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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 3232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito dell'udienza del 15.10.2025 svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. SCARPATI SIMONA
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappr. e dif. dai funzionari dott.ri Alessandro Cacace, F. Bevilacqua, Roberto Tagliente, Maria
EC e RE LI
- Resistente -
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 27.03.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'esito udienza del 15.10.2025, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vista la memoria di costituzione dell' , ove viene eccepita l'improponibilità della domanda volta all'accertamento del CP_1 requisito sanitario per la fruizione dell'assegno o della pensione di inabilità ex L. 118/71 per assenza di domanda amministrativa di aggravamento, si osserva quanto segue:
Deve darsi atto, in primo luogo, che l'imprescindibile necessità della presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, ai fini della fruizione di una diversa prestazione assistenziale, è stata costantemente ribadita dalla Suprema Corte, anche con riferimento alle disposizioni di semplificazione amministrativa dettate dall'art. 25 comma 6 bis legge 114/2014 (da ultimo Cass. 27.9.2023 n. 27454 e Cassazione civile
31/08/2021 n.23618 secondo cui “ove a seguito di revisione promossa dall'ufficio
(senza, dunque, alcuna domanda di aggravamento proposta dall'interessato) è stata confermata l'invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno), escludendosi
l'aggravamento delle condizioni sanitarie dello stesso, deve ritenersi inammissibile la domanda relativa a pensione di inabilità, prestazione diversa da quella in godimento in ragione della mancanza della domanda amministrativa”).
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, unitamente ai previsti requisiti sanitari e/o socioeconomici, e pertanto, trattandosi di un elemento necessario per l'attribuzione del beneficio in sede giudiziaria, in sua assenza il ricorso giudiziario deve essere dichiarato improponibile.
Vero che l'art. 25, comma 6-bis, d.l. 90/2014 convertito l. 114/2014, innovando la previgente disciplina ed in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo, ha previsto la possibilità in via amministrativa per le Commissioni mediche di CP_1 accertare non solo la permanenza o meno del grado di invalidità precedentemente accertato “ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento” (testualmente
Circolare del 10 del 23/1/2015, emanata a seguito dell'entrata in vigore del D.L. CP_1
24 giugno 2014, n. 90) anche in assenza di una domanda dell'interessato; tuttavia, le regole che governano il procedimento amministrativo sono differenti rispetto a quelle che regolano l'accertamento giudiziario nell'ambito del quale non può prescindersi dal dettato dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973.
A fondamento del ripensamento assunto dal Tribunale si pone anche la circostanza per cui il sistema informatico on line di presentazione delle domanda (unico sistema ex lege consentito per la presentazione delle istanze di invalidità civile e disabilità) acquisisca comunque la domanda di aggravamento (benché la consideri respinta in pendenza del procedimento di revisione) e tale atto di impulso da parte dell'istante consente, pertanto, ove effettuato, di ritenere soddisfatta la condizione di proponibilità e sussistente quindi il presupposto processuale in forza del quale, in caso di conferma da parte della commissione medica della condizione sanitaria pregressa, la parte interessata può impugnare il verbale sanitario rivendicando il diritto alla diversa prestazione assistenziale in forza del sopravvenuto aggravamento. In conclusione, l'eccezione di improponibilità della domanda volta all'accertamento del requisito sanitario per la fruizione della pensione di inabilità sollevata dall' deve CP_1 essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improponibile; nulla per le spese.
TARANTO, 28 ottobre 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito dell'udienza del 15.10.2025 svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. SCARPATI SIMONA
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappr. e dif. dai funzionari dott.ri Alessandro Cacace, F. Bevilacqua, Roberto Tagliente, Maria
EC e RE LI
- Resistente -
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 27.03.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'esito udienza del 15.10.2025, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vista la memoria di costituzione dell' , ove viene eccepita l'improponibilità della domanda volta all'accertamento del CP_1 requisito sanitario per la fruizione dell'assegno o della pensione di inabilità ex L. 118/71 per assenza di domanda amministrativa di aggravamento, si osserva quanto segue:
Deve darsi atto, in primo luogo, che l'imprescindibile necessità della presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, ai fini della fruizione di una diversa prestazione assistenziale, è stata costantemente ribadita dalla Suprema Corte, anche con riferimento alle disposizioni di semplificazione amministrativa dettate dall'art. 25 comma 6 bis legge 114/2014 (da ultimo Cass. 27.9.2023 n. 27454 e Cassazione civile
31/08/2021 n.23618 secondo cui “ove a seguito di revisione promossa dall'ufficio
(senza, dunque, alcuna domanda di aggravamento proposta dall'interessato) è stata confermata l'invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno), escludendosi
l'aggravamento delle condizioni sanitarie dello stesso, deve ritenersi inammissibile la domanda relativa a pensione di inabilità, prestazione diversa da quella in godimento in ragione della mancanza della domanda amministrativa”).
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, unitamente ai previsti requisiti sanitari e/o socioeconomici, e pertanto, trattandosi di un elemento necessario per l'attribuzione del beneficio in sede giudiziaria, in sua assenza il ricorso giudiziario deve essere dichiarato improponibile.
Vero che l'art. 25, comma 6-bis, d.l. 90/2014 convertito l. 114/2014, innovando la previgente disciplina ed in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo, ha previsto la possibilità in via amministrativa per le Commissioni mediche di CP_1 accertare non solo la permanenza o meno del grado di invalidità precedentemente accertato “ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento” (testualmente
Circolare del 10 del 23/1/2015, emanata a seguito dell'entrata in vigore del D.L. CP_1
24 giugno 2014, n. 90) anche in assenza di una domanda dell'interessato; tuttavia, le regole che governano il procedimento amministrativo sono differenti rispetto a quelle che regolano l'accertamento giudiziario nell'ambito del quale non può prescindersi dal dettato dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973.
A fondamento del ripensamento assunto dal Tribunale si pone anche la circostanza per cui il sistema informatico on line di presentazione delle domanda (unico sistema ex lege consentito per la presentazione delle istanze di invalidità civile e disabilità) acquisisca comunque la domanda di aggravamento (benché la consideri respinta in pendenza del procedimento di revisione) e tale atto di impulso da parte dell'istante consente, pertanto, ove effettuato, di ritenere soddisfatta la condizione di proponibilità e sussistente quindi il presupposto processuale in forza del quale, in caso di conferma da parte della commissione medica della condizione sanitaria pregressa, la parte interessata può impugnare il verbale sanitario rivendicando il diritto alla diversa prestazione assistenziale in forza del sopravvenuto aggravamento. In conclusione, l'eccezione di improponibilità della domanda volta all'accertamento del requisito sanitario per la fruizione della pensione di inabilità sollevata dall' deve CP_1 essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improponibile; nulla per le spese.
TARANTO, 28 ottobre 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)