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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
N. R.G. 10000046/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10000046/2012 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE ANGELIS SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. DE MARTINO GIANLUIGI C.F._4
CONVENUTI
Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 -
1169 c.c.)
CONCLUSIONI
Parte attorea: « - accogliere la domanda e ordinare ai IG.ri CP_2
, e l'immediato ripristino dello st ato
[...] Controparte_1 Controparte_3 dei luoghi mediante la rimozione di tutte le opere che impediscono i passaggi meglio descritte in assertiva e ordin ando anche il rip ristino della scala di accesso dal piano terra del fabbricato al piano sottoposto;
- condannare i IG.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al pagamento di tutte le spese di giudizio .»
[...]
pagi na 1 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
parte convenuta: «»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ex artt. 703 c.p.c. e 1168 cod. civ., depositato in data
29.2.12, presso la cancelleria della , poi soppressa, Controparte_4
, quale proprietario esclusivo , in PO ( SA) ,
[...] Parte_1 alla via Fornillo n. 33 di un fabbricato su più livelli con annessi piccoli giardini costituito da ambienti distribuiti su quattro distinti piani , dedusse che a) detto cespite era stato da lui acquistato con atto di compravendita a rogito Notaio del 2 dicembre 1974 rep. 70260, reg.to a Napoli Persona_1 il 23 dicembre detto al n. 10455 serie III;
b) fino al mese di marzo 2011 il fabbricato descritto era raggiungibile dai seguenti accessi:
1°) tramite un vialetto ad un piccolo ascensore insistente sulla proprietà di e riportato al foglio 4 p.lla 697 ; Controparte_3
2°) da un altro vialetto che conduce al tunnel di collegamento con la spiaggia grande di PO, insistente in parte sul suolo di proprietà di
(foglio 4 p.lla 697 e 700) e in parte sulla proprietà dei Controparte_3 IG.ri e (riportata in catasto al foglio 4 p.lla 701 e Controparte_1 CP_2
702);
3°) dal giardino a piano terra attraverso una scala di metallo che conduceva all a t errazza dell'Hotel TO (di cui esso ricorrente è comproprietario unitamente ai convenuti ) dalla quale si accedeva anche a un locale di circa quindici m2 di sua proprietà;
c) a fine marzo 2011 , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
avevano tolto un cancello , che si trovava davanti alla porta
[...] dell'ascensore, la cui chiave era in possesso di esso ricorrente, bloccando la porta dell'ascensore dall'interno e impedendogli l'utilizzo dello stesso, utilizzo esercitato pacificamente da oltre un ventenni o;
d) , e avevano Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
pagi na 2 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
apposto dei tubolari in ferro che gli impedivano il passaggio dal giardino verso il tunnel della spiaggia di PO;
e) da ultimo, avevano rimosso anche la scala impedendo l'accesso al piano sottoposto in cui si trova un locale di sua proprietà e l'accesso alla terrazza dell'Hotel TO;
f) tali ostacoli integra vano attività di spoglio , in quanto esso ricorrente aveva sempre esercitato sia personalmente, sia attraverso gli stessi detentori dei suoi immobili, il possesso pacifico e ininterrotto delle servitù di passaggio sopra indicate e del locale sottoposto di sua proprietà ;
g) l'unità immobiliare al secondo livello è stata da sempre adibita e lo è tutt'ora ad abitazione di esso ricorrente;
h) l'unità al piano terra in parte era abitata dalla IG.ra , Persona_2 sorella della madre del ricorrente, deceduta in PO il 13 febbraio 2011;
i) gli altri due immobili facenti parte dello stesso fabbricato sono stati per vari anni utilizzati gratuitamente d a e Controparte_1 [...]
e riconsegnati a esso ricorrente in data 19 aprile 2011 , in seguito CP_2 alle sentenze n. 19 e 20 del 15 febbraio 2011 di risoluzione di comodato , pronunciate dal Tribunale di Salerno Sezione Distaccata di Amalfi;
j) la stessa IG.ra , ospitata nella casa esso ricorrente ha Persona_2 sempre utilizzato sia la scala che l'ascensore per raggiungere il piano sottostante;
k) a nulla erano valsi i vari tentativi fatti per evitare che venissero interdetti tali passaggi, infatti , durante tali interventi aveva inviato anche un telegramma in data 30 marzo 2011 e si era recato dai Carabinieri di
PO per denu nciare quanto stava accadendo , ma ciò non aveva impedito che i resistenti completassero le opere che hanno determinato la perdita del possesso dell'uso di tali passaggi.
Fissata la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio i resistenti che eccepivano, in via preliminare, (1) l'inammissibilità del ricorso per intervenuto decadenza dell'azione; ( 2) nel merito, contestavano la carenza pagi na 3 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
della loro legittimazione -titolarità passiva, in quanto le asserite condotte di spossessamento erano ascrivibile solo ed esclusivamente alla ., CP_5 società, questa, aff ittuaria della struttura turistica Hotel TO s.r.l. , della quale lo stesso ricorrente era socio e nella cui unica disponibilità si trovavano i beni oggetto di causa;
(3) il difetto d'interesse del ricorrente, avendo disposto degli accessi attraverso la TO s.r.l.; (4)
l'incompatibilità tra l'affermato esercizio del possesso dei passaggi e la consegna dei beni concessi in comodato in epoca successiva allo spoglio.
All'esito della sommaria istruttoria, previa escussione di sommari informatori, il giudice deIGnato, con ordinanza depositata l'11.12.12, dichiarava inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale ordinanza (comunicata via fax in data 12.12.12) il ricorrente proponeva reclamo – con istanza ex art. 669 terdecies c.p.c., depositata il
28.12.12 – , il quale contestava la ricostruzione dei fatti Parte_1 come operata dal giudice di prime cure, evidenziando la falsità delle dichiarazioni rese dai sommari informatori indicati da parte resistente, concludendo per l'accoglimento del chiesto interdetto.
Fissata l'udienza per la trattazione camerale del reclamo, all'udienza del
26.2.13, su richiesta di parte reclamante il collegio concedeva nuovo termine per la notifica.
All'udienza del 23.4.2013, si costituivano in giudizio i reclamati i quali eccepivano l'inammissibilità del reclamo per essere st ato depositato oltre i termini, nonché per non essere stata eseguita la notifica nei termini. Nel merito, insistevano per il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento impugnato.
Con ricorso depositat o in data 7/2/2013 il ricorrente ha chiesto al giudice della prima fase la prosecuzione del merito.
Con ordinanza depositata in data 24/4/2013, il Collegio ha dichiarato il reclamo inammissibile, in quanto proposto in data 2 9/12/2011, quando era già spirato il termine di 15 gg decorrenti dalla comun icazione dell'ordinanza pagi na 4 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
reclamata, avvenuta in data 12/12/2012 .
Nell'istanza di prosecuzione il ricorrente ha reiterat o le argomentazioni spese nella fase sommaria e censurato l'ordinanza reclamata nella parte in cui non aveva tenuto conto delle informazioni rese dal geom. Per_3
[...]
Dal canto loro i resistenti, oltre a reiterare le eccezioni e contestazioni già avanzate hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio di merito, in quanto l'istanza di prosecuzione era stata avanzata oltre il termine perentorio di 60 gg dalla comunicazione dell'ordinanza definitoria della prima fase, prima dell'ordinanza di reclamo che aveva dichiarato inammissibile in gravame.
Nel presente giudizio, in seguito alla concessione del termini ex art. 183, c.
VI, c.p.c., la parte attorea è stata ammessa alla prova testimoniale. È st ata tuttavia escussa solo una teste, (udienza del 16/11/2015). Tes_1
***
1. In primo luogo , va esaminata l'eccezione sollevata dai resistenti di improcedibilità del giudizio per tardività dell'istanza di prosecuzione del merito possessorio.
1.1. L'eccezione è infondata.
1.2. L'art. 703 c.p.c. st abilisce che «se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. CP_6 terzo comma».
1.3. La disposizione non opera alcuna differenza tra l'ipotesi in cui l'ordinanza che definisce il reclamo sia di rito e di merito, quindi, per il legislatore è irril evante che il reclamo sia stato pr opost o in ritardo.
1.4. Se non è stato p roposto il reclamo il termine di 60 gg decorre dalla comunicazione del l'ordinanza del primo giudic e.
1.5. La lettera della disposizione – che pare aprire una «finestra» di pagi na 5 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
sessanta giorni dopo la comunicazione del provvedimento – e la finalità dissuasiva della norma , fanno ritenere che l'istanza di prosecuzione non possa essere anticipata quando sia stato proposto il reclamo , come è invece accaduto nella fattispecie, nella quale il ricorrente ha depositato l'istanza di prosecuzione del merito in pendenza del re clamo, ma decorsi 62 giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato.
1.6. Tuttavia, la pendenza del reclamo è da configurarsi come impedimento temporaneo della procedibilità, e non come inammissibilità, o comunque come impedimento definitivo. Tale soluzione, che conf igura la pendenza del reclamo come impedimento temporaneo, ha lo scopo di evitare "ogni discrasia o intralcio fra i diversi mezzi di impugnazione a disposizione delle parti" (Cass. civ., Sez. Un., n. 16214/2001). Il carattere temporaneo dell'impedimento della procedibilità del giudizio d'opposizione, determinato dalla pendenza del procedimento di reclamo, comport a che l'impedimento stesso venga meno se, nel corso del giudizio a cognizione p iena, sopravviene la definizione dell'appello o del reclamo, come avvenuto nel caso di specie.
1.7. La proposizione di un reclamo palesemente tardivo, supponiamo depositato dopo 6 0 gg dalla comunicazione dell'ordinanza della prima f ase, potrebbe comportare una sostanziale rimessione in termin i del reclamante per introduzione del giudizio di merito, ma in tale ipotesi la condotta sarebbe sanzionabile come abuso del diritto;
nel caso di specie per ò ciò non
è avvenuto, pertanto l'eccezione deve essere rigettata.
2. Può ora essere esaminata l'eccezione di decadenz a sollevata dai convenuti e accolta nelle prima fase.
2.1. L'esame di detta eccezione non è ostacolato dal sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte d'Appello di Salerno n. 929/18 di condanna dei convenuti per il reato di cui all'art. 392 cod. pen., e 110
c.p.p., «perché, in concorso fra loro e al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice , si facevano arbitrariamente ragione da sé medesimi mediante violenza sulle cose, consistita nel danneggiare e
pagi na 6 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
rimuovere un scala di collegamento pota tra la proprietà e l'albergo "il
TO" in comune con il germano e dall'installazione di reti Pt_1 metalliche poste ai confini della loro proprietà , al fine di impedire a
di accedere liberamente al predetto albergo», giacché Parte_1
«dal giudicato penale di condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'art. 392 cod.pen., consistito nel fatto di aver immutato con la violenza un determinato stato di fatto e di aver estromesso da un determinato luogo chi vi si trovava, non nasce necessariament e il dovere per il giudice civile di accogliere la domanda di reintegrazione nel possesso per spoglio violento, proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale da chi abbia subito il fatto oggetto di quel giudizio. Invero, il giudice penale non può, ne deve accertare se la vittima dell'arbitrio dell'imputato si trovasse nel possesso o nella detenzione qualificata (intesi in senso tecnico giuridico) necessari per l'accoglimento dell' azione possessoria, ma si limita a stabilire se fosse effettivamente in atto una certa situazione e se la medesima sia stata arbitrariamente e violentemente alterata attuando l'autotutela del preteso diritto » (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1978 del 26/07/1967 ).
2.2. La proposizione da parte dei convenuti dell'eccezione decadenza necessita l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine annuale dal sofferto spoglio.
2.3. Il termine di un anno, previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione possessoria di reintegrazione, decorre dal giorno del sofferto spoglio (art. 1168, 1 comma, Cod. Civ.); il "dies a quo" di tale termine è, tuttavia, spost ato ad un momento successivo, e propriamente al giorno "della scoperta dello spoglio", se questo è "clandestino" (art. 1168, 3 comma, c.c.).
2.4. Ora, è senz'altro esatto affermare che è clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore (o del detentore qualificato), il quale, sia egli assente o meno dal luogo in cui la cosa si trova, venga a conoscenza di esso, anche se già noto ad altri, in un momento su ccessivo (cfr. Cass. 8
pagi na 7 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
aprile 1975, n. 1276). Ma è, del pari, esatto che la clandestinità, riferita al momento effettuale dello spossessamento, ricorre tutte le volte in cui questo sia stato attuato mediante atti che non siano venuti e non potessero venire a conoscenza dello spogliato;
per cui, ciò che è rilevante ai fini della decorrenza del termine non è tanto che il possessore (o il detentore qualificato) abbia ignorato lo spoglio, ma soprattutto che egli, usando l'ordinaria diligenza e avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato ed è stato mantenuto, si sia trovato nella impossibilità di averne conoscenza (cfr. Cass. 26 novembre 1987, n. 8784;
Cass. 8 aprile 1975, n. 1276; Cass. 28 giugno 1956, n. 239, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8784 del 26/11/1987 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9585 del
13/09/1991).
2.5. Sul punto, con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza ha affermato che «nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola,
l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza;
resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio.» (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20228 del 18/09/2009).
2.6. Nondimeno, occorre precisare che, più in generale, la decorrenza del termine in esame subisce riflessi anche in considerazione dell'esatta percezione, da parte dello spogliato, degli elementi costituenti la condotta privativa del possesso, compreso quello attinente alla riferibilità soggettiva del contegno sottrattivo del possesso medesimo. Sul punto, infatti, è noto che, con riguardo ai requisiti dello spoglio, oggetto di accertamento è sia pagi na 8 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
l'elemento oggettivo dello stesso, costituito dalla materiale sottrazione, violenta o clandestina, del bene posseduto del ricorrente, sia l'animus spoliandi, quale elemento subbiettivo dell'autore dello spoglio, connotato da coscienza e volontà, con cui questi mira a sostituirsi al possessore nella IGnoria di fatto sulla cosa (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14797 del
14/06/2017).
2.7. « Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto » (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20134 del 17/08/2017 ).
2.8. L'esame dell'eccezione di decadenza proposta impone di richiamare il condivisibile orientamento della Corte di cassazione (sul punto, Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 5154 del 03/04/2003; Sez. 2, Sentenza n. 7617 del 31/03/2006) secondo il quale il rispetto del termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c. va calcolato con riferimento alla data del deposito del ricorso, atteso che la ratio della norma è quella di porre un limite temporale alla tutela di una situazione di fatto, solo entro il quale il legislatore ha inteso tollerare la reazione al lamentato atto illegittimo.
2.9. Applicando le coordinate di diritto al caso di specie, l'eccezione di decadenza deve essere accolta anche all'esito del presente giudizio a cognizione piena.
2.10. Deve ribadirsi che gli unici elementi di novità rispetto alla fase sommaria sono la produzione delle relazioni dell'Ufficio Tecnico di PO e l'assunzione della testimonianza di (Udienza 16/11/2015), non Tes_1 avendo la parte attorea provveduto a citare altri testi tra quelli indicati e ammessi.
pagi na 9 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
2.11. L'attore ha dedotto, nel ricorso possessorio con procura a margine e quindi con efficacia confessoria (v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23809 del
04/08/2023) ha collocato i fatti di spoglio dei tre accessi a fine marzo del 2011
(pag. 2 del ricorso «A fine marzo 2011 i IG.ri , e Controparte_2 Controparte_1 arbitrariamente hanno tolto un cancello che si trovava avanti alla Controparte_3 porta dell'ascensore e la cui chiave era in possesso del ricorrente e hanno bloccato la porta dall'interno impedendo l'utilizzo dell' ascensore , utilizzo che il ricorrente ha sempre esercitato pacificamente da oltre un ventennio. Hanno apposto dei tubolari in ferro che impediscono il passaggio che dal giardino va verso il tunnel della spiaggia di PO sottraendo arbitrariamente il possesso ultraventennale di servitù di passaggio;
e da ultimo hanno rimosso anche la scala che collegava due livelli della sua proprietà impedendo l'accesso al piano sottoposto in cui si trova un locale di proprietà del ricorrente
e l'accesso alla terrazza dell'Hotel TO ), soggiungendo di avere prima chiesto verbalmente la cessazione delle condotte e inviato il 30 marzo del 2011 un telegramma, a cui aveva fatto seguito la querela presentata ai carabinieri il
3/5/2011
2.12. Sicuramente l'attore prima di presentare querela si era rivolto an che alle Autorità comunali, perché nelle relazioni (sia in quella del 4/4/2011 sia in quella successiva del 25/6/2012) si evince che il tecnico del CP_7
si era recato sui luoghi di causa, unitamente alla Polizia Locale, in
[...] data 30/3/2011, lo stesso giorno nel qu ale era stato inviato il telegramma e con alta probabilità la sollecitazione di tale intervento era stato richiesto giorni prima
2.13. Le modalità delle condotte realizzatesi in successione, secondo la stessa prospettazione attorea, e svoltesi alla luce del sole, così come immortalate dai reperti fotografici prodotti dallo stesso attore, la frequenza quotidiana da parte dell'attore dei luoghi, avendovi la propria abitazione, rendeva ancora più rigoroso l'onere della prova del momento della scoperta dello spoglio.
2.14. Ebbene tale prova non si ricava né dalle informazioni rese da Per_3
(v. udienza del 17.07.2012), né dalla testimonianza di
[...] Tes_1
2.15. Il primo aveva sicuramente conoscenza dello stato dei luog hi, per la sua professione di geometra avendo «effettuato diversi sopralluoghi finalizzati al pagi na 10 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
completamento delle pratiche di condono;
al predetto immobile si accede da via Fornillo 31 e 33», su incarico dell'attore. Tuttavia, l'affermazione secondo cui gli accessi di cui l'attore ha lamentato lo spoglio erano percorribili «fino a inizio marzo 2011» non solo cozza con la prospettazione attorea secondo cui alcune delle operazioni di spoglio sono addirittura successive a marzo 2011, non è in alcun modo circostanziata o riferita a una conoscenza diretta, tanto è vero che il teste subito dopo aver riconosciuto i due convenuti nelle cennate fotografie ha soggiunto «ho saputo da che aveva chiamato Parte_1
i CC di PO perché constatassero i lavori che e stavano CP_2 CP_3 eseguendo;
non li ho visti fisicamente mentre compievano tali lavori », ma
2.16. La testimonianza della moglie del ricorrente non aggiunge nulla riguardo al momento della scoperta dello spoglio: «[capo 4. vero è che a fine marzo
2011 i IGg.ri , e hanno tolto un cancello che si trovava Controparte_1 CP_2 CP_3 avanti alla porta dell'ascensore e bloccato la porta dall'interno impedendo l'utilizzo dell'ascensore al IG. che lo esercitava da oltre un ventennio] In Parte_1 merito al capo 4, confermo la verità di quanto mi viene chiesto. Non ero presente quando è stato tolto il cancello, quindi non ho visto chi materialmente lo ha rimosso. Mi riferisco all'eliminazione del cancello che serviva a delimitare i passaggi ai tre piani della casa in via Formillo n. 33 ».
2.17. La teste non fornisce alcun elemento per ritenere corretta la collocazione temporale dei fatti;
il fatto che abbia dichiarato di abitare i luoghi e, quindi, di frequentarli quotidianamente, ren de anomala la circostanza che la stessa non sia avveduta dei lavori in corso, fotografati anche dal marito-attore.
2.18. Ad ogni modo, la vaghezza delle testimo nianze appena riportate si scontra con la precisione e la concordanza delle in formazioni rese da
[...]
e nel procedimento possessorio. Per_4 Tes_2
2.19. Va precisato che tutti gli informatori escussi risultano avere pronunciato la formula d'impegno; pertanto, le loro dichiarazioni sono del tutto equiparate a quelle dei testimoni (v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021).
pagi na 11 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
2.20. Detto ciò, entrambi hanno collocato gli atti di spoglio a un paio di giorni dopo la morte della zia delle parti, , deceduta in data 25/2/2011 Persona_2
(e non il 13, come erroneamente indicato dall'attore nel ricorso).
2.21. ha riferito «Conosco i fatti di causa in quanto sono Persona_5 dipendente della SV.A s.r.l. e ricordo che subito dopo la morte della zia delle parti in causa verso febbraio del 2011, seconda metà di febbraio, dopo due giorni dal funerale della zia ho visto la scala rimossa. Questa scala collegava
l'Hotel TO. Conosco questo posto Parte_1Controparte_8 molto bene perché lavoro per la SV.A e quindi in Hotel da molto tempo. (…)
Conosco i fatti di causa perché nel mese invernale e seguenti frequento queste zone;
sono partito a dicembre 2010 sono tornato dal mio paese di origine il 20 febbraio 2011 quando morì la zia delle parti.».
2.22. L'informatore si è sbagliato sulla data della morte (20 invece che 25 febbraio) di pochi giorni e ha saputo collocare i fatti in maniera precisa, oltre a dare una descrizione accurata dei luoghi, confermando la circostanza che la scala collegava l'hotel all'immobile dell'attore. Contr
2.23. Al pari il teste , anch'egli dipendente della , ha riferito Tes_2 dell'apposizione della rete metallica, della pagliarella e della rimozione della scala due giorni dopo il funerali di , che da quanto dichiarato Persona_2 dallo stesso ricorrente nelle querela presentata ai Carabinieri della Stazione di
PO in data 9/11/2012, si è svolto il 26/2/2011, collocano cronologicamente gli atti di spoglio in data 28 febbraio 2011.
2.24. Deve darsi atto che il procedimento penale avviato nei confronti di detti informatori in seguito alla presentazione da parte dell'attore della suddetta querela è stato archiviato (v. ordinanza depositata dai resistenti) e ad ogni modo le contestazioni ivi contenute sono infondate e prive di supporto.
2.25. L'attore, infatti, nella citata denuncia fa riferimento alla relazione dell'UTC di PO del 4/4/2011 prot. n 4105. relativa al sopralluogo del
30/3/2011, ma detta relazione non è stata prodotta anche se sicuramente era nella disponibilità, essendo prodotta solo la comunicazione n. 7634/2012 del pagi na 12 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
25/6/2012, nella quale è riassunto il sopralluogo del 30/3/2011 «Sopralluogo edilizio del 30.03.2011, proprietà , espletato dallo scrivente Controparte_3 congiuntamente al Comando di Polizia Municipale (relazione giusto prot.4105 del
04.04.2011) oggetto di avvio del procedimento ex art.7 legge 241/90, giusto prot.10632 del 16.08.2010. La recinzione metallica risulta ancora istallata ed è stata "rivestita" sul lato da incannucciata (vedi documentazione fotografica redatta in loco)»; ad CP_9 ogni modo, il teste ha riferito della presenz a dell'incannucciata appoggiata alla recinzione, non è possibile escludere che all'atto del sopralluogo, avvenuto a più di un mese di distanza la stessa fosse stata “appoggiata” altrove e solo successivamente posta a rivestimento della recinzione.
2.26. Dunque, il ricorrente non ha provato che le opere che hanno integrato lo spossessamento siano iniziate a marzo del 2011, anzi è provato che si siano svolte alla fine di febbraio del 2011; la presenza costante dell'attore suoi luoghi, avendovi ivi stabilito la propria abitazione, esclude che l'esecuzione di dette opere gli siano state sconosciute.
2.27. L'eccezione di decadenza è quindi accolta.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate ai medi, il valore è quello dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accerta e dichiara l'inammissibilità dell 'azione, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1168 cod. civ.;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 5.077 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antist atario.
8 luglio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno pagi na 13 di 13
N. R.G. 10000046/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10000046/2012 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE ANGELIS SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. DE MARTINO GIANLUIGI C.F._4
CONVENUTI
Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 -
1169 c.c.)
CONCLUSIONI
Parte attorea: « - accogliere la domanda e ordinare ai IG.ri CP_2
, e l'immediato ripristino dello st ato
[...] Controparte_1 Controparte_3 dei luoghi mediante la rimozione di tutte le opere che impediscono i passaggi meglio descritte in assertiva e ordin ando anche il rip ristino della scala di accesso dal piano terra del fabbricato al piano sottoposto;
- condannare i IG.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al pagamento di tutte le spese di giudizio .»
[...]
pagi na 1 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
parte convenuta: «»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ex artt. 703 c.p.c. e 1168 cod. civ., depositato in data
29.2.12, presso la cancelleria della , poi soppressa, Controparte_4
, quale proprietario esclusivo , in PO ( SA) ,
[...] Parte_1 alla via Fornillo n. 33 di un fabbricato su più livelli con annessi piccoli giardini costituito da ambienti distribuiti su quattro distinti piani , dedusse che a) detto cespite era stato da lui acquistato con atto di compravendita a rogito Notaio del 2 dicembre 1974 rep. 70260, reg.to a Napoli Persona_1 il 23 dicembre detto al n. 10455 serie III;
b) fino al mese di marzo 2011 il fabbricato descritto era raggiungibile dai seguenti accessi:
1°) tramite un vialetto ad un piccolo ascensore insistente sulla proprietà di e riportato al foglio 4 p.lla 697 ; Controparte_3
2°) da un altro vialetto che conduce al tunnel di collegamento con la spiaggia grande di PO, insistente in parte sul suolo di proprietà di
(foglio 4 p.lla 697 e 700) e in parte sulla proprietà dei Controparte_3 IG.ri e (riportata in catasto al foglio 4 p.lla 701 e Controparte_1 CP_2
702);
3°) dal giardino a piano terra attraverso una scala di metallo che conduceva all a t errazza dell'Hotel TO (di cui esso ricorrente è comproprietario unitamente ai convenuti ) dalla quale si accedeva anche a un locale di circa quindici m2 di sua proprietà;
c) a fine marzo 2011 , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
avevano tolto un cancello , che si trovava davanti alla porta
[...] dell'ascensore, la cui chiave era in possesso di esso ricorrente, bloccando la porta dell'ascensore dall'interno e impedendogli l'utilizzo dello stesso, utilizzo esercitato pacificamente da oltre un ventenni o;
d) , e avevano Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
pagi na 2 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
apposto dei tubolari in ferro che gli impedivano il passaggio dal giardino verso il tunnel della spiaggia di PO;
e) da ultimo, avevano rimosso anche la scala impedendo l'accesso al piano sottoposto in cui si trova un locale di sua proprietà e l'accesso alla terrazza dell'Hotel TO;
f) tali ostacoli integra vano attività di spoglio , in quanto esso ricorrente aveva sempre esercitato sia personalmente, sia attraverso gli stessi detentori dei suoi immobili, il possesso pacifico e ininterrotto delle servitù di passaggio sopra indicate e del locale sottoposto di sua proprietà ;
g) l'unità immobiliare al secondo livello è stata da sempre adibita e lo è tutt'ora ad abitazione di esso ricorrente;
h) l'unità al piano terra in parte era abitata dalla IG.ra , Persona_2 sorella della madre del ricorrente, deceduta in PO il 13 febbraio 2011;
i) gli altri due immobili facenti parte dello stesso fabbricato sono stati per vari anni utilizzati gratuitamente d a e Controparte_1 [...]
e riconsegnati a esso ricorrente in data 19 aprile 2011 , in seguito CP_2 alle sentenze n. 19 e 20 del 15 febbraio 2011 di risoluzione di comodato , pronunciate dal Tribunale di Salerno Sezione Distaccata di Amalfi;
j) la stessa IG.ra , ospitata nella casa esso ricorrente ha Persona_2 sempre utilizzato sia la scala che l'ascensore per raggiungere il piano sottostante;
k) a nulla erano valsi i vari tentativi fatti per evitare che venissero interdetti tali passaggi, infatti , durante tali interventi aveva inviato anche un telegramma in data 30 marzo 2011 e si era recato dai Carabinieri di
PO per denu nciare quanto stava accadendo , ma ciò non aveva impedito che i resistenti completassero le opere che hanno determinato la perdita del possesso dell'uso di tali passaggi.
Fissata la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio i resistenti che eccepivano, in via preliminare, (1) l'inammissibilità del ricorso per intervenuto decadenza dell'azione; ( 2) nel merito, contestavano la carenza pagi na 3 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
della loro legittimazione -titolarità passiva, in quanto le asserite condotte di spossessamento erano ascrivibile solo ed esclusivamente alla ., CP_5 società, questa, aff ittuaria della struttura turistica Hotel TO s.r.l. , della quale lo stesso ricorrente era socio e nella cui unica disponibilità si trovavano i beni oggetto di causa;
(3) il difetto d'interesse del ricorrente, avendo disposto degli accessi attraverso la TO s.r.l.; (4)
l'incompatibilità tra l'affermato esercizio del possesso dei passaggi e la consegna dei beni concessi in comodato in epoca successiva allo spoglio.
All'esito della sommaria istruttoria, previa escussione di sommari informatori, il giudice deIGnato, con ordinanza depositata l'11.12.12, dichiarava inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale ordinanza (comunicata via fax in data 12.12.12) il ricorrente proponeva reclamo – con istanza ex art. 669 terdecies c.p.c., depositata il
28.12.12 – , il quale contestava la ricostruzione dei fatti Parte_1 come operata dal giudice di prime cure, evidenziando la falsità delle dichiarazioni rese dai sommari informatori indicati da parte resistente, concludendo per l'accoglimento del chiesto interdetto.
Fissata l'udienza per la trattazione camerale del reclamo, all'udienza del
26.2.13, su richiesta di parte reclamante il collegio concedeva nuovo termine per la notifica.
All'udienza del 23.4.2013, si costituivano in giudizio i reclamati i quali eccepivano l'inammissibilità del reclamo per essere st ato depositato oltre i termini, nonché per non essere stata eseguita la notifica nei termini. Nel merito, insistevano per il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento impugnato.
Con ricorso depositat o in data 7/2/2013 il ricorrente ha chiesto al giudice della prima fase la prosecuzione del merito.
Con ordinanza depositata in data 24/4/2013, il Collegio ha dichiarato il reclamo inammissibile, in quanto proposto in data 2 9/12/2011, quando era già spirato il termine di 15 gg decorrenti dalla comun icazione dell'ordinanza pagi na 4 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
reclamata, avvenuta in data 12/12/2012 .
Nell'istanza di prosecuzione il ricorrente ha reiterat o le argomentazioni spese nella fase sommaria e censurato l'ordinanza reclamata nella parte in cui non aveva tenuto conto delle informazioni rese dal geom. Per_3
[...]
Dal canto loro i resistenti, oltre a reiterare le eccezioni e contestazioni già avanzate hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio di merito, in quanto l'istanza di prosecuzione era stata avanzata oltre il termine perentorio di 60 gg dalla comunicazione dell'ordinanza definitoria della prima fase, prima dell'ordinanza di reclamo che aveva dichiarato inammissibile in gravame.
Nel presente giudizio, in seguito alla concessione del termini ex art. 183, c.
VI, c.p.c., la parte attorea è stata ammessa alla prova testimoniale. È st ata tuttavia escussa solo una teste, (udienza del 16/11/2015). Tes_1
***
1. In primo luogo , va esaminata l'eccezione sollevata dai resistenti di improcedibilità del giudizio per tardività dell'istanza di prosecuzione del merito possessorio.
1.1. L'eccezione è infondata.
1.2. L'art. 703 c.p.c. st abilisce che «se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. CP_6 terzo comma».
1.3. La disposizione non opera alcuna differenza tra l'ipotesi in cui l'ordinanza che definisce il reclamo sia di rito e di merito, quindi, per il legislatore è irril evante che il reclamo sia stato pr opost o in ritardo.
1.4. Se non è stato p roposto il reclamo il termine di 60 gg decorre dalla comunicazione del l'ordinanza del primo giudic e.
1.5. La lettera della disposizione – che pare aprire una «finestra» di pagi na 5 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
sessanta giorni dopo la comunicazione del provvedimento – e la finalità dissuasiva della norma , fanno ritenere che l'istanza di prosecuzione non possa essere anticipata quando sia stato proposto il reclamo , come è invece accaduto nella fattispecie, nella quale il ricorrente ha depositato l'istanza di prosecuzione del merito in pendenza del re clamo, ma decorsi 62 giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato.
1.6. Tuttavia, la pendenza del reclamo è da configurarsi come impedimento temporaneo della procedibilità, e non come inammissibilità, o comunque come impedimento definitivo. Tale soluzione, che conf igura la pendenza del reclamo come impedimento temporaneo, ha lo scopo di evitare "ogni discrasia o intralcio fra i diversi mezzi di impugnazione a disposizione delle parti" (Cass. civ., Sez. Un., n. 16214/2001). Il carattere temporaneo dell'impedimento della procedibilità del giudizio d'opposizione, determinato dalla pendenza del procedimento di reclamo, comport a che l'impedimento stesso venga meno se, nel corso del giudizio a cognizione p iena, sopravviene la definizione dell'appello o del reclamo, come avvenuto nel caso di specie.
1.7. La proposizione di un reclamo palesemente tardivo, supponiamo depositato dopo 6 0 gg dalla comunicazione dell'ordinanza della prima f ase, potrebbe comportare una sostanziale rimessione in termin i del reclamante per introduzione del giudizio di merito, ma in tale ipotesi la condotta sarebbe sanzionabile come abuso del diritto;
nel caso di specie per ò ciò non
è avvenuto, pertanto l'eccezione deve essere rigettata.
2. Può ora essere esaminata l'eccezione di decadenz a sollevata dai convenuti e accolta nelle prima fase.
2.1. L'esame di detta eccezione non è ostacolato dal sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte d'Appello di Salerno n. 929/18 di condanna dei convenuti per il reato di cui all'art. 392 cod. pen., e 110
c.p.p., «perché, in concorso fra loro e al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice , si facevano arbitrariamente ragione da sé medesimi mediante violenza sulle cose, consistita nel danneggiare e
pagi na 6 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
rimuovere un scala di collegamento pota tra la proprietà e l'albergo "il
TO" in comune con il germano e dall'installazione di reti Pt_1 metalliche poste ai confini della loro proprietà , al fine di impedire a
di accedere liberamente al predetto albergo», giacché Parte_1
«dal giudicato penale di condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'art. 392 cod.pen., consistito nel fatto di aver immutato con la violenza un determinato stato di fatto e di aver estromesso da un determinato luogo chi vi si trovava, non nasce necessariament e il dovere per il giudice civile di accogliere la domanda di reintegrazione nel possesso per spoglio violento, proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale da chi abbia subito il fatto oggetto di quel giudizio. Invero, il giudice penale non può, ne deve accertare se la vittima dell'arbitrio dell'imputato si trovasse nel possesso o nella detenzione qualificata (intesi in senso tecnico giuridico) necessari per l'accoglimento dell' azione possessoria, ma si limita a stabilire se fosse effettivamente in atto una certa situazione e se la medesima sia stata arbitrariamente e violentemente alterata attuando l'autotutela del preteso diritto » (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1978 del 26/07/1967 ).
2.2. La proposizione da parte dei convenuti dell'eccezione decadenza necessita l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine annuale dal sofferto spoglio.
2.3. Il termine di un anno, previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione possessoria di reintegrazione, decorre dal giorno del sofferto spoglio (art. 1168, 1 comma, Cod. Civ.); il "dies a quo" di tale termine è, tuttavia, spost ato ad un momento successivo, e propriamente al giorno "della scoperta dello spoglio", se questo è "clandestino" (art. 1168, 3 comma, c.c.).
2.4. Ora, è senz'altro esatto affermare che è clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore (o del detentore qualificato), il quale, sia egli assente o meno dal luogo in cui la cosa si trova, venga a conoscenza di esso, anche se già noto ad altri, in un momento su ccessivo (cfr. Cass. 8
pagi na 7 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
aprile 1975, n. 1276). Ma è, del pari, esatto che la clandestinità, riferita al momento effettuale dello spossessamento, ricorre tutte le volte in cui questo sia stato attuato mediante atti che non siano venuti e non potessero venire a conoscenza dello spogliato;
per cui, ciò che è rilevante ai fini della decorrenza del termine non è tanto che il possessore (o il detentore qualificato) abbia ignorato lo spoglio, ma soprattutto che egli, usando l'ordinaria diligenza e avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato ed è stato mantenuto, si sia trovato nella impossibilità di averne conoscenza (cfr. Cass. 26 novembre 1987, n. 8784;
Cass. 8 aprile 1975, n. 1276; Cass. 28 giugno 1956, n. 239, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8784 del 26/11/1987 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9585 del
13/09/1991).
2.5. Sul punto, con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza ha affermato che «nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola,
l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza;
resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio.» (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20228 del 18/09/2009).
2.6. Nondimeno, occorre precisare che, più in generale, la decorrenza del termine in esame subisce riflessi anche in considerazione dell'esatta percezione, da parte dello spogliato, degli elementi costituenti la condotta privativa del possesso, compreso quello attinente alla riferibilità soggettiva del contegno sottrattivo del possesso medesimo. Sul punto, infatti, è noto che, con riguardo ai requisiti dello spoglio, oggetto di accertamento è sia pagi na 8 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
l'elemento oggettivo dello stesso, costituito dalla materiale sottrazione, violenta o clandestina, del bene posseduto del ricorrente, sia l'animus spoliandi, quale elemento subbiettivo dell'autore dello spoglio, connotato da coscienza e volontà, con cui questi mira a sostituirsi al possessore nella IGnoria di fatto sulla cosa (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14797 del
14/06/2017).
2.7. « Nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto » (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20134 del 17/08/2017 ).
2.8. L'esame dell'eccezione di decadenza proposta impone di richiamare il condivisibile orientamento della Corte di cassazione (sul punto, Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 5154 del 03/04/2003; Sez. 2, Sentenza n. 7617 del 31/03/2006) secondo il quale il rispetto del termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c. va calcolato con riferimento alla data del deposito del ricorso, atteso che la ratio della norma è quella di porre un limite temporale alla tutela di una situazione di fatto, solo entro il quale il legislatore ha inteso tollerare la reazione al lamentato atto illegittimo.
2.9. Applicando le coordinate di diritto al caso di specie, l'eccezione di decadenza deve essere accolta anche all'esito del presente giudizio a cognizione piena.
2.10. Deve ribadirsi che gli unici elementi di novità rispetto alla fase sommaria sono la produzione delle relazioni dell'Ufficio Tecnico di PO e l'assunzione della testimonianza di (Udienza 16/11/2015), non Tes_1 avendo la parte attorea provveduto a citare altri testi tra quelli indicati e ammessi.
pagi na 9 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
2.11. L'attore ha dedotto, nel ricorso possessorio con procura a margine e quindi con efficacia confessoria (v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23809 del
04/08/2023) ha collocato i fatti di spoglio dei tre accessi a fine marzo del 2011
(pag. 2 del ricorso «A fine marzo 2011 i IG.ri , e Controparte_2 Controparte_1 arbitrariamente hanno tolto un cancello che si trovava avanti alla Controparte_3 porta dell'ascensore e la cui chiave era in possesso del ricorrente e hanno bloccato la porta dall'interno impedendo l'utilizzo dell' ascensore , utilizzo che il ricorrente ha sempre esercitato pacificamente da oltre un ventennio. Hanno apposto dei tubolari in ferro che impediscono il passaggio che dal giardino va verso il tunnel della spiaggia di PO sottraendo arbitrariamente il possesso ultraventennale di servitù di passaggio;
e da ultimo hanno rimosso anche la scala che collegava due livelli della sua proprietà impedendo l'accesso al piano sottoposto in cui si trova un locale di proprietà del ricorrente
e l'accesso alla terrazza dell'Hotel TO ), soggiungendo di avere prima chiesto verbalmente la cessazione delle condotte e inviato il 30 marzo del 2011 un telegramma, a cui aveva fatto seguito la querela presentata ai carabinieri il
3/5/2011
2.12. Sicuramente l'attore prima di presentare querela si era rivolto an che alle Autorità comunali, perché nelle relazioni (sia in quella del 4/4/2011 sia in quella successiva del 25/6/2012) si evince che il tecnico del CP_7
si era recato sui luoghi di causa, unitamente alla Polizia Locale, in
[...] data 30/3/2011, lo stesso giorno nel qu ale era stato inviato il telegramma e con alta probabilità la sollecitazione di tale intervento era stato richiesto giorni prima
2.13. Le modalità delle condotte realizzatesi in successione, secondo la stessa prospettazione attorea, e svoltesi alla luce del sole, così come immortalate dai reperti fotografici prodotti dallo stesso attore, la frequenza quotidiana da parte dell'attore dei luoghi, avendovi la propria abitazione, rendeva ancora più rigoroso l'onere della prova del momento della scoperta dello spoglio.
2.14. Ebbene tale prova non si ricava né dalle informazioni rese da Per_3
(v. udienza del 17.07.2012), né dalla testimonianza di
[...] Tes_1
2.15. Il primo aveva sicuramente conoscenza dello stato dei luog hi, per la sua professione di geometra avendo «effettuato diversi sopralluoghi finalizzati al pagi na 10 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
completamento delle pratiche di condono;
al predetto immobile si accede da via Fornillo 31 e 33», su incarico dell'attore. Tuttavia, l'affermazione secondo cui gli accessi di cui l'attore ha lamentato lo spoglio erano percorribili «fino a inizio marzo 2011» non solo cozza con la prospettazione attorea secondo cui alcune delle operazioni di spoglio sono addirittura successive a marzo 2011, non è in alcun modo circostanziata o riferita a una conoscenza diretta, tanto è vero che il teste subito dopo aver riconosciuto i due convenuti nelle cennate fotografie ha soggiunto «ho saputo da che aveva chiamato Parte_1
i CC di PO perché constatassero i lavori che e stavano CP_2 CP_3 eseguendo;
non li ho visti fisicamente mentre compievano tali lavori », ma
2.16. La testimonianza della moglie del ricorrente non aggiunge nulla riguardo al momento della scoperta dello spoglio: «[capo 4. vero è che a fine marzo
2011 i IGg.ri , e hanno tolto un cancello che si trovava Controparte_1 CP_2 CP_3 avanti alla porta dell'ascensore e bloccato la porta dall'interno impedendo l'utilizzo dell'ascensore al IG. che lo esercitava da oltre un ventennio] In Parte_1 merito al capo 4, confermo la verità di quanto mi viene chiesto. Non ero presente quando è stato tolto il cancello, quindi non ho visto chi materialmente lo ha rimosso. Mi riferisco all'eliminazione del cancello che serviva a delimitare i passaggi ai tre piani della casa in via Formillo n. 33 ».
2.17. La teste non fornisce alcun elemento per ritenere corretta la collocazione temporale dei fatti;
il fatto che abbia dichiarato di abitare i luoghi e, quindi, di frequentarli quotidianamente, ren de anomala la circostanza che la stessa non sia avveduta dei lavori in corso, fotografati anche dal marito-attore.
2.18. Ad ogni modo, la vaghezza delle testimo nianze appena riportate si scontra con la precisione e la concordanza delle in formazioni rese da
[...]
e nel procedimento possessorio. Per_4 Tes_2
2.19. Va precisato che tutti gli informatori escussi risultano avere pronunciato la formula d'impegno; pertanto, le loro dichiarazioni sono del tutto equiparate a quelle dei testimoni (v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021).
pagi na 11 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
2.20. Detto ciò, entrambi hanno collocato gli atti di spoglio a un paio di giorni dopo la morte della zia delle parti, , deceduta in data 25/2/2011 Persona_2
(e non il 13, come erroneamente indicato dall'attore nel ricorso).
2.21. ha riferito «Conosco i fatti di causa in quanto sono Persona_5 dipendente della SV.A s.r.l. e ricordo che subito dopo la morte della zia delle parti in causa verso febbraio del 2011, seconda metà di febbraio, dopo due giorni dal funerale della zia ho visto la scala rimossa. Questa scala collegava
l'Hotel TO. Conosco questo posto Parte_1Controparte_8 molto bene perché lavoro per la SV.A e quindi in Hotel da molto tempo. (…)
Conosco i fatti di causa perché nel mese invernale e seguenti frequento queste zone;
sono partito a dicembre 2010 sono tornato dal mio paese di origine il 20 febbraio 2011 quando morì la zia delle parti.».
2.22. L'informatore si è sbagliato sulla data della morte (20 invece che 25 febbraio) di pochi giorni e ha saputo collocare i fatti in maniera precisa, oltre a dare una descrizione accurata dei luoghi, confermando la circostanza che la scala collegava l'hotel all'immobile dell'attore. Contr
2.23. Al pari il teste , anch'egli dipendente della , ha riferito Tes_2 dell'apposizione della rete metallica, della pagliarella e della rimozione della scala due giorni dopo il funerali di , che da quanto dichiarato Persona_2 dallo stesso ricorrente nelle querela presentata ai Carabinieri della Stazione di
PO in data 9/11/2012, si è svolto il 26/2/2011, collocano cronologicamente gli atti di spoglio in data 28 febbraio 2011.
2.24. Deve darsi atto che il procedimento penale avviato nei confronti di detti informatori in seguito alla presentazione da parte dell'attore della suddetta querela è stato archiviato (v. ordinanza depositata dai resistenti) e ad ogni modo le contestazioni ivi contenute sono infondate e prive di supporto.
2.25. L'attore, infatti, nella citata denuncia fa riferimento alla relazione dell'UTC di PO del 4/4/2011 prot. n 4105. relativa al sopralluogo del
30/3/2011, ma detta relazione non è stata prodotta anche se sicuramente era nella disponibilità, essendo prodotta solo la comunicazione n. 7634/2012 del pagi na 12 di 13 N . R . G . 1 0 0 0 0 0 4 6 / 2 0 1 2
25/6/2012, nella quale è riassunto il sopralluogo del 30/3/2011 «Sopralluogo edilizio del 30.03.2011, proprietà , espletato dallo scrivente Controparte_3 congiuntamente al Comando di Polizia Municipale (relazione giusto prot.4105 del
04.04.2011) oggetto di avvio del procedimento ex art.7 legge 241/90, giusto prot.10632 del 16.08.2010. La recinzione metallica risulta ancora istallata ed è stata "rivestita" sul lato da incannucciata (vedi documentazione fotografica redatta in loco)»; ad CP_9 ogni modo, il teste ha riferito della presenz a dell'incannucciata appoggiata alla recinzione, non è possibile escludere che all'atto del sopralluogo, avvenuto a più di un mese di distanza la stessa fosse stata “appoggiata” altrove e solo successivamente posta a rivestimento della recinzione.
2.26. Dunque, il ricorrente non ha provato che le opere che hanno integrato lo spossessamento siano iniziate a marzo del 2011, anzi è provato che si siano svolte alla fine di febbraio del 2011; la presenza costante dell'attore suoi luoghi, avendovi ivi stabilito la propria abitazione, esclude che l'esecuzione di dette opere gli siano state sconosciute.
2.27. L'eccezione di decadenza è quindi accolta.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate ai medi, il valore è quello dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accerta e dichiara l'inammissibilità dell 'azione, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1168 cod. civ.;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in € 5.077 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antist atario.
8 luglio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno pagi na 13 di 13