Art. 5. Servizi ispettivi di finanza 1. Il quadro L della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituito dal quadro annesso alla presente legge.
2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono soppressi.
(( 3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresi', in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche.
4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza, della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilita' pubblica. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sui particolari servizi d'Istituto.
5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.
6. Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi )) 7. La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungera' da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.
9. L'attivita' di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'ispettorato generale di finanza e' curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.
10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma puo' essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge.
2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono soppressi.
(( 3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresi', in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche.
4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza, della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilita' pubblica. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sui particolari servizi d'Istituto.
5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.
6. Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi )) 7. La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungera' da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.
9. L'attivita' di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'ispettorato generale di finanza e' curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.
10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma puo' essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge.