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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
10037/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07.3.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10037/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] il [...] ivi residente via Vigevano n. Parte_1
8, c. f. , col patrocinio dell'avv. Ignazio Greco come da procura in atti de- C.F._1
positata , domiciliato presso il suo studio in Catania via Santa Maria Della Catena n. 143;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21 , in giudizio rappresen- P.IVA_1
tato e difeso dai Funzionari , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , n. q. di funzio- Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
nari delegati ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 203 del 30/09/2005 , convertito in legge n. 248/2005 ,
nominati con ordine di servizio del Direttore della Sede provinciale di Catania n. 2019/2100/0000
41 del 27/11/2019, depositato pressa la cancelleria dell'intestato Tribunale in data 07/01/2020 , ed elettivamente domiciliato in Catania presso la Sede Piazza della Repubblica 26 ; Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 .10.2024 parte ricorrente chiedeva che “ il Giudice adìto , in accogli-
mento del presente ricorso, voglia condannare in persona del suo legale rappresentante p. t. CP_1
a pagare al ricorrente le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili dalla presenta-
zione della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo, oltre gli interessi legali e rivaluta-
zione monetaria.”
Premetteva in fatto di presentare patologie che lo rendevano invalido nella misura del 74% e di avere presentato nel marzo del 2022 la domanda per ottenere i benefici economici previsti per gli invalidi civili.
Sottoposto a visita medica dell'8 giugno 2022 , è stato riconosciuto invalido al 67% e soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità. Avverso tale verbale di accertamento il ricorrente odierno presentava ricorso par ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avanti al Giudice del lavoro di
Catania. Il procedimento veniva iscritto a ruolo al n. 8071/2022 ed a seguito dell'accertamento peritale disposto, veniva riconosciuto invalido al 75%.
Tale perizia non contestata dalle parti veniva omologata dal Giudice con decreto 18 maggio 2023 ,
che veniva notificato dal ricorrente all'istituto in data 20 maggio 2023 , assieme la relazione di consulenza tecnica.
A questo punto il ricorrente presentava l'istanza nella forma del modulo “ AP70” per ottenere il pa-
gamento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili , ritenendo di possedere anche i requisiti reddituali socio economici necessari , richiesti dalla normativa vigente per l'erogazione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili . Documentava in giudizio il proprio stato di disoccupazione attraverso il modello ISEE e Certificazione Unica, produceva altresì in atti l'iscrizione all'ufficio di collocamento invalidi civili disoccupati.
Precisava che in data 02.7.2023 rigettava la domanda del ricorrente , quest'ultimo presentava CP_1
ricorso amministrativo avverso il rigetto e non ricevendo alcun riscontro si rivolgeva al Tribunale
CP_ Lavoro competente per ottenere la sentenza di condanna dell' al pagamento delle provvidenze economiche previste da invalidi civili con interessi e rivalutazione . CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Istituto deduceva che per l'anno 2023 il ricorrente non era in possesso dei requisiti reddituali necessari per godere delle somme richieste a titolo di assegno mensile di assistenza.
Il ricorrente odierno aveva percepito per il 2022 e 2023 importi superiori al limite reddituale ri-
chiesto dalla normativa in vigore per gli anni di riferimento . Tale situazione era stata determinata dalla percezione del trattamento AS nel 2022 e 2023 , sebbene il ricorrente dichiarava di non svolgere attività lavorativa nel modello AP70 inviato il 13.06.2023.
CP_ non ha potuto accogliere la domanda presentata dal ricorrente odierno in tale data per ragioni legate alla percezione del trattamento AS , nonostante la sussistenza del requisito sanitario mai contestato dall' . Il rigetto dell'istanza , avvenuto per ragioni legate alla mancanza di requisiti CP_1
reddituali è stato comunicato con lettera recante data 27 giugno 2023.
Successivamente il ricorrente con pec del 02.09.2024 ha inviato all'Istituto previdenziale nuovo
CP_
Mod. Ap70, a sua volta chiedeva integrazione di documentazione per la variazione della situazione economica descritta e chiedeva a tal fine invio modello mAP93 al fine di provvedere alla liquidazione .
Il ricorrente successivamente ha proposto ricorso giudiziale in data 27.10.2024 per il rigetto della domanda comunicatogli in data 2 luglio 2023.
CP_ Subito dopo avere proposto il ricorso giudiziale , l' inviava al ricorrente un sollecito con pec
16.01.2025 , ottenendo da questi l'invio del modelloAP93 , consentendo la liquidazione dell'asse-
gno come da documentazione che allegava. La prestazione dell'assegno mensile di assistenza decorreva da febbraio 2025 ed è stata nei fatti erogata e percepita , come le parti stesse hanno dichia rato all'udienza di discussione, la parte odierna resistente chiedeva pertanto il rigetto del ricorso in quanto infondata con condanna alle spese di giudizio .
Successivamente delegata per discussione e decisione del procedimento , all'udienza odierna del 7
marzo 2025 le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato . All'esito di camera di consiglio, il giudizio veniva definito con la presente sentenza resa ex art. 429 c.p.c , mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗ Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Alla luce della documentazione depositata in atti dall'Ente resistente appare legittimo l'iniziale rigetto della prestazione richiesta dal ricorrente odierno per la mancanza dei requisiti reddituali.
In ogni caso dopo il deposito del ricorso l' ha inviato un sollecito al ricorrente con PE , CP_1
documentato in atti , per ricevere il modello AP93 a corredo della mutata condizione economica.
Completata l'istruttoria l' ha potuto procedere alla liquidazione ed il pagamento ha avuto CP_1
decorrenza da febbraio 2025 secondo le previsioni di legge .
Il comportamento dell'Ente non risulta contrario alla volontà del legislatore in tutte le fasi del rap-
porto intercorso con il ricorrente odierno.
Occorre infatti richiamare l'art. 9 D.L. 791/1991 , convertito in legge 54/1991 secondo il quale l'assegno mensile di assistenza risulta incompatibile con qualsiasi altro trattamento pensionistico legato ad uno stato invalidante , erogato da qualsiasi tipo di gestione previdenziale , indipendente-
mente dall'ammontare della prestazione beneficiata.
In questo quadro si innesta la situazione del ricorrente che nel 2023 percepiva il trattamento AS
e non possedeva i requisiti economici per ottenere l'assegno di assistenza richiesto , la situazione reddituale era superiore ai limiti previsti per gli anni di riferimento 2022 e 2023.
La percezione del trattamento AS che ha creato l'incompatibilità è documentata in giudizio dall'Ente con l'estratto conto previdenziale ( n. 1 indicato in memoria costituzione ) ed il CP_1
modello AP70 del 13.6.2023 ( n. 2 ).
Limite di reddito annuo personale per invalidi parziali 2023 era € 5.391,88 ; il limite di reddito personale annuo previsto per il 2022, per l'invalido parziale, era di euro 5010,20.
Dall'estratto conto previdenziale si evince per il 2022: Contr, AS ed in corrispondenza della retribuzione / reddito € 18.215,00 per il 2022 ; Contr. AS, retribuzione / reddito € 11.293,30 per il 2023.
Successivamente al mancato accoglimento, che l' per legge non poteva che comunicare , il CP_1
ricorrente ha inoltrato una nuova istanza ,con modello AP70, cui l' documenta il riscontro CP_1
con pec 18.9.2024 , chiedendo documentazione in riferimento alla mutata condizione economica ,
con modello AP93 , per provvedere alla liquidazione . CP_ Il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell' depositando il ricorso giudiziale in data
CP_ 27.10.2023 . Dopo il deposito del ricorso l' ha inviato ulteriore sollecito con pec 16.01.2025
( n. 5 ) cui il ricorrente dava risposta documentando la mutata situazione economica con modello
AP93, rispondendo in data 17.1.2025.
Alla istruttoria ultimata l'Ente ha inviato la liquidazione dell'assegno documentata da Mod. TP150
che si trova in giudizio allegato alla memoria di costituzione.
L'assegno di assistenza quale invalido parziale erogato al ricorrente n. 044-210007308493 , Cat.
CP_ INVCIV, ha decorrenza dall'1 febbraio ed è stato versato dall' al ricorrente odierno, pertanto decorre dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93 , in conformità al messaggio Hermes n. 001487 del 04/04/2017 che risulta in atti allegato.
Il comportamento dell'ente che ha liquidato l'assegno di assistenza mensile dinanzi la sussistenza di requisiti sanitari ed altresì economici si presenta conforme a legge ed immune da censure .
Il ricorso pertanto non trova fondamento e non può essere accolto .
Sotto il profilo degli interessi legali ed altri accessori si osserva quanto segue .
L'art. 16 , comma 6 legge 412/1991 , modificato dall'art. 1 , comma 783 . Legge 296/2006 dispone
“6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali sulle prestazioni dovute , a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'ado-
zione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, docu
menti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti
, qualità e stati soggettivi , già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre
Pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 , co. 2, della
legge n. 241/1990 , e successive modificazioni .Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli
interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento . Gli enti
indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della docu-
tentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è
portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al ristoro del maggior danno subito dal
titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito .”.
Nella fattispecie la domanda presentata con modello AP70 del 13.6. 2023 non possedeva i requisiti completi previsti dalla legge per essere esitata favorevolmente a seguito del superamento di dati reddituali che l?istituto ha provato in giudizio .
La successiva domanda AP70 inviata dal ricorrente all'agenzia di Mascalucia con pec 02.09.2024
risulta completa di tutti i suoi elementi solo successivamente al 17.01.2025, data in cui il ricorrente documenta il cambiamento della situazione reddituale , consentendo la chiusura della pratica amministrativa in suo favore in data 29.1.2025 , come da modello di liquidazione di assegno di assistenza quale invalido parziale Mod. TP150.
Pertanto il ricorrente non ha diritto ad ulteriori interessi arretrati ed accessori poiché solo nel 2025
la domanda si presentava completa di tutti i requisiti economici previsti dalla legge , oltre il
CP_ requisito sanitario , mai contestato dall'
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento e deve essere rigettato .
Alla luce dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P. Q. M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10037/2024 R.G. lavoro , ritenuta la propria competenza , così provvede:
Rigetta il ricorso ed ogni domanda formulata dal ricorrente;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio .
Catania 07.03.2024 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07.3.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10037/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] il [...] ivi residente via Vigevano n. Parte_1
8, c. f. , col patrocinio dell'avv. Ignazio Greco come da procura in atti de- C.F._1
positata , domiciliato presso il suo studio in Catania via Santa Maria Della Catena n. 143;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21 , in giudizio rappresen- P.IVA_1
tato e difeso dai Funzionari , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , n. q. di funzio- Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
nari delegati ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 203 del 30/09/2005 , convertito in legge n. 248/2005 ,
nominati con ordine di servizio del Direttore della Sede provinciale di Catania n. 2019/2100/0000
41 del 27/11/2019, depositato pressa la cancelleria dell'intestato Tribunale in data 07/01/2020 , ed elettivamente domiciliato in Catania presso la Sede Piazza della Repubblica 26 ; Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 .10.2024 parte ricorrente chiedeva che “ il Giudice adìto , in accogli-
mento del presente ricorso, voglia condannare in persona del suo legale rappresentante p. t. CP_1
a pagare al ricorrente le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili dalla presenta-
zione della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo, oltre gli interessi legali e rivaluta-
zione monetaria.”
Premetteva in fatto di presentare patologie che lo rendevano invalido nella misura del 74% e di avere presentato nel marzo del 2022 la domanda per ottenere i benefici economici previsti per gli invalidi civili.
Sottoposto a visita medica dell'8 giugno 2022 , è stato riconosciuto invalido al 67% e soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità. Avverso tale verbale di accertamento il ricorrente odierno presentava ricorso par ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avanti al Giudice del lavoro di
Catania. Il procedimento veniva iscritto a ruolo al n. 8071/2022 ed a seguito dell'accertamento peritale disposto, veniva riconosciuto invalido al 75%.
Tale perizia non contestata dalle parti veniva omologata dal Giudice con decreto 18 maggio 2023 ,
che veniva notificato dal ricorrente all'istituto in data 20 maggio 2023 , assieme la relazione di consulenza tecnica.
A questo punto il ricorrente presentava l'istanza nella forma del modulo “ AP70” per ottenere il pa-
gamento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili , ritenendo di possedere anche i requisiti reddituali socio economici necessari , richiesti dalla normativa vigente per l'erogazione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili . Documentava in giudizio il proprio stato di disoccupazione attraverso il modello ISEE e Certificazione Unica, produceva altresì in atti l'iscrizione all'ufficio di collocamento invalidi civili disoccupati.
Precisava che in data 02.7.2023 rigettava la domanda del ricorrente , quest'ultimo presentava CP_1
ricorso amministrativo avverso il rigetto e non ricevendo alcun riscontro si rivolgeva al Tribunale
CP_ Lavoro competente per ottenere la sentenza di condanna dell' al pagamento delle provvidenze economiche previste da invalidi civili con interessi e rivalutazione . CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Istituto deduceva che per l'anno 2023 il ricorrente non era in possesso dei requisiti reddituali necessari per godere delle somme richieste a titolo di assegno mensile di assistenza.
Il ricorrente odierno aveva percepito per il 2022 e 2023 importi superiori al limite reddituale ri-
chiesto dalla normativa in vigore per gli anni di riferimento . Tale situazione era stata determinata dalla percezione del trattamento AS nel 2022 e 2023 , sebbene il ricorrente dichiarava di non svolgere attività lavorativa nel modello AP70 inviato il 13.06.2023.
CP_ non ha potuto accogliere la domanda presentata dal ricorrente odierno in tale data per ragioni legate alla percezione del trattamento AS , nonostante la sussistenza del requisito sanitario mai contestato dall' . Il rigetto dell'istanza , avvenuto per ragioni legate alla mancanza di requisiti CP_1
reddituali è stato comunicato con lettera recante data 27 giugno 2023.
Successivamente il ricorrente con pec del 02.09.2024 ha inviato all'Istituto previdenziale nuovo
CP_
Mod. Ap70, a sua volta chiedeva integrazione di documentazione per la variazione della situazione economica descritta e chiedeva a tal fine invio modello mAP93 al fine di provvedere alla liquidazione .
Il ricorrente successivamente ha proposto ricorso giudiziale in data 27.10.2024 per il rigetto della domanda comunicatogli in data 2 luglio 2023.
CP_ Subito dopo avere proposto il ricorso giudiziale , l' inviava al ricorrente un sollecito con pec
16.01.2025 , ottenendo da questi l'invio del modelloAP93 , consentendo la liquidazione dell'asse-
gno come da documentazione che allegava. La prestazione dell'assegno mensile di assistenza decorreva da febbraio 2025 ed è stata nei fatti erogata e percepita , come le parti stesse hanno dichia rato all'udienza di discussione, la parte odierna resistente chiedeva pertanto il rigetto del ricorso in quanto infondata con condanna alle spese di giudizio .
Successivamente delegata per discussione e decisione del procedimento , all'udienza odierna del 7
marzo 2025 le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato . All'esito di camera di consiglio, il giudizio veniva definito con la presente sentenza resa ex art. 429 c.p.c , mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗ Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Alla luce della documentazione depositata in atti dall'Ente resistente appare legittimo l'iniziale rigetto della prestazione richiesta dal ricorrente odierno per la mancanza dei requisiti reddituali.
In ogni caso dopo il deposito del ricorso l' ha inviato un sollecito al ricorrente con PE , CP_1
documentato in atti , per ricevere il modello AP93 a corredo della mutata condizione economica.
Completata l'istruttoria l' ha potuto procedere alla liquidazione ed il pagamento ha avuto CP_1
decorrenza da febbraio 2025 secondo le previsioni di legge .
Il comportamento dell'Ente non risulta contrario alla volontà del legislatore in tutte le fasi del rap-
porto intercorso con il ricorrente odierno.
Occorre infatti richiamare l'art. 9 D.L. 791/1991 , convertito in legge 54/1991 secondo il quale l'assegno mensile di assistenza risulta incompatibile con qualsiasi altro trattamento pensionistico legato ad uno stato invalidante , erogato da qualsiasi tipo di gestione previdenziale , indipendente-
mente dall'ammontare della prestazione beneficiata.
In questo quadro si innesta la situazione del ricorrente che nel 2023 percepiva il trattamento AS
e non possedeva i requisiti economici per ottenere l'assegno di assistenza richiesto , la situazione reddituale era superiore ai limiti previsti per gli anni di riferimento 2022 e 2023.
La percezione del trattamento AS che ha creato l'incompatibilità è documentata in giudizio dall'Ente con l'estratto conto previdenziale ( n. 1 indicato in memoria costituzione ) ed il CP_1
modello AP70 del 13.6.2023 ( n. 2 ).
Limite di reddito annuo personale per invalidi parziali 2023 era € 5.391,88 ; il limite di reddito personale annuo previsto per il 2022, per l'invalido parziale, era di euro 5010,20.
Dall'estratto conto previdenziale si evince per il 2022: Contr, AS ed in corrispondenza della retribuzione / reddito € 18.215,00 per il 2022 ; Contr. AS, retribuzione / reddito € 11.293,30 per il 2023.
Successivamente al mancato accoglimento, che l' per legge non poteva che comunicare , il CP_1
ricorrente ha inoltrato una nuova istanza ,con modello AP70, cui l' documenta il riscontro CP_1
con pec 18.9.2024 , chiedendo documentazione in riferimento alla mutata condizione economica ,
con modello AP93 , per provvedere alla liquidazione . CP_ Il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell' depositando il ricorso giudiziale in data
CP_ 27.10.2023 . Dopo il deposito del ricorso l' ha inviato ulteriore sollecito con pec 16.01.2025
( n. 5 ) cui il ricorrente dava risposta documentando la mutata situazione economica con modello
AP93, rispondendo in data 17.1.2025.
Alla istruttoria ultimata l'Ente ha inviato la liquidazione dell'assegno documentata da Mod. TP150
che si trova in giudizio allegato alla memoria di costituzione.
L'assegno di assistenza quale invalido parziale erogato al ricorrente n. 044-210007308493 , Cat.
CP_ INVCIV, ha decorrenza dall'1 febbraio ed è stato versato dall' al ricorrente odierno, pertanto decorre dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93 , in conformità al messaggio Hermes n. 001487 del 04/04/2017 che risulta in atti allegato.
Il comportamento dell'ente che ha liquidato l'assegno di assistenza mensile dinanzi la sussistenza di requisiti sanitari ed altresì economici si presenta conforme a legge ed immune da censure .
Il ricorso pertanto non trova fondamento e non può essere accolto .
Sotto il profilo degli interessi legali ed altri accessori si osserva quanto segue .
L'art. 16 , comma 6 legge 412/1991 , modificato dall'art. 1 , comma 783 . Legge 296/2006 dispone
“6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali sulle prestazioni dovute , a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'ado-
zione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, docu
menti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti
, qualità e stati soggettivi , già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre
Pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 , co. 2, della
legge n. 241/1990 , e successive modificazioni .Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli
interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento . Gli enti
indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della docu-
tentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è
portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al ristoro del maggior danno subito dal
titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito .”.
Nella fattispecie la domanda presentata con modello AP70 del 13.6. 2023 non possedeva i requisiti completi previsti dalla legge per essere esitata favorevolmente a seguito del superamento di dati reddituali che l?istituto ha provato in giudizio .
La successiva domanda AP70 inviata dal ricorrente all'agenzia di Mascalucia con pec 02.09.2024
risulta completa di tutti i suoi elementi solo successivamente al 17.01.2025, data in cui il ricorrente documenta il cambiamento della situazione reddituale , consentendo la chiusura della pratica amministrativa in suo favore in data 29.1.2025 , come da modello di liquidazione di assegno di assistenza quale invalido parziale Mod. TP150.
Pertanto il ricorrente non ha diritto ad ulteriori interessi arretrati ed accessori poiché solo nel 2025
la domanda si presentava completa di tutti i requisiti economici previsti dalla legge , oltre il
CP_ requisito sanitario , mai contestato dall'
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento e deve essere rigettato .
Alla luce dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P. Q. M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10037/2024 R.G. lavoro , ritenuta la propria competenza , così provvede:
Rigetta il ricorso ed ogni domanda formulata dal ricorrente;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio .
Catania 07.03.2024 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo