Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16621/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentato e difeso dall'avv. RECH FRANCESCA, Parte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
contro
rappresentata e difesa dall'avv. MARIANO GLORIA CO
come in atti, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
Conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente:
“Le parti raggiungono un accordo nel senso di prevedere in favore della signora un assegno divorzile di 150,00 euro mensili, P_
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza. I procuratori delle parti concludono in conformità a spese compensate e rinunciano ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.08.2024 esponeva che Parte_1
in data 06.10.1990 aveva contratto matrimonio civile in NO (NA),
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di NO
al n. 45 parte 1, anno 1990, con;
che da tale unione CO
era nata, in data 24.04.1993, la figlia , maggiorenne Persona_1
economicamente autosufficiente;
che, in seguito, tra i coniugi era intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal 27.04.2012, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Presidente delegato del Tribunale nella procedura di separazione giudiziaria, conclusasi con sentenza n. 3922/2015 del Tribunale di
Venezia del Venezia, confermata poi in sede di appello dalla Corte
di Appello di Venezia con sentenza n. 2079/2016, pubblicata il
21.09.2016. Tanto premesso, il ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta allo scioglimento del matrimonio e chiedeva:
“- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
NO (NA) in data 6 ottobre 1990, trascritto al n. 45 parte 1,
anno 1990, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza
all'Ufficiale di stato civile competente.
– Nulla a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra P_
.
[...]
- In via subordinata, ridursi l'assegno divorzile a favore della
sig.ra ad una misura non superiore ad € 100,00. CO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Regolarmente notificata, si costituiva la resistente P_
, che, pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di
[...]
scioglimento del matrimonio, contestati i fatti come dedotti da controparte, chiedeva:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato ad
NO (NA) il 06 ottobre 1990 fra i sig.ri e CO
, matrimonio trascritto al n°45, parte 1, anno 1990, Parte_1
con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di
Stato civile competente;
2) Onerarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno cinque del mese, l'assegno CO
divorzile pari ad euro 277,05 (duecentosettantasette/05) mensili
oltre rivalutazione Istat”. All'udienza di comparizione delle parti del 04.02.2025, alla quale comparivano entrambi i coniugi, gli stessi rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e,
rinunciato i rispettivi procuratori ai termini di cui all'art. 473
bis.28 c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.
1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione giudiziaria definita con sentenza n.
3922/2015 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde richiesta delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e in data 06.10.1990 e Parte_1 CO
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di NO
nella Parte I, n. 45, dell'anno 1990, alle seguenti conclusioni:
si prevedere in favore della signora un assegno divorzile P_
di 150,00 euro mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di NO di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 27.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero