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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 109/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 17/01/2024 al n. 109/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. FERNANDO PAGGETTI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. RICCARDO GUIDI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1012/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
05/12/2023; trattenuta in decisione con ordinanza in data 8.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “piaccia alla Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza del
Tribunale di Pistoia n.1012/23 del 05/12/'23, ed in accoglimento del proposto appello, respingere le domande del nei confronti di , Controparte_2 Controparte_1 ordinando altresì a parte appellata di restituire a €.18.189,80 oltre interessi CP_3 dal 28/12/'23, versati in ottemperanza alla decisione impugnata e al contenuto dell'art.282 cpc. Vittoria di spese”;
Per la parte appellata: “Voglia l'illustre Corte d'Appello di Firenze, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n.1012/2023 del Tribunale di Pistoia per violazione dell'art. 342 comma 1
c.p.c. In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto dalla Società
[...]
, in quanto infondato per tutti i motivi indicati nel presente atto e Controparte_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado nr. 1012/2023 emessa dal
Tribunale di Pistoia in data 5.12.2023. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di CP_3
Appello di Firenze il , proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
1012/2023 con la quale il Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda del CP_2 convenuto, accertando il suo diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per l'assistenza legale nel giudizio n° 1462/2016, in virtù del patto di gestione della lite contenuto nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile concluso inter partes, in recepimento del disposto di cui all'art. 1917 co 3 c.c.. Per l'effetto, il Tribunale, respinta l'eccezione di giudicato esterno - con riferimento al presupposto giudizio risarcitorio - e ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della domanda proposta dall'assicurato per ottenere la refusione delle c.d. spese di resistenza, con autonomo giudizio e non già nella causa risarcitoria intentata dal terzo danneggiato, aveva quindi condannato la compagnia di assicurazione a corrispondere al Controparte_2
l'importo di euro 13.592,00, oltre interessi di mora, condannandola altresì a rifondere all'attore le spese di lite del giudizio in applicazione del principio di soccombenza. In particolare, il primo giudice esponeva come le c.d. spese di resistenza, sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria formulata dal terzo danneggiato nei suoi confronti, dovevano essere refuse dalla compagnia di assicurazione in applicazione dell'art. 1917 co 3 c.c., anche nel caso, come quello in esame, in cui l'assicurato convenuto fosse risultato vittorioso rispetto alla domanda dei danneggiati
(respinta), con conseguente assorbimento della domanda di garanzia spiegata nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa affinchè manlevasse l'assicurato per il caso di condanna. A tale proposito il Tribunale evidenziava la differenza tra le spese di resistenza e quelle di soccombenza, sottolineando come non vi fosse sovrapposizione tra le spese che, nel giudizio presupposto, l'attore era stato condannato a rifondere all'assicurato convenuto in base alle regole della soccombenza ex art. 91 s.s. c.c. e quelle (di resistenza), per le quali l'obbligo di pagamento e l'individuazione della parte obbligata era invece determinato dal titolo negoziale ovvero dalla disciplina del contratto di assicurazione, prescindendo del tutto dall'esito della causa. Aggiungeva il primo giudice che l'eventuale duplicazione di tali spese era questione che riguardava la sola fase esecutiva, senza dunque intaccare la fondatezza giuridica della domanda al recupero delle spese di resistenza il cui quantum non era controverso. La parte convenuta era quindi condannata anche a rifondere all'attore le spese di lite del giudizio.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'essere stata ritenuta ammissibile la domanda di pagamento delle spese di resistenza proposta in autonomo giudizio, senza che la medesima richiesta fosse stata formulata anche nella causa risarcitoria intentata dal danneggiato nei confronti dell'assicurato, nell'ambito della quale il convenuto non aveva neppure fatto CP_2
'riserva' di separato giudizio per il recupero di dette spese;
errore nella liquidazione a carico della compagnia delle spese di chiamata in causa, già refuse dalla parte soccombente condannata in tal senso dal Tribunale e dunque non liquidabili nuovamente anche a carico della compagnia di assicurazioni;
2) erronea interpretazione della clausola contrattuale (art 19 della polizza), relativa al solo caso in cui la compagnia assumeva direttamente la difesa anche dell'assicurato agendo anche in suo nome e nominando quindi legali e tecnici;
mancato esame del profilo secondo il quale le spese di resistenza devono essere ulteriori rispetto a quelle liquidate come spese di lite sulla base della soccombenza, avendo il in CP_2 mancanza di tale distinzione, due titoli per riscuotere le stesse spese da due distinti soggetti non legati tra loro da vincolo di solidarietà; errore nell'aver ritenuto che tale ultima questione fosse rilevante solo in fase esecutiva.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il che eccepiva Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dal consigliere istruttore con ordinanza in data 8.07.2025 e contestualmente rimessa davanti al collegio, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e quindi decisa in camera di consiglio.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso e risulta dalla documentazione prodotta che, con atto di citazione notificato in data 19.04.2016, il era convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Pistoia, da Controparte_2 [...]
e per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla CP_4 Controparte_5 morte del loro figlio , il quale, mentre percorreva, a bordo del proprio Persona_1 scooter, via Aldo Moro, nel comune di , perdeva il controllo del mezzo in CP_2 corrispondenza di un rialzamento del manto stradale e finiva la propria corsa sbattendo contro un cartello ed un manufatto in muratura. Gli attori attribuivano al quale CP_2 ente proprietario della strada in cui era avvenuto il sinistro, la responsabilità della morte del giovane per aver lasciato che, nel luogo del sinistro, la segnaletica stradale venisse coperta dai rami di una pianta;
che il dosso presente nella strada fosse irregolare e con pendenza pericolosa, oltre a non essere chiaramente visibile;
che nella corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dalla vittima vi fosse un manufatto privo di protezioni e segnalazione, nel cui spigolo era andato a sbattere il perdendo la vita. CP_4
Il suddetto atto di citazione dava origine al proc. n° 1462/2016, in cui si era costituito il , contestando le richieste avanzate nei propri confronti e chiedendo Controparte_2 di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia Sara Ass.ni S.p.A., per essere dalla stessa manlevato da quanto dovesse essere eventualmente tenuto a pagare in favore degli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita che aveva contestato la CP_3 responsabilità dell'assicurato oltre al quantum della pretesa risarcitoria, precisando che l'eventuale manleva sarebbe comunque dovuta rientrare nei limiti del pattuito massimale e avrebbe dovuto tener conto delle clausole contenute nella polizza in cui erano escluse le spese sostenute dall'assicurato per tecnici e legali non designati dalla compagnia.
La causa era stata definita in primo grado con la sentenza n° 395/2020, con la quale il
Tribunale di Pistoia aveva respinto le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti del e li aveva condannati a rifondere le spese di lite, sia nei confronti CP_2 del convenuto, sia nei confronti della compagnia di assicurazione da questo CP_2 chiamata in causa.
Non emerge dagli atti che avverso tale pronuncia sia stato proposto gravame.
Risulta pacificamente come nell'ambito della suddetta causa il comune non aveva richiesto la condanna della propria assicurazione a rifondere in suo favore le spese c.d. di resistenza, sostenute per costituirsi e difendersi nel giudizio instaurato nei suoi confronti dai terzi danneggiati, a prescindere dal relativo esito.
Solo con successivo ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. (c.d. rito semplificato Cartabia), il Comune ha chiesto la condanna di a rifondere in suo favore le dette spese CP_3 di resistenza, dando vita alla causa in esame.
La presente controversia si incentra dunque sulla ammissibilità della richiesta di pagamento di dette spese di 'resistenza' con separata domanda, successiva alla conclusione del giudizio risarcitorio cui le dette spese si riferivano, nonché sulla debenza delle stesse.
3. Il primo motivo di appello, parte prima: spese di resistenza e richiesta in autonomo giudizio;
riserva di domanda – Con la prima parte del primo motivo di appello si censura la ritenuta ammissibilità della domanda di refusione delle spese di resistenza proposta con autonomo giudizio, successivo alla causa risarcitoria nella quale una simile domanda non era invece stata proposta, né era stata formulata alcuna
'riserva' di agire in tal senso.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: 'Onde evitare interpretazioni equivoche
e alla luce della svariata giurisprudenza, soprattutto di legittimità, intervenuta negli anni
a chiarire plurimi aspetti afferenti la materia dell'odierno contendere, può osservarsi come: (i) sia del tutto ammissibile la domanda svolta in via autonoma dall'assicurato, nella specie , per la condanna della propria compagnia assicurativa CP_2 CP_2 alla refusione delle cd. spese di resistenza sostenute, appunto, per “resistere” alla domanda risarcitoria di un terzo danneggiato e ciò sia qualora siffatta domanda sia stata formulata nel giudizio di risarcimento di danni, sia qualora non sia stata ivi proposta. Sia sufficiente sul punto il richiamo alla recente Cass. ord. n. 1828/2018 nella cui parte motiva si legge che “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr. Cass., 2/4/2002,
n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio come nella specie successivamente proposto non è opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia (v. Cass., 16/5/2006, n. 11356; Cass., 30/5/2002, n. 7917; Cass.,
9/10/1998, n. 10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260. Cfr. altresì, da ultimo Cass.,
17/3/2015, n. 5264), giacché trattandosi di diritti eterodeterminati (per l'individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi), non può ritenersi che all'intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire all'emessa pronunzia, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile (v. Cass., 16/5/2006, n. 11356), in quanto il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (v. Cass., 10/10/2007, n.
21266)”: e tanto vale anche a confutazione dell'eccezione di cd. giudicato esterno che risulta essere stata sollevata dalla Compagnia convenuta;
…”
Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe in proposito richiamato giurisprudenza non pertinente al caso di specie, in quanto relativa a casi di omessa pronuncia sulle domandate spese di resistenza, mentre nel caso in oggetto la parte assicurata non aveva formulato la relativa richiesta nel giudizio risarcitorio e neppure aveva formulato espressa riserva di agire in separato giudizio anche per le spese di resistenza.
Ciò posto, si osserva che, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275) “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
Nel caso di specie è sufficiente leggere l'atto di chiamata in causa di nel CP_3 giudizio n° 1462/2016, per verificare che l'assicurato non aveva domandato le spese cd. di resistenza, ex art. 1917 comma terzo c.c. - sulle quali giustamente il Tribunale non si era dunque pronunciato - ma solo quelle di soccombenza: invero, con la locuzione
“spese del giudizio” la parte ha fatto chiaro riferimento alle sole spese ex art. 91 c.p.c., senza affatto menzionare le spese cd. di resistenza, del tutto peculiari, indipendenti dalla soccombenza dell'assicurato e specificamente disciplinate dall'art. 1917 c.c. Inoltre si osserva come la richiesta di essere tenuto indenne da quanto il comune fosse stato eventualmente 'tenuto a pagare in virtù dell'emananda sentenza. I ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio' non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato ha infatti diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente in tal caso gli effetti della compensatio lucri cum damno (su tale ultimo aspetto si tornerà infra), se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese.
Da quanto sopra si ricava – come del resto sostenuto da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – che le c.d. spese di resistenza disciplinate dall'art. 1917 co 3 c.c., integrano una obbligazione accessoria che trova il suo presupposto nell'obbligazione principale, rispetto alla quale ha tuttavia un oggetto differente “perché, corrispondendo l'interesse dell'assicurato (comune anche all'assicuratore) di difendere la propria sfera giuridico – patrimoniale dall'azione del terzo, riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato” (cfr. Cass. n°
6340 del 6.06.1998).
Se ne fa conseguire che, trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte,
l'adempimento di ciascuna di esse può essere chiesto congiuntamente dall'assicurato con unica domanda giudiziale, ma nulla vieta che venga chiesto disgiuntamente con due distinte domande, riferite appunto ad oggetti diversi. Ciò comporta che l'assicurato, il quale, convenuto dal danneggiato chiami in causa l'assicuratore (secondo quanto il quarto comma dell'art. 1917 c.c. gli consente di fare), può chiederne la condanna anche soltanto all'adempimento dell'obbligazione principale, richiedendo all'occorrenza, in altro successivo giudizio, l'adempimento della obbligazione accessoria relativa alle spese di resistenza. La giurisprudenza menzionata dal primo giudice (cfr Cass n. 1828/2018) non rappresenta altro che una declinazione di tali consolidati principi, per il caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi sulla proposta domanda di refusione delle spese di resistenza;
per tale ipotesi la Suprema Corte ha affermato che la parte ha la duplice possibilità di impugnare la detta omessa pronuncia o di riproporre la domanda sulla quale non vi è stata pronuncia – e dunque non si è formato giudicato - in autonomo giudizio. A fortiori tale possibilità di proporre una distinta domanda di rimborso delle spese di resistenza in separato giudizio, sussisterà dunque nel caso in cui la stessa non sia stata proposta affatto unitamente alla domanda di manleva assicurativa, rispetto alla quale sussiste assoluta autonomia.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che il diritto al rimborso delle spese di resistenza è un diritto autonomo dell'assicurato, che scaturisce dal contratto di assicurazione e non dipende dalla condanna al risarcimento (cfr. Cass. n° 3899/2016), dal chè derivando la sua proponibilità anche in separato giudizio.
Quanto infine alla doglianza della parte appellante riguardo alla omessa formalizzazione di 'riserva' della parte assicurata di agire in separato giudizio, si osserva quanto segue.
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia citata dall'appellante a sostegno della necessità di tale espressa riserva di azione in altro successivo giudizio
(cfr. Cass. n° 6340/1998) appare a ben vedere sancire unicamente il principio dell'autonoma proposizione della domanda di refusione delle spese di resistenza, senza richiedere alcuna formalizzazione di specifica 'riserva' nel giudizio risarcitorio in cui l'assicurato abbia chiamato in causa la compagnia. La massima della menzionata pronuncia - già sopra citata - è infatti la seguente: 'Il regime dell'assicurazione della responsabilità civile contenuto nell'art. 1917 c.c. - non modificato, per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, dall'art. 18 della legge sulla assicurazione della r.c.a. 24 dicembre 1969 n. 990, che ha attribuito al danneggiato l'azione diretta contro
l'assicuratore - regola da un lato (comma 1) la rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall'assicurato, dall'altro (comma 3) il rimborso da parte dell'assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l'adempimento di esse può essere domandato dall'assicurato sia congiuntamente con l'unica domanda giudiziale, sia disgiuntamente con due distinte domande, riferite ad oggetti diversi. Ciò comporta, altresì, che l'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può chiamare in causa l'assicuratore (art. 1917 comma 4) chiedendone la condanna anche soltanto all'obbligazione principale, e riservarsi di chiedere in un successivo giudizio
l'adempimento dell'obbligazione accessoria”.
Appare di tutta evidenza come la locuzione 'riservandosi di chiedere', lungi dall'esigere la formalizzazione processuale della posticipazione della domanda in altra successiva causa – adempimento che non troverebbe giustificazione in alcuna norma - non fa altro che ribadire la facoltà dell'assicurato di richiedere tali spese anche in un successivo, autonomo giudizio, apparendo chiaramente l'utilizzo del verbo 'riservarsi' nel suo significato di 'lasciare la decisione ad un secondo momento, ovvero astenersi dal decidere nell'immediato data la possibilità di farlo in futuro' (considerando che laddove il legislatore ha richiesto che la parte formalizzasse la sua riserva di azione a fini processuali lo ha espressamente detto).
I sopra esaminati punti del primo motivo di appello devono pertanto essere ritenuti tutti infondati, con conseguente conferma dell'ammissibilità della proposta domanda di refusione delle spese di resistenza.
4.Il secondo motivo di appello, parte prima: le pattuizioni contrattuali in punto di spese di lite – Con la prima parte del secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della non corretta interpretazione, da parte del primo giudice della clausola con cui nel contratto di assicurazione sarebbero state regolate le spese di lite.
Il Tribunale ha sul punto argomentato: “…la distinzione tra spese di soccombenza e spese di resistenza vale anche qualora, respinta la domanda risarcitoria e dichiarata assorbita la domanda di garanzia, il terzo danneggiato sia condannato a rifondere all'assicurato le spese di lite in forza appunto del principio di soccombenza. Non è infatti sostenibile che, in siffatta evenienza, non operi il disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c. in quanto tale norma codifica un obbligo in capo all'assicuratore del tutto estraneo e distinto rispetto alle regole processuali in punto di spese di lite ex art. 91 c.p.c. sì da non poter essere influenzato da queste nel suo concreto operare: nella presente vicenda fattuale, peraltro, la disciplina civilistica dell'art. 1917 co. 3 c.c. risulta essere stata trasfusa claris verbis e senza eccezioni di sorta in una precisa clausola contrattuale sottoscritta dalle parti e dunque per le stesse vincolante ex art. 1372 c.c., art. 19 della polizza prodotta sub doc. 3 fasc. ricorrente per cui – indipendentemente, lo si ripete, dall'esito del giudizio – “Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'UR …”
La parte appellante ha di contro sostenuto che la clausola 19 contenuta nella polizza si sarebbe dovuta riferire al solo caso “in cui le difese dell'assicurato vengano svolte anche per la compagnia senza il coinvolgimento della stessa nella vertenza”, sottolineandosi come interpretandola nel senso ritenuto dal primo giudice (ovvero quale replica del principio espresso dall'art. 1917 co 3 c.c.), risulterebbe privo di significato l'ulteriore punto della stessa clausola in cui non si riconosce il diritto al rimborso per spese di legali e tecnici non designati dalla compagnia.
La detta parte del motivo di appello non coglie nel segno.
Nelle condizioni generali di polizza stipulata inter partes, dopo che al punto 17 si è stabilito che 'per tutto quanto non previsto od espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti', al successivo articolo
19, intitolato 'gestione delle vertenze di danno – spese di lite', è stabilito che 'la società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe o ammende né spese di giustizia penale'.
E' vero che la clausola di cui al punto 19 delle condizioni di polizza disciplina le spese di gestione della lite nella particolare fattispecie in cui la compagnia decida di assumere la lite anche a nome dell'assicurato, designando all'occorrenza legali e tecnici, le cui spese sono a suo carico. E' ovviamente a tale particolare caso che si riferisce l'ultima parte della clausola in cui l'assicurazione limita la refusione delle spese a legali e tecnici dalla stessa designati. Il passaggio in cui si afferma che sono a carico dell'assicurazione le spese sostenute 'per resistere all'azione promossa contro l'assicurato…' non può tuttavia essere limitato al solo caso in cui l'assicurazione abbia assunto la gestione diretta della lite anche in nome dell'assicurato, né tantomeno all'ipotesi - prospettata dall'appellante
- in cui sia l'assicurato ad agire senza coinvolgere l'assicurazione (interpretazione quest'ultima peraltro in contrasto con l'azione di manleva che l'assicurato deve proporre se vuole essere garantito dall'assicurazione che non si costituisca spontaneamente), visto peraltro il richiamo generale di cui al punto 17 alle norme vigenti – e dunque anche all'art. 1917 c.c. - per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni di polizza.
In tal senso, anche a voler ritenere che l'intero punto 19 – e dunque anche il suddetto passaggio sulle spese di resistenza a carico dell'assicurazione – si riferisca all'ipotesi in cui la compagnia decida di gestire la lite direttamente, con propri legali e tecnici, rimarrebbe non espressamente regolamentata a livello pattizio la differente ipotesi in cui l'assicurazione non assuma la gestione della lite, né autorizzi l'assicurato ad agire in suo nome, con conseguente applicazione della richiamata disciplina codicistica, come da punto 17 delle condizioni di polizza.
Nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che con missiva in data 7.07.2015
(doc 4, I grado) invitava il Comune assicurato a provvedere in proprio alla CP_3 gestione della lite, assumendo che 'la polizza suindicata non è operante' e poi aggiungendo che 'non potremo procedere ad alcun risarcimento del danno poiché non sussiste in capo al assicurato alcun profilo di responsabilità'. La lettera si CP_2 concludeva quindi con la seguente affermazione: 'in caso di azione giudiziaria
l'assicurato dovrà provvedere a gestire in proprio la lite'.
A fronte di tale presa di posizione della compagnia assicurativa, il convenuto CP_2 in giudizio dai terzi danneggiati, provvedeva quindi a costituirsi con proprio legale, salvo poi richiedere la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Quest'ultima si costituiva in causa, contestando la responsabilità del proprio assicurato, alle cui difese sostanzialmente si associava, mai eccependo la mancanza di copertura assicurativa.
Tanto premesso, nella fattispecie si verte in ipotesi in cui la compagnia non ha optato per assumere la diretta gestione della lite anche per conto dell'assicurato, né tantomeno quest'ultimo è stato autorizzato ad agire anche per conto della compagnia, avendo al contrario il comune – data la comunicazione fatta dall'assicurazione nei termini sopra indicati - dovuto costituirsi e chiamare in causa l'assicurazione, per essere manlevato nell'ipotesi di sua condanna a risarcire i terzi che si assumevano danneggiati. Si tratta dunque di un caso di applicazione dell'art. 1917 co 3 c.c. che stabilisce che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata".
Una differente lettura della clausola 19, nel senso indicato dall'appellante, che vorrebbe fosse ravvisata in essa una deroga al disposto dell'art 1917 co 3 c.c., oltre a non essere, per quanto detto, in linea con il contenuto delle clausole contrattuali lette nel loro insieme, porterebbe ad una interpretazione contra legem, laddove il successivo art. 1932, I comma, c.c., stabilisce che "le disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato".
E una limitazione delle spese di resistenza ai soli casi in cui l'assicurazione assuma la gestione della lite ovvero autorizzi l'assicurato ad agire direttamente anche in suo nome e nomini lei legali e tecnici, sarebbe indubbiamente una deroga in peius, come tale passibile di nullità (cfr. in questo senso Cass. n° 21220/2022). Nel caso in esame, per come sopra specificato, non si pone neppure il caso in cui l'assicurazione abbia offerto all'assicurato legali e tecnici da lei designati e questo li abbia ingiustificatamente rifiutati, scegliendone altri autonomamente (caso nel quale semmai si porrebbe la questione della refusione dei relativi costi). Al contrario, come visto, l'assicurazione ha negato ogni supporto legale, invitando anzi espressamente l'assicurato a 'provvedere a gestire in proprio la lite'.
Il punto del motivo di appello in esame deve dunque essere respinto, ancorchè con la motivazione parzialmente differente di cui sopra.
5. Primo motivo di appello parte seconda e secondo motivo di appello parte seconda: la duplicazione dei titoli di riscossione delle spese di lite – Con la seconda parte del primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che non possono essere liquidate in favore dell'assicurato, risultato vincitore della causa, le spese relative alla chiamata in causa, ritenendole già rientranti nelle spese di soccombenza che gli attori sono stati condannati a rifondere in suo favore.
Il suddetto aspetto merita trattazione congiunta con la seconda parte del secondo motivo di appello, in cui ci si duole del fatto che sarebbero state liquidate le spese di resistenza, guardando al solo aspetto quantitativo, senza porsi il problema di una loro duplicazione rispetto a quelle di soccombenza ed anzi sostenendo che il fatto che il comune abbia ottenuto due titoli aventi ad oggetto la liquidazione delle spese in suo favore debba semmai trovare soluzione in fase esecutiva.
Sulla questione il Tribunale ha così argomentato: “… è evidente che non possa esservi confusione né sovrapposizione fra spese di lite determinate dal principio di soccombenza, che seguono le regole del codice di rito ex artt. 91 ss. c.p.c. e per le quali
l'individuazione della parte obbligata al rimborso delle spese va effettuata proprio in base alla soccombenza o meno in giudizio, e cd. spese di resistenza, per le quali invece
l'obbligo di pagamento e l'individuazione della parte obbligata (id est, compagnia assicurativa) è determinata dal titolo negoziale ovvero dalla disciplina sostanziale del contratto di assicurazione ex art. 1917 co. 3 c.p.c., ma prescinde del tutto dall'operare della soccombenza nel concreto giudizio svoltosi e quindi dall'esito di questo. In tale prospettiva, a nulla rileva che quantitativamente le due tipologie di spesa possano coincidere per aver l'assicurato chiesto la medesima somma sia in giudizio a titolo di spese legali, sia alla compagnia assicurativa a titolo di spese di resistenza: difatti, il diverso problema del possibile indebito arricchimento dell'assicurato ove intenda recuperare due volte il medesimo esborso (l'una volta dalla parte soccombente in giudizio, l'altra dalla propria assicurazione ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c. o anche ai sensi del contratto di polizza, come nel caso al nostro esame) è questione che non interessa in questa sede, ove al giudicante è chiesto di accertare l'effettiva sussistenza di un obbligo della compagnia assicurativa a farsi carico delle spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa in giudizio. Si tratterà, semmai, di aspetti da valutare in sede esecutiva ovvero nell'ottica dell'art. 1916 c.c. ma che non intaccano la fondatezza giuridica della domanda svolta dall'assicurato di condanna della compagnia assicurativa all'adempimento di obbligazione su questa gravante ex lege (art. 1917 co.
3 c.c.) oltre che ex contractu.
Del resto, non v'è contestazione fra le parti in ordine al quantum chiesto in pagamento
e all'effettivo esborso di tale somma a opera dell'assicurato, avendo peraltro l'attrice prodotto documentazione a firma del responsabile dell'Ufficio finanziario del CP_2 circa l'avvenuto pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di spese di assistenza legale per resistere alla domanda del terzo danneggiato (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente, non oggetto di contestazione ex adverso)”.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il soggetto che abbia stipulato un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attore, sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita e può essere negato solo in due ipotesi: o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa
(circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente), oppure quando risulti che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate (cfr. Cass. n° 4786/2021).
Nel caso di specie non è stata eccepita l'inoperatività del contratto di assicurazione né la mancanza di copertura assicurativa e neppure è stata rilevata la inutilità e/o superfluità delle spese 'di resistenza' di cui è stata chiesta la refusione da parte del assicurato;
l'appellante lamenta piuttosto che dette spese di resistenza CP_2 sarebbero corrispondenti alle spese di soccombenza già poste a carico delle parti attrici, con conseguente indebita duplicazione di titoli di riscossione aventi analogo contenuto e riguardanti le stesse poste di spesa, ancorchè attribuendogli nomi differenti.
L'assicurazione sostiene in proposito come le spese di resistenza debbano risultare 'altre
e diverse rispetto alle spese di lite ex art. 91 c.p.c.', mentre nel caso in oggetto mancherebbe ogni distinzione tra le differenti spese di resistenza e di soccombenza.
Anche detti punti dei motivi di appello devono essere ritenuti infondati.
Nel caso in esame il comune ha documentato (all 9, I grado) il pagamento in favore del legale nominato per resistere alla domanda proposta nei suoi confronti dai terzi danneggiati, della complessiva somma di euro 13.592,00.
Non è controverso che le suddette spese siano state effettivamente corrisposte dal comune al proprio difensore e si riferiscano ai costi di costituzione nella causa intentata nei suoi confronti dai terzi danneggiati, né è contestato il relativo importo.
Ciò detto, deve ritenersi che siano state adeguatamente documentate le spese sostenute in primo grado dall'assicurato nel rapporto interno con il proprio legale in funzione della difesa approntata a fronte della domanda nei suoi confronti dei terzi danneggiati, in ciò consistendo le spese di resistenza alla cui refusione il comune appellato ha diritto in applicazione dell'art. 1917 co 3 c.c. (cfr. Cass. n. 4786/2021).
Per quanto detto sopra sull'autonomia delle spese di resistenza rispetto a quelle di soccombenza, il fatto che i terzi danneggiati siano stati condannati a rifondere sia al comune, sia alla sua assicurazione, le spese di lite (quantificate in euro 15470,00 per ciascuna parte) in applicazione del principio di soccombenza non fa di per sé venir meno il diritto dell'assicurato di ottenere dalla propria assicurazione anche la refusione degli importi erogati al proprio difensore per approntare la difesa in relazione alla domanda risarcitoria del terzo danneggiato, poi risultata infondata.
Era la parte appellante, la quale ha lamentato la duplicazione dei titoli di spesa, a dover allegare che le somme richieste come spese di resistenza erano già state oggetto di pagamento, in favore del da parte dei terzi danneggiati a titolo di spese di CP_2 soccombenza, con conseguente necessità, in tale ipotesi, di operare la c.d. compensatio lucri cum damno. Se quest'ultima eccezione può essere rilevata anche di ufficio attenendo alla quantificazione dell'importo dovuto, è tuttavia principio consolidato quello secondo il quale la sussistenza dei presupposti per la operatività della compensatio lucri cum damno, deve essere allegata e provata dalla parte debitrice che invoca – come nel caso di specie – una duplicazione di pagamenti. Nel caso di specie, al contrario, non è risultato affatto provato - e neppure allegato - che il abbia CP_2 avuto alcun pagamento delle spese di lite da parte dei terzi danneggiati soccombenti.
Di contro, le parti hanno invece dato atto che l'assicurazione ha già provveduto a corrispondere al le spese di resistenza in esecuzione della sentenza di primo CP_2 grado, quando ancora non risultava alcun pagamento effettuato dagli attori per le spese di soccombenza.
Anche tale parte dei motivi di appello deve quindi essere respinta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1911,00 per la fase decisoria, per complessive euro 3966,00 oltre oneri come in dispositivo).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.07.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 17/01/2024 al n. 109/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. FERNANDO PAGGETTI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. RICCARDO GUIDI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1012/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
05/12/2023; trattenuta in decisione con ordinanza in data 8.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “piaccia alla Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza del
Tribunale di Pistoia n.1012/23 del 05/12/'23, ed in accoglimento del proposto appello, respingere le domande del nei confronti di , Controparte_2 Controparte_1 ordinando altresì a parte appellata di restituire a €.18.189,80 oltre interessi CP_3 dal 28/12/'23, versati in ottemperanza alla decisione impugnata e al contenuto dell'art.282 cpc. Vittoria di spese”;
Per la parte appellata: “Voglia l'illustre Corte d'Appello di Firenze, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n.1012/2023 del Tribunale di Pistoia per violazione dell'art. 342 comma 1
c.p.c. In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto dalla Società
[...]
, in quanto infondato per tutti i motivi indicati nel presente atto e Controparte_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado nr. 1012/2023 emessa dal
Tribunale di Pistoia in data 5.12.2023. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di CP_3
Appello di Firenze il , proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_2
1012/2023 con la quale il Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda del CP_2 convenuto, accertando il suo diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per l'assistenza legale nel giudizio n° 1462/2016, in virtù del patto di gestione della lite contenuto nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile concluso inter partes, in recepimento del disposto di cui all'art. 1917 co 3 c.c.. Per l'effetto, il Tribunale, respinta l'eccezione di giudicato esterno - con riferimento al presupposto giudizio risarcitorio - e ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della domanda proposta dall'assicurato per ottenere la refusione delle c.d. spese di resistenza, con autonomo giudizio e non già nella causa risarcitoria intentata dal terzo danneggiato, aveva quindi condannato la compagnia di assicurazione a corrispondere al Controparte_2
l'importo di euro 13.592,00, oltre interessi di mora, condannandola altresì a rifondere all'attore le spese di lite del giudizio in applicazione del principio di soccombenza. In particolare, il primo giudice esponeva come le c.d. spese di resistenza, sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria formulata dal terzo danneggiato nei suoi confronti, dovevano essere refuse dalla compagnia di assicurazione in applicazione dell'art. 1917 co 3 c.c., anche nel caso, come quello in esame, in cui l'assicurato convenuto fosse risultato vittorioso rispetto alla domanda dei danneggiati
(respinta), con conseguente assorbimento della domanda di garanzia spiegata nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa affinchè manlevasse l'assicurato per il caso di condanna. A tale proposito il Tribunale evidenziava la differenza tra le spese di resistenza e quelle di soccombenza, sottolineando come non vi fosse sovrapposizione tra le spese che, nel giudizio presupposto, l'attore era stato condannato a rifondere all'assicurato convenuto in base alle regole della soccombenza ex art. 91 s.s. c.c. e quelle (di resistenza), per le quali l'obbligo di pagamento e l'individuazione della parte obbligata era invece determinato dal titolo negoziale ovvero dalla disciplina del contratto di assicurazione, prescindendo del tutto dall'esito della causa. Aggiungeva il primo giudice che l'eventuale duplicazione di tali spese era questione che riguardava la sola fase esecutiva, senza dunque intaccare la fondatezza giuridica della domanda al recupero delle spese di resistenza il cui quantum non era controverso. La parte convenuta era quindi condannata anche a rifondere all'attore le spese di lite del giudizio.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'essere stata ritenuta ammissibile la domanda di pagamento delle spese di resistenza proposta in autonomo giudizio, senza che la medesima richiesta fosse stata formulata anche nella causa risarcitoria intentata dal danneggiato nei confronti dell'assicurato, nell'ambito della quale il convenuto non aveva neppure fatto CP_2
'riserva' di separato giudizio per il recupero di dette spese;
errore nella liquidazione a carico della compagnia delle spese di chiamata in causa, già refuse dalla parte soccombente condannata in tal senso dal Tribunale e dunque non liquidabili nuovamente anche a carico della compagnia di assicurazioni;
2) erronea interpretazione della clausola contrattuale (art 19 della polizza), relativa al solo caso in cui la compagnia assumeva direttamente la difesa anche dell'assicurato agendo anche in suo nome e nominando quindi legali e tecnici;
mancato esame del profilo secondo il quale le spese di resistenza devono essere ulteriori rispetto a quelle liquidate come spese di lite sulla base della soccombenza, avendo il in CP_2 mancanza di tale distinzione, due titoli per riscuotere le stesse spese da due distinti soggetti non legati tra loro da vincolo di solidarietà; errore nell'aver ritenuto che tale ultima questione fosse rilevante solo in fase esecutiva.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il che eccepiva Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dal consigliere istruttore con ordinanza in data 8.07.2025 e contestualmente rimessa davanti al collegio, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e quindi decisa in camera di consiglio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso e risulta dalla documentazione prodotta che, con atto di citazione notificato in data 19.04.2016, il era convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Pistoia, da Controparte_2 [...]
e per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla CP_4 Controparte_5 morte del loro figlio , il quale, mentre percorreva, a bordo del proprio Persona_1 scooter, via Aldo Moro, nel comune di , perdeva il controllo del mezzo in CP_2 corrispondenza di un rialzamento del manto stradale e finiva la propria corsa sbattendo contro un cartello ed un manufatto in muratura. Gli attori attribuivano al quale CP_2 ente proprietario della strada in cui era avvenuto il sinistro, la responsabilità della morte del giovane per aver lasciato che, nel luogo del sinistro, la segnaletica stradale venisse coperta dai rami di una pianta;
che il dosso presente nella strada fosse irregolare e con pendenza pericolosa, oltre a non essere chiaramente visibile;
che nella corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dalla vittima vi fosse un manufatto privo di protezioni e segnalazione, nel cui spigolo era andato a sbattere il perdendo la vita. CP_4
Il suddetto atto di citazione dava origine al proc. n° 1462/2016, in cui si era costituito il , contestando le richieste avanzate nei propri confronti e chiedendo Controparte_2 di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia Sara Ass.ni S.p.A., per essere dalla stessa manlevato da quanto dovesse essere eventualmente tenuto a pagare in favore degli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita che aveva contestato la CP_3 responsabilità dell'assicurato oltre al quantum della pretesa risarcitoria, precisando che l'eventuale manleva sarebbe comunque dovuta rientrare nei limiti del pattuito massimale e avrebbe dovuto tener conto delle clausole contenute nella polizza in cui erano escluse le spese sostenute dall'assicurato per tecnici e legali non designati dalla compagnia.
La causa era stata definita in primo grado con la sentenza n° 395/2020, con la quale il
Tribunale di Pistoia aveva respinto le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti del e li aveva condannati a rifondere le spese di lite, sia nei confronti CP_2 del convenuto, sia nei confronti della compagnia di assicurazione da questo CP_2 chiamata in causa.
Non emerge dagli atti che avverso tale pronuncia sia stato proposto gravame.
Risulta pacificamente come nell'ambito della suddetta causa il comune non aveva richiesto la condanna della propria assicurazione a rifondere in suo favore le spese c.d. di resistenza, sostenute per costituirsi e difendersi nel giudizio instaurato nei suoi confronti dai terzi danneggiati, a prescindere dal relativo esito.
Solo con successivo ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. (c.d. rito semplificato Cartabia), il Comune ha chiesto la condanna di a rifondere in suo favore le dette spese CP_3 di resistenza, dando vita alla causa in esame.
La presente controversia si incentra dunque sulla ammissibilità della richiesta di pagamento di dette spese di 'resistenza' con separata domanda, successiva alla conclusione del giudizio risarcitorio cui le dette spese si riferivano, nonché sulla debenza delle stesse.
3. Il primo motivo di appello, parte prima: spese di resistenza e richiesta in autonomo giudizio;
riserva di domanda – Con la prima parte del primo motivo di appello si censura la ritenuta ammissibilità della domanda di refusione delle spese di resistenza proposta con autonomo giudizio, successivo alla causa risarcitoria nella quale una simile domanda non era invece stata proposta, né era stata formulata alcuna
'riserva' di agire in tal senso.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: 'Onde evitare interpretazioni equivoche
e alla luce della svariata giurisprudenza, soprattutto di legittimità, intervenuta negli anni
a chiarire plurimi aspetti afferenti la materia dell'odierno contendere, può osservarsi come: (i) sia del tutto ammissibile la domanda svolta in via autonoma dall'assicurato, nella specie , per la condanna della propria compagnia assicurativa CP_2 CP_2 alla refusione delle cd. spese di resistenza sostenute, appunto, per “resistere” alla domanda risarcitoria di un terzo danneggiato e ciò sia qualora siffatta domanda sia stata formulata nel giudizio di risarcimento di danni, sia qualora non sia stata ivi proposta. Sia sufficiente sul punto il richiamo alla recente Cass. ord. n. 1828/2018 nella cui parte motiva si legge che “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr. Cass., 2/4/2002,
n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio come nella specie successivamente proposto non è opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia (v. Cass., 16/5/2006, n. 11356; Cass., 30/5/2002, n. 7917; Cass.,
9/10/1998, n. 10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260. Cfr. altresì, da ultimo Cass.,
17/3/2015, n. 5264), giacché trattandosi di diritti eterodeterminati (per l'individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi), non può ritenersi che all'intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire all'emessa pronunzia, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile (v. Cass., 16/5/2006, n. 11356), in quanto il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (v. Cass., 10/10/2007, n.
21266)”: e tanto vale anche a confutazione dell'eccezione di cd. giudicato esterno che risulta essere stata sollevata dalla Compagnia convenuta;
…”
Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe in proposito richiamato giurisprudenza non pertinente al caso di specie, in quanto relativa a casi di omessa pronuncia sulle domandate spese di resistenza, mentre nel caso in oggetto la parte assicurata non aveva formulato la relativa richiesta nel giudizio risarcitorio e neppure aveva formulato espressa riserva di agire in separato giudizio anche per le spese di resistenza.
Ciò posto, si osserva che, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275) “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
Nel caso di specie è sufficiente leggere l'atto di chiamata in causa di nel CP_3 giudizio n° 1462/2016, per verificare che l'assicurato non aveva domandato le spese cd. di resistenza, ex art. 1917 comma terzo c.c. - sulle quali giustamente il Tribunale non si era dunque pronunciato - ma solo quelle di soccombenza: invero, con la locuzione
“spese del giudizio” la parte ha fatto chiaro riferimento alle sole spese ex art. 91 c.p.c., senza affatto menzionare le spese cd. di resistenza, del tutto peculiari, indipendenti dalla soccombenza dell'assicurato e specificamente disciplinate dall'art. 1917 c.c. Inoltre si osserva come la richiesta di essere tenuto indenne da quanto il comune fosse stato eventualmente 'tenuto a pagare in virtù dell'emananda sentenza. I ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio' non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato ha infatti diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente in tal caso gli effetti della compensatio lucri cum damno (su tale ultimo aspetto si tornerà infra), se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese.
Da quanto sopra si ricava – come del resto sostenuto da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – che le c.d. spese di resistenza disciplinate dall'art. 1917 co 3 c.c., integrano una obbligazione accessoria che trova il suo presupposto nell'obbligazione principale, rispetto alla quale ha tuttavia un oggetto differente “perché, corrispondendo l'interesse dell'assicurato (comune anche all'assicuratore) di difendere la propria sfera giuridico – patrimoniale dall'azione del terzo, riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato” (cfr. Cass. n°
6340 del 6.06.1998).
Se ne fa conseguire che, trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte,
l'adempimento di ciascuna di esse può essere chiesto congiuntamente dall'assicurato con unica domanda giudiziale, ma nulla vieta che venga chiesto disgiuntamente con due distinte domande, riferite appunto ad oggetti diversi. Ciò comporta che l'assicurato, il quale, convenuto dal danneggiato chiami in causa l'assicuratore (secondo quanto il quarto comma dell'art. 1917 c.c. gli consente di fare), può chiederne la condanna anche soltanto all'adempimento dell'obbligazione principale, richiedendo all'occorrenza, in altro successivo giudizio, l'adempimento della obbligazione accessoria relativa alle spese di resistenza. La giurisprudenza menzionata dal primo giudice (cfr Cass n. 1828/2018) non rappresenta altro che una declinazione di tali consolidati principi, per il caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi sulla proposta domanda di refusione delle spese di resistenza;
per tale ipotesi la Suprema Corte ha affermato che la parte ha la duplice possibilità di impugnare la detta omessa pronuncia o di riproporre la domanda sulla quale non vi è stata pronuncia – e dunque non si è formato giudicato - in autonomo giudizio. A fortiori tale possibilità di proporre una distinta domanda di rimborso delle spese di resistenza in separato giudizio, sussisterà dunque nel caso in cui la stessa non sia stata proposta affatto unitamente alla domanda di manleva assicurativa, rispetto alla quale sussiste assoluta autonomia.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che il diritto al rimborso delle spese di resistenza è un diritto autonomo dell'assicurato, che scaturisce dal contratto di assicurazione e non dipende dalla condanna al risarcimento (cfr. Cass. n° 3899/2016), dal chè derivando la sua proponibilità anche in separato giudizio.
Quanto infine alla doglianza della parte appellante riguardo alla omessa formalizzazione di 'riserva' della parte assicurata di agire in separato giudizio, si osserva quanto segue.
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia citata dall'appellante a sostegno della necessità di tale espressa riserva di azione in altro successivo giudizio
(cfr. Cass. n° 6340/1998) appare a ben vedere sancire unicamente il principio dell'autonoma proposizione della domanda di refusione delle spese di resistenza, senza richiedere alcuna formalizzazione di specifica 'riserva' nel giudizio risarcitorio in cui l'assicurato abbia chiamato in causa la compagnia. La massima della menzionata pronuncia - già sopra citata - è infatti la seguente: 'Il regime dell'assicurazione della responsabilità civile contenuto nell'art. 1917 c.c. - non modificato, per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, dall'art. 18 della legge sulla assicurazione della r.c.a. 24 dicembre 1969 n. 990, che ha attribuito al danneggiato l'azione diretta contro
l'assicuratore - regola da un lato (comma 1) la rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall'assicurato, dall'altro (comma 3) il rimborso da parte dell'assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l'adempimento di esse può essere domandato dall'assicurato sia congiuntamente con l'unica domanda giudiziale, sia disgiuntamente con due distinte domande, riferite ad oggetti diversi. Ciò comporta, altresì, che l'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può chiamare in causa l'assicuratore (art. 1917 comma 4) chiedendone la condanna anche soltanto all'obbligazione principale, e riservarsi di chiedere in un successivo giudizio
l'adempimento dell'obbligazione accessoria”.
Appare di tutta evidenza come la locuzione 'riservandosi di chiedere', lungi dall'esigere la formalizzazione processuale della posticipazione della domanda in altra successiva causa – adempimento che non troverebbe giustificazione in alcuna norma - non fa altro che ribadire la facoltà dell'assicurato di richiedere tali spese anche in un successivo, autonomo giudizio, apparendo chiaramente l'utilizzo del verbo 'riservarsi' nel suo significato di 'lasciare la decisione ad un secondo momento, ovvero astenersi dal decidere nell'immediato data la possibilità di farlo in futuro' (considerando che laddove il legislatore ha richiesto che la parte formalizzasse la sua riserva di azione a fini processuali lo ha espressamente detto).
I sopra esaminati punti del primo motivo di appello devono pertanto essere ritenuti tutti infondati, con conseguente conferma dell'ammissibilità della proposta domanda di refusione delle spese di resistenza.
4.Il secondo motivo di appello, parte prima: le pattuizioni contrattuali in punto di spese di lite – Con la prima parte del secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della non corretta interpretazione, da parte del primo giudice della clausola con cui nel contratto di assicurazione sarebbero state regolate le spese di lite.
Il Tribunale ha sul punto argomentato: “…la distinzione tra spese di soccombenza e spese di resistenza vale anche qualora, respinta la domanda risarcitoria e dichiarata assorbita la domanda di garanzia, il terzo danneggiato sia condannato a rifondere all'assicurato le spese di lite in forza appunto del principio di soccombenza. Non è infatti sostenibile che, in siffatta evenienza, non operi il disposto di cui all'art. 1917 co. 3 c.c. in quanto tale norma codifica un obbligo in capo all'assicuratore del tutto estraneo e distinto rispetto alle regole processuali in punto di spese di lite ex art. 91 c.p.c. sì da non poter essere influenzato da queste nel suo concreto operare: nella presente vicenda fattuale, peraltro, la disciplina civilistica dell'art. 1917 co. 3 c.c. risulta essere stata trasfusa claris verbis e senza eccezioni di sorta in una precisa clausola contrattuale sottoscritta dalle parti e dunque per le stesse vincolante ex art. 1372 c.c., art. 19 della polizza prodotta sub doc. 3 fasc. ricorrente per cui – indipendentemente, lo si ripete, dall'esito del giudizio – “Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'UR …”
La parte appellante ha di contro sostenuto che la clausola 19 contenuta nella polizza si sarebbe dovuta riferire al solo caso “in cui le difese dell'assicurato vengano svolte anche per la compagnia senza il coinvolgimento della stessa nella vertenza”, sottolineandosi come interpretandola nel senso ritenuto dal primo giudice (ovvero quale replica del principio espresso dall'art. 1917 co 3 c.c.), risulterebbe privo di significato l'ulteriore punto della stessa clausola in cui non si riconosce il diritto al rimborso per spese di legali e tecnici non designati dalla compagnia.
La detta parte del motivo di appello non coglie nel segno.
Nelle condizioni generali di polizza stipulata inter partes, dopo che al punto 17 si è stabilito che 'per tutto quanto non previsto od espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti', al successivo articolo
19, intitolato 'gestione delle vertenze di danno – spese di lite', è stabilito che 'la società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe o ammende né spese di giustizia penale'.
E' vero che la clausola di cui al punto 19 delle condizioni di polizza disciplina le spese di gestione della lite nella particolare fattispecie in cui la compagnia decida di assumere la lite anche a nome dell'assicurato, designando all'occorrenza legali e tecnici, le cui spese sono a suo carico. E' ovviamente a tale particolare caso che si riferisce l'ultima parte della clausola in cui l'assicurazione limita la refusione delle spese a legali e tecnici dalla stessa designati. Il passaggio in cui si afferma che sono a carico dell'assicurazione le spese sostenute 'per resistere all'azione promossa contro l'assicurato…' non può tuttavia essere limitato al solo caso in cui l'assicurazione abbia assunto la gestione diretta della lite anche in nome dell'assicurato, né tantomeno all'ipotesi - prospettata dall'appellante
- in cui sia l'assicurato ad agire senza coinvolgere l'assicurazione (interpretazione quest'ultima peraltro in contrasto con l'azione di manleva che l'assicurato deve proporre se vuole essere garantito dall'assicurazione che non si costituisca spontaneamente), visto peraltro il richiamo generale di cui al punto 17 alle norme vigenti – e dunque anche all'art. 1917 c.c. - per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni di polizza.
In tal senso, anche a voler ritenere che l'intero punto 19 – e dunque anche il suddetto passaggio sulle spese di resistenza a carico dell'assicurazione – si riferisca all'ipotesi in cui la compagnia decida di gestire la lite direttamente, con propri legali e tecnici, rimarrebbe non espressamente regolamentata a livello pattizio la differente ipotesi in cui l'assicurazione non assuma la gestione della lite, né autorizzi l'assicurato ad agire in suo nome, con conseguente applicazione della richiamata disciplina codicistica, come da punto 17 delle condizioni di polizza.
Nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che con missiva in data 7.07.2015
(doc 4, I grado) invitava il Comune assicurato a provvedere in proprio alla CP_3 gestione della lite, assumendo che 'la polizza suindicata non è operante' e poi aggiungendo che 'non potremo procedere ad alcun risarcimento del danno poiché non sussiste in capo al assicurato alcun profilo di responsabilità'. La lettera si CP_2 concludeva quindi con la seguente affermazione: 'in caso di azione giudiziaria
l'assicurato dovrà provvedere a gestire in proprio la lite'.
A fronte di tale presa di posizione della compagnia assicurativa, il convenuto CP_2 in giudizio dai terzi danneggiati, provvedeva quindi a costituirsi con proprio legale, salvo poi richiedere la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Quest'ultima si costituiva in causa, contestando la responsabilità del proprio assicurato, alle cui difese sostanzialmente si associava, mai eccependo la mancanza di copertura assicurativa.
Tanto premesso, nella fattispecie si verte in ipotesi in cui la compagnia non ha optato per assumere la diretta gestione della lite anche per conto dell'assicurato, né tantomeno quest'ultimo è stato autorizzato ad agire anche per conto della compagnia, avendo al contrario il comune – data la comunicazione fatta dall'assicurazione nei termini sopra indicati - dovuto costituirsi e chiamare in causa l'assicurazione, per essere manlevato nell'ipotesi di sua condanna a risarcire i terzi che si assumevano danneggiati. Si tratta dunque di un caso di applicazione dell'art. 1917 co 3 c.c. che stabilisce che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata".
Una differente lettura della clausola 19, nel senso indicato dall'appellante, che vorrebbe fosse ravvisata in essa una deroga al disposto dell'art 1917 co 3 c.c., oltre a non essere, per quanto detto, in linea con il contenuto delle clausole contrattuali lette nel loro insieme, porterebbe ad una interpretazione contra legem, laddove il successivo art. 1932, I comma, c.c., stabilisce che "le disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato".
E una limitazione delle spese di resistenza ai soli casi in cui l'assicurazione assuma la gestione della lite ovvero autorizzi l'assicurato ad agire direttamente anche in suo nome e nomini lei legali e tecnici, sarebbe indubbiamente una deroga in peius, come tale passibile di nullità (cfr. in questo senso Cass. n° 21220/2022). Nel caso in esame, per come sopra specificato, non si pone neppure il caso in cui l'assicurazione abbia offerto all'assicurato legali e tecnici da lei designati e questo li abbia ingiustificatamente rifiutati, scegliendone altri autonomamente (caso nel quale semmai si porrebbe la questione della refusione dei relativi costi). Al contrario, come visto, l'assicurazione ha negato ogni supporto legale, invitando anzi espressamente l'assicurato a 'provvedere a gestire in proprio la lite'.
Il punto del motivo di appello in esame deve dunque essere respinto, ancorchè con la motivazione parzialmente differente di cui sopra.
5. Primo motivo di appello parte seconda e secondo motivo di appello parte seconda: la duplicazione dei titoli di riscossione delle spese di lite – Con la seconda parte del primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che non possono essere liquidate in favore dell'assicurato, risultato vincitore della causa, le spese relative alla chiamata in causa, ritenendole già rientranti nelle spese di soccombenza che gli attori sono stati condannati a rifondere in suo favore.
Il suddetto aspetto merita trattazione congiunta con la seconda parte del secondo motivo di appello, in cui ci si duole del fatto che sarebbero state liquidate le spese di resistenza, guardando al solo aspetto quantitativo, senza porsi il problema di una loro duplicazione rispetto a quelle di soccombenza ed anzi sostenendo che il fatto che il comune abbia ottenuto due titoli aventi ad oggetto la liquidazione delle spese in suo favore debba semmai trovare soluzione in fase esecutiva.
Sulla questione il Tribunale ha così argomentato: “… è evidente che non possa esservi confusione né sovrapposizione fra spese di lite determinate dal principio di soccombenza, che seguono le regole del codice di rito ex artt. 91 ss. c.p.c. e per le quali
l'individuazione della parte obbligata al rimborso delle spese va effettuata proprio in base alla soccombenza o meno in giudizio, e cd. spese di resistenza, per le quali invece
l'obbligo di pagamento e l'individuazione della parte obbligata (id est, compagnia assicurativa) è determinata dal titolo negoziale ovvero dalla disciplina sostanziale del contratto di assicurazione ex art. 1917 co. 3 c.p.c., ma prescinde del tutto dall'operare della soccombenza nel concreto giudizio svoltosi e quindi dall'esito di questo. In tale prospettiva, a nulla rileva che quantitativamente le due tipologie di spesa possano coincidere per aver l'assicurato chiesto la medesima somma sia in giudizio a titolo di spese legali, sia alla compagnia assicurativa a titolo di spese di resistenza: difatti, il diverso problema del possibile indebito arricchimento dell'assicurato ove intenda recuperare due volte il medesimo esborso (l'una volta dalla parte soccombente in giudizio, l'altra dalla propria assicurazione ai sensi dell'art. 1917 co. 3 c.c. o anche ai sensi del contratto di polizza, come nel caso al nostro esame) è questione che non interessa in questa sede, ove al giudicante è chiesto di accertare l'effettiva sussistenza di un obbligo della compagnia assicurativa a farsi carico delle spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa in giudizio. Si tratterà, semmai, di aspetti da valutare in sede esecutiva ovvero nell'ottica dell'art. 1916 c.c. ma che non intaccano la fondatezza giuridica della domanda svolta dall'assicurato di condanna della compagnia assicurativa all'adempimento di obbligazione su questa gravante ex lege (art. 1917 co.
3 c.c.) oltre che ex contractu.
Del resto, non v'è contestazione fra le parti in ordine al quantum chiesto in pagamento
e all'effettivo esborso di tale somma a opera dell'assicurato, avendo peraltro l'attrice prodotto documentazione a firma del responsabile dell'Ufficio finanziario del CP_2 circa l'avvenuto pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di spese di assistenza legale per resistere alla domanda del terzo danneggiato (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente, non oggetto di contestazione ex adverso)”.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il soggetto che abbia stipulato un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attore, sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita e può essere negato solo in due ipotesi: o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa
(circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente), oppure quando risulti che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate (cfr. Cass. n° 4786/2021).
Nel caso di specie non è stata eccepita l'inoperatività del contratto di assicurazione né la mancanza di copertura assicurativa e neppure è stata rilevata la inutilità e/o superfluità delle spese 'di resistenza' di cui è stata chiesta la refusione da parte del assicurato;
l'appellante lamenta piuttosto che dette spese di resistenza CP_2 sarebbero corrispondenti alle spese di soccombenza già poste a carico delle parti attrici, con conseguente indebita duplicazione di titoli di riscossione aventi analogo contenuto e riguardanti le stesse poste di spesa, ancorchè attribuendogli nomi differenti.
L'assicurazione sostiene in proposito come le spese di resistenza debbano risultare 'altre
e diverse rispetto alle spese di lite ex art. 91 c.p.c.', mentre nel caso in oggetto mancherebbe ogni distinzione tra le differenti spese di resistenza e di soccombenza.
Anche detti punti dei motivi di appello devono essere ritenuti infondati.
Nel caso in esame il comune ha documentato (all 9, I grado) il pagamento in favore del legale nominato per resistere alla domanda proposta nei suoi confronti dai terzi danneggiati, della complessiva somma di euro 13.592,00.
Non è controverso che le suddette spese siano state effettivamente corrisposte dal comune al proprio difensore e si riferiscano ai costi di costituzione nella causa intentata nei suoi confronti dai terzi danneggiati, né è contestato il relativo importo.
Ciò detto, deve ritenersi che siano state adeguatamente documentate le spese sostenute in primo grado dall'assicurato nel rapporto interno con il proprio legale in funzione della difesa approntata a fronte della domanda nei suoi confronti dei terzi danneggiati, in ciò consistendo le spese di resistenza alla cui refusione il comune appellato ha diritto in applicazione dell'art. 1917 co 3 c.c. (cfr. Cass. n. 4786/2021).
Per quanto detto sopra sull'autonomia delle spese di resistenza rispetto a quelle di soccombenza, il fatto che i terzi danneggiati siano stati condannati a rifondere sia al comune, sia alla sua assicurazione, le spese di lite (quantificate in euro 15470,00 per ciascuna parte) in applicazione del principio di soccombenza non fa di per sé venir meno il diritto dell'assicurato di ottenere dalla propria assicurazione anche la refusione degli importi erogati al proprio difensore per approntare la difesa in relazione alla domanda risarcitoria del terzo danneggiato, poi risultata infondata.
Era la parte appellante, la quale ha lamentato la duplicazione dei titoli di spesa, a dover allegare che le somme richieste come spese di resistenza erano già state oggetto di pagamento, in favore del da parte dei terzi danneggiati a titolo di spese di CP_2 soccombenza, con conseguente necessità, in tale ipotesi, di operare la c.d. compensatio lucri cum damno. Se quest'ultima eccezione può essere rilevata anche di ufficio attenendo alla quantificazione dell'importo dovuto, è tuttavia principio consolidato quello secondo il quale la sussistenza dei presupposti per la operatività della compensatio lucri cum damno, deve essere allegata e provata dalla parte debitrice che invoca – come nel caso di specie – una duplicazione di pagamenti. Nel caso di specie, al contrario, non è risultato affatto provato - e neppure allegato - che il abbia CP_2 avuto alcun pagamento delle spese di lite da parte dei terzi danneggiati soccombenti.
Di contro, le parti hanno invece dato atto che l'assicurazione ha già provveduto a corrispondere al le spese di resistenza in esecuzione della sentenza di primo CP_2 grado, quando ancora non risultava alcun pagamento effettuato dagli attori per le spese di soccombenza.
Anche tale parte dei motivi di appello deve quindi essere respinta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1911,00 per la fase decisoria, per complessive euro 3966,00 oltre oneri come in dispositivo).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.07.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni