Art. 42. (Facolta' e corsi di laurea)
L'Universita' degli studi di Trento, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
a) sociologia, con il corso di laurea in sociologia;
b) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, fisica, scienze biologiche;
c) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria forestale, ingegneria dei materiali;
d) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia
politica, economia e commercio, ed il corso di diploma in statistica;
e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in
lingue e letterature straniere moderne;
f) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.
A decorrere dall'anno accademico di attivazione della facolta' di ingegneria, i corsi del biennio propedeutico di ingegneria funzionanti presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974 , cessano di funzionare come corsi della predetta facolta' e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria.
I corsi del triennio saranno attivati gradualmente, a decorrere dall'anno di attivazione della facolta' di ingegneria.
I professori di ruolo e i ricercatori assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facolta' di ingegneria.
La data d'inizio dei corsi di laurea delle facolta' che all'entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite, in base al proprio statuto, dalla libera Universita' sara' progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Trento.
Negli anni accademici successivi saranno attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.
Con le medesime modalita' saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle facolta' esistenti.
Le lauree in ingegneria forestale e in ingegneria dei materiali sono comprese nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni e integrazioni.
La tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e' integrata nel senso che la facolta' di ingegneria rilascia anche le lauree in ingegneria forestale e in ingegneria dei materiali.
La laurea in ingegneria forestale e la laurea in ingegneria dei materiali costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.
L'Universita' degli studi di Trento, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
a) sociologia, con il corso di laurea in sociologia;
b) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, fisica, scienze biologiche;
c) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria forestale, ingegneria dei materiali;
d) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia
politica, economia e commercio, ed il corso di diploma in statistica;
e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in
lingue e letterature straniere moderne;
f) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.
A decorrere dall'anno accademico di attivazione della facolta' di ingegneria, i corsi del biennio propedeutico di ingegneria funzionanti presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974 , cessano di funzionare come corsi della predetta facolta' e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria.
I corsi del triennio saranno attivati gradualmente, a decorrere dall'anno di attivazione della facolta' di ingegneria.
I professori di ruolo e i ricercatori assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facolta' di ingegneria.
La data d'inizio dei corsi di laurea delle facolta' che all'entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite, in base al proprio statuto, dalla libera Universita' sara' progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Trento.
Negli anni accademici successivi saranno attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.
Con le medesime modalita' saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle facolta' esistenti.
Le lauree in ingegneria forestale e in ingegneria dei materiali sono comprese nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni e integrazioni.
La tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e' integrata nel senso che la facolta' di ingegneria rilascia anche le lauree in ingegneria forestale e in ingegneria dei materiali.
La laurea in ingegneria forestale e la laurea in ingegneria dei materiali costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.