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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1775/2021 promossa da:
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO GRADASSI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. CARLO SBRAGIA;
CP_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 326/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 01/03/2021.
CONCLUSIONI
In data 17.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'ill.ma Corte D'Appello di Firenze respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 16 - nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , in quanto CP_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in di otivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Comunque sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e sentenza esecutiva come per legge.
- IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: SE ritenuta necessaria e determinante ai fini istruttori, revocare l'ordinanza del 21/05/2020 e ammettere le istanze istruttorie avanzate dalla Parte_2
indicate nelle memorie ex art. 183 comma sesto.
[...]
Per la parte appellata:
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- rigettare l'impugnazione inoltrata dalla soc. in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 326/2021, pubblicata il 16 marzo 2021, stante la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza suddetta;
IN VIA PRELIMINARE:
- respingere ogni richiesta istruttoria formulata ex adverso in accoglimento delle eccezioni esposte nella narrativa del presente atto nello specifico paragrafo alle pagg. 3-4;
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività per i motivi esposti nello specifico paragrafo della narrativa a pag.11 del presente atto;
NEL MERITO:
- rigettare l'impugnazione inoltrata dalla soc. in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 326/2021, pubblicata il 16 marzo 2021, stante la sua manifesta infondatezza in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza suddetta.
Con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 326/2021 pubblicata il 01/03/2021, ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione e per la conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
574/2019 – RG 1262/2019 emesso dal Tribunale di Pisa in data 9/4/2019;
2) condanna la a rifondere alla società le Controparte_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 3.341,00 per compensi professionali, oltre spese generali al pagina 2 di 16 15%, CPA e IVA come per legge.
1.1 (di qui innanzi anche solo aveva ottenuto in Controparte_2 Pt_3
Con danno di (di qui innanzi anche solo il decreto ingiuntivo n. 574/2019 del CP_1
10.4.2019 di € 42.220,80, oltre accessori e spese, a saldo del corrispettivo dovuto in forza di prestazioni rese, in forza di accordo quadro del 26.2.2018, per l'organizzazione (consistente nelle fasi di progettazione, esecuzione e conclusione) di eventi gastronomici (a es., matrimoni, comunioni, compleanni, ecc.).
Il credito, in origine di totali € 52.374,20 (e ridotto per effetto di un pagamento parziale di € 10.080,00), era portato dalle seguenti fatture:
Fattura n. 47/18: € 1.769,82
Fattura n. 53/18: € 17.080,00
Fattura n. 55/18: € 512,40
Fattura n. 72/18: € 5.196,06
Fattura n. 73/18: € 2.526,74
Fattura n. 76/18: € 1.820,70
Fattura n. 78/18: € 3.229,19
Fattura n. 89/18: € 2.380,17
Fattura n. 90/18: € 1.069,48
Fattura n. 101/18: € 1.256,60
Fattura n. 103/18: € 6.148,80
Fattura n. 108/18: € 2.751,10
Fattura n. 111/18: € 5.132,54
Con 1.2 aveva opposto l'ingiunzione, chiedendone la revoca, con rigetto delle avverse domande.
1.2.a Aveva, in primo luogo, contestato che le fatture – documenti di forza probatoria nulla in sede d'opposizione - erano state emesse per “costi extra” (ossia ulteriori rispetto a quelli convenzionati in forza dell'accordo quadro), che mai erano stati ordinati e il cui prezzo non era stato mai oggetto di pattuizione, a ciò non valendo la trasmissione di un prezziario pagina 3 di 16 con lettera di posta elettronica semplice, che per di più non era mai stata ricevuta dalla società.
1.2.b Inoltre, aveva sostenuto che le voci contenute nelle fatture non riferite a “costi extra”, ma a costi standard (i.e. previsti nell'accordo quadro), corrispondevano a importi già pagati.
1.2.c In sintesi, come riepilogato a pagina 3 dell'atto di citazione, era stata formulata la seguente complessiva contestazione, che, in vista dei temi che propone l'appello, occorre necessariamente trascrivere:
Alla luce di quanto appena esposto, è opportuno riportare in questa sede le contestazioni mosse tempestivamente sia per iscritto (doc. 9 e 10 del D.L e doc. 3 del presente atto) che verbalmente dall'odierna opponente alle fatture emesse dalla e allegate al Pt_3 decreto ingiuntivo:
- fattura N. 005-18 del 10.2.2018 dell'importo di € 1.500,60 — “inaugurazione della sede commerciale di Viareggio” — tale evento & stato gestito direttamente col noleggiatore che non ha fatto fattura alla ed ha ritenuto conveniente stornare i costi di tale evento Pt_3
a suggello di una collaborazione futura ed esclusiva con la;
CP_1
- fattura N. 047-18 del 8.6.2018 dell'importo di € 1.769,82 — “cost extra pet vari eventi”
— il materiale rovinato o andato distrutto non è a carico della Committente ma del
Prestatore d'opera che se ne assume il rischio, pertanto tali costi extra sono interamente da addebitare alla Pt_3
- fattura N. 053-18 del 20.6.2018 dell'importo di € 17.080,00 — “Evento LI AT
Firenze” — la somma agevolmente calcolabile dagli unici preventivi pervenuti all'odierna comparente non arriva a superare i € 10.080, che è l'importo già pagato dalla in CP_1 data 25.1.2019;
- fattura N. 055-18 del 20.6.2018 dell'importo di € 512,40 — “matrimonio Hotel Palace
e La Spezia” — sono stati addebitati costi relativi a menu speciali che non erano stati concordati. Si riscontra, peraltro, un danno rilevante causato da una dimenticanza della relativamente alle plance della cucina che mancavano;
Pt_3
- fattura N. 072-18 del 9.7.2018 dell'importo di € 5.196,06 — “matrimoni vari” — era stato specificato che né tavoli né sedute per l'aperitivo sarebbero stati necessari in quanto
Hotel già ne disponeva;
pagina 4 di 16 - fattura N. 073-18 del 9.7.2018 dell'importo di € 2.526,74 — “matrimoni CI e
Pontremoli” — ancora una volta si fa presente che il materiale rovinato o andato distrutto non è a carico della Committente ma del Prestatore d'opera che se ne assume il rischio, pertanto tali costi extra sono interamente da addebitare alla Vengono, inoltre, Pt_3 addebitati costi per attrezzatura extra che non risulta essere stata richiesta;
- fattura N. 076-18 del 9.7.2018 dell'importo di € 1.820,70 — “congresso Pisa” — stesso discorso per il materiale mancante/rotto che non può essere addebitato alla Committente;
- fattura N. 078-18 del 9.7.2018 dell'importo di € 3.229,19 — “matrimonio Isola 'Elba” ~ il tovagliato computato nel prezzo non è stato preso presso la ma da un altro Pt_3 fornitore! Alcuni costi relativi al trasporto sono stati pagati già direttamente in loco, questo denota la mancanza di concreta e reale supervisione da parte della (doc. 6); Pt_3
- Fattura N. 089-18 del 23.7.2018 dell'importo di € 2.380,37 — “Villa Orlando” e “cena
Genova” — costi extra applicati scorrettamente e senza considerare danni derivanti da errori commessi dalla Pt_3
- fattura N. 090-18 del 23.7.2018 dell'importo di € 1.069,48 — “Matrimonio Pieve Santo
Stefano” — "tutto il materiale nonché il prolungamento del servizio di sala era già ricompreso nella cifra maggiorata del costo per il servizio del personale di sala;
- fattura N. 101-18 del 13.8.2018 dell'importo di € 1.256,60 — “trasferta Genova” — fattura arrivata dopo un mese e mezzo e senza alcun preventivo relativo alle spese extra;
- fattura N. 103-18 del 13.8.2018 dell'importo di € 6.148,80 — “festa compleanno
Pietrasanta” — è stato applicato un costo maggiorato del servizio senza alcun preventivo a sostegno dell''aumento, nonostante le richieste da parte della;
CP_1
- fattura N. 108-18 del 19.8.2018 dell'importo di € 2.751,10 — “matrimonio Fubbiano”
— la fattura non prende in considerazione la scontista che é stata dovuta applicare al cliente
e di cui la & stata messa immediatamente a conoscenza in quanto il personale di sala Pt_3 non aveva le competenze richieste;
- fattura N. 111-18 del 19.8.2018 dell'importo di € 5.132,54 — “matrimonio Loggia di
San Remigio” — sono stati addebitati costi extra non concordati e, ancora una volta, non è stato preso in considerazione il fatto che mancasse del materiale rispetto a quanto preventivato.
… pagina 5 di 16 si contesta l'esistenza dell'allegato tecnico relativo ai costi extra che, pertanto, non sono mai stati concordati tra le parti. Ragion per cui la somma dovuta è unicamente quella riportata nelle fatture emesse al termine di ogni evento ed integralmente saldate dalla opponente (doc.ti 4 e 5).
Oltretutto, le singole voci riportate nelle suddette fatture, tutte contestate dalla opponente anche sotto il profilo del quantum, allo stato sono prive di prova alcuna. si era costituita per resistere all'opposizione, ribadendo tutto quanto già CP_3 dedotto e rilevando che non c'erano state contestazioni, se non quelle, opportunisticamente sollevate, giudiziali.
1.4 Il Tribunale, sulla scorta della sola istruttoria documentale, negato ingresso a quella orale, ha accolto l'opposizione, affermando, in sostanza, che le prestazioni per costi extra, che costituivano l'oggetto della controversia, erano contestate e prive di prova, essendo quella orale stata motivatamente respinta;
né poteva ammettersi c.t.u. contabile, meramente esplorativa.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa
[...]
Corte di Appello, (di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso CP_1 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, la parte si duole che il Tribunale non abbia considerato che le prestazioni ordinarie, ossia quelle diverse dalla categoria dei “costi extra”, non erano state contestate.
Esse, a ben vedere, assommavano, nelle fatture depositate, a € 33.125,44, secondo questa specificazione (appello, pagg. 5-6):
- Fatt. n. 5/18 per € 1.500,60 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra
(la cui realizzazione non è stata contestata);
- Fatt. n. 47/18 per € 1.769,82 per costi extra relativi a n. 3 eventi;
- Fatt. n. 53/18 per € 17.080,00 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra (la cui realizzazione non è stata contestata);
- Fatt. n. 55/18 per € 512,40 integrazione menù speciale di n. 2 eventi (AR non è costo
pagina 6 di 16 extra);
- Fatt. n. 72/18 per e 5.196,06 per costi extra relativi a n. 3 eventi;
- Fatt. n. 73/18 per e 2.526,74 per costi extra relativi a n. 2 eventi;
- Fatt. n. 76/18 per € 1.820,70 per costi extra relativi a n. 2 eventi;
- Fatt. n. 78/18 per € 3.229,19 per costi extra relativi a n. 1 evento;
- Fatt. n. 89/18 per € 2.380,17 per costi extra relativi a n. 2 eventi;
- Fatt. n. 90/18 per € 1069,48 per costi extra relativi a n. 1 evento;
- Fatt. n. 101/18 per € 1.256,60 per costi extra relativi a n. 1 evento;
- Fatt. n. 103/18 per € 6.148,80 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra
(la cui realizzazione non è stata contestata);
- Fatt. n. 108/18 per € 2.751,10 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra
(la cui realizzazione non è stata contestata);
- Fatt. n. 111/18 per € 5.132,54 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra
(la cui realizzazione non è stata contestata);
- Nota di credito n. 112/18 per € 73,57
In sostanza, il credito originario portato dalle fatture era di € 52.300,00; da esso era stato detratto un acconto di € 10.080,00, residuando l'importo di € 42.220,80, che era quanto era stato ingiunto;
di questa somma, ben € 33.125,34 concerneva costi standard, sicché, non essendovi contestazione sulle corrispondenti prestazioni, il giudice avrebbe quanto meno riconoscere quel credito.
2.2 Il secondo motivo, passando alle somme dovute per costi extra, lamenta l'omessa motivazione del rigetto da parte del Tribunale, con violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.-
A tale riguardo, è contestato l'apprezzamento delle prove offerte e, soprattutto, la mancata ammissione dei capitoli di prova orale articolati e ingiustificatamente respinti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 16 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In particolare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nonché l'inammissibilità dei mezzi di prova, in quanto non insistiti in prime cure;
nel merito, la infondatezza delle critiche mosse al Tribunale, la cui motivazione doveva reputarsi esente da censure.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, delle quali risulta depositata la sola comparsa conclusionale dell'appellata.
***
L'appello è ammissibile, ma solo parzialmente fondato.
5. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. va disattesa.
Le due censure mosse alla sentenza di primo grado, infatti, sono – come risulta anche dalla sintesi che se ne è fatta – sufficientemente comprensibili e, dunque, suscettibili di esame di merito e ciò anche in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Vero è che l'atto di impugnazione non è organicamente composto e che, in particolare, la parte sui motivi deve essere volta a volta ricollegata a deduzioni pregresse sulla ricostruzione del fatto, ciò che, facendo perdere di concentrazione alle critiche, rende talora poco agevole cogliere il punto sul quale s'appunta la doglianza.
Nondimeno, nei limiti che si sono sintetizzati e che saranno anche in seguito ripresi, la critica alla sentenza è comprensibile e, dunque, in tali limiti è necessario procedere a scrutinare il merito.
pagina 8 di 16 6. Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità dei mezzi di prova reiterati, da esaminarsi prioritariamente, perché concerne tema astrattamente idoneo a modificare il quadro probatorio di riferimento.
6.1 Le prove orali, articolate nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (e specificatamente contestate dalla controparte nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), erano state respinte in fase istruttoria con ordinanza del 21.5.2020, in base a motivazione sintetica, ma più che sufficiente (ritenuto che non sussistano i presupposti per ammettere le istanze istruttorie, in quanto la prova testimoniale verte su circostanze in parte non contestate, in parte irrilevanti, ed in parte troppo generiche (prive di riferimenti spaziali e temporali che consentano la possibilità di fornire controprova), ritenuto che non sussistano i presupposti per disporre la richiesta c.t.u. e che la causa debba essere decisa sulla base die documenti in atti).
Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, la difesa ha così Pt_3 concluso: in via istruttoria si richiama alle istanze istruttorie già formulate nei precedenti atti e alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione così come integrate nella memoria ex art. 183 n. 1.
Le conclusioni istruttorie, dunque, sono state affidate, pur dopo uno specifico e motivato rigetto (che seguiva a una ancor più specifica contestazione della controparte), a un quanto mai generico rinvio a quelle già formulate nei precedenti atti (è da precisare che né la comparsa di costituzione, né la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. contenevano l'articolazione di prove).
Negli scritti finali di infine, manca qualsiasi riferimento ai mezzi di prova, non Pt_3 insistiti, né in altro modo illustrati.
6.2 Va dunque applicato il seguente principio: «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.» (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n.
16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ.
30.3.1995 n. 3773 rv 491534). pagina 9 di 16 Il richiamo delle istanze istruttorie già formulate nei precedenti atti e la mancanza di riferimenti alle stesse negli scritti finali, pur dopo una ordinanza istruttoria negativa sufficientemente motivata, sono elementi decisivi per ritenerle rinunciate, con impossibilità di riproposizione in secondo grado.
7. Il primo motivo è meritevole di accoglimento, secondo quanto segue.
7.1 È stato manifestamente erroneo, da parte del primo giudice, individuare la res controversa nei soli addebiti per “costi extra”; dal momento che, secondo la specifica disamina delle fatture allegate al ricorso monitorio, si constata che, nella misura esposta di €
33.125,34, si tratta di corrispettivi per prestazioni standard (supra, § 2.1).
E, inoltre, l'appellante ha ben ragione quando osserva che le fatture, quanto ai corrispettivi per prestazioni ordinarie, si riferivano a prestazioni in alcun modo contestate
(appello, pag. 15: «[…] Dette fatture come ampiamente esposto e provato nell'ambito del procedimento di primo grado sono relative all'organizzazione di determinati eventi, la cui realizzazione NON TROVA CONTESTAZIONE ALCUNA da parte della nel CP_1 procedimento di primo grado. […]»).
Con Infatti, come risulta dal tenore dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (supra, § 1.2, in particolare 1.2.c), aveva, dopo avere passato in rassegna le fatture, dedotto che le uniche somme dovute, per costi ordinari, erano quelle a suo tempo già pagate, come dimostrato dai documenti nn. 4 (una serie di bonifici a e 5 (mastrino contabile Pt_3 interno).
Con
dunque, non aveva contestato, in effetti, le prestazioni ordinarie (al contrario di quelle extra, contestate in radice), ma aveva sollevato relativamente ai corrispondenti corrispettivi (ordinari) una eccezione di pagamento, rimandando ai bonifici fatti e al mastrino contabile del cliente: «[…] Ragion per cui la somma dovuta è unicamente quella riportata nelle fatture emesse al termine di ogni evento ed integralmente saldate dalla opponente
(doc.ti 4 e 5). […]» (opposizione, brano trascritto in modo più esteso al precedente § 1.2.c).
GR, insomma, aveva:
(-) negato di avere ricevuto le prestazioni extra e, comunque, che i relativi importi fossero stati pattuiti;
(-) ammesso di avere ricevuto le prestazioni standard, ma di averle già pagate. pagina 10 di 16 7.2 Essendo pacifica la prestazione di e mancando contestazioni di inesatto Pt_3 adempimento;
ma essendo eccepita esclusivamente l'estinzione dell'obbligazione avente a oggetto il corrispettivo, per avvenuto pagamento, occorre valutare se la prova di esso data da Con
sulla quale ricadeva il relativo onere, sia stata data.
La risposta è senz'altro negativa.
Nessuno dei bonifici depositati (cumulativamente nel doc. 4) riguarda le fatture de quibus, ma altre (si rammenta che è pacifico che il rapporto commerciale fra le imprese era all'epoca fluido e che vi sono senz'altro stati molti altri scambi regolarmente eseguiti da ambo le parti).
Il mastrino contabile (doc. 5), a sua volta, oltre a essere quello interno della società debitrice (coi limiti probatorî intrinseci che ciò comporta ex art. 2709 c.c.), è stato prodotto, mediante digitalizzazione di un originale cartaceo, in un formato di pessima qualità, che non permette l'individuazione certa dei caratteri di stampa.
Con Sicché, l'eccezione di pagamento, unica difesa di risulta indimostrata.
7.3 Non è coperto dalla motivazione che precede e merita autonoma valutazione la fattura n. 53/2018 del 20 giugno 2018 per l'Evento AT LI a Firenze.
In questo specifico caso, consta da atti e documenti che:
(-) l'importo fatturato di € 17.080,00, concernente solo prestazioni standard, era stato Con Con contestato giudizialmente da anche nell'importo; nel senso che riconosceva come dovuta la minor somma di € 10.080,00, che era stata pagata il 25.1.2019 (supra, § 1.2.c: «[…] la somma agevolmente calcolabile dagli unici preventivi pervenuti all'odierna comparente non arriva a superare i € 10.080, che è l'importo già pagato dalla in data CP_1
25.1.2019 […]»), come documentato dalla stessa (suo doc. 12), la quale, del resto, Pt_3 aveva, nel ricorso monitorio, decurtato il suo credito proprio di € 10.080,00;
(-) anche in fase stragiudiziale la posta era stata oggetto di contestazione negli stessi termini, come risulta dalle missive del 3.8.2018 da parte di tale di GR a (docc. CP_4 Pt_3
11 e 81 di : tali missive non contengono affatto un riconoscimento dell'intero credito, Pt_3
Con come pretende immotivatamente ma fanno ben comprendere che era pronta a Pt_3 pagare l'evento una volta però che fosse stato decurtato. Controparte_5
Siccome, dunque, spettava a dimostrare che fosse pattuito un compenso Pt_3 maggiore ovvero che fossero state effettuate prestazioni che, in base all'accordo quadro, pagina 11 di 16 assommavano a importo maggiore, il corrispettivo dell'evento, in difetto di quella prova, deve considerarsi estinto per il pagamento, satisfattivo, di € 10.080,00, così che la differenza fra l'importo fatturato e quello dovuto, pari a € (17.080,00 – 10.080,00=) 7.000,00, va decurtato dal credito.
Con 7.4 In definitiva, per le prestazioni standard di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, deve pagare a la somma di € (33.125,34 – 7.000,00=) 26.125,34. Pt_3
Sul capitale spettano dalle singole scadenze al saldo gli interessi di mora ex D. Lgs
231/2002, come richiesto da nel ricorso monitorio e come riconosciuto nel decreto Pt_3 ingiuntivo;
la cui chiesta conferma da parte dell'appellante vale a reputare ribadita la domanda sugli accessorî del credito a suo tempo in origine proposta.
8. Va invece rigettato il secondo motivo, attinente ai costi extra.
8.1 In base all'accordo quadro (art. 8), il corrispettivo è predeterminato in base a una serie di criteri e di variabili.
È pacifico, perché in sostanza lo riconosce l'appellante stessa, la quale, nel dedurre il primo motivo (supra, § 2.1), esplicitamente attesta che le fatture de quibus non si esaurivano nella indicazione di costi standard, che il credito oggetto della pretesa di concerne, per Pt_3 la parte residua, costi extra, ossia non disciplinati dall'accordo quadro, che non ne fa menzione.
Con ha contestato in modo specifico, nei termini che si sono riportati per esteso (supra, §
1.2.c), sia la prestazione in sé (il servizio extra), sia la sua imputabilità alla committente, sia la determinazione del suo quantum, tutti temi che, per regola generale (Cass. SSUU 13533/2001
e succ.), chiamano l'attore alla prova.
a sua volta, ha proposto due sole critiche che possano considerarsi utilmente Pt_3 scrutinabili ex art. 342 c.p.c., ossia che:
Con
8.1.a aveva spedito a una e-mail del 29.5.2018 (doc. 3), che conteneva un Pt_3
“allegato tecnico” coi tariffari per i costi extra (docc. 19 e 20): «[…] L'appellante ha documentalmente provato che il tariffario dei costi extra è trasmesso dalla comparente alla società di controparte con mail del 29 maggio 2018 (Doc3 D.I.) dal sig. Persona_1 all'indirizzo della società di controparte info@luxor-ricevimenti.it, mail alla quale sono
pagina 12 di 16 allegati i tariffari relativi al materiale e complemento d'arredo e al materiale extra pacchetto (Doc. 19 e 20). […]» (appello, pag. 8);
8.1.b le prove articolate e non ammesse avrebbero integrato la dimostrazione del credito.
Al di fuori di queste critiche – che il collegio deve estrapolare e sintetizzare dall'atto di impugnazione, il quale, di per sé, lamenta col secondo motivo solo la carenza di motivazione del Tribunale;
e che va quindi letto in combinato disposto con deduzioni anteriormente spese sulla ricostruzione del fatto – non si è in grado di apprezzare alcuna adeguata critica alla sentenza.
8.2 Così individuato il perimetro del sindacato d'appello, le doglianze vanno disattese.
8.2.a Il documento 3 è una e-mail da di a di Persona_1 Pt_3 Testimone_1
GR del 29.5.2018, che inoltra una precedente e-mail da a del 13.2.2018 e che Per_1 CP_4 figura contenere, nella versione stampata (il documento è costituito dal testo della e-mail stampato e digitalizzato), due allegati *.pdf, non visibili nel documento prodotto, denominati
“Listino materiale e complementi d'arredo – Luxor ricevimenti” e Materiale extra pacchetto per Luxor”.
Il documento n. 19 è un elenco denominato “Materiale e complementi di arredo”.
Il documento n. 20 è un elenco denominato “Materiale extra pacchetto all-inclusive”.
Questa prova è manifestamente insufficiente.
8.2.a.i Innanzitutto, non v'è, per quanto consti, alcuna accettazione del prezziario da Con parte di ammesso e non concesso che gli allegati 19 e 20 costituissero i due file *.pdf della lettera di posta elettronica, il che è contestato;
la quale, dunque, a buona ragione continua a sostenere che i costi extra erano legati a contrattazioni da effettuarsi volta per volta.
Questa conclusione, del resto, è coerente con il tenore dell'accordo quadro, che non fa alcun riferimento a essi, men che meno a un tariffario a parte.
8.2.a.ii Resta, comunque, priva di prova la effettuazione della prestazione fatturata.
Se, a esempio, si esamina la fattura n. 47/2018, che si riferisce ai soli costi extra di quattro distinti eventi (26 maggio: matrimonio 26 maggio: matrimonio Persona_2
e 26 maggio: matrimonio Andrea & Marika;
27 maggio: matrimonio , si Per_3 Per_4 constata che la prestazione è descritta in modo generico (“Maggiorazioni per materiali di pagina 13 di 16 maggior pregio a coperto”; o “Rivalsa materiale mancante/rotto”, ecc.), il che, dinanzi alla contestazione dell'opponente, non dimostra nulla.
8.2.b Le prove orali, la cui articolazione conferma che la creditrice opposta aveva avvertito l'esigenza di colmare la prova a suo carico, non sono ammissibili, poiché, come si è già avuto modo di argomentare in precedenza, sono state inequivocabilmente abbandonate in primo grado, dopo che il giudice le aveva motivatamente respinte in fase istruttoria.
La c.t.u. contabile è anche astrattamente inidonea a dimostrare se e quali prestazioni per costi extra siano state effettuate.
9. In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata (e, dunque, ferma la revoca Con dell'ingiunzione), deve essere condannata a pagare a la somma di € 26.125,34, Pt_3 oltre agli interessi moratori commerciali dalle singole scadenze al saldo.
La riforma, pur parziale, dei capi di merito, induce la necessità di procedere a nuova regolazione, unitaria, delle spese processuali.
Ritiene il collegio che sussista reciproca soccombenza.
La originaria domanda, infatti, non può considerarsi articolata in unico capo, dal momento che, anche a voler unificare sotto il titolo dell'accordo quadro tutti i crediti per costi standard, è ovvio che le pretese di costi extra, aventi invece titolo nella singola contrattazione, costituivano tanti capi di domanda, quanti erano i plurimi eventi ai quali si riferivano.
Non siamo, dunque, dinanzi a una mera riduzione quantitativa dell'unica domanda articolata in unico capo, ma all'accoglimento di alcuni capi della domanda e al rigetto di altri, ossia, a una reciproca soccombenza.
Naturalmente è prevalente la posizione di la quale, senza rivolgersi al giudice, Pt_3 non avrebbe potuto ottenere quel che, in misura minore della pretesa, comunque le spetta;
e Con che ha ingiustificatamente tentato di non pagare.
Il collegio, così soppesata la reciproca soccombenza, ritiene congruo, ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., compensare fra le parti gli oneri della fase monitoria (avendo Pt_3 sovrastimato il suo credito), nonché metà delle spese di primo e secondo grado, ponendo la Contr residua metà a carico di pagina 14 di 16 La liquidazione degli interi, sui quali si calcolerà la frazione dovuta, si effettua in base al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma effettivamente riconosciuta
(scaglione sino a 52mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge;
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametrio medio, per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.735,00 fase
4 (così dimezzato il parametrio medio, tenuto conto che l'appellante non ha depositato scritti finali), in tutto € 6.733,50, oltre accessori di legge e spese vive per € 804,00.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 326/2021 emessa dal Tribunale di CP_1
Pisa e pubblicata il 01/03/2021, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) condanna a pagare a , a CP_1 Parte_1 saldo delle fatture allegate al ricorso monitorio, la somma di € 26.125,34, oltre agli interessi ex
D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
1.b) condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
la metà delle spese processuali del giudizio di primo grado e compensa la
[...] residua metà, liquidano l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a la CP_1 Parte_1
pagina 15 di 16 metà delle spese processuali del presente giudizio e compensa la residua metà, liquidano l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 7.537,50, di cui € 804,00 per esborsi ed € 6.733,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1775/2021 promossa da:
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO GRADASSI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. CARLO SBRAGIA;
CP_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 326/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 01/03/2021.
CONCLUSIONI
In data 17.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'ill.ma Corte D'Appello di Firenze respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 16 - nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , in quanto CP_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in di otivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Comunque sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
- Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e sentenza esecutiva come per legge.
- IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: SE ritenuta necessaria e determinante ai fini istruttori, revocare l'ordinanza del 21/05/2020 e ammettere le istanze istruttorie avanzate dalla Parte_2
indicate nelle memorie ex art. 183 comma sesto.
[...]
Per la parte appellata:
“Piaccia a questa Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- rigettare l'impugnazione inoltrata dalla soc. in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 326/2021, pubblicata il 16 marzo 2021, stante la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza suddetta;
IN VIA PRELIMINARE:
- respingere ogni richiesta istruttoria formulata ex adverso in accoglimento delle eccezioni esposte nella narrativa del presente atto nello specifico paragrafo alle pagg. 3-4;
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività per i motivi esposti nello specifico paragrafo della narrativa a pag.11 del presente atto;
NEL MERITO:
- rigettare l'impugnazione inoltrata dalla soc. in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 326/2021, pubblicata il 16 marzo 2021, stante la sua manifesta infondatezza in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza suddetta.
Con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 326/2021 pubblicata il 01/03/2021, ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione e per la conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
574/2019 – RG 1262/2019 emesso dal Tribunale di Pisa in data 9/4/2019;
2) condanna la a rifondere alla società le Controparte_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 3.341,00 per compensi professionali, oltre spese generali al pagina 2 di 16 15%, CPA e IVA come per legge.
1.1 (di qui innanzi anche solo aveva ottenuto in Controparte_2 Pt_3
Con danno di (di qui innanzi anche solo il decreto ingiuntivo n. 574/2019 del CP_1
10.4.2019 di € 42.220,80, oltre accessori e spese, a saldo del corrispettivo dovuto in forza di prestazioni rese, in forza di accordo quadro del 26.2.2018, per l'organizzazione (consistente nelle fasi di progettazione, esecuzione e conclusione) di eventi gastronomici (a es., matrimoni, comunioni, compleanni, ecc.).
Il credito, in origine di totali € 52.374,20 (e ridotto per effetto di un pagamento parziale di € 10.080,00), era portato dalle seguenti fatture:
Fattura n. 47/18: € 1.769,82
Fattura n. 53/18: € 17.080,00
Fattura n. 55/18: € 512,40
Fattura n. 72/18: € 5.196,06
Fattura n. 73/18: € 2.526,74
Fattura n. 76/18: € 1.820,70
Fattura n. 78/18: € 3.229,19
Fattura n. 89/18: € 2.380,17
Fattura n. 90/18: € 1.069,48
Fattura n. 101/18: € 1.256,60
Fattura n. 103/18: € 6.148,80
Fattura n. 108/18: € 2.751,10
Fattura n. 111/18: € 5.132,54
Con 1.2 aveva opposto l'ingiunzione, chiedendone la revoca, con rigetto delle avverse domande.
1.2.a Aveva, in primo luogo, contestato che le fatture – documenti di forza probatoria nulla in sede d'opposizione - erano state emesse per “costi extra” (ossia ulteriori rispetto a quelli convenzionati in forza dell'accordo quadro), che mai erano stati ordinati e il cui prezzo non era stato mai oggetto di pattuizione, a ciò non valendo la trasmissione di un prezziario pagina 3 di 16 con lettera di posta elettronica semplice, che per di più non era mai stata ricevuta dalla società.
1.2.b Inoltre, aveva sostenuto che le voci contenute nelle fatture non riferite a “costi extra”, ma a costi standard (i.e. previsti nell'accordo quadro), corrispondevano a importi già pagati.
1.2.c In sintesi, come riepilogato a pagina 3 dell'atto di citazione, era stata formulata la seguente complessiva contestazione, che, in vista dei temi che propone l'appello, occorre necessariamente trascrivere:
Alla luce di quanto appena esposto, è opportuno riportare in questa sede le contestazioni mosse tempestivamente sia per iscritto (doc. 9 e 10 del D.L e doc. 3 del presente atto) che verbalmente dall'odierna opponente alle fatture emesse dalla e allegate al Pt_3 decreto ingiuntivo:
- fattura N. 005-18 del 10.2.2018 dell'importo di € 1.500,60 — “inaugurazione della sede commerciale di Viareggio” — tale evento & stato gestito direttamente col noleggiatore che non ha fatto fattura alla ed ha ritenuto conveniente stornare i costi di tale evento Pt_3
a suggello di una collaborazione futura ed esclusiva con la;
CP_1
- fattura N. 047-18 del 8.6.2018 dell'importo di € 1.769,82 — “cost extra pet vari eventi”
— il materiale rovinato o andato distrutto non è a carico della Committente ma del
Prestatore d'opera che se ne assume il rischio, pertanto tali costi extra sono interamente da addebitare alla Pt_3
- fattura N. 053-18 del 20.6.2018 dell'importo di € 17.080,00 — “Evento LI AT
Firenze” — la somma agevolmente calcolabile dagli unici preventivi pervenuti all'odierna comparente non arriva a superare i € 10.080, che è l'importo già pagato dalla in CP_1 data 25.1.2019;
- fattura N. 055-18 del 20.6.2018 dell'importo di € 512,40 — “matrimonio Hotel Palace
e La Spezia” — sono stati addebitati costi relativi a menu speciali che non erano stati concordati. Si riscontra, peraltro, un danno rilevante causato da una dimenticanza della relativamente alle plance della cucina che mancavano;
Pt_3
- fattura N. 072-18 del 9.7.2018 dell'importo di € 5.196,06 — “matrimoni vari” — era stato specificato che né tavoli né sedute per l'aperitivo sarebbero stati necessari in quanto
Hotel già ne disponeva;
pagina 4 di 16 - fattura N. 073-18 del 9.7.2018 dell'importo di € 2.526,74 — “matrimoni CI e
Pontremoli” — ancora una volta si fa presente che il materiale rovinato o andato distrutto non è a carico della Committente ma del Prestatore d'opera che se ne assume il rischio, pertanto tali costi extra sono interamente da addebitare alla Vengono, inoltre, Pt_3 addebitati costi per attrezzatura extra che non risulta essere stata richiesta;
- fattura N. 076-18 del 9.7.2018 dell'importo di € 1.820,70 — “congresso Pisa” — stesso discorso per il materiale mancante/rotto che non può essere addebitato alla Committente;
- fattura N. 078-18 del 9.7.2018 dell'importo di € 3.229,19 — “matrimonio Isola 'Elba” ~ il tovagliato computato nel prezzo non è stato preso presso la ma da un altro Pt_3 fornitore! Alcuni costi relativi al trasporto sono stati pagati già direttamente in loco, questo denota la mancanza di concreta e reale supervisione da parte della (doc. 6); Pt_3
- Fattura N. 089-18 del 23.7.2018 dell'importo di € 2.380,37 — “Villa Orlando” e “cena
Genova” — costi extra applicati scorrettamente e senza considerare danni derivanti da errori commessi dalla Pt_3
- fattura N. 090-18 del 23.7.2018 dell'importo di € 1.069,48 — “Matrimonio Pieve Santo
Stefano” — "tutto il materiale nonché il prolungamento del servizio di sala era già ricompreso nella cifra maggiorata del costo per il servizio del personale di sala;
- fattura N. 101-18 del 13.8.2018 dell'importo di € 1.256,60 — “trasferta Genova” — fattura arrivata dopo un mese e mezzo e senza alcun preventivo relativo alle spese extra;
- fattura N. 103-18 del 13.8.2018 dell'importo di € 6.148,80 — “festa compleanno
Pietrasanta” — è stato applicato un costo maggiorato del servizio senza alcun preventivo a sostegno dell''aumento, nonostante le richieste da parte della;
CP_1
- fattura N. 108-18 del 19.8.2018 dell'importo di € 2.751,10 — “matrimonio Fubbiano”
— la fattura non prende in considerazione la scontista che é stata dovuta applicare al cliente
e di cui la & stata messa immediatamente a conoscenza in quanto il personale di sala Pt_3 non aveva le competenze richieste;
- fattura N. 111-18 del 19.8.2018 dell'importo di € 5.132,54 — “matrimonio Loggia di
San Remigio” — sono stati addebitati costi extra non concordati e, ancora una volta, non è stato preso in considerazione il fatto che mancasse del materiale rispetto a quanto preventivato.
… pagina 5 di 16 si contesta l'esistenza dell'allegato tecnico relativo ai costi extra che, pertanto, non sono mai stati concordati tra le parti. Ragion per cui la somma dovuta è unicamente quella riportata nelle fatture emesse al termine di ogni evento ed integralmente saldate dalla opponente (doc.ti 4 e 5).
Oltretutto, le singole voci riportate nelle suddette fatture, tutte contestate dalla opponente anche sotto il profilo del quantum, allo stato sono prive di prova alcuna. si era costituita per resistere all'opposizione, ribadendo tutto quanto già CP_3 dedotto e rilevando che non c'erano state contestazioni, se non quelle, opportunisticamente sollevate, giudiziali.
1.4 Il Tribunale, sulla scorta della sola istruttoria documentale, negato ingresso a quella orale, ha accolto l'opposizione, affermando, in sostanza, che le prestazioni per costi extra, che costituivano l'oggetto della controversia, erano contestate e prive di prova, essendo quella orale stata motivatamente respinta;
né poteva ammettersi c.t.u. contabile, meramente esplorativa.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa
[...]
Corte di Appello, (di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso CP_1 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, la parte si duole che il Tribunale non abbia considerato che le prestazioni ordinarie, ossia quelle diverse dalla categoria dei “costi extra”, non erano state contestate.
Esse, a ben vedere, assommavano, nelle fatture depositate, a € 33.125,44, secondo questa specificazione (appello, pagg. 5-6):
- Fatt. n. 5/18 per € 1.500,60 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra
(la cui realizzazione non è stata contestata);
- Fatt. n. 47/18 per € 1.769,82 per costi extra relativi a n. 3 eventi;
- Fatt. n. 53/18 per € 17.080,00 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra (la cui realizzazione non è stata contestata);
- Fatt. n. 55/18 per € 512,40 integrazione menù speciale di n. 2 eventi (AR non è costo
pagina 6 di 16 extra);
- Fatt. n. 72/18 per e 5.196,06 per costi extra relativi a n. 3 eventi;
- Fatt. n. 73/18 per e 2.526,74 per costi extra relativi a n. 2 eventi;
- Fatt. n. 76/18 per € 1.820,70 per costi extra relativi a n. 2 eventi;
- Fatt. n. 78/18 per € 3.229,19 per costi extra relativi a n. 1 evento;
- Fatt. n. 89/18 per € 2.380,17 per costi extra relativi a n. 2 eventi;
- Fatt. n. 90/18 per € 1069,48 per costi extra relativi a n. 1 evento;
- Fatt. n. 101/18 per € 1.256,60 per costi extra relativi a n. 1 evento;
- Fatt. n. 103/18 per € 6.148,80 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra
(la cui realizzazione non è stata contestata);
- Fatt. n. 108/18 per € 2.751,10 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra
(la cui realizzazione non è stata contestata);
- Fatt. n. 111/18 per € 5.132,54 per organizzazione evento senza aggiunta di costi extra
(la cui realizzazione non è stata contestata);
- Nota di credito n. 112/18 per € 73,57
In sostanza, il credito originario portato dalle fatture era di € 52.300,00; da esso era stato detratto un acconto di € 10.080,00, residuando l'importo di € 42.220,80, che era quanto era stato ingiunto;
di questa somma, ben € 33.125,34 concerneva costi standard, sicché, non essendovi contestazione sulle corrispondenti prestazioni, il giudice avrebbe quanto meno riconoscere quel credito.
2.2 Il secondo motivo, passando alle somme dovute per costi extra, lamenta l'omessa motivazione del rigetto da parte del Tribunale, con violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.-
A tale riguardo, è contestato l'apprezzamento delle prove offerte e, soprattutto, la mancata ammissione dei capitoli di prova orale articolati e ingiustificatamente respinti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 16 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In particolare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nonché l'inammissibilità dei mezzi di prova, in quanto non insistiti in prime cure;
nel merito, la infondatezza delle critiche mosse al Tribunale, la cui motivazione doveva reputarsi esente da censure.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, delle quali risulta depositata la sola comparsa conclusionale dell'appellata.
***
L'appello è ammissibile, ma solo parzialmente fondato.
5. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. va disattesa.
Le due censure mosse alla sentenza di primo grado, infatti, sono – come risulta anche dalla sintesi che se ne è fatta – sufficientemente comprensibili e, dunque, suscettibili di esame di merito e ciò anche in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Vero è che l'atto di impugnazione non è organicamente composto e che, in particolare, la parte sui motivi deve essere volta a volta ricollegata a deduzioni pregresse sulla ricostruzione del fatto, ciò che, facendo perdere di concentrazione alle critiche, rende talora poco agevole cogliere il punto sul quale s'appunta la doglianza.
Nondimeno, nei limiti che si sono sintetizzati e che saranno anche in seguito ripresi, la critica alla sentenza è comprensibile e, dunque, in tali limiti è necessario procedere a scrutinare il merito.
pagina 8 di 16 6. Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità dei mezzi di prova reiterati, da esaminarsi prioritariamente, perché concerne tema astrattamente idoneo a modificare il quadro probatorio di riferimento.
6.1 Le prove orali, articolate nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (e specificatamente contestate dalla controparte nella 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), erano state respinte in fase istruttoria con ordinanza del 21.5.2020, in base a motivazione sintetica, ma più che sufficiente (ritenuto che non sussistano i presupposti per ammettere le istanze istruttorie, in quanto la prova testimoniale verte su circostanze in parte non contestate, in parte irrilevanti, ed in parte troppo generiche (prive di riferimenti spaziali e temporali che consentano la possibilità di fornire controprova), ritenuto che non sussistano i presupposti per disporre la richiesta c.t.u. e che la causa debba essere decisa sulla base die documenti in atti).
Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, la difesa ha così Pt_3 concluso: in via istruttoria si richiama alle istanze istruttorie già formulate nei precedenti atti e alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione così come integrate nella memoria ex art. 183 n. 1.
Le conclusioni istruttorie, dunque, sono state affidate, pur dopo uno specifico e motivato rigetto (che seguiva a una ancor più specifica contestazione della controparte), a un quanto mai generico rinvio a quelle già formulate nei precedenti atti (è da precisare che né la comparsa di costituzione, né la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. contenevano l'articolazione di prove).
Negli scritti finali di infine, manca qualsiasi riferimento ai mezzi di prova, non Pt_3 insistiti, né in altro modo illustrati.
6.2 Va dunque applicato il seguente principio: «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.» (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n.
16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ.
30.3.1995 n. 3773 rv 491534). pagina 9 di 16 Il richiamo delle istanze istruttorie già formulate nei precedenti atti e la mancanza di riferimenti alle stesse negli scritti finali, pur dopo una ordinanza istruttoria negativa sufficientemente motivata, sono elementi decisivi per ritenerle rinunciate, con impossibilità di riproposizione in secondo grado.
7. Il primo motivo è meritevole di accoglimento, secondo quanto segue.
7.1 È stato manifestamente erroneo, da parte del primo giudice, individuare la res controversa nei soli addebiti per “costi extra”; dal momento che, secondo la specifica disamina delle fatture allegate al ricorso monitorio, si constata che, nella misura esposta di €
33.125,34, si tratta di corrispettivi per prestazioni standard (supra, § 2.1).
E, inoltre, l'appellante ha ben ragione quando osserva che le fatture, quanto ai corrispettivi per prestazioni ordinarie, si riferivano a prestazioni in alcun modo contestate
(appello, pag. 15: «[…] Dette fatture come ampiamente esposto e provato nell'ambito del procedimento di primo grado sono relative all'organizzazione di determinati eventi, la cui realizzazione NON TROVA CONTESTAZIONE ALCUNA da parte della nel CP_1 procedimento di primo grado. […]»).
Con Infatti, come risulta dal tenore dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (supra, § 1.2, in particolare 1.2.c), aveva, dopo avere passato in rassegna le fatture, dedotto che le uniche somme dovute, per costi ordinari, erano quelle a suo tempo già pagate, come dimostrato dai documenti nn. 4 (una serie di bonifici a e 5 (mastrino contabile Pt_3 interno).
Con
dunque, non aveva contestato, in effetti, le prestazioni ordinarie (al contrario di quelle extra, contestate in radice), ma aveva sollevato relativamente ai corrispondenti corrispettivi (ordinari) una eccezione di pagamento, rimandando ai bonifici fatti e al mastrino contabile del cliente: «[…] Ragion per cui la somma dovuta è unicamente quella riportata nelle fatture emesse al termine di ogni evento ed integralmente saldate dalla opponente
(doc.ti 4 e 5). […]» (opposizione, brano trascritto in modo più esteso al precedente § 1.2.c).
GR, insomma, aveva:
(-) negato di avere ricevuto le prestazioni extra e, comunque, che i relativi importi fossero stati pattuiti;
(-) ammesso di avere ricevuto le prestazioni standard, ma di averle già pagate. pagina 10 di 16 7.2 Essendo pacifica la prestazione di e mancando contestazioni di inesatto Pt_3 adempimento;
ma essendo eccepita esclusivamente l'estinzione dell'obbligazione avente a oggetto il corrispettivo, per avvenuto pagamento, occorre valutare se la prova di esso data da Con
sulla quale ricadeva il relativo onere, sia stata data.
La risposta è senz'altro negativa.
Nessuno dei bonifici depositati (cumulativamente nel doc. 4) riguarda le fatture de quibus, ma altre (si rammenta che è pacifico che il rapporto commerciale fra le imprese era all'epoca fluido e che vi sono senz'altro stati molti altri scambi regolarmente eseguiti da ambo le parti).
Il mastrino contabile (doc. 5), a sua volta, oltre a essere quello interno della società debitrice (coi limiti probatorî intrinseci che ciò comporta ex art. 2709 c.c.), è stato prodotto, mediante digitalizzazione di un originale cartaceo, in un formato di pessima qualità, che non permette l'individuazione certa dei caratteri di stampa.
Con Sicché, l'eccezione di pagamento, unica difesa di risulta indimostrata.
7.3 Non è coperto dalla motivazione che precede e merita autonoma valutazione la fattura n. 53/2018 del 20 giugno 2018 per l'Evento AT LI a Firenze.
In questo specifico caso, consta da atti e documenti che:
(-) l'importo fatturato di € 17.080,00, concernente solo prestazioni standard, era stato Con Con contestato giudizialmente da anche nell'importo; nel senso che riconosceva come dovuta la minor somma di € 10.080,00, che era stata pagata il 25.1.2019 (supra, § 1.2.c: «[…] la somma agevolmente calcolabile dagli unici preventivi pervenuti all'odierna comparente non arriva a superare i € 10.080, che è l'importo già pagato dalla in data CP_1
25.1.2019 […]»), come documentato dalla stessa (suo doc. 12), la quale, del resto, Pt_3 aveva, nel ricorso monitorio, decurtato il suo credito proprio di € 10.080,00;
(-) anche in fase stragiudiziale la posta era stata oggetto di contestazione negli stessi termini, come risulta dalle missive del 3.8.2018 da parte di tale di GR a (docc. CP_4 Pt_3
11 e 81 di : tali missive non contengono affatto un riconoscimento dell'intero credito, Pt_3
Con come pretende immotivatamente ma fanno ben comprendere che era pronta a Pt_3 pagare l'evento una volta però che fosse stato decurtato. Controparte_5
Siccome, dunque, spettava a dimostrare che fosse pattuito un compenso Pt_3 maggiore ovvero che fossero state effettuate prestazioni che, in base all'accordo quadro, pagina 11 di 16 assommavano a importo maggiore, il corrispettivo dell'evento, in difetto di quella prova, deve considerarsi estinto per il pagamento, satisfattivo, di € 10.080,00, così che la differenza fra l'importo fatturato e quello dovuto, pari a € (17.080,00 – 10.080,00=) 7.000,00, va decurtato dal credito.
Con 7.4 In definitiva, per le prestazioni standard di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, deve pagare a la somma di € (33.125,34 – 7.000,00=) 26.125,34. Pt_3
Sul capitale spettano dalle singole scadenze al saldo gli interessi di mora ex D. Lgs
231/2002, come richiesto da nel ricorso monitorio e come riconosciuto nel decreto Pt_3 ingiuntivo;
la cui chiesta conferma da parte dell'appellante vale a reputare ribadita la domanda sugli accessorî del credito a suo tempo in origine proposta.
8. Va invece rigettato il secondo motivo, attinente ai costi extra.
8.1 In base all'accordo quadro (art. 8), il corrispettivo è predeterminato in base a una serie di criteri e di variabili.
È pacifico, perché in sostanza lo riconosce l'appellante stessa, la quale, nel dedurre il primo motivo (supra, § 2.1), esplicitamente attesta che le fatture de quibus non si esaurivano nella indicazione di costi standard, che il credito oggetto della pretesa di concerne, per Pt_3 la parte residua, costi extra, ossia non disciplinati dall'accordo quadro, che non ne fa menzione.
Con ha contestato in modo specifico, nei termini che si sono riportati per esteso (supra, §
1.2.c), sia la prestazione in sé (il servizio extra), sia la sua imputabilità alla committente, sia la determinazione del suo quantum, tutti temi che, per regola generale (Cass. SSUU 13533/2001
e succ.), chiamano l'attore alla prova.
a sua volta, ha proposto due sole critiche che possano considerarsi utilmente Pt_3 scrutinabili ex art. 342 c.p.c., ossia che:
Con
8.1.a aveva spedito a una e-mail del 29.5.2018 (doc. 3), che conteneva un Pt_3
“allegato tecnico” coi tariffari per i costi extra (docc. 19 e 20): «[…] L'appellante ha documentalmente provato che il tariffario dei costi extra è trasmesso dalla comparente alla società di controparte con mail del 29 maggio 2018 (Doc3 D.I.) dal sig. Persona_1 all'indirizzo della società di controparte info@luxor-ricevimenti.it, mail alla quale sono
pagina 12 di 16 allegati i tariffari relativi al materiale e complemento d'arredo e al materiale extra pacchetto (Doc. 19 e 20). […]» (appello, pag. 8);
8.1.b le prove articolate e non ammesse avrebbero integrato la dimostrazione del credito.
Al di fuori di queste critiche – che il collegio deve estrapolare e sintetizzare dall'atto di impugnazione, il quale, di per sé, lamenta col secondo motivo solo la carenza di motivazione del Tribunale;
e che va quindi letto in combinato disposto con deduzioni anteriormente spese sulla ricostruzione del fatto – non si è in grado di apprezzare alcuna adeguata critica alla sentenza.
8.2 Così individuato il perimetro del sindacato d'appello, le doglianze vanno disattese.
8.2.a Il documento 3 è una e-mail da di a di Persona_1 Pt_3 Testimone_1
GR del 29.5.2018, che inoltra una precedente e-mail da a del 13.2.2018 e che Per_1 CP_4 figura contenere, nella versione stampata (il documento è costituito dal testo della e-mail stampato e digitalizzato), due allegati *.pdf, non visibili nel documento prodotto, denominati
“Listino materiale e complementi d'arredo – Luxor ricevimenti” e Materiale extra pacchetto per Luxor”.
Il documento n. 19 è un elenco denominato “Materiale e complementi di arredo”.
Il documento n. 20 è un elenco denominato “Materiale extra pacchetto all-inclusive”.
Questa prova è manifestamente insufficiente.
8.2.a.i Innanzitutto, non v'è, per quanto consti, alcuna accettazione del prezziario da Con parte di ammesso e non concesso che gli allegati 19 e 20 costituissero i due file *.pdf della lettera di posta elettronica, il che è contestato;
la quale, dunque, a buona ragione continua a sostenere che i costi extra erano legati a contrattazioni da effettuarsi volta per volta.
Questa conclusione, del resto, è coerente con il tenore dell'accordo quadro, che non fa alcun riferimento a essi, men che meno a un tariffario a parte.
8.2.a.ii Resta, comunque, priva di prova la effettuazione della prestazione fatturata.
Se, a esempio, si esamina la fattura n. 47/2018, che si riferisce ai soli costi extra di quattro distinti eventi (26 maggio: matrimonio 26 maggio: matrimonio Persona_2
e 26 maggio: matrimonio Andrea & Marika;
27 maggio: matrimonio , si Per_3 Per_4 constata che la prestazione è descritta in modo generico (“Maggiorazioni per materiali di pagina 13 di 16 maggior pregio a coperto”; o “Rivalsa materiale mancante/rotto”, ecc.), il che, dinanzi alla contestazione dell'opponente, non dimostra nulla.
8.2.b Le prove orali, la cui articolazione conferma che la creditrice opposta aveva avvertito l'esigenza di colmare la prova a suo carico, non sono ammissibili, poiché, come si è già avuto modo di argomentare in precedenza, sono state inequivocabilmente abbandonate in primo grado, dopo che il giudice le aveva motivatamente respinte in fase istruttoria.
La c.t.u. contabile è anche astrattamente inidonea a dimostrare se e quali prestazioni per costi extra siano state effettuate.
9. In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata (e, dunque, ferma la revoca Con dell'ingiunzione), deve essere condannata a pagare a la somma di € 26.125,34, Pt_3 oltre agli interessi moratori commerciali dalle singole scadenze al saldo.
La riforma, pur parziale, dei capi di merito, induce la necessità di procedere a nuova regolazione, unitaria, delle spese processuali.
Ritiene il collegio che sussista reciproca soccombenza.
La originaria domanda, infatti, non può considerarsi articolata in unico capo, dal momento che, anche a voler unificare sotto il titolo dell'accordo quadro tutti i crediti per costi standard, è ovvio che le pretese di costi extra, aventi invece titolo nella singola contrattazione, costituivano tanti capi di domanda, quanti erano i plurimi eventi ai quali si riferivano.
Non siamo, dunque, dinanzi a una mera riduzione quantitativa dell'unica domanda articolata in unico capo, ma all'accoglimento di alcuni capi della domanda e al rigetto di altri, ossia, a una reciproca soccombenza.
Naturalmente è prevalente la posizione di la quale, senza rivolgersi al giudice, Pt_3 non avrebbe potuto ottenere quel che, in misura minore della pretesa, comunque le spetta;
e Con che ha ingiustificatamente tentato di non pagare.
Il collegio, così soppesata la reciproca soccombenza, ritiene congruo, ai sensi dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., compensare fra le parti gli oneri della fase monitoria (avendo Pt_3 sovrastimato il suo credito), nonché metà delle spese di primo e secondo grado, ponendo la Contr residua metà a carico di pagina 14 di 16 La liquidazione degli interi, sui quali si calcolerà la frazione dovuta, si effettua in base al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma effettivamente riconosciuta
(scaglione sino a 52mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge;
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametrio medio, per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.735,00 fase
4 (così dimezzato il parametrio medio, tenuto conto che l'appellante non ha depositato scritti finali), in tutto € 6.733,50, oltre accessori di legge e spese vive per € 804,00.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 326/2021 emessa dal Tribunale di CP_1
Pisa e pubblicata il 01/03/2021, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) condanna a pagare a , a CP_1 Parte_1 saldo delle fatture allegate al ricorso monitorio, la somma di € 26.125,34, oltre agli interessi ex
D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
1.b) condanna a rimborsare a CP_1 Parte_1
la metà delle spese processuali del giudizio di primo grado e compensa la
[...] residua metà, liquidano l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a la CP_1 Parte_1
pagina 15 di 16 metà delle spese processuali del presente giudizio e compensa la residua metà, liquidano l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 7.537,50, di cui € 804,00 per esborsi ed € 6.733,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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