Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3863/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. SIMONE TOLOMIO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in San Donà di Piave in data 11/09/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) – Atto n. 83, P. 2, S. A,
Anno 1993 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 06/02/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
30/01/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
2. la casa famigliare (appartamento sito in San Donà di Piave, Via
Giovanni Falcone 7, int. 9 e pertinenziale autorimessa), di proprietà della sig.ra , Parte_2
è a lei assegnata ed il sig. si impegna a spostare la residenza anagrafica Parte_1
presso altro indirizzo;
3. la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con stabile collocazione abitativa e residenza principale con la madre, presso la casa famigliare;
4. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei Per_1
suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé;
5. la figlia trascorrerà con il padre: a. i pomeriggi di martedì e sabato Per_1
dalle ore 16:00 alle ore 20:00, in periodo scolastico;
b. la giornata del lunedì, dalle ore 9:30 alle ore 18:30, in periodo extra-scolastico; c. un periodo di una settimana (sabato-sabato) nel corso delle vacanze estive in data da concordarsi;
e ciò salvo diverse modalità e disponibilità concordate di volta in volta con la madre e sempre e comunque fatta salva la disponibilità, la volontà e l'assenso della figlia minore medesima, in ragione della sua età matura;
6. il padre Parte_1
contribuirà al mantenimento ordinario della figlia mediante la corresponsione della Per_1
somma mensile di eu. 300,00 (trecento/00) in favore della madre . Tale somma Parte_2
sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata di anno in anno secondo l'indice di rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
7. le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno invece suddivise tra i genitori secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
8. l'assegno unico ed eventuali altre sovvenzioni ed agevolazioni, laddove spettanti, saranno percepiti dalla madre , mentre spettano Parte_2
ad entrambi i genitori in ragione del 50% le eventuali detrazioni IRPEF per figli a carico;
9. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche nei confronti della figlia minore;
10. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Donà di Piave, al suo passaggio in giudicato.
Così deciso il 1° aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison