2025, nella causa avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio promossa con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. notificato il 31.5.2024 da contro Parte_1 CP_1
il Tribunale di Verona così disponeva:
[...] definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio: riduce, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, l'assegno di divorzio ad € 1.100 con rivalutazione Istat annuale;
compensa le spese di lite. Così deciso in Verona nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
2. Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente in via subordinata alla revoca, di riduzione dell'assegno Pt_1 divorzile, stabilito a favore dell'ex coniuge con sentenza dichiarativa degli effetti civili del matrimonio n. 388/2004 del 10.6.2004 del Tribunale di Cremona nella somma di euro 1.500, e attualizzato ad euro 2.274,34, nonché del contributo di € 500,00 per la pag. 3/11 locazione, rideterminandolo nella somma di euro 1.100,00 con rivalutazione Istat annuale. A tale decisione perveniva parzialmente valorizzando le deduzioni del ricorrente circa le mutate proprie condizioni economico patrimoniali, documentate, costituite in sintesi dal decremento reddituale dovuto al pensionamento e alla cessazione dalle cariche elettive dall'anno 2024. Con decreto 29.9.2024 il giudice relatore riduceva in via provvisoria l'assegno a 1.300 mensili.
Con l'impugnata sentenza n. 605/2025 pubblicata il 16.3.3025, il giudice riduceva l'assegno da euro 2.774,34 ad euro 1.200. A tale decisione perveniva osservando da un lato che il reddito mensile del ricorrente era diventato pari a circa 2.800 (tra pensione ed emolumenti da cariche in organi amministrativi societari), quindi decisamente contratto rispetto all'epoca precedente al pensionamento (nel 2022 percepiva euro 312.502,00 annui;
nel 2023 percepiva circa 210.000, e, negli anni pregressi, redditi medi intorno ai
300.000 euro), e, dall'altro lato, ritenendo l'esistenza di una complessiva situazione economica patrimoniale del ricorrente diversa e maggiore rispetto a quella dallo stesso rappresentata, in considerazione delle proprietà immobiliari, delle risorse finanziarie, del rilevato scollamento tra dichiarazioni reddituali e versamenti negli estratti conto prodotti, oltre che delle consistenti, non giustificate, uscite di danaro contabilizzate nei suoi conti correnti a favore dell'attuale moglie (euro 40.000 il 24.5.2023, oltre a versamenti mensili di 5.000 euro nel 2024); di contro, l'ex moglie odierna appellata percepisce una pensione (per il lavoro di insegnante della scuola materna svolto sino al
1991) di euro 992 mensili, oltre all'assegno divorzile predetto.
3. Con ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. notificato il 29.7.2025 Pt_1 impugnava la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi di appello:
- previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata indagine sui presupposti dell'assegno divorzile;
2) violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine al presunto accordo tra le parti circa la cessazione dell'attività lavorativa della sig.ra CP_2
3) violazione dell'art. 115 c.p.c. in merito alla presunta mancata produzione dei redditi
2024;
pag. 4/11 4) violazione degli artt. 115-116 c.p.c. in merito alla disparità di trattamento nei confronti delle parti;
5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in merito alle spese di lite.
4. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 31/10/2025 l'appellata contestando tutti i motivi di appello avversari e chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va quindi interamente confermata.
1.1. Primo motivo di appello. In ordine alla mancata indagine sui presupposti dell'assegno divorzile.
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'omessa adeguata indagine sull'an dell'assegno divorzile con conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure “presupposto” la maggiore redditività personale del ricorrente in contrasto con i dati emergenti dai documenti depositati e avendo trascurato del tutto sia il decorso del tempo, essendo il ricorrente ormai prossimo agli ottant'anni, sia la progressivamente ridotta e poi cessata attività lavorativa.
1.2. Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
Si osserva, innanzitutto, che il motivo è inammissibile in quanto attiene a profilo coperto da giudicato, laddove proteso a infirmare l'originaria spettanza dell'assegno divorzile, riconosciuto con sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Cremona nel 2004, divenuta definitiva e mai impugnata sotto tale aspetto. La rivalutazione quindi dei presupposti dell'assegno è preclusa in tale sede.
Il motivo appare inoltre inammissibile sotto il profilo della sua aspecificità quanto all'attuale debenza dell'assegno, non confrontandosi pienamente con i passaggi argomentativi della pronuncia di primo grado in relazione alla riconosciuta sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'assegno.
Esso è in ogni caso infondato, ritenendo il collegio che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi informatori della materia, esaminando e valutando adeguatamente, da un lato, la documentata disparità economica e patrimoniale tra gli ex coniugi, e, dall'altro, valorizzando la sussistenza di maggiori pag. 5/11 capacità finanziarie dell'obbligato rispetto a quanto dal medesimo rappresentato. La ridotta capacità reddituale di quest'ultimo a seguito del pensionamento è stata infatti adeguatamente apprezzata e motivata dal giudice veronese, che, per un verso ha ridotto di oltre la metà l'importo dell'assegno di cui fino ad allora beneficiava la sig.ra e, per l'altro verso ha valutato, con corretta argomentazione logica e CP_1 prudente apprezzamento, l'attuale consistenza patrimoniale del ricorrente, come desumibile non solo dal reddito pensionistico, ma anche dalle rilevanti risorse finanziarie messe da parte durante gli anni dell'attività lavorativa, molto redditizia (i redditi annui si attestavano mediamente attorno ai 300.000 euro); il giudice ha altresì valorizzato, come sopra richiamato in fatto, che parte delle risorse economiche del ricorrente sono state destinate, con versamenti di consistente importo e non giustificati da specifiche finalità, all'attuale moglie.
Si evidenzia, infine, come il reddito dell'appellante risultante per l'anno di imposta
2024 si attesti a 53.427 netti (v. dichiarazione redditi 2025 prodotta nel presente giudizio), dovendosi quindi apprezzare, come correttamente osservato sul punto da parte appellata, la perdurante disparità economica delle parti, potendo il su un Parte_3 reddito netto mensile di circa 3.900 euro (di cui € 1.100, destinati all'ex moglie, ma deducibili dal reddito), contro i 2.100 euro lordi (990 di pensione + 1.100 di assegno di mantenimento, quest'ultimo soggetto a tassazione) a disposizione della sig.ra
CP_1
2.1 Secondo motivo di appello. In ordine all'accordo delle parti circa la cessazione dell'attività lavorativa della signora CP_1
Col secondo motivo il ricorrente ritiene violato l'art. 116 c.p.c. laddove il primo giudice ha erroneamente ritenuto approvato l'accordo tra le parti circa la precoce cessazione dell'attività lavorativa da parte della signora in tal guisa censurando la CP_1 ritenuta sussistenza dei requisiti compensativi e perequativi a fondamento dell'assegno divorzile. Deduce al riguardo il ricorrente che la ex moglie abbia invece scelto spontaneamente e consapevolmente di cessare la propria attività di insegnante, pur essendo ancora giovane, e che in ogni caso tale scelta non avrebbe agevolato la carriera lavorativa dell'appellante, attribuibile unicamente alle capacità e attitudini dello stesso;
nega poi che l'ex moglie si sia occupata delle faccende domestiche e dell'educazione pag. 6/11 Per_ diretta della figlia , se non nella medesima misura in cui se ne è occupato il padre, come neppure si è mai dovuta occupare dell'accudimento dell'anziana suocera, data l'autonomia della quale questa ha sempre goduto, anzi avendo quest'ultima semmai apportato aiuto alla famiglia dell'appellante con la preparazione dei pasti.
2.2 Il motivo è inammissibile oltre infondato. Valgono per tale motivo le medesime considerazioni di cui al precedente motivo, in quanto la valutazione dei presupposti perequativi e compensativi dell'assegno è materia coperta dal giudicato;
la censura in questione contrasta col divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c., attenendo il giudizio di primo grado alla mera richiesta di modifica dell'assegno per le mutate condizioni economiche del ricorrente.
Il motivo è comunque infondato. Non è discutibile infatti, in conformità ai noti principi delle Sezioni Unite (Cass. SU 2018/18287), che la cessazione dell'attività lavorativa in giovane età da parte dell'ex moglie abbia costituito un sacrificio delle sue prospettive di crescita professionale e di autonomia economica;
parimenti non è revocabile in dubbio che la scelta, presumibilmente condivisa (non essendo al contrario dedotta la manifestata contrarietà alla stessa da parte del ricorrente) si sia riverberata favorevolmente anche sulla carriera di successo del marito, e quindi anche abbia contribuito alla crescita dell'economia domestica oltre che professionale di quest'ultimo, apparendo del tutto logico e coerente ritenere che la sig.ra si sia CP_1 maggiormente dedicata alla cura ed educazione della figlia oltre che alla gestione delle incombenze domestiche.
Va anche chiarito che la corresponsione dell'assegno in funzione compensativo- perequativa spetta non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr.
Cass. civ. 24795/2024).
3.1 Terzo motivo. La mancata produzione dei redditi del 2024.
pag. 7/11 Si duole l'appellante che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non prodotto tale documento da parte del ricorrente, evidenziando come la sua situazione reddituale e patrimoniale è stata ampiamente documentata, al contrario della ex coniuge che non avrebbe invece rappresentato in modo trasparente e compiuto la proprie consistenze bancarie e finanziarie e avrebbe omesso di produrre la documentazione relativa all'anno 2024 -2025.
3.2 Il motivo è ai limiti dell'ammissibilità e comunque infondato, non confrontandosi pienamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ove si dà atto, correttamente, non solo della carenza documentale di parte resistente relativa all'anno di imposta 2024 (p. 5 sentenza, anno per il quale non risultava prodotta la dichiarazione reddituale dal momento che la documentazione attorea si fermava all'anno di imposta 2023; dichiarazione prodotta poi solo col ricorso in appello) ma si dà altresì conto delle ulteriori carenze e incongruenze della produzione attorea: ad es. la dedotta e non contestata mancata evidenza negli estratti conto degli accrediti da emolumenti percepiti e risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
le consistenti fuori uscite di danaro a favore dell'attuale moglie, della quale non è stata dimessa la documentazione bancaria né alcuna altra documentazione relativa ad immobili e redditi;
l'assente documentazione di consistenza e redditività degli immobili ereditati nel 2024; le giacenze del conto azzerate nell'arco di soli due mesi a cavallo tra il 2023 e il CP_3
2024 (pp. 5 e 6 sentenza).
Per contro, la rappresentazione reddituale e patrimoniale di parte appellata non appare inficiata da dette lacune e incongruenze. Apprezzamento che in ogni caso esula dal campo di indagine della presente vertenza, non essendo in discussione né la debenza dell'assegno (e la determinazione fattane nella sentenza di divorzio), né l'utilizzo delle proprie risorse nel tempo da parte dell'appellata, bensì solo la modifica delle condizioni reddituali del ricorrente in ragione di circostanze sopravvenute (come correttamente osservato nell'impugnata sentenza, p. 6 ).
4.1 Quarto motivo. La disparità di trattamento.
Con tale motivo l'appellante deduce la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto il primo giudice, in modo contraddittorio, irrilevante la situazione economico finanziaria della resistente nonostante sia risultata di notevole entità e abbia per contro pag. 8/11 ipotizzato una parziale disclosure da parte dell'appellante circa la situazione economico patrimoniale personale, giungendo alla decisione sulla base di proprie convinzioni personali.
4.2. Il motivo, anch'esso ai limiti dell'ammissibilità in quanto generico, in ogni caso
è infondato, facendosi pieno richiamo alle medesime considerazioni svolte ai precedenti paragrafi circa la corretta e adeguata motivazione articolata dal giudice di prime cure in ordine alle ragioni che, secondo il suo prudente apprezzamento, e che la
Corte condivide, hanno condotto a ritenere sussistente il forte squilibrio economico finanziario e patrimoniale tra le parti, ancorando detto ragionamento alle evidenze documentali in atti oltre che agli indici presuntivi gravi, precisi e concordanti sopra richiamati.
5.1 Quinto motivo. Le spese di lite
Con l'ultimo motivo l'appellante censura la decisione del primo giudice di compensare integralmente le spese tra le parti, senza alcuna motivazione, in violazione degli articoli
91 e 92 c.p.c., ritenendo tale statuizione iniqua avuto riguardo all'offerta, rifiutata senza alcuna giustificazione dalla controparte, di versamento a titolo transattivo di una somma una tantum. Parte resistente inoltre non avrebbe rispettato gli obblighi di produzione previsti dalla legge Cartabia.
5.2 Il motivo è infondato, avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato la determinazione circa la compensazione delle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza. Non appaiono aver rilevanza sulla decisione di riparto delle spese le doglianze relative all'offerta in sede conciliativa di un assegno una tantum, osservandosi del resto come parte resistente avesse controproposto un assegno mensile nella misura che è stata in definitiva accolta dal primo giudice, in quanto ritenuta congrua. Priva di rilievo è altresì la doglianza circa la ritardata produzione documentale di parte resistente, non ravvisandosi sotto tale profilo profili di illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, ove al contrario correttamente si evidenziano le parziali produzioni attoree.
6. Le istanze istruttorie e la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
pag. 9/11 Le richieste vanno rigettate in quanto irrilevanti le prime ed entrambe assorbite dal rigetto di tutti i motivi di appello.
7. Le spese di lite del grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa complessità di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 vverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 605/2025 pubblicata il
[...]
16/3/2025 così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.211,00 oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25/11/2025. pag. 10/11 La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa TA Rigoni
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