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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI NO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 novembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2607/2024 R.G.L. promosso da
, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Valeria Costa presso lo studio della quale in Foggia Via della repubblica, 26 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio , dall'avv. Persona_1
RA RS ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva ritenuto la sussistenza del requisito sanitario pur riconoscendo la totale inabilità; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) accertare e dichiarare, che la sig.ra Parte_1 per le gravi patologie di cui è affetta è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 e
n. 508/1988 a fare data dal 25.01.2022; 2) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di
“collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
3) Condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze della CTU;
”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Rinnovate le operazioni peritali all'udienza del 4 novembre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato (cfr. atti del procedimento n. 5820/2022 R.G.L. tribunale di
Foggia).
Ritenute fondate le doglianze veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU all'uopo nominando il dott.
[...]
. Per_3
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta Per_3
l'istante risultano di entità tale da comportare la incapacità di provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e di attendere gli atti quotidiani per il decoro della propria persona autonomamente e ciò sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che, parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per essere riconosciuta impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e necessitante di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita sin dalla proposizione della domanda amministrativa;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.170,00 per la fase di ATPO ed euro 2.965,05 (comprensivi dell'aumento del 10% ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014) oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RI NO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI NO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 novembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2607/2024 R.G.L. promosso da
, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Valeria Costa presso lo studio della quale in Foggia Via della repubblica, 26 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio , dall'avv. Persona_1
RA RS ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva ritenuto la sussistenza del requisito sanitario pur riconoscendo la totale inabilità; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) accertare e dichiarare, che la sig.ra Parte_1 per le gravi patologie di cui è affetta è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 e
n. 508/1988 a fare data dal 25.01.2022; 2) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di
“collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
3) Condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze della CTU;
”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Rinnovate le operazioni peritali all'udienza del 4 novembre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato (cfr. atti del procedimento n. 5820/2022 R.G.L. tribunale di
Foggia).
Ritenute fondate le doglianze veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU all'uopo nominando il dott.
[...]
. Per_3
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta Per_3
l'istante risultano di entità tale da comportare la incapacità di provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e di attendere gli atti quotidiani per il decoro della propria persona autonomamente e ciò sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che, parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per essere riconosciuta impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e necessitante di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita sin dalla proposizione della domanda amministrativa;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.170,00 per la fase di ATPO ed euro 2.965,05 (comprensivi dell'aumento del 10% ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014) oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RI NO