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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8577/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico g.o.p. Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8577/2018 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANNI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to/gli avv.ti BONA CP_1 C.F._2
ARONNE e VESCIA RICCARDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice in foglio di precisazione delle conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare che, a fronte dell'atto di compravendita datato
10.09.2005 innanzi al Notaio, dott. iscritto al n. 10260 Serie 1T, e Persona_1
registrato in data 27.09.2005, il sig. si sia impegnato a corrispondere alla CP_1 sig.ra la somma di € 10.875,00 senza nel concreto provvedervi e, Parte_1 per l'effetto, condannare il sig. alla corresponsione della somma di € CP_1
10.875,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria: Si richiede, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, l'ordine di esibizione a controparte od al terzo ai termini di legge dell'estratto conto dal quale si evince l'uscita reale delle somme di cui all'assegno depositato da parte avversa (doc. 2 comparsa avv.). In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”
Conclusioni di parte convenuta in foglio di precisazione delle conclusioni: “Nel merito: preso atto delle eccezioni sollevate nelle memorie istruttorie e nella comparsa di pagina 1 di 7 costituzione relativamente alle prove dedotte da parte avversa, ritenuta l'inammissibilità delle stesse, respingersi le domande tutte formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e di onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra esponeva di Parte_1
aver ceduto - unitamente ai sigg.ri e - la quota complessiva di ¾ di Parte_2 Pt_3 alcune porzioni di immobili al prezzo di € 37.500,00 , al sig. già proprietario CP_1
di ¼ delle medesime;
che tali beni provenivano dalla successione in morte dei sig.ri
[...]
e ; che l'acquisto si perfezionava con rogito in Per_2 CP_2 Persona_3
data 10.09.2005 innanzi al Notaio registrato in data 27.09.2005; che, nel rogito i Per_1
venditori davano atto che il prezzo era già stato versato e ne rilasciavano quietanza;
che, il sig. non disponendo nell'immediato della predetta somma, s'impegnava CP_1 oralmente a versare, entro pochi giorni dal rogito, l'importo di € 10.875,00= a ciascuno dei venditori;
che in data 13.09.2005 l'acquirente versava € 10.875,00 in favore di _4
; che in data 15.09.2005 versava € 10.875,00 in favore di;
che nulla le
[...] Parte_2
veniva corrisposto;
che, nonostante i numerosi solleciti in tal senso, ella si vedeva costretta a proporre istanza di negoziazione assistita con esito negativo;
deduceva un indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. di parte convenuta. Instava, dunque, nella richiesta, nella denegata ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto insussistente un patto specifico alla corresponsione di detta somma, per la condanna del alla restituzione dell'indebito CP_1
arricchimento quantificato secondo il valore attuale della quota alienata in suo favore dalla stessa. In via subordinata, chiedeva l'annullamento del contratto per dolo dell'acquirente posto in essere con raggiro. Chiedeva la prova per testimoni, considerata altresì l'esistenza delle ricevute di pagamento nei confronti degli altri venditori, con data successiva al rogito, rappresentanti principio di prova scritta. Concludeva chiedendo, in via principale, che fosse accertato e dichiarato che, a fronte dell'atto di compravendita, si era CP_1 impegnato a corrispondere a la somma di € 10.875,00 senza nel Parte_1 concreto provvedervi e per l'effetto la condanna di a corrispondere l'indicata CP_1
somma gravata di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via subordinata chiedeva l'accertamento e declaratoria che nulla era stato corrisposto da a CP_1 [...]
a fronte dell'accordo a latere pattuito in costanza dell'atto di compravendita Parte_1
con conseguente declaratoria di annullamento del contratto de quo con ogni conseguenza di
Legge. pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva contestando le CP_1 domande dell'attrice e assumendo che il prezzo della compravendita era stato pagato per intero e quietanzato in atto notarile;
che, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso, che non era stata interposta. Produceva assegno Bipop Carire n. 0080599812-07 tratto sul C/C
3530353 dell'importo di € 9375,00 emesso in favore dell'attrice assumendo che il restante importo di € 1.500,00= era stato pagato in contanti;
chiedeva il rigetto della domanda di adempimento in via principale considerata la quietanza in atto notarile e l' assegno e il rigetto della domanda di annullamento del contratto per intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione ex art. 1442 c.c. essendo stata la domanda proposta, per la prima volta, solamente con l'atto di citazione, 13 anni dopo l'atto notarile e perchè richiedeva il litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc.; si opponeva alla prova orale in quanto inammissibile in ragione della quietanza in atto pubblico, stante l'assenza di accordo scritto sul prezzo peraltro non indicato.
Ammessa la prova orale dedotta da parte attrice limitatamente ai capitoli 6), 7) e 8), escussi i testi e l'interpello del sig. , le parti precisavano le conclusioni (sostanzialmente CP_1
confermative di quelle dedotte in atti) e parte convenuta rinunciava alla domanda di annullamento del contratto instando per le ulteriori.
A seguito della riassegnazione a codesto giudicante, la causa, già in decisione, con provvedimento del 25.10.2023 è stata rimessa sul ruolo istruttorio e, all'udienza del
07.11.2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni già precisate senza l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., non richiesti avendo le parti già in precedenza provveduto al deposito delle memorie conclusionali.
§. Osserva questo Tribunale che la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto notarile, soggiace, tra le parti art. 1417 c.c., al divieto di prova testimoniale stabilito dall'art. 2722
c.c., trattandosi di un elemento essenziale del contratto, che, per il comb. disp. dell'art. 1350
c.c., n. 1 e art. 1414 c.c., comma 2, deve necessariamente risultare per iscritto (Cass. SU n.
7246 del 2007; Cass. n. 3234 del 201.5; Cass. n. 21442 del 2010; Cass. n. 5539 del 2004).
Da ciò, la prova dell'accordo simulatorio dev'essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o, comunque, dalla parte contro la quale è esibita (Cass. n. 642 del 2000; Cass. n. 11658 del 2002; nel passato, Cass.
n. 1690 del 1991; più di recente, Cass. 13459 del 2006; Cass. n. 12487 del 2007).
Trovano applicazione le norme previste dagli artt. 2721 c.c. e segg. con le relative eccezioni,
pagina 3 di 7 a partire da quella stabilita dall'art. 2724 c.c., n. 3, per cui in caso di perdita incolpevole del documento, la prova dell'accordo simulatorio, pur se si tratta di contratto che doveva essere stipulato in forma scritta a pena di nullità può essere legittimamente fornita, a norma dell'art. 2724 c.c., n. 3, con il ricorso alla testimonianza (Cass. n. 13459 del 2006; conf., Cass. n. 1690 del 1991; Cass. n. 5792 del 1981) e, di conseguenza, ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., alle presunzioni (Cass. n. 642 del 2000).
Nella pronuncia n. 18213/2015 le SS.UU. hanno affermato che il procedimento simulatorio si sostanzia, “in un accordo simulatorio e in una successiva, quanto unica, convenzione negoziale, tanto nell'ipotesi di simulazione assoluta (assenza di effetti negoziali) quanto di simulazione relativa (produzione di effetti diversi da quelli riconducibili al negozio apparente)”; che “la cd. controdichiarazione non è altro che uno strumento probatorio idoneo a fornire la "chiave di lettura" del negozio apparente, caratterizzata dalla sua eventualità e dalla irrilevanza della contestuale partecipazione alla sua stesura di tutti i soggetti protagonisti dell'accordo - tanto che l'atto contro dichiarativo può anche provenire da uno solo di essi, e sostanziarsi in una dichiarazione unilaterale, perciò solo priva di ogni veste contrattuale” (principi tutti ribaditi da Cass. Sez. Un. 236011/201)”; ha, altresì, affermato che, con riferimento alla simulazione relativa del prezzo di una compravendita immobiliare, essendo il prezzo un elemento essenziale della vendita, “anch'esso deve risultare per iscritto e per intero quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente che quest'ultima sussista in relazione alla manifestazione di volontà di vendere e di acquistare) che l'atto apparente deve contenere i requisiti di sostanza e di forma di quello effettivamente voluto dalle parti essendo questo “il senso della disposizione di cui all'articolo 1414 c.c., comma 2, nella parte in cui, consentendo la produzione degli effetti del contratto "diverso da quello apparente" che "le parti abbiano voluto concludere", impone, di tale contratto dissimulato, la sussistenza " dei requisiti di sostanza e di forma", che non possono essere ricercati se non nell'unica convenzione negoziale materialmente stipulata”.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 con riferimento all'ipotesi di simulazione oggettiva del prezzo (nella specie: canone di locazione), ha ribadito che la natura della controdichiarazione contenente l'indicazione del prezzo realmente convenuto è quella, e solo quella, “di un atto destinato, in caso di controversia tra le parti, alla prova della
(dis)simulazione parziale dell'oggetto dell'obbligazione (nella specie, il prezzo della locazione”: la funzione della controdichiarazione resta “rigorosamente limitata al piano
pagina 4 di 7 interpretativo (quello che consente, cioè, di disvelare e far prevalere la realtà sull'apparenza) e al piano probatorio (attesane la indefettibilità in caso di controversia insorta successivamente tra le parti, cui non è consentita la prova per testimoni o per presunzioni, salva illiceità del negozio.
In senso conforme si richiama anche Cass 5/03/2019 n.6357 secondo cui la controdichiarazione costituisce “atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale” e può provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. La pronuncia ora citata ha, però, precisato che, “per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta”.
Alla luce di tanto non costituisce controdichiarazione nel senso di atto di accertamento o ricognitivo dell'accordo simulatorio sul prezzo ovverosia di prova di tale accordo le quietanze di del 13.09.2005 e di del 15.09.20055 trattandosi Parte_2 Persona_4 di mere presunzioni inidonee a dimostrare l'accordo simulatorio (come asserito da Cass S.U.
18213/2015 già citata nonché da Cass. 21253/2019 e Cass. 22950/2019).
Nella fattispecie parte attrice fa riferimento ad un accordo solo orale con i comparenti ma non può sfuggire l'eccessiva contraddittorietà delle tesi sviluppate in corso di causa dalla signora la quale ha dapprima affermato (atto introduttivo pag 2 e pag 5), che oggetto Pt_1 dell'accordo orale fosse il prezzo della compravendita dichiarato in atto pubblico e di cui è quietanza;
di seguito ha dedotto che detto accordo “prevedeva la corresponsione della somma ulteriore rispetto a quella quietanzata in sede di rogito e pari ad euro
10.875,00”(prima memoria istruttoria) e in tal senso ha articolato i relativi capitoli di prova, per poi introdurre in memoria conclusionale per la prima volta l'esistenza di“un accordo in virtù del quale, in aggiunta a ciò, doveva essere corrisposta, a ciascuno dei tre venditori
(ognuno per ¼ del diritto di comproprietà), la somma di € 18.750,00. Solo considerando il totale che il signor si è obbligato a versare a titolo di prezzo verso il trasferimento CP_1 della proprietà, ovvero € 12.500,00 + € 18.750,00 a ciascuno dei venditori, si può dire che vi è un prezzo apparente, conoscibile a chiunque (quello indicato nell'atto pubblico) e uno invece noto solo ai contraenti, quello reale”.
In tale contesto si osserva che nel caso in cui il prezzo di compravendita risultante dall'atto pagina 5 di 7 notarile non fosse stato versato, come dedotto in citazione, il credito di parte attrice sarebbe stato pari ad euro 12.500 e non ad euro 10.875. Se come poi come la stessa parte afferma,
l'accordo orale a latere, avesse riguardato la differenza tra l'importo indicato nel rogito e quello pattuito ma non indicato, non si comprende quale dei predetti importi - euro
18.750,00 e euro 10.875,0 - sarebbe spettato ai venditori. In ogni caso, le ipotesi formulate integrano argomentazioni presuntive, peraltro, come detto, fortemente contraddittorie e non validamente supportate da un inequivoco atto ricognitivo o di accertamento del maggiore e/o effettivo prezzo pattuito per la compravendita.; né le quietanze rilasciate ai signori e Pt_2
possono assurgere a prova diretta di una diversa pattuizione del prezzo - che Persona_4
non viene mai indicato né lo si desume dagli atti –, stante la necessità di una controdichiarazione scritta.
Deve, dunque, escludersi l'invocabilità delle stesse quietanze quale principio di prova scritto così da ritenere ammissibile la prova per testi e per presunzioni ex art. 2724 e 2729 c.c.. sulla scorta dell'insegnamento della Cass. n. 7093/2017 la quale ha affermato che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam (quale è il contratto di compravendita immobiliare), la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicchè la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c.. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite;
qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 2724 citato, n. 3 cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a fare valere l'illiceità del negozio (Cass. n. 10240 del 04/05/2007; nello stesso senso, n. 954/1995; n. 2998/1988).
La pronuncia, ha evidenziato che, in presenza di una simulazione “relativa” (e non già assoluta), come quella attinente al prezzo di un contratto (compravendita) richiedente la pagina 6 di 7 forma scritta ad substantiam, come nella fattispecie, la prova dell'accordo simulatorio deve necessariamente essere fornita mediante controdichiarazione scritta, essendo ammessa la prova per testi soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 2724 citato, n. 3 cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a fare valere l'illiceità del negozio, ipotesi non ricorrenti nella fattispecie (In tal senso Cass 22950/19), avendo, peraltro, parte attrice, rinunciato alla domanda di annullamento del contratto in limine litis, che in ogni caso non avrebbe condotto ad una pronuncia difforme dalla presente.
Tanto premesso, non si terrà conto delle risultanze della prova orale inidonee a sorreggere la motivazione.
§. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte convenuta, ai sensi del d.m.55/2014 aggiornato al d.m. n. 147 del 13/08/2022e in applicazione delle tariffe per scaglione fino a € 26.000,00 in € 5.077,00 per compenso (importo medio), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede: rigetta la domanda proposta da parte attrice Parte_1
condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta Parte_1
al pagamento delle spese legali che si liquidano come in parte motiva CP_1
Così deciso in Brescia, il giorno 07/01/2025
Il giudice onorario
Vincenza Tucci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico g.o.p. Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8577/2018 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANNI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to/gli avv.ti BONA CP_1 C.F._2
ARONNE e VESCIA RICCARDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice in foglio di precisazione delle conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare che, a fronte dell'atto di compravendita datato
10.09.2005 innanzi al Notaio, dott. iscritto al n. 10260 Serie 1T, e Persona_1
registrato in data 27.09.2005, il sig. si sia impegnato a corrispondere alla CP_1 sig.ra la somma di € 10.875,00 senza nel concreto provvedervi e, Parte_1 per l'effetto, condannare il sig. alla corresponsione della somma di € CP_1
10.875,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria: Si richiede, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, l'ordine di esibizione a controparte od al terzo ai termini di legge dell'estratto conto dal quale si evince l'uscita reale delle somme di cui all'assegno depositato da parte avversa (doc. 2 comparsa avv.). In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”
Conclusioni di parte convenuta in foglio di precisazione delle conclusioni: “Nel merito: preso atto delle eccezioni sollevate nelle memorie istruttorie e nella comparsa di pagina 1 di 7 costituzione relativamente alle prove dedotte da parte avversa, ritenuta l'inammissibilità delle stesse, respingersi le domande tutte formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e di onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra esponeva di Parte_1
aver ceduto - unitamente ai sigg.ri e - la quota complessiva di ¾ di Parte_2 Pt_3 alcune porzioni di immobili al prezzo di € 37.500,00 , al sig. già proprietario CP_1
di ¼ delle medesime;
che tali beni provenivano dalla successione in morte dei sig.ri
[...]
e ; che l'acquisto si perfezionava con rogito in Per_2 CP_2 Persona_3
data 10.09.2005 innanzi al Notaio registrato in data 27.09.2005; che, nel rogito i Per_1
venditori davano atto che il prezzo era già stato versato e ne rilasciavano quietanza;
che, il sig. non disponendo nell'immediato della predetta somma, s'impegnava CP_1 oralmente a versare, entro pochi giorni dal rogito, l'importo di € 10.875,00= a ciascuno dei venditori;
che in data 13.09.2005 l'acquirente versava € 10.875,00 in favore di _4
; che in data 15.09.2005 versava € 10.875,00 in favore di;
che nulla le
[...] Parte_2
veniva corrisposto;
che, nonostante i numerosi solleciti in tal senso, ella si vedeva costretta a proporre istanza di negoziazione assistita con esito negativo;
deduceva un indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. di parte convenuta. Instava, dunque, nella richiesta, nella denegata ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto insussistente un patto specifico alla corresponsione di detta somma, per la condanna del alla restituzione dell'indebito CP_1
arricchimento quantificato secondo il valore attuale della quota alienata in suo favore dalla stessa. In via subordinata, chiedeva l'annullamento del contratto per dolo dell'acquirente posto in essere con raggiro. Chiedeva la prova per testimoni, considerata altresì l'esistenza delle ricevute di pagamento nei confronti degli altri venditori, con data successiva al rogito, rappresentanti principio di prova scritta. Concludeva chiedendo, in via principale, che fosse accertato e dichiarato che, a fronte dell'atto di compravendita, si era CP_1 impegnato a corrispondere a la somma di € 10.875,00 senza nel Parte_1 concreto provvedervi e per l'effetto la condanna di a corrispondere l'indicata CP_1
somma gravata di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via subordinata chiedeva l'accertamento e declaratoria che nulla era stato corrisposto da a CP_1 [...]
a fronte dell'accordo a latere pattuito in costanza dell'atto di compravendita Parte_1
con conseguente declaratoria di annullamento del contratto de quo con ogni conseguenza di
Legge. pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva contestando le CP_1 domande dell'attrice e assumendo che il prezzo della compravendita era stato pagato per intero e quietanzato in atto notarile;
che, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso, che non era stata interposta. Produceva assegno Bipop Carire n. 0080599812-07 tratto sul C/C
3530353 dell'importo di € 9375,00 emesso in favore dell'attrice assumendo che il restante importo di € 1.500,00= era stato pagato in contanti;
chiedeva il rigetto della domanda di adempimento in via principale considerata la quietanza in atto notarile e l' assegno e il rigetto della domanda di annullamento del contratto per intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione ex art. 1442 c.c. essendo stata la domanda proposta, per la prima volta, solamente con l'atto di citazione, 13 anni dopo l'atto notarile e perchè richiedeva il litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc.; si opponeva alla prova orale in quanto inammissibile in ragione della quietanza in atto pubblico, stante l'assenza di accordo scritto sul prezzo peraltro non indicato.
Ammessa la prova orale dedotta da parte attrice limitatamente ai capitoli 6), 7) e 8), escussi i testi e l'interpello del sig. , le parti precisavano le conclusioni (sostanzialmente CP_1
confermative di quelle dedotte in atti) e parte convenuta rinunciava alla domanda di annullamento del contratto instando per le ulteriori.
A seguito della riassegnazione a codesto giudicante, la causa, già in decisione, con provvedimento del 25.10.2023 è stata rimessa sul ruolo istruttorio e, all'udienza del
07.11.2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni già precisate senza l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., non richiesti avendo le parti già in precedenza provveduto al deposito delle memorie conclusionali.
§. Osserva questo Tribunale che la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto notarile, soggiace, tra le parti art. 1417 c.c., al divieto di prova testimoniale stabilito dall'art. 2722
c.c., trattandosi di un elemento essenziale del contratto, che, per il comb. disp. dell'art. 1350
c.c., n. 1 e art. 1414 c.c., comma 2, deve necessariamente risultare per iscritto (Cass. SU n.
7246 del 2007; Cass. n. 3234 del 201.5; Cass. n. 21442 del 2010; Cass. n. 5539 del 2004).
Da ciò, la prova dell'accordo simulatorio dev'essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o, comunque, dalla parte contro la quale è esibita (Cass. n. 642 del 2000; Cass. n. 11658 del 2002; nel passato, Cass.
n. 1690 del 1991; più di recente, Cass. 13459 del 2006; Cass. n. 12487 del 2007).
Trovano applicazione le norme previste dagli artt. 2721 c.c. e segg. con le relative eccezioni,
pagina 3 di 7 a partire da quella stabilita dall'art. 2724 c.c., n. 3, per cui in caso di perdita incolpevole del documento, la prova dell'accordo simulatorio, pur se si tratta di contratto che doveva essere stipulato in forma scritta a pena di nullità può essere legittimamente fornita, a norma dell'art. 2724 c.c., n. 3, con il ricorso alla testimonianza (Cass. n. 13459 del 2006; conf., Cass. n. 1690 del 1991; Cass. n. 5792 del 1981) e, di conseguenza, ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., alle presunzioni (Cass. n. 642 del 2000).
Nella pronuncia n. 18213/2015 le SS.UU. hanno affermato che il procedimento simulatorio si sostanzia, “in un accordo simulatorio e in una successiva, quanto unica, convenzione negoziale, tanto nell'ipotesi di simulazione assoluta (assenza di effetti negoziali) quanto di simulazione relativa (produzione di effetti diversi da quelli riconducibili al negozio apparente)”; che “la cd. controdichiarazione non è altro che uno strumento probatorio idoneo a fornire la "chiave di lettura" del negozio apparente, caratterizzata dalla sua eventualità e dalla irrilevanza della contestuale partecipazione alla sua stesura di tutti i soggetti protagonisti dell'accordo - tanto che l'atto contro dichiarativo può anche provenire da uno solo di essi, e sostanziarsi in una dichiarazione unilaterale, perciò solo priva di ogni veste contrattuale” (principi tutti ribaditi da Cass. Sez. Un. 236011/201)”; ha, altresì, affermato che, con riferimento alla simulazione relativa del prezzo di una compravendita immobiliare, essendo il prezzo un elemento essenziale della vendita, “anch'esso deve risultare per iscritto e per intero quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente che quest'ultima sussista in relazione alla manifestazione di volontà di vendere e di acquistare) che l'atto apparente deve contenere i requisiti di sostanza e di forma di quello effettivamente voluto dalle parti essendo questo “il senso della disposizione di cui all'articolo 1414 c.c., comma 2, nella parte in cui, consentendo la produzione degli effetti del contratto "diverso da quello apparente" che "le parti abbiano voluto concludere", impone, di tale contratto dissimulato, la sussistenza " dei requisiti di sostanza e di forma", che non possono essere ricercati se non nell'unica convenzione negoziale materialmente stipulata”.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 con riferimento all'ipotesi di simulazione oggettiva del prezzo (nella specie: canone di locazione), ha ribadito che la natura della controdichiarazione contenente l'indicazione del prezzo realmente convenuto è quella, e solo quella, “di un atto destinato, in caso di controversia tra le parti, alla prova della
(dis)simulazione parziale dell'oggetto dell'obbligazione (nella specie, il prezzo della locazione”: la funzione della controdichiarazione resta “rigorosamente limitata al piano
pagina 4 di 7 interpretativo (quello che consente, cioè, di disvelare e far prevalere la realtà sull'apparenza) e al piano probatorio (attesane la indefettibilità in caso di controversia insorta successivamente tra le parti, cui non è consentita la prova per testimoni o per presunzioni, salva illiceità del negozio.
In senso conforme si richiama anche Cass 5/03/2019 n.6357 secondo cui la controdichiarazione costituisce “atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale” e può provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. La pronuncia ora citata ha, però, precisato che, “per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta”.
Alla luce di tanto non costituisce controdichiarazione nel senso di atto di accertamento o ricognitivo dell'accordo simulatorio sul prezzo ovverosia di prova di tale accordo le quietanze di del 13.09.2005 e di del 15.09.20055 trattandosi Parte_2 Persona_4 di mere presunzioni inidonee a dimostrare l'accordo simulatorio (come asserito da Cass S.U.
18213/2015 già citata nonché da Cass. 21253/2019 e Cass. 22950/2019).
Nella fattispecie parte attrice fa riferimento ad un accordo solo orale con i comparenti ma non può sfuggire l'eccessiva contraddittorietà delle tesi sviluppate in corso di causa dalla signora la quale ha dapprima affermato (atto introduttivo pag 2 e pag 5), che oggetto Pt_1 dell'accordo orale fosse il prezzo della compravendita dichiarato in atto pubblico e di cui è quietanza;
di seguito ha dedotto che detto accordo “prevedeva la corresponsione della somma ulteriore rispetto a quella quietanzata in sede di rogito e pari ad euro
10.875,00”(prima memoria istruttoria) e in tal senso ha articolato i relativi capitoli di prova, per poi introdurre in memoria conclusionale per la prima volta l'esistenza di“un accordo in virtù del quale, in aggiunta a ciò, doveva essere corrisposta, a ciascuno dei tre venditori
(ognuno per ¼ del diritto di comproprietà), la somma di € 18.750,00. Solo considerando il totale che il signor si è obbligato a versare a titolo di prezzo verso il trasferimento CP_1 della proprietà, ovvero € 12.500,00 + € 18.750,00 a ciascuno dei venditori, si può dire che vi è un prezzo apparente, conoscibile a chiunque (quello indicato nell'atto pubblico) e uno invece noto solo ai contraenti, quello reale”.
In tale contesto si osserva che nel caso in cui il prezzo di compravendita risultante dall'atto pagina 5 di 7 notarile non fosse stato versato, come dedotto in citazione, il credito di parte attrice sarebbe stato pari ad euro 12.500 e non ad euro 10.875. Se come poi come la stessa parte afferma,
l'accordo orale a latere, avesse riguardato la differenza tra l'importo indicato nel rogito e quello pattuito ma non indicato, non si comprende quale dei predetti importi - euro
18.750,00 e euro 10.875,0 - sarebbe spettato ai venditori. In ogni caso, le ipotesi formulate integrano argomentazioni presuntive, peraltro, come detto, fortemente contraddittorie e non validamente supportate da un inequivoco atto ricognitivo o di accertamento del maggiore e/o effettivo prezzo pattuito per la compravendita.; né le quietanze rilasciate ai signori e Pt_2
possono assurgere a prova diretta di una diversa pattuizione del prezzo - che Persona_4
non viene mai indicato né lo si desume dagli atti –, stante la necessità di una controdichiarazione scritta.
Deve, dunque, escludersi l'invocabilità delle stesse quietanze quale principio di prova scritto così da ritenere ammissibile la prova per testi e per presunzioni ex art. 2724 e 2729 c.c.. sulla scorta dell'insegnamento della Cass. n. 7093/2017 la quale ha affermato che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam (quale è il contratto di compravendita immobiliare), la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicchè la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c.. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite;
qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 2724 citato, n. 3 cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a fare valere l'illiceità del negozio (Cass. n. 10240 del 04/05/2007; nello stesso senso, n. 954/1995; n. 2998/1988).
La pronuncia, ha evidenziato che, in presenza di una simulazione “relativa” (e non già assoluta), come quella attinente al prezzo di un contratto (compravendita) richiedente la pagina 6 di 7 forma scritta ad substantiam, come nella fattispecie, la prova dell'accordo simulatorio deve necessariamente essere fornita mediante controdichiarazione scritta, essendo ammessa la prova per testi soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 2724 citato, n. 3 cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a fare valere l'illiceità del negozio, ipotesi non ricorrenti nella fattispecie (In tal senso Cass 22950/19), avendo, peraltro, parte attrice, rinunciato alla domanda di annullamento del contratto in limine litis, che in ogni caso non avrebbe condotto ad una pronuncia difforme dalla presente.
Tanto premesso, non si terrà conto delle risultanze della prova orale inidonee a sorreggere la motivazione.
§. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte convenuta, ai sensi del d.m.55/2014 aggiornato al d.m. n. 147 del 13/08/2022e in applicazione delle tariffe per scaglione fino a € 26.000,00 in € 5.077,00 per compenso (importo medio), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede: rigetta la domanda proposta da parte attrice Parte_1
condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta Parte_1
al pagamento delle spese legali che si liquidano come in parte motiva CP_1
Così deciso in Brescia, il giorno 07/01/2025
Il giudice onorario
Vincenza Tucci
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