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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia in grado di appello iscritta al n. 2633/2024 del Ruolo generale Civile
– Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Arcangeli ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.
44;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Maria Carla Attanasio e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria
29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
4376/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 4376.2024 pubblicata in data 11.4.2024 nel giudizio R.G. 29999.2022, non notificata, condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte appellante, della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento (art. 1, L. 18/80) a partire dal 1.12.2021 (mese della sospensione del pagamento) e sino alla data della visita di revisione del 18.5.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle CP_ singole scadenze sino al soddisfo. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
CONCLUSIONI APPELLATO: Come da atti.
Fatto e diritto
1. proponeva, in data 28 settembre 2022, ricorso al giudice del lavoro Parte_1
CP_ del Tribunale di Roma contro l' per sentir condannare l' convenuto al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento a far data dal 1° dicembre 2021 sino al 18 maggio 2022.
La ricorrente allegava quanto segue: CP_
. che, con verbale emesso a seguito di accertamento medico legale, l' l'aveva riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27 novembre 2018, data della domanda amministrativa ed aveva posto in pagamento la relativa prestazione;
CP_
. che a far data dal mese di dicembre 2021, senza alcuna comunicazione, l' aveva interrotto il pagamento della provvidenza;
CP_
. che, a seguito di doglianze da parte della ricorrente, l' con nota del 24 gennaio 2022 le aveva comunicato che la prestazione era stata sospesa a seguito della sua assenza alla visita di revisione fissata per il 3 novembre 2021;
. che la ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna lettera di convocazione alla suddetta visita di revisione e che pertanto la sospensione della prestazione doveva ritenersi illegittima;
. che, a seguito di accertamenti, era risultato che l'Istituto avesse inviato la lettera di convocazione, datata 2 ottobre 2021, ad un indirizzo errato, in quanto non più coincidente con la residenza della già dal 25 ottobre 2020; Parte_1
. che la mancata presentazione della alla visita di revisione era stata Parte_1
CP_ esclusivamente dovuta ad un errore oggettivo dell'
. che, in data 18 maggio 2022, la ricorrente veniva finalmente e correttamente invitata a CP_ visita di revisione all'esito della quale l' l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento e che tale valutazione era stata impugnata con accertamento tecnico preventivo;
. che pertanto, la ricorrente aveva, sulla base del verbale di invalidità del 6 dicembre
2018, in ogni caso il diritto ad ottenere il pagamento della prestazione assistenziale
2 dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal dicembre 2021 alla già menzionata visita di revisione del 18 maggio 2022, ricorrendo, inoltre, i requisiti socioeconomici connessi alla prestazione. CP_ 1.1.Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, l' rimaneva contumace nel primo grado del processo.
2. All'esito di istruttoria documentale il Tribunale di Roma respingeva il ricorso.
Il giudice di prime cure motivava la decisione osservando che: “Dalla documentazione in atti risulta che con provvedimento del 24.1.2022 le è stata comunicata la sospensione della prestazione con decorrenza dal dicembre 2021. La parte ricorrente non ha prodotto documentazione dalla quale risulti l'impugnazione tempestiva del predetto provvedimento di sospensione, dovendosi rilevare che il ricorso è stato proposto solo in data 28.9.2022.
Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto”.
3. Avverso tale decisione propone l'odierno appello la sulla base di un unico Parte_1
CP_ motivo d'impugnazione, cui resiste l'
3.1. Con l'unico motivo d'appello l'odierna appellante contesta le argomentazioni addotte dal giudice a quo e, in particolare, sottolinea che la comunicazione di sospensione della prestazione, datata 24 gennaio 2022, rileva esclusivamente perché inviata all'indirizzo di residenza corretto e perché, tramite essa, la è venuta a Parte_1 conoscenza della visita di revisione fissata per il 3 novembre 2021.
Tale comunicazione, sostiene l'appellante, non ha natura di provvedimento amministrativo e, pertanto, non è impugnabile, come dimostrato anche dall'assenza di riferimenti agli strumenti di tutela previsti nei confronti dello stesso.
Conclude rimarcando che la parte ha assolto pienamente il proprio onere di dimostrare l'illegittimità della sospensione allegando l'errore oggettivo in cui è incorso l'Istituto inviando la comunicazione della visita di revisione al precedente e, dunque, errato indirizzo di residenza della ricorrente. Circostanza confermata anche dalla comunicazione di sospensione della prestazione del 24 gennaio 2022, inviata all'indirizzo corretto, in via Costantino n. 72. CP_ 3.2. Si costituisce l' chiedendo il rigetto dell'appello. Nel merito allega che il provvedimento di sospensione della prestazione è stato correttamente notificato
3 all'appellante, la quale aveva sei mesi di tempo per proporre ricorso. La non ha Parte_1 rispettato tale termine, decadendo dal diritto.
4. L'appello è fondato. CP_ L' sostiene che la avrebbe avuto sei mesi di tempo per proporre ricorso Parte_1 contro il provvedimento di sospensione della prestazione e che, non avendo rispettato il suddetto termine, sia decaduta dal diritto.
La tesi è destituita di fondamento.
4.1. Come ben chiarito dalla Suprema Corte, la comunicazione di sospensione della prestazione non appartiene al genus del provvedimento amministrativo e, pertanto, non rientra nel termine decadenziale dei sei mesi richiamato dal giudice di primo grado e da parte appellata.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, al riguardo ha osservato, <sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio... (così
Cass. n. 16260/03)”>> (Cass. n. 34013/2019).
La sospensione della prestazione, dunque, rientra nella più ampia categoria degli atti di gestione del rapporto intercorrente fra ente erogatore e beneficiario, non rivestendo natura provvedimentale, con la conseguenza che non è soggetta ad impugnazione nel termine semestrale.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 42, comma 3 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003, stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale
è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.”.
Il provvedimento soggetto alla decadenza semestrale sarebbe stato, quindi, la revoca della prestazione che sarebbe dovuta intervenire all'esito della disposta sospensione, ai sensi del comma 4 del già richiamato art. 42 e che, invece, non è intervenuta.
4 CP_ Infatti, l' in data 24 gennaio 2022, ha comunicato alla solamente la Parte_1 sospensione, non già il provvedimento di revoca. Quest'ultima è avvenuta solamente a seguito della nuova visita effettuata in data 18 maggio 2022, i cui risultati, peraltro, sono stati poi smentiti all'esito di giudizio di ATP che ha confermato la sussistenza della condizione sanitaria per il riconoscimento alla Sbattella dell'indennità di accompagnamento.
L'odierna appellante, pertanto, non può ritenersi decaduta da alcun termine in relazione alla comunicazione di sospensione dell'indennità di accompagnamento.
5. Al riguardo, risulta altresì necessario precisare la disciplina applicabile al caso di specie.
Tale è quella prevista dall'art. 37 della legge n. 448/1998, rubricato “verifiche in materia di invalidità civile”, il quale, al comma 1, stabilisce che: “1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie
e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici”.
La norma delinea chiaramente la procedura che l'ente erogatore del beneficio assistenziale deve seguire in caso di mancata presentazione a visita di revisione da parte
5 dell'invalido: primariamente deve procedere con la sospensione della prestazione, comunicata la quale, se, entro 90 giorni, l'interessato non fornisce adeguate motivazioni in relazione alla propria assenza, deve successivamente procedere con la comunicazione della revoca del beneficio.
Tali passaggi – sospensione, comunicazione di idonee motivazioni e revoca –, si legge nel testo della norma, presuppongono che la convocazione alla suddetta visita sia stata regolarmente notificata.
Nel caso di specie, è proprio tale presupposto che è venuto a mancare. CP_ L' come emerge dall'allegato 3 al ricorso introduttivo, ha inviato la comunicazione di convocazione a visita di revisione all'indirizzo di via Modesta Valenti, n. 3/a. Ebbene,
a conferma dell'erroneità del suddetto indirizzo e della mancata ricezione da parte della
, è la comunicazione di mancato recapito per “destinatario sconosciuto” Parte_1 riportata sulla busta allegata, datata 27 ottobre 2021 (ricevuta di ritorno prodotta dall' in allegato alla memoria difensiva d'appello). CP_1
CP_ L' avrebbe, dunque, dovuto effettuare ulteriori controlli ed all'esito inviare la convocazione a visita di revisione al corretto indirizzo.
Così non è stato in quanto l' , invece, ha inviato al nuovo indirizzo corretto – a CP_1 distanza di soli due mesi – direttamente la comunicazione di sospensione, rendendo di fatto tale sospensione illegittima poiché mancante dei presupposti stabiliti dalla legge.
5.1. Appare dirimente il rilievo che l'Istituto, dopo aver proceduto alla comunicazione della sospensione, non ha disposto la revoca della provvidenza, bensì ha provveduto a nuova convocazione a visita per il giorno 18 maggio 2022, evidentemente riconoscendo la fondatezza delle osservazioni avanzate dall'odierna appellante circa l'erroneità della precedente convocazione.
Così operando l'ente ha dato corretto adempimento al disposto del già richiamato art. 37 della legge 448/1998 che prevede che “Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, …”.
La correttezza delle osservazioni dell'assistita, riconosciuta dallo stesso ente, ha fatto necessariamente venir meno la fondatezza della disposta sospensione.
5.2. La , dunque: non solo non è incorsa in alcun termine decadenziale avendo Parte_1
CP_ ricevuto, in data 24 gennaio 2022, al corretto indirizzo, solamente la comunicazione di sospensione della prestazione di indennità di accompagnamento, atto, come sopra esplicitato, non soggetto ad alcun termine perentorio per la contestazione;
ma ha, anche,
6 dimostrato che la mancata comparizione alla prima visita di revisione è derivata da causa a lei non imputabile perché dovuta ad un palese errore dell' che è stato CP_1 riconosciuto dallo stesso ente previdenziale che, infatti, ha disposto la convocazione alla nuova visita del 18 maggio 2022.
Pertanto, la prestazione assistenziale è certamente dovuta fino alla data da ultimo indicata in cui è stata effettuata la prima ed unica visita di revisione di cui la ha avuto Parte_1 corretta comunicazione.
CP_ 6. In conclusione, l'appello deve essere accolto con conseguente condanna dell' al pagamento in favore di dell'indennità di accompagnamento relativa al Parte_1 periodo a partire dal 1° dicembre 2021 sino al 18 maggio 2022. CP_ All'accoglimento della domanda consegue, altresì, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101 a € 5.200, considerato che la domanda riguarda sei ratei di indennità di accompagnamento) e dell'attività processuale effettivamente svolta (non si procede, quindi, alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in entrambi i gradi).
P.q.m.
CP_ Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' a pagare a l'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1° dicembre 2021 Parte_1 sino al 18 maggio 2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo. CP_ Condanna l' a rimborsare a parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per ciascuno, nella somma di € 1.200,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del 24 settembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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