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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1745/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. RI TI, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., svoltasi con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1745/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Lombardo, ed elettivamente Parte_1 domiciliata, giusta procura in atti, in Trapani, nella via Nicolò Riccio n. 85
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Claire Kelly e RI Brancato ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, presso l'indirizzo p.e.c. dei difensori:
Email_1 Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 475/2023 resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 689/2023, in data 12.7.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha presentato appello per la riforma della sentenza 475/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 689/2023, in data 12.7.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7, Reg. CE
261/04, proposta in primo grado ed afferente al ritardo sofferto dal volo n. FR4906, del
3.6.2022, operato dalla compagnia appellata n.q. di vettore, in partenza dall'aeroporto di Roma-
Fiumicino con destinazione quello di Palermo.
1 In particolare, l'appellante, ripercorrendo gli approdi della giurisprudenza in materia, ha eccepito l'erroneità della statuizione di prime cure, in quanto il Giudice di Pace avrebbe scorrettamente ritenuto che il volo summenzionato avrebbe subito un ritardo a causa di una circostanza eccezionale, rappresentata da un'intensa attività vulcanica, evento ritenuto dal primo giudice fatto notorio, ancorché in nessuno dei documenti prodotti risulti che l'eruzione del vulcano NA sia occorsa il 3.6.2022, e ribadendo di contestare specificamente il valore probatorio dei documenti prodotti dall'odierna appellata.
In tesi di parte appellante, non avrebbe dato prova né della presenza di una circostanza CP_1 eccezionale, né che l'aeromobile sarebbe stato utilizzato per operare la tratta aerea Roma-
Palermo.
Inoltre, l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, specificando che l'appellata non avrebbe fornito prova dell'ascrivibilità del ritardo aereo a circostanze eccezionali e di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitarlo, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di , relativamente al
[...] Parte_1 ritardo oltre 3 ore - in assenza di circostanze eccezionali esimenti - del volo aereo denominato FR4906 Roma
FCO - Palermo, in partenza programmata il 03/06/2022 alle ore 16:55 per l'effetto, condannare l'appellata compagnia aerea al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 250,00, oltre Parte_1 interessi legali dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo, dovuta per compensazione pecuniaria dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e delle sentenze interpretative della
Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 e 23/10/2012”.
Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto CP_1
d'appello ex art. 342 e 348 bis cpc.
Nel merito, la società appellata ha avversato le deduzioni poste a fondamento del gravame spiegato, in particolare asserendo la correttezza della pronuncia di prime cure, ribadendo che il ritardo del volo del 3.6.2022 da Roma a Palermo è dipeso da una circostanza eccezionale, costituita dall'eruzione del vulcano NA e dalla presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera, che avrebbe impedito all'aeromobile che era stato assegnato ad eseguire il volo di funzionare correttamente, come testimonierebbero i documenti allegati. Il motivo del ritardo sarebbe, in particolare, da identificarsi nel c.d. “effetto a catena”, dipeso dalla chiusura dell'aeroporto di
Catania (aeroporto dal quale l'aeromobile che ha effettuato la tratta Roma-Palermo è decollato), circostanza che si è ripercorsa sulla puntualità dei voli del giorno successivo all'eruzione vulcanica.
Pertanto, parte appellata, instando per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di
2 giudizio di entrambi i gradi, ha chiesto al Tribunale di: “Preliminarmente, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dagli appellati ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; - Nel merito, ritenere e dichiarare infondati tutti i motivi d'appello proposti dall'odierna parte appellante;
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 475/2023 emessa il 12/07/2023 dal Giudice di Pace di Trapani, in persona del Dott. Vitale, depositata in cancelleria il 12/07/2023, definitivamente decidendo sulla causa avente R.G. n. 689/2023. - Nel merito, accertare e dichiarare che il ritardo del volo
n. FR4906, operante la tratta Roma Fiumicino – Palermo in data 03.06.2022, è stata l'inevitabile CP_1 conseguenza di una circostanza eccezionale, nello specifico eruzione vulcanica, e per l'ef fetto rigettare integralmente la domanda di parte appellante formulata nei confronti di in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per le motivazioni di cui in narrativa. - Condannare
l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché del giudizio di prime cure”.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari spiegate da parte appellata.
Ed invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative dog lianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n. 36481/2022; da ultimo, Cass.
Civ., sent. n. 1932/2024).
Non ritiene, infatti, il Tribunale di poter aderire a quel particolare orientamento secondo cui l'atto d'appello dovrebbe contenere uno schema o proposta di sentenza, in quanto trattasi di lettura eccessivamente restrittiva oltre che difficilmente ipotizzabile in concreto (stante che una decisione è frutto di una serie di passaggi motivazionali tra loro concatenati e difficilmente parcellizzabili); inoltre, specie nel caso in cui siano più d'uno i motivi d'appello, proposti in via gradata, si arriverebbe all'assurdo per cui l'appellante sarebbe tenuto a pena d'inammissibilità
a proporre non uno ma più progetti di sentenza: uno per ogni motivo d'appello proposto, stante che il rigetto di un motivo d'appello (e dunque di una prima proposta di sentenza) non implica automaticamente che non possano esservi altre possibili sentenze scaturenti dall'accoglimento
3 di altrettanti motivi di gravame. In breve, si tratta di una lettura semplicistica e meccanicistica che non merita credito.
Di contro, nel caso di specie, l'atto di gravame spiegato dall'appellante individua puntualmente le questioni contestate e i punti della sentenza appellata, enunciando le doglianze poste a fondamento dei motivi di gravame.
Inoltre, quanto all'eccezione d'improcedibilità dell'appello, deve richiamarsi la pronunzia della
Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017.
Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierno appellante meritano approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria. L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. dispone che: "all'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi". La previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di proceder e alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste. Di talché, ne consegue che l'ordinanza invocata dall'appellata non può essere emessa ad esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 -sexies cpc, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale stesse. In altri termini, l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dal Tribuna le con l'ordinanza del
28.6.2024 con la quale ha fissato l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies cpc, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro).
Passando al merito della vicenda, mette preliminarmente conto evidenziare che è un dato pacifico quello per cui il vettore aereo è responsabile del danno, sotto forma di una compensazione pecuniaria, quando il ritardo supera un tempo ben determinato, previsto dal Regolamento CEE 261/04.
La misura di detta compensazione varia da un minimo di € 250,00, per due o più ore di ritardo, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a km. 1.500, ad un massimo di € 600,00. E ciò, oltre al diritto all' assistenza
(ad esempio, cibi, bevande e pernottamento in albergo).
Orbene, la disponibilità da parte delle appellanti di una prenotazione per il volo n. FR4906 del 3.6.2022 operato dalla compagnia appellante n.q. di vettore, in partenza dall'aeroporto di Roma con destinazione
4 Palermo, è documentalmente provata (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di primo grado), oltre che incontestato.
È altrettanto pacifico il fatto che il volo in questione ha subito un ritardo nella partenza.
È, invece, necessario comprendere se, come sostenuto dal primo giudice, detto ritardo sia imputabile ad una circostanza eccezionale o meno e, in particolare, se l'eruzione del vulcano NA del 2.6.2022 si ascriva al novero di tali eventi.
Sul punto, la CGUE, con ordinanza resa il 21 novembre 2014 (causa C-394/14, e a./Condor Persona_1
Flugdienst), ha determinato la portata semantica delle c.d. “circostanze eccezionali”.
Il ragionamento operato dai Giudici Europei parte dal presupposto che, stante i considerando 14 e 15, nonché l'articolo 5 e 7 del Regolamento n. 261/04, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo siano stati determinati da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso, ossia qualora si siano verificate circostanze che siano sfuggite all'effettivo controllo del vettore aereo.
Al riguardo, la Corte ha stabilito che, trattandosi di una deroga al principio della compensazione pecuniaria dei passeggeri, il citato articolo 5 debba essere interpretato restrittivamente, per cui non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero. Spetta, di conseguenza, al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare che queste non si sarebbero comunque potute evitare anche a seguito dell'adozione di tutte le misure adeguate alla situazione, rispondenti, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo. Afferma la Corte che «l'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l'urto di una scaletta mobile d'imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile».
In altri termini, le circostanze eccezionali possono ricondursi al fatto imprevedibile ed inevitabile della natura (avverse imprevedibili condizioni atmosferiche), allo sciopero e/o ad eventi equiparati riferiti al personale di altra azienda, diversa dalla compagnia aerea responsabile del ritardo, che abbiano concretamente inciso sulla operatività del volo (ad es. sciopero improvviso dei controllori di volo), ovvero ad eventi bellici o terroristici che abbiano determinato la requisizione o la chiusura dello spazio aereo.
Dovranno invece escludersi, in quanto direttamente o indirettamente connessi al normale esercizio dell'attività del vettore aereo, circostanze quali problemi tecnici dell'aeromobile, ritardi nella manutenzione dello stesso o anomalie operative tali da pregiudicare la sicurezza del volo, vale a dire proprio gli eventi più spesso invocati dalle compagnie aeree al fine di escludere la propria responsabilità.
5 La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, inoltre, affermato che “al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all'arrivo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da lui stesso operato col medesimo aeromobile (…), a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo all'arrivo, elemento che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di esercizio dell'aeromobile di cui trattasi da parte del vettore aereo operativo interessato”
(Corte giustizia UE, sez. IV, 22/04/2021, n. 826). Non osta pertanto all'applicabilità dell'art. 5, paragrafo
3, del Regolamento n. 261/2004 il fatto che la circostanza eccezionale allegata si sia registrata durante il volo precedente a quello interessato dal ritardo.
Ferma la superiore premessa, secondo la Corte di giustizia l'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento n.
261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest'ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall'obbligo di compensazione pecuniaria se è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo
è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione e/o il ritardo del volo interessato. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione (cfr. sentenza Corte di giustizia dell'Unione Europea n. 28 del 23 marzo 2021).
La nozione di «circostanze eccezionali» designa pertanto eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative e il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso (cfr. sentenze Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, C-549/07,
EU:C:2008:771; del 31 gennaio 2013, C-12/11, EU:C:2013:43). CP_2
Nel caso in esame, la documentazione prodotta da parte appellata dimostra che, in data 2.6.2022, c'è stata un'eruzione del vulcano NA (cfr. all. n. 7 al fascicolo di primo grado , dalla quale è dipesa la CP_1 presenza di ceneri e nubi di fumo nelle zone limitrofe (tra le quali, l'aeroporto di Fontanarossa e di
Comiso) ed è pacifico che questo evento connoti una “circostanza eccezionale” nell'accezione di cui all'art. 5 del Reg. n. 261/04, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria.
Parte appellata ha, inoltre, comprovato che l'aeromobile 9H-QBQ – che ha effettuato il volo n. FR4906 da Roma a Palermo il 3.6.2022 – in precedenza ha eseguito i voli nn. FR4861 e FR4860 da Roma a Catania
e da Catania Roma, nella medesima data (cfr. all. n. 9 al fascicolo di primo grado . CP_1
Dalla lettura della tabella che compone il D.M.S. (precisato che gli orari vanno intesi con un fuso orario che segna due ore indietro rispetto a quello di Roma) emerge che il volo FR4861 del 3.6.2022, da
Fiumicino a Catania è decollato alle 13:51 dove è atterrato alle 15:19, per ripartire alle ore 17:47 ed
6 atterrare a Fiumicino alle ore 19:00 (cfr. doc. n. 9 produzione di primo grado . Alle ore 20:05, CP_3
l'aeromobile ha poi preso il volo per l'atterraggio presso l'aeroporto di Palermo.
Pertanto, non solo parte appellata ha dimostrato la sussistenza della circostanza eccezionale ex art. 5, Reg.
n. 261/04, ma ha anche comprovato la ricorrenza del nesso eziologico tra l'eruzione vulcanica e il ritardo aereo, e ciò in quanto l'aeromobile indicato per il volo oggetto di causa è lo stesso che la compagnia aerea ha destinato alla tratta Roma-Catania (andata e ritorno) per il giorno 3.6.2022, configurandosi quel c.d.
“effetto a catena” di cui la stessa parte appellata ha fatto menzione nella propria comparsa di costituzione in giudizio.
Non colgono, dunque, nel segno le doglianze di parte appellante, che si è limitata ad eccepire che l'eruzione del vulcano NA del 2.6.2022 non sarebbe una circostanza eccezionale in quanto avvenuta un giorno prima rispetto alla data di viaggio e che non avrebbe comprovato di aver utilizzato tutti i CP_1 mezzi a sua disposizione per prevenire il ritardo.
Ed invero, dovendosi ribadire quanto già esteso in ordine alla natura di circostanza eccezionale dell'eruzione vulcanica (specificando, altresì, che – a seguito dell'attività di un vulcano - le ceneri e le nubi si propagano anche nei giorni successivi all'evento), si rileva che non vi sarebbero stati altri adempimenti che la parte appellata avrebbe potuto adottare per evitare il ritardo, trattandosi di un evento del tutto imprevisto.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che “Il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione” (cfr.
Cass. n. 7616/21).
In ragione dell'esito del giudizio, e in presenza di specifica domanda della parte appellata di condanna dell'appellante al pagamento (anche) delle spese di lite del primo grado di giudizio, va Parte_1 condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in € Parte_1
173,00 per il primo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in € 232,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7 Trapani, 27.10.2025
Il Giudice
RI TI
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. RI TI, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., svoltasi con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1745/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Lombardo, ed elettivamente Parte_1 domiciliata, giusta procura in atti, in Trapani, nella via Nicolò Riccio n. 85
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Claire Kelly e RI Brancato ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, presso l'indirizzo p.e.c. dei difensori:
Email_1 Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 475/2023 resa dal Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 689/2023, in data 12.7.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha presentato appello per la riforma della sentenza 475/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Trapani, nell'ambito del procedimento RG n. 689/2023, in data 12.7.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7, Reg. CE
261/04, proposta in primo grado ed afferente al ritardo sofferto dal volo n. FR4906, del
3.6.2022, operato dalla compagnia appellata n.q. di vettore, in partenza dall'aeroporto di Roma-
Fiumicino con destinazione quello di Palermo.
1 In particolare, l'appellante, ripercorrendo gli approdi della giurisprudenza in materia, ha eccepito l'erroneità della statuizione di prime cure, in quanto il Giudice di Pace avrebbe scorrettamente ritenuto che il volo summenzionato avrebbe subito un ritardo a causa di una circostanza eccezionale, rappresentata da un'intensa attività vulcanica, evento ritenuto dal primo giudice fatto notorio, ancorché in nessuno dei documenti prodotti risulti che l'eruzione del vulcano NA sia occorsa il 3.6.2022, e ribadendo di contestare specificamente il valore probatorio dei documenti prodotti dall'odierna appellata.
In tesi di parte appellante, non avrebbe dato prova né della presenza di una circostanza CP_1 eccezionale, né che l'aeromobile sarebbe stato utilizzato per operare la tratta aerea Roma-
Palermo.
Inoltre, l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, specificando che l'appellata non avrebbe fornito prova dell'ascrivibilità del ritardo aereo a circostanze eccezionali e di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitarlo, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di , relativamente al
[...] Parte_1 ritardo oltre 3 ore - in assenza di circostanze eccezionali esimenti - del volo aereo denominato FR4906 Roma
FCO - Palermo, in partenza programmata il 03/06/2022 alle ore 16:55 per l'effetto, condannare l'appellata compagnia aerea al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 250,00, oltre Parte_1 interessi legali dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo, dovuta per compensazione pecuniaria dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e delle sentenze interpretative della
Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 e 23/10/2012”.
Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto CP_1
d'appello ex art. 342 e 348 bis cpc.
Nel merito, la società appellata ha avversato le deduzioni poste a fondamento del gravame spiegato, in particolare asserendo la correttezza della pronuncia di prime cure, ribadendo che il ritardo del volo del 3.6.2022 da Roma a Palermo è dipeso da una circostanza eccezionale, costituita dall'eruzione del vulcano NA e dalla presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera, che avrebbe impedito all'aeromobile che era stato assegnato ad eseguire il volo di funzionare correttamente, come testimonierebbero i documenti allegati. Il motivo del ritardo sarebbe, in particolare, da identificarsi nel c.d. “effetto a catena”, dipeso dalla chiusura dell'aeroporto di
Catania (aeroporto dal quale l'aeromobile che ha effettuato la tratta Roma-Palermo è decollato), circostanza che si è ripercorsa sulla puntualità dei voli del giorno successivo all'eruzione vulcanica.
Pertanto, parte appellata, instando per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di
2 giudizio di entrambi i gradi, ha chiesto al Tribunale di: “Preliminarmente, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dagli appellati ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; - Nel merito, ritenere e dichiarare infondati tutti i motivi d'appello proposti dall'odierna parte appellante;
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 475/2023 emessa il 12/07/2023 dal Giudice di Pace di Trapani, in persona del Dott. Vitale, depositata in cancelleria il 12/07/2023, definitivamente decidendo sulla causa avente R.G. n. 689/2023. - Nel merito, accertare e dichiarare che il ritardo del volo
n. FR4906, operante la tratta Roma Fiumicino – Palermo in data 03.06.2022, è stata l'inevitabile CP_1 conseguenza di una circostanza eccezionale, nello specifico eruzione vulcanica, e per l'ef fetto rigettare integralmente la domanda di parte appellante formulata nei confronti di in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per le motivazioni di cui in narrativa. - Condannare
l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché del giudizio di prime cure”.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari spiegate da parte appellata.
Ed invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative dog lianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n. 36481/2022; da ultimo, Cass.
Civ., sent. n. 1932/2024).
Non ritiene, infatti, il Tribunale di poter aderire a quel particolare orientamento secondo cui l'atto d'appello dovrebbe contenere uno schema o proposta di sentenza, in quanto trattasi di lettura eccessivamente restrittiva oltre che difficilmente ipotizzabile in concreto (stante che una decisione è frutto di una serie di passaggi motivazionali tra loro concatenati e difficilmente parcellizzabili); inoltre, specie nel caso in cui siano più d'uno i motivi d'appello, proposti in via gradata, si arriverebbe all'assurdo per cui l'appellante sarebbe tenuto a pena d'inammissibilità
a proporre non uno ma più progetti di sentenza: uno per ogni motivo d'appello proposto, stante che il rigetto di un motivo d'appello (e dunque di una prima proposta di sentenza) non implica automaticamente che non possano esservi altre possibili sentenze scaturenti dall'accoglimento
3 di altrettanti motivi di gravame. In breve, si tratta di una lettura semplicistica e meccanicistica che non merita credito.
Di contro, nel caso di specie, l'atto di gravame spiegato dall'appellante individua puntualmente le questioni contestate e i punti della sentenza appellata, enunciando le doglianze poste a fondamento dei motivi di gravame.
Inoltre, quanto all'eccezione d'improcedibilità dell'appello, deve richiamarsi la pronunzia della
Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017.
Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierno appellante meritano approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria. L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. dispone che: "all'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi". La previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di proceder e alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste. Di talché, ne consegue che l'ordinanza invocata dall'appellata non può essere emessa ad esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 -sexies cpc, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale stesse. In altri termini, l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dal Tribuna le con l'ordinanza del
28.6.2024 con la quale ha fissato l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies cpc, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro).
Passando al merito della vicenda, mette preliminarmente conto evidenziare che è un dato pacifico quello per cui il vettore aereo è responsabile del danno, sotto forma di una compensazione pecuniaria, quando il ritardo supera un tempo ben determinato, previsto dal Regolamento CEE 261/04.
La misura di detta compensazione varia da un minimo di € 250,00, per due o più ore di ritardo, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a km. 1.500, ad un massimo di € 600,00. E ciò, oltre al diritto all' assistenza
(ad esempio, cibi, bevande e pernottamento in albergo).
Orbene, la disponibilità da parte delle appellanti di una prenotazione per il volo n. FR4906 del 3.6.2022 operato dalla compagnia appellante n.q. di vettore, in partenza dall'aeroporto di Roma con destinazione
4 Palermo, è documentalmente provata (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di primo grado), oltre che incontestato.
È altrettanto pacifico il fatto che il volo in questione ha subito un ritardo nella partenza.
È, invece, necessario comprendere se, come sostenuto dal primo giudice, detto ritardo sia imputabile ad una circostanza eccezionale o meno e, in particolare, se l'eruzione del vulcano NA del 2.6.2022 si ascriva al novero di tali eventi.
Sul punto, la CGUE, con ordinanza resa il 21 novembre 2014 (causa C-394/14, e a./Condor Persona_1
Flugdienst), ha determinato la portata semantica delle c.d. “circostanze eccezionali”.
Il ragionamento operato dai Giudici Europei parte dal presupposto che, stante i considerando 14 e 15, nonché l'articolo 5 e 7 del Regolamento n. 261/04, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo siano stati determinati da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso, ossia qualora si siano verificate circostanze che siano sfuggite all'effettivo controllo del vettore aereo.
Al riguardo, la Corte ha stabilito che, trattandosi di una deroga al principio della compensazione pecuniaria dei passeggeri, il citato articolo 5 debba essere interpretato restrittivamente, per cui non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero. Spetta, di conseguenza, al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare che queste non si sarebbero comunque potute evitare anche a seguito dell'adozione di tutte le misure adeguate alla situazione, rispondenti, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo. Afferma la Corte che «l'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l'urto di una scaletta mobile d'imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile».
In altri termini, le circostanze eccezionali possono ricondursi al fatto imprevedibile ed inevitabile della natura (avverse imprevedibili condizioni atmosferiche), allo sciopero e/o ad eventi equiparati riferiti al personale di altra azienda, diversa dalla compagnia aerea responsabile del ritardo, che abbiano concretamente inciso sulla operatività del volo (ad es. sciopero improvviso dei controllori di volo), ovvero ad eventi bellici o terroristici che abbiano determinato la requisizione o la chiusura dello spazio aereo.
Dovranno invece escludersi, in quanto direttamente o indirettamente connessi al normale esercizio dell'attività del vettore aereo, circostanze quali problemi tecnici dell'aeromobile, ritardi nella manutenzione dello stesso o anomalie operative tali da pregiudicare la sicurezza del volo, vale a dire proprio gli eventi più spesso invocati dalle compagnie aeree al fine di escludere la propria responsabilità.
5 La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, inoltre, affermato che “al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all'arrivo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da lui stesso operato col medesimo aeromobile (…), a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo all'arrivo, elemento che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di esercizio dell'aeromobile di cui trattasi da parte del vettore aereo operativo interessato”
(Corte giustizia UE, sez. IV, 22/04/2021, n. 826). Non osta pertanto all'applicabilità dell'art. 5, paragrafo
3, del Regolamento n. 261/2004 il fatto che la circostanza eccezionale allegata si sia registrata durante il volo precedente a quello interessato dal ritardo.
Ferma la superiore premessa, secondo la Corte di giustizia l'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento n.
261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest'ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall'obbligo di compensazione pecuniaria se è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo
è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione e/o il ritardo del volo interessato. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione (cfr. sentenza Corte di giustizia dell'Unione Europea n. 28 del 23 marzo 2021).
La nozione di «circostanze eccezionali» designa pertanto eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative e il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso (cfr. sentenze Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, C-549/07,
EU:C:2008:771; del 31 gennaio 2013, C-12/11, EU:C:2013:43). CP_2
Nel caso in esame, la documentazione prodotta da parte appellata dimostra che, in data 2.6.2022, c'è stata un'eruzione del vulcano NA (cfr. all. n. 7 al fascicolo di primo grado , dalla quale è dipesa la CP_1 presenza di ceneri e nubi di fumo nelle zone limitrofe (tra le quali, l'aeroporto di Fontanarossa e di
Comiso) ed è pacifico che questo evento connoti una “circostanza eccezionale” nell'accezione di cui all'art. 5 del Reg. n. 261/04, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria.
Parte appellata ha, inoltre, comprovato che l'aeromobile 9H-QBQ – che ha effettuato il volo n. FR4906 da Roma a Palermo il 3.6.2022 – in precedenza ha eseguito i voli nn. FR4861 e FR4860 da Roma a Catania
e da Catania Roma, nella medesima data (cfr. all. n. 9 al fascicolo di primo grado . CP_1
Dalla lettura della tabella che compone il D.M.S. (precisato che gli orari vanno intesi con un fuso orario che segna due ore indietro rispetto a quello di Roma) emerge che il volo FR4861 del 3.6.2022, da
Fiumicino a Catania è decollato alle 13:51 dove è atterrato alle 15:19, per ripartire alle ore 17:47 ed
6 atterrare a Fiumicino alle ore 19:00 (cfr. doc. n. 9 produzione di primo grado . Alle ore 20:05, CP_3
l'aeromobile ha poi preso il volo per l'atterraggio presso l'aeroporto di Palermo.
Pertanto, non solo parte appellata ha dimostrato la sussistenza della circostanza eccezionale ex art. 5, Reg.
n. 261/04, ma ha anche comprovato la ricorrenza del nesso eziologico tra l'eruzione vulcanica e il ritardo aereo, e ciò in quanto l'aeromobile indicato per il volo oggetto di causa è lo stesso che la compagnia aerea ha destinato alla tratta Roma-Catania (andata e ritorno) per il giorno 3.6.2022, configurandosi quel c.d.
“effetto a catena” di cui la stessa parte appellata ha fatto menzione nella propria comparsa di costituzione in giudizio.
Non colgono, dunque, nel segno le doglianze di parte appellante, che si è limitata ad eccepire che l'eruzione del vulcano NA del 2.6.2022 non sarebbe una circostanza eccezionale in quanto avvenuta un giorno prima rispetto alla data di viaggio e che non avrebbe comprovato di aver utilizzato tutti i CP_1 mezzi a sua disposizione per prevenire il ritardo.
Ed invero, dovendosi ribadire quanto già esteso in ordine alla natura di circostanza eccezionale dell'eruzione vulcanica (specificando, altresì, che – a seguito dell'attività di un vulcano - le ceneri e le nubi si propagano anche nei giorni successivi all'evento), si rileva che non vi sarebbero stati altri adempimenti che la parte appellata avrebbe potuto adottare per evitare il ritardo, trattandosi di un evento del tutto imprevisto.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che “Il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione” (cfr.
Cass. n. 7616/21).
In ragione dell'esito del giudizio, e in presenza di specifica domanda della parte appellata di condanna dell'appellante al pagamento (anche) delle spese di lite del primo grado di giudizio, va Parte_1 condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in € Parte_1
173,00 per il primo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in € 232,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7 Trapani, 27.10.2025
Il Giudice
RI TI
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