Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPYBBLICA ITALIAS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Presidente Dott.ssa Dania Mori
Consigliere Relatore Dott. Alberto Panu
Dott.sa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 186/22 del Ruolo Generale, promossa da:
Parte 1 C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano Arrighi ed elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO P.IVA 1 ) (C.F./P.iva: Controparte_1 izio Hazan, F OR
RO ed elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMANCE
AVVERSO la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 21/2022 pubblicata in data 11.01.2022
trattenuta in decisione, con ordinanza del 13.02.2024, comunicata il
14.02.2024 sulle seguenti conclusioni:
Firenze, in riforma 21/2022, emessa inter-partes dal
Tribunale di Arezzo sezione civile, Giudice dr. Fabrizio Pieschi, pubblicata il
11/01/2022, in procedimento RG n. 993/2017, in accoglimento dei motivi di appello che precedono: accertare l'esatta incidenza causale della rispettiva condotta dei conducenti coinvolti nella determinazione del sinistro stradale de quo;
accertare il valore del danno complessivo patito da Parte 1 nel sinistro, comprensivo dei danni al motociclo, spese di CTU e CTP, ulteriori esami diagnostici eseguiti dopo la CTU, indicativamente quantificati nella somma di € 520.000/00, a fronte del danno non patrimoniale e patrimoniale, dei danni al motociclo, spese di
CTU e CTP e degli ulteriori esami diagnostici eseguiti dopo l'esame peritale;
in accoglimento della domanda, condannare i convenuti in solido a corrispondere in favore dell'appellante il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, aumentati di interessi di legge e rivalutazione monetaria delle somme, da determinare in base alla percentuale di concorso eziologico nella determinazione dell'evento che la
Corte riterrà di giustizia;
in ipotesi subordinata, condannare i convenuti a rifondere la quota dei danni complessivi in virtù della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma del c.c.; condannare, altresì, la convenuta, ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 del c.p.c., ad una somma equitativa a titolo di risarcimento poiché a fronte della ragionevole proposta conciliativa - accettata da parte attrice opponeva un immotivato diniego.
-
condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese ed onorari del primo e del presente grado di giudizio." Per l'appellata Controparte 1 "Piaccia all'Ecc.ma Corte di tanza ed eccezione: - Preliminarmente confermarsi il provvedimento di reiezione della avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza. Nel merito, confermare la gravata sentenza e per l'effetto respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari nonché spese generali ex art.15 L.P. per entrambi i gradi di giudizio."
I fatti di causa e le domande proposte. Parte 1 conveniva in giudizio il sig. Con atto di citazione il sig. proprietario e conducente dell'autocaravan Fiat Controparte_2
AT) - e Controparte_1 assicurazione del predetto veicolo - per sentirli condannare solidalmente al risarcimento dei danni subiti, patrimoniale e non patrimoniale, quantificati nella somma totale di € 719.571,00 (modificata poi dall'attore, in comparsa conclusionale, in € 427.000,00), in conseguenza del sinistro stradale verificatosi nel Comune di Bibbiena (AR) sulla Strada Regionale 71, in prossimità della progressiva chilometrica 189 e 100. Esponeva l'attore che il giorno 12 agosto 2015, intorno le ore 18.00, il
Sig. Parte 1 alla guida del motociclo Kawasaki Zr750 (tg. BW31497), stava percorrendo la SR71 in direzione di Bibbiena, allorquando, in corrispondenza dell'intersezione per AL (la SP67), [...] CP 2 a bordo di un autocaravan, dopo lo STOP posto in enza dell'intersezione con la SR n. 71 nella quale si immise, provenendo da AL in direzione Badia Prataglia, raggiunto il centro della carreggiata, deviò alla sua sinistra per proseguire, in leggera salita, il suo percorso. Nella corsia opposta Parte 1 viaggiava alla guida del motociclo Kawasaki Zr750 tg. BW31497, provenendo da Badia Prataglia in direzione Bibbiena e avendo al lato l'amico che ER 1 '
procedeva a bordo di un altro motociclo. Dopo una osta a circa 60-90 metri dal bivio per AL, non riuscendo a frenare, si scontrò con la parte centrale dell'autocaravan guidato dal proprietario, Parte 2 che nel frattempo stava girando alla sua sinistra. Il motociclo impattò violentemente sull'autocaravan, tanto da rimanere in posizione eretta, con la ruota posteriore sospesa, riportando danni irreparabili. Sul luogo intervennero i Carabinieri di Bibbiena, che effettuarono i dovuti rilievi e applicarono a Parte 1 la sanzione prevista dall'art. 141, commi 1 e 3 cod. strada per aver tenuto una
"velocità non adeguata in prossimità di intersezione", giacché il motociclista "ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in tratto di strada a visibilità limitata perché in prossimità di intersezione" (cfr. doc. 2 convenuta). Intervennero anche i soccorsi, perché le condizioni del motociclista apparvero da subito gravi. Venne portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Arezzo, dove fu certificato un "trauma toracico, spalla sn. Part trauma distorsivo colonna cervicale" e poi, a seguito CP 3 delle necessarie indagini diagnostiche, furono accertate gravi lesioni causate dal violento impatto, cui seguirono altre visite di controllo e, a distanza di qualche tempo (in data 12 febbraio 2016), un intervento chirurgico presso l'Ospedale di Faenza.
A seguito della violenta collisione, l'attore riportava un grave politraumatismo che avrebbe prodotto un'invalidità permanente del 68%, nonché il definitivo annichilimento della capacità lavorativa specifica. compagnia di Stante il rifiuto di Controparte_1
a provvedere al assicurazione per la RCA del veicolo di Controparte_2 risarcimento richiesto in via stragiudizi dì il Tribunale di Parte 1
Arezzo, per ottenere in via giudiziaria il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. contestando le Si costituiva in giudizio Controparte_1 sclusiva del Sig. richieste avversarie, tenuto Pt 1 nel dar corso all'evento lesivo, e chiedeva il rigetto della domanda.
Controparte_2 rimaneva contumace.
La causa veniva istruita tramite assunzione delle testimonianze di
ES 1 ER 1 ; acquisizione del verbale di e contravvenzione dei Carabinieri intervenuti sul posto;
acquisizione della documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attore; e CTU medico legale, redatta dal Dott. ER 2 , diretta ad accertare il danno alla persona riportato dall'atto nte stradale.
All'esito dell'istruttoria il Giudice di prime cure formulava una proposta transattiva tra le parti, alla quale aderiva l'attore, ma non la convenuta Controparte_4 in quanto tale proposta presupponeva concorso di וי colpa di entrambi le parti che l'assicurazione non condivideva. All'udienza del 7.10.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. n. 21/2022, depositata in data 11.01.2022, il Tribunale di Arezzo ha rigettato la domanda proposta dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio e di ctu. Il Tribunale, esaminate le testimonianze di ES 1 che venne superato a gran velocità dai due motociclisti m a la S.R. n.
71, in auto, nella stessa direzione dell'attore, e di che ER 1 ' percorreva sul motociclo lo stesso tratto accanto all enne che l'attore fosse l'esclusivo responsabile del sinistro stradale. Viaggiando
a una velocità superiore rispetto a quella indicata dalla cartellonistica presente sul tratto di strada (pari a 70 km/h, come risulta dalla documentazione fotografica n. 7 prodotta dall'attore in primo grado), e sbucando da una curva, che impediva la piena visibilità della carreggiata, il motociclista non ebbe il tempo di scorgere l'autocaravan e di frenare utilmente per evitare l'impatto, come invece era riuscito a fare l'amico, che lo seguiva ad una distanza di circa dieci metri. A CP 2 , per sua parte, non era invece ascrivibile alcuna responsabilità, perché la sua condotta fu prudente e diligente, avendo occupato l'incrocio dopo aver rispettato lo STOP e quando ancora i due motociclisti non erano sbucati a gran velocità dalla curva (e quindi non erano visibili). Per queste ragioni, il Tribunale ha escluso che si potesse addebitare un concorso colposo, anche minimo, a _2 , assicurato da Controparte_1 né che potesse ravvisarsi onsabilità pari il fatto nella fattispecie di cui all'art. 2054, comma 2 c.c..
Così ricostruita la dinamica del fatto e la relativa responsabilità del danneggiato, il Tribunale ha rigettato in toto la domanda risarcitoria e ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite, alle spese di CTU e agli oneri aggiuntivi.
In particolare, il giudice di primo grado ha stabilito che: "Le circostanze del caso depongono in modo univoco nell'escludere che si possa addebitare un concorso colposo, anche minimo, all'assicurato di [...]
CP . o che sia possibile presumere una responsabilità paritaria, non potendo, il caso, rientrare nell'ipotesi prevista dall'art.2054, II° comma cc.
Del tutto inconferenti sono ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti: nessun rilievo può avere il tipo di danno alla motocicletta, né, la circostanza che il caravan abbia percorso 1 mtr. circa, dopo l'impatto. Si richiama invece la correttezza della Stazione Carabinieri di Bibbiena, intervenuti sul posto e poi la loro puntualità e precisione nello stabilire la responsabilità del motociclista ed escludere ogni addebito alla controparte." Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello il sig. Pt_1 facendo valere i seguenti motivi:
1. PRIMO MOTIVO: Errata interpretazione delle risultanze di causa quanto alla determinazione della responsabilità del sinistro
L'appellante contestava la sentenza del tribunale di Arezzo, ritenendola errata nella ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, per aver aderito completamente al rapporto redatto dai carabinieri di Bibbiena intervenuti per i rilievi di sinistro ed avendo così attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro al danneggiato. Si legge in sentenza: "Si richiama invece la correttezza della Stazione Carabinieri di Bibbiena, intervenuti sul posto e poi la loro puntualità e precisione nello stabilire la responsabilità del motociclista ed escludere ogni addebito alla controparte."
Al contrario il Pt 1 sosteneva che "Quanto al valore probatorio del verbale della polizia in caso di sinistro, è ben nota la consolidata giurisprudenza secondo cui il rapporto della autorità giudiziaria intervenuta per i rilievi di sinistro, fa piena prova solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti".
Inoltre, l'appellante contestava altresì, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure all'esito delle prove testimoniali: "Dalla deposizione dei due testi emerge la responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro stradale di cui è causa. Se il
Pt 1 avesse percorso ad andatura indicata nella cartellonistica così da rrere il tratto (circa 60/90 mtr., mancando un'indicazione precisa) che va dalla curva soprastante l'intersezione sino al bivio con AL, a
50 Km.h., avrebbe potuto arrestare il suo mezzo, alla vista del caravan, che si stava immettendo e stava deviando verso sn. in direzione Badia
Prataglia. Il mezzo, guidato da Controparte_2 aveva già iniziato la
/
manovra di immissione prima che la moto del Pt 1 sbucasse a velocità elevata dalla curva: lo attesta proprio l'amico Per_1 quale ricordava che, usciti dalla curva, avevano visto il caravan che si immetteva nella loro carreggiata, attraversandola e veniva poi verso i due motociclisti dalla parte destra, e cioè dalla carreggiata che porta a Badia Prataglia. Lo stesso teste non ha riferito che, immessisi nel breve rettilineo dopo la curva, non vi erano ostacoli;
dunque il caravan aveva già superato lo STOP, e stava raggiungendo la carreggiata opposta a quella occupata dai due motociclisti"
Al contrario il Pt 1 sosteneva che nessuna prova era stata fornita dalle parti convenute dine alla condotta di guida del CP 2 ed in particolare in ordine alla osservanza dell'obbligo di arresto del caravan di concedere la precedenza.
2. SECONDO MOTIVO: Errata applicazione delle norme di legge
Con il secondo motivo l'appellante contestava la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva escluso il concorso di colpa del CP 2 "Le circostanze del caso depongono in modo univoco nell'escludere che si possa addebitare un concorso colposo, anche minimo, all'assicurato di
Controparte_5 . o che sia possibile presumere una responsabilità endo, il caso, rientrare nell'ipotesi prevista dall" art.2054, II° comma cc.
In particolare, il Pt 1 riteneva che l'accertamento svolto dal Tribunale, in sintesi, non risultasse idoneo ai fini del superamento della presunzione legale di colpa tramite la prova liberatoria, incombente in capo al camperista, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Il Pt 1 contestava , altresì, il superamento della presunzione legale posta dall'art. 2054, comma 2 c.c. in caso di scontro tra veicoli, senza considerare opportunamente la condotta del conducente dell'autocaravan nel suo complesso, alla luce delle risultanze istruttorie, trascurando in particolare il fatto che i motocicli fossero visibili da parte sua.
Il giudice avrebbe ritenuto dimostrata l'assenza di colpa del conducente dell'autocaravan sulla base di presunzioni semplici, che difettano però dei caratteri di gravità, serietà e concordanza con altre circostanze, risultando carente di una ragionevole connessione tra il solo fatto "noto" - la velocità non prudenziale - e il fatto "ignoto" - aver posto in essere tutte le cautele previste in caso di immissione da segnale di STOP -.
Per questi motivi
l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, concludendo come meglio indicato in epigrafe. In data 12/06/2023 si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio. Con ordinanza del 27/06/2023 il Collegio respingeva l'istanza inibitoria, ritenendo insussistente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
All'esito della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 13.02.2024 ex art. 127 ter c.p.c. la Corte, dichiarata la contumacia di Controparte_2 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'accertamento della dinamica del sinistro e i profili di responsabilità
I motivi di appello, trattabili congiuntamente in quanto connessi alla medesima questione l'accertamento della dinamica del fatto e delle correlative responsabilità -, sono parzialmente fondati. È pacifico, perché le dichiarazioni delle parti convergono sul punto, che il giorno 12 agosto 2015, intorno alle ore 18:00, il Sig. Parte 1 guidava il motociclo Kawasaki Zr750 (tg. BW31497) percorre
71 da Badia Prataglia in direzione Bibbiena, quando, giunto in prossimità dell'incrocio per AL, che si trova dopo una curva a destra, impattò violentemente contro l'autocaravan guidato dal Sig. Controparte_2 proprietario del veicolo, il quale, provenendo dalla SP si immise nella SR n. 71, svoltando alla sua sinistra con direzione Badia
Prataglia.
È altresì pacifico, in quanto non contestato, che il Pt 1 era seguito alla guida di un altro mER_1 lo, che nondall'amico venne coinvolto nello scontro.
A seguito dell'urto, il motociclo guidato dal Sig. Pt 1 riportò danni gravi e le stesse condizioni del motociclista apparvero sin da subito preoccupanti, tanto da richiedere l'intervento immediato dei soccorsi e il trasporto presso il locale Pronto Soccorso.
In tema di responsabilità aquiliana, allorché ricorra uno scontro tra veicoli, trova applicazione residuale l'art. 2054, comma 2 c.c., che prevede che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Per costante giurisprudenza, la presunzione di eguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. svolge una funzione sussidiaria, perché opera solo se le risultanze probatorie non consentono di accertare concretamente in quale misura la condotta dei conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass. 33483/2024; Cass. 12884/2021; Cass. 9353/2019; Cass.
15152/2013; Cass. 26004/2011; Cass. 12408/2011). La norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità, per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei due conducenti e che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. 29883/2008).
Specularmente, la presunzione di eguale concorso di colpa non può essere esclusa per il solo fatto che il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, poiché è tenuto a verificare in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass.
7479/2020; Cass. 124/2016). Una volta che le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro siano state valutate alla luce delle risultanze probatorie, che hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2 c.c.. Il Tribunale di Arezzo ha sostenuto che "le circostanze del caso depongono in modo univoco nell'escludere che si possa addebitare un concorso colposo, anche minimo, all'assicurato di Controparte_5 O che sia possibile presumere una responsabilità par il caso, rientrare nell'ipotesi prevista dall'art.2054, II° comma cc". Tale conclusione non è tuttavia condivisibile.
Il Tribunale ha fondato la sua decisione sull'asserito accertamento dell'esclusiva responsabilità del motociclista nella causazione del sinistro, per aver tenuto una velocità eccessiva - come accertato dai Carabinieri di
Bibbiena, intervenuti sul luogo dopo la verificazione del sinistro - in un tratto di strada notoriamente pericoloso, perché tortuoso, in discesa, per chi percorre la strada verso Bibbiena, con curve anche strette e limite di velocità inferiore a quello previsto per legge. Ciò sarebbe confermato non solo dal Sig. ES_1 che, sentito come testimone, ha riferito di essere stato superato in auto dalle due moto quella del Sig. Pt 1 e del Sig. Per_1 a velocità sostenuta, plausibilmente
-
pari a 100 km posizione del Sig. Per_1, il quale, alla anche d
Pt 1 a una distanza di circa 10 metri, guida di altra moto, seguiva l'amico di ricordare che la velocità era ed ha riferito di essere "abbastanza di 70 km/h, perché guardavo il quadro strumenti della moto e io e Pt_1 andavamo all'incirca alla stessa velocità, eravamo vicini" (così risu verbale dell'udienza del 4 ottobre 2018, svoltasi innanzi al Tribunale di
Arezzo).
Da tali elementi il Primo Giudice ha dedotto la piena ed esclusiva responsabilità del motociclista nella determinazione del sinistro, assumendo che, se avesse percorso ad andatura indicata nella cartellonistica (cioè 70 km/h) il tratto di strada in cui è occorso, avrebbe potuto arrestare il mezzo alla vista dell'autocaravan, che si stava immettendo nella strada, curvando alla sua (dell'autocaravan) sinistra, ed evitare l'impatto. Rispetto alla valutazione del Tribunale di Arezzo, risulta condivisibile l'imputazione di profili gravemente colposi nella condotta del Pt1 non anche la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro. È lo stesso appellante ad ammettere di aver tenuto una condotta "non del tutto consona, per non aver commisurato la propria velocità allo stato dei luoghi" (pag. 5 citazione in appello), il che è comprovato dalla deposizione del testimone Per 1, che, come riportato in precedenza, afferma che i due motocicli vano a una velocità di 70 km/h.
Sebbene le testimonianze e la consulenza cinematica non convergano sul punto (il testimone ES_1 sentito dai Carabinieri di Bibbiena circa quattordici giorni dopo il sinistro, riferì di non essere in grado di stabilire con precisione a quale velocità andasse la moto, "ma di sicuro ben oltre i limiti consentiti anche dal tipo di strada che presenta continue curve"; all'udienza del 4 ottobre 2018, riferì: "Potrebbe essere plausibile che la moto viaggiasse sui 100 km/h", da intendersi nel momento del sorpasso, avendone poi perso le tracce, posto che "ci sono tante curve e chi passa sparisce subito".
La consulenza cinematica, invece, stima che il motociclo procedesse a una velocità maggiore di 100 km/h): nondimeno, se anche la velocità fosse stata pari a quella prevista dal limite posto su quel tratto di strada
(ovvero 70 km/h, come si deduce dalla cartellonistica apposta poco dopo l'intersezione, visibile chiaramente dalla documentazione fotografica n. 7), sarebbe stata comunque eccessiva rispetto a quella suggerita dalla prudenza richiesta per una strada così pericolosa e insidiosa. Il motociclista aveva percorso il tratto di strada precedente a velocità elevata, nonostante le curve e la carreggiata stretta, a doppio senso di marcia.
Nelle vicinanze di una curva, che limitava sensibilmente la visibilità, peraltro in prossimità di un'intersezione, regole prudenziali di comportamento gli avrebbero imposto di moderare la velocità, di frenare prima di affrontare la curva e di prestare maggiore attenzione all'andamento della strada, onde essere pronto ad arrestare il motociclo, nel caso di fosse imbattuto in situazioni di pericolo impreviste, ma prevedibili. Al contrario, ha continuato il suo percorso, senza rallentare né moderare la velocità, tanto che, pur avendo percepito la presenza dell'autocaravan dopo la curva, non ha avuto il tempo né lo spazio di frenare o sviare alla sua destra (tratto in cui il manto stradale si allarga, in corrispondenza dell'intersezione con la SP n. 67). Quanto alla condotta del _2 , alla guida dell'autocaravan, il Tribunale di Arezzo esclude rofilo di colpa;
a tale proposito assume che il mezzo, superata la linea dello STOP, avesse iniziato la manovra di immissione, prima che la moto sbucasse a velocità elevata dalla curva, e che lo scontro si sia verificato mentre l'autocaravan stava raggiungendo la carreggiata opposta a quella occupata dai due motociclisti. Dopo essersi fermato sulla linea dello STOP, il conducente avrebbe svoltato alla sua sinistra, quando ancora i motociclisti non erano visibili.
Pertanto, non gli sarebbe addebitabile alcun profilo colposo, perché il conducente di un veicolo che in un'intersezione fra strade pubbliche intende svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada in entrambe le direzioni (art. 145, comma 4 cod. strada), obbligo, però, da intendersi circoscritto al momento spazio- temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase della sua esecuzione il conducente non può distrarre l'attenzione dal proprio normale campo visivo.
Tale ricostruzione del sinistro sarebbe comprovata dalle deposizioni testimoniali del Sig. Per 1, il quale ricordava che, usciti dalla curva, lui e il Sig. Pt 1 avevano visto il caravan immettersi nella loro carreggiata, attra dola, e procedere poi verso i due dalla parte destra, ovvero dalla carreggiata che porta a Badia Prataglia. Tuttavia, da un'attenta lettura della deposizione del teste Per_1, che, come correttamente rileva l'appellante, risulta essere l'unic mone oculare, emerge una ricostruzione "molto più ampia e articolata" di quanto riportato nella sentenza. Pt 1In particolare, Per 1 riferisce che "io mi trovavo sempre dietro a e ho visto la sc ll'impatto. Quando siamo usciti da una cu visto che c'era un camper che si immetteva nella nostra carreggiata, attraversandola, veniva dalla parte destra veniva verso di noi. Si immetteva da destra. Noi andavamo in direzione di Bibbiena in discesa".
Successivamente, alla domanda "vero che, dopo aver completato una semicurva a destra, avete visto un autocaravan di colore bianco, proveniente dalla provinciale che conduce a AL, il quale, dopo essersi soffermato, si muoveva dalla linea di arresto posta in corrispondenza del segnale di STOP?" (cap. 14 di prova della memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.) rispondeva: "Sì, è vero"; allo stesso modo, alla domanda "vero che l'autocamper, proveniente dalla
SP67 di AL, ripartiva dallo STOP e si immetteva nella SR71, svoltando alla sua sinistra, con direzione Badia Prataglia, occupando la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva il Sig. Pt 1 con direzione di marcia Badia Prataglia-Bibbiena?" (cap. 15 di prova della memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.) rispondeva: “Sì, è vero”. Il testimone Per_1 ha dichiarato di aver assistito allo scontro, poiché si trovava a un nza di circa 10 metri dall'amico - il che gli ha consentito di evitare l'impatto – e di aver visto l'autocaravan ripartire dallo
STOP, dopo essersi fermato in corrispondenza del segnale, per immettersi nella SR71. Il testimone, in altre parole, afferma che, quando ha svoltato a destra, completando la curva che precedeva l'intersezione con la SP n.
67, l'autocaravan non aveva ancora iniziato la manovra, ma era in procinto di farlo, ma non aveva superato la linea dello STOP. Ciò significa che CP 2 fermatosi all'incrocio prima di immettersi nella SR n. 71 in ' direzione Badia Prataglia, avrebbe potuto scorgere il sopraggiungere dei due motociclisti e così interrompere la ripartenza, senza occupare la carreggiata. Difatti, il conducente di un veicolo, che intende svoltare a sinistra in un'intersezione tra strade pubbliche, non è solo obbligato a dare la precedenza a chi circola sulla strada, ma deve adottare la massima prudenza per evitare incidenti, e ciò gli impone di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da entrambi i lati - sino a quel momento non visibili - e di iniziare la manovra solo dopo essersi accertato che la strada è libera e l'inserimento non costituisce una manovra pericolosa.
Tale dovere di prudenza, imposto a tutti i conducenti che si approssimano a un'intersezione, si fa ancora più stringente allorché, come nel caso di specie, lo stato dei luoghi risulti, per la descritta conformazione, assai insidioso, e il veicolo in questo caso un camper
-
non sia in grado di completare la manovra di inserimento in tempi brevi e dinamici, per via della tipologia del motore, che esprime potenza piuttosto che una veloce ripresa dallo stato di quiete.
Come emerge dalla planimetria della SR n. 71 (documento n. 21 atto di citazione), qui di seguito riprodotto B
nonché dalla documentazione fotografica che mostra lo stato dei luoghi e l'intersezione della SR n. 71 con la SP n. 67 (doc. nn. 7, 8 e 9 atto di citazione e doc. 4, foto 1,2,3, memoria ex art. 186 co.6 n.2 da parte convenuta in primo grado), la strada percorsa dai due motociclisti è tortuosa, in discesa, con curve strette e numerosi cartelli stradali di pericolo, e il punto in cui le due strade si intersecano, dove era fermo l'autocaravan, non consente di vedere chiaramente i veicoli provenienti da sinistra, che sbucano da una curva di circa novanta gradi. t 0
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Doc. 4 (foto n. 1,2,3) Foto 1 Intersezione fra
(vista direzione Badia)
la SP67 proveniente da AL e la SR71 de Regionale Umbro Casentinese Romagnols
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Foto 2 - Intersezione fra la SP67 proveniente da AL e la SR71
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Foto 3 - Vista aere dell'intersezione teatro del sinistro (SP67 / SR71). O
Di seguito viene riportato anche lo schizzo planimetrico e i rilievi fotografici (foto n.1 e n. 2) presenti nei rilievi effettuati dai carabinieri di Bibbiena:
LEGENDA SCHIZZO PLANIMETRICO Incidente verificatosi alle ore 18:00 del 12-08-2015 localita BIBBIENA SR71 X-Y-6,30 MT A RUOTA AKE. SX CAMPER V-A=4,30 ALTEZZA BIVIO CAMALDOLR-S-45,30 RUOTA POST. SX CAMPER Z-U-LOHT V.2:380
3-KUOTA AT DX CAMPER Z-V: 27MT N-3-290 A CAMPER
4- RUOTA POST DX CAMPER V-4-2,00 B-MOTO SEPARZTE AKIT MOTO PRIVA DI SCOOTA SUT U-A-1090 GRUOTA ROST. HOTO V-5-430 U-Z: 8,83 AN-6:550 7 RUOTA AKTI NOTO U-359,90 V-7=4,20 U-4=7.30 V-PCU: 3,90 PIAZZACE U-SA
STERRATO
ඊට
R B
BIBBIENA
1 6
Peu
BADIA PRATAGLIA
KM. 189,100 Foto n. 2
In ogni caso, se anche la del sopraggiungere delle
Dethleffs
725PJ
Foto n. 1
manovra dell'autocaravan fosse iniziata prima moto, il conducente, una volta avvistati i motociclisti, avrebbe dovuto fare il possibile per sgombrare l'incrocio quanto prima e così consentire ai motocicli di passare. CP 2 era alla guida di A questo proposito si aggiunge che il Sig. un autocaravan, la cui massa, tenuto conto d a e degli impianti presenti a bordo, è stimata attorno ai 3.500 kg (cfr. CTP cinematica, prodotta in primo grado da _, il che non Controparte_1 consente al mezzo di eseguire la manovra agilmente, in tempi brevi, e in modo da non recare intralcio alla circolazione degli altri veicoli. Ove il conducente del veicolo non abbia la possibilità di proseguire e sgomberare in breve tempo l'area di manovra, in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni, il Codice della strada gli vieta espressamente di impegnare un'intersezione (art. 145, comma 7).
Rispetto a queste evidenze probatorie, Controparte_1 compagnia assicuratrice del Sig. _2 '
Consulenza tecnica cinematica, la quale afferma apoditticamente che il motociclo non era visibile al conducente dell'autocaravan, nell'istante in cui quest'ultimo partiva dalla linea dello STOP, essendo coperto dalla curva, salvo poi ritenere che il conducente dell'autocaravan avrebbe potuto evitare la collisione "se avesse monitorato con lo sguardo verso sinistra, direzione dalla quale proveniva il motociclo, e se avesse arrestato immediatamente il proprio veicolo non appena visto il motociclo uscire dalla curva, consentendo al motociclista una via di scampo consistente nel passare davanti all'autocaravan".
Tutto ciò considerato, deve ritenersi che la condotta del Sig. CP 2 abbia concorso alla verificazione dell'evento dannoso, seppur inferiore rispetto a quella tenuta dal Sig. Pt_1 Pertanto, esclusa la presunzione di le concorso di colpa dei conducenti dei veicoli di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., per aver ritenuto provata l'efficienza causale della condotta di entrambi i conducenti alla causazione del sinistro, il Collegio ritiene che il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., sia preponderante e quantificabile in una percentuale pari al 70%, addebitandosi la restante percentuale del 30% al conducente dell'autocaravan.
2. Il quantum debeatur
Come esposto in precedenza, il motociclista ha tenuto una condotta gravemente colposa e imprudente, nonostante i rischi connessi allo stile di guida fossero da lui concretamente prevedibili. La velocità eccessiva, nonostante le condizioni della strada e la scarsa visibilità, l'aver omesso di rallentare o comunque di adeguare la velocità all'andamento del tracciato, che curva a destra, formando un angolo di circa novanta gradi, ed impedisce la piena visibilità, l'avvistamento dell'autocaravan in tempo utile per evitare l'impatto, che non è stato evitato proprio per l'eccessiva velocità tenuta, inducono a ritenere prevalente il suo apporto causale sulla verificazione dell'evento di danno. Così ripartiti i profili di responsabilità, occorre valutare le risultanze istruttorie rispetto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposta dal Sig. Pt 1 Questi chiede l'integrale risarcimento del danno patrimoniale, componente del danno emergente (spese mediche, danno al motociclo, vestiario ecc.) e del lucro cessante (perdita della capacità lavorativa specifica), e del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, morale ed esistenziale.
Sul punto si osserva quanto segue.
I controlli e le visite ortopediche occorse sono stati documentati dal
Consulente medico-legale Dott. Per_2, dalla cui relazione peritale si legge che: "Dalle lesioni riportate sono derivati a Parte 1 importanti postumi permanenti da esiti di lesione del plesso brachiale di sn., con presenza di segno EMG nel muscolo infraspinato sn., parziale grave del muscolo sovraspinato, parziale di minor grado nel muscolo deltoide sn., con importante limitazione funzionale residua della spalla, nonché esiti di minor gravità della frattura dell'avanbraccio sn. con lieve limitazione funzionale residua del gomito, del ginocchio sn. e del rachide cervicale".
Questi postumi sono valutati, nella CTU medico-legale, in misura del
42% sub specie di danno biologico. A parere del CTU, è verosimile che il danno biologico temporaneo, sino alla sostanziale stabilizzazione dei postumi, sia stato totale per sei mesi, parziale al 75% per altri sei mesi ed al 50% per ulteriori quattro mesi;
la capacità lavorativa specifica si ritiene ridotta del 30%, trattandosi di un lavoratore che presta la sua attività di muratore per una ditta familiare e che quindi si è trovato nell'impossibilità di sollevare carichi con il braccio sinistro, usare il trapano e intonacare.
Le risultanze della consulenza medico-legale non sono state contestate dai consulenti tecnici nominati dalle parti.
2.1. Il danno patrimoniale 2.1.a. il danno emergente
Si ritiene che, in ordine al danno patrimoniale, risulti provata l'entità delle spese mediche sostenute, quantificate dal CTU in € 5.691,51, a cui si aggiungono le spese per ulteriori accertamenti diagnostici e per la consulenza tecnica di parte, per un totale di € 2.112,00, come risultante dalle quietanze di pagamento prodotte in allegato alle note di trattazione di udienza del 6 ottobre 2020 (in particolare, € 1464,00 per le spese di
CTU; € 492,00 per le spese di CTP;
€ 156,00 per ulteriori accertamenti diagnostici). Rispetto alle spese sostenute dopo la CTU, si ritiene di poter liquidare solo le spese relative alla CTU e alla CTP, poiché le spese relative agli ulteriori accertamenti diagnostici (di cui risultano due quietanze di pagamento, l'una per € 36,00, l'altra per 120,00) non sono assistite dalla prova della necessarietà e della riconducibilità alle lesioni patite per effetto del sinistro (Cass. 5505/2008).
Non risulta, invece, alcun elemento probatorio in ordine al danno subito dal motociclo. L'appellante si limita a indicare una stima equitativa di € 3.000,00, senza specificare né la base di calcolo, né i danni effettivamente riportati al mezzo, né le spese realmente sostenute per la sua riparazione. Il danno patrimoniale, nella componente del danno emergente, si liquida pertanto in complessivi € 7.803,51.
Questa somma va ridotta del 70% in conseguenza dell'accertato concorso di colpa del danneggiato e dunque scende ad € 2.341,06 2.1.b. Il danno da lucro cessante connesso alla perdita di capacità lavorativa specifica Quanto al lucro cessante, che si identifica con la perdita di capacità lavorativa specifica, il Dott. Per 2 ha accertato una riduzione pari al 30%.
Afferma il Consulente che, all'epoca dei fatti, il Sig. Pt 1 svolgeva l'attività di muratore in una ditta individuale, con un dipendente, poi chiusa alla fine del 2017, senza che dopo il sinistro fosse stata ripresa l'attività lavorativa. Ai tempi dell'espletamento della consulenza risultava, invece, muratore in una ditta familiare (formata da quattro soci, con un dipendente), ove il lavoro era maggiormente distribuito e pertanto poteva essere espletato, nonostante le limitazioni rappresentate "dall'impossibilità a sollevare carichi con il braccio sinistro, difficoltà anche al sollevamento con il solo avambraccio, impossibilità ad usare il trapano e ad intonacare" (pag. 13, in risposta al quesito numero 4). Ritiene che le descritte limitazioni siano sicuramente connesse con gli esiti del sinistro e le valuta come una riduzione della capacità lavorativa specifica del 30%. Si deve precisare che "non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, dato che il grado di invalidità non si riflette in maniera automatica sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, ma spetta al giudice di merito valutarne l'incidenza in concreto" (Cfr Cass. Civ. n.
19537/2007 e, da ultimo, Cass. Civ. 14241/2023). A tale proposito, Pt 1 produce solo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015, 2016 e 2017, (documenti n. 18, 19 e 20), che non sono sufficienti a dimostrare la perdita di capacità lavorativa specifica e la possibile idoneità della invalidità permanente conseguente al sinistro di pregiudicare in concreto la situazione lavorativa preesistente e le prospettive future. D'altra parte, Pt 1 non ha prodotto ed allegato alcunchè rispetto al successivo sviluppo della sua attività ed ai guadagni percepiti dopo il periodo di invalidità temporanea, comportante una contrazione del reddito da lavoro.
Infatti, dalle dichiarazioni di reddito prodotte si evince che prima dell'incidente, - dichiarazione dei redditi 2015, periodo di imposta 2014 - il reddito era di 11.481,00, dopo l'incidente, - dichiarazione dei redditi 2016, periodo di imposta 2015 - invece, il reddito prodotto era di 19.418,00 e nel 2017 - periodo di imposta 2016 - il reddito prodotto era di 10.313,00. Considerando l'assoluta mancanza di prova di un'effettiva riduzione dei compensi percepiti dal Sig. Pt 1 (muratore) dopo il sinistro, considerando le caratteristiche del lavor o e tenuto conto che il Pt 1 continua a svolgere lo stesso lavoro, anche se con mansioni ridotte, che comunque non pregiudicano in concreto la situazione lavorativa, e considerando che le dichiarazioni dei redditi dopo il sinistro sono state più remunerative (2016) o comunque più o meno equivalenti (nel 2017) rispetto a quella precedente (2015), tale voce di danno non può essere riconosciuta.
2.2. Il danno non patrimoniale
Per quel che concerne il danno non patrimoniale, il CTU lo ha quantificato nella misura del 42%, rilevando che: "In conseguenza delle lesioni riportate sono derivati importanti postumi permanenti da esiti di lesione del plesso brachiale di sinistra, con presenza di segni EMG di denervazione totale nel muscolo infraspinato sinistro, parziale grave del muscolo sovraspinato, parziale di minor grado nel muscolo deltoide sinistro, con importante limitazione funzionale residua della spalla, nonché esiti di minor gravità della frattura dell'avambraccio sinistro, con lieve limitazione funzionale residua del gomito, del ginocchio sinistro e del rachide cervicale. Detti postumi sono nel loro complesso valutabili, sotto il profilo del danno biologico, nella misura del 42%".
A tale stima ha aggiunto la valutazione della durata dell'inabilità temporanea, assoluta e relativa, nei seguenti termini: il danno biologico temporaneo, fino alla sostanziale stabilizzazione dei postumi, è verosimile sia stato totale per complessivi sei mesi, parziale al 75% per altri sei mesi, e al 50% per ulteriori quattro mesi. Con riguardo, invece, al danno morale, il danneggiato si è limitato ad allegare che, prima del sinistro, frequentava una palestra per tre volte alla settimana, cosa che dopo il sinistro avrebbe smesso di fare, in quanto impossibilitato a causa delle lesioni riportate, che lo costringono ad esercizi di riabilitazione. Il cambiamento delle suddette abitudini di vita, di natura ludica e di svago, sarebbero a parere del consulente tecnico relazionate agli esiti post-traumatici del sinistro, che sono sostanzialmente ineliminabili né attenuabili da interventi o terapie specifiche in modo significativo;
orbene, quand'anche le predette circostanze fossero state provate, esse integrerebbero solo le conseguenze dinamico-relazionali del danno biologico e non invece il danno morale, che consiste nella transeunte sofferenza dell'animo dovuta dalle lesioni occorse a seguito del sinistro.
Per la quantificazione sia del danno biologico (comprensivo della componente dinamico/relazionale), sia del danno morale così inteso, si richiamano i criteri di liquidazione contenuti nelle tabelle del Tribunale di
Milano attualmente vigenti, applicati sulla base di una invalidità permanente calcolata dalla ctu pari al 42% e considerato che l'appellante al momento del sinistro aveva 30 anni, nonchè considerata una invalidità temporanea (Punto base I.T.T.€ 115,00) pari a 180 gg di ITT, 180 gg di
ITP al 75%, 120 gg di ITP al 50%. Ne consegue che la liquidazione del danno subito dal Pt 1 in conseguenza del sinistro, tenuto conto sia della lesione della sua integrità psicofisica anche dal punto di vista dinamico relazionale, sia della sofferenza interiore patita a causa della suddetta invalidità, ammonta ad euro 347.102,00 per danno biologico permanente (di cui euro 231.401,00 per danno biologico e dinamico/relazionale ed euro 115.701,00 per sofferenza interiore o danno morale), e ad euro 43.125,00 per danno biologico temporaneo, per un totale generale di € 390.227,00.
Questa somma va ridotta del 70% in conseguenza dell'accertato concorso di colpa del danneggiato, e dunque scende a euro 117.068 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via devalutata dal giorno del sinistro.
Non si riconosce, invece la personalizzazione del danno in quanto
"Come noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce un potere discrezionale al giudice di merito per quanto attiene alla c.d. personalizzazione, chiarendo che quest'ultima, legata alle irripetibili peculiarità del caso concreto, può essere riconosciuta solo ove sia dimostrata la sussistenza di particolari conseguenze dannose che esulano dal novero dei danni statisticamente connessi al fatto illecito" (così Cass.
n. 2788/2019; Cass. 7813/19, Cass. 25164/20, nonché Cass. Sez. 3, n.
12046, ud. 25/03/2021).
Invero, parte appellante non ha dedotto né dimostrato conseguenze dannose specifiche ed eccezionali che esulino dall'ordinario novero delle ripercussioni negative riconducibili al suo grado di compromissione dell'integrità psico-fisica. Non possono infatti considerarsi quali conseguenze peculiari la gravità delle lesioni personali e l'evidenza dei danni subiti, che sono conseguenze comuni e ordinarie della grave invalidità permanente accertata. E' ben vero che il ctu ha posto in risalto come, in seguito all'incidente occorsogli, Parte_1 ha subito dei postumi che lo portano a svolgere la sua attività di muratore con maggiore fatica rispetto al periodo antecedente e tale condizione '
potrebbe giustificare il riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consistente nella maggiore usura, difficoltà e sforzo incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa .Tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene configurabile tale tipologia di danno solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico ( vedi Cass. 16628/2023), condizione che non si è verificata nella vicenda in esame .
Ne discende che il complessivo credito di Pt 1 (comprensivo del danno patrimoniale) ammonta alla di ma euro
119.409,06(2.341,06+117.068), oltre interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi sulla stessa annualmente rivalutata sino alla presente sentenza, oltre interessi legali sino al saldo.
3. Regime delle spese In forza della riforma della sentenza appellata, le spese processuali devono essere ex novo liquidate dalla Corte in questa sede anche per il primo giudizio. In punto di spese processuali è infatti ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3,-
Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368-01).
In questo caso occorre tener conto che all'esito del giudizio è stato riconosciuto il risarcimento del danno al sig. Pt 1 ma non nella misura richiesta dallo stesso, anche in ragione del suo concorso di colpa, valutato al 70%, si reputa pertanto compensare le spese nella misura di 7/10 e condannare i convenuti in solido al pagamento del restante 3/10 per entrambi i gradi di giudizio, secondo lo scaglione determinato dall'effettivo credito indennitario, dunque da € 52.001 a € 260.000. Sulla base del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, debbono essere liquidate: per il primo grado, applicati i valori medi, nella somma di euro 14.103,00, ridotta del 70%; per il secondo grado, esclusa la fase istruttoria, non espletata,
-
applicati i valori medi, nella somma di euro 9.991, ridotta del 30%.
Infine, sulla base dei sopradetti criteri, le spese di CTU, liquidate come in atti, gravino su tutte le parti nella percentuale su indicata.
PQM
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del
Tribunale di Arezzo n. 21/2022 pubblicata in data 11.01.2022, accertata la responsabilità concorrente di Parte_1 nella verificazione del sinistro nella misura del 70%, condanna i convenuti
- in solido - al pagamento , in favore di parte appellante, dell'importo di euro 119.409,06, oltre interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi sulla stessa annualmente rivalutata sino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2. compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 7/10, condannando gli appellati al pagamento in solido
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fra loro e in favore del Pt 1 - dei residui 3/10, spese che si liquidano, per il primo gra lla somma di € 5.641,20, oltre al
15% per spese forfettarie, IVA e Cap come per legge, e,per il giudizio di appello, nella somma di € 5.994,60, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e Cap come per legge;
3. pone le spese del CTU nella misura di 7/10 a carico della parte appellante e per il residuo a carico delle parti appellate. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
Il Consigliere Relatore La Presidente dott. Alberto Panu dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni