CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2024, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IE AN n. a Vercelli il 3/5/1977 avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 24/2/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 7/3/2018, in esito a giudizio abbreviato, aveva 1 cí,L Penale Sent. Sez. 2 Num. 2584 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 21/11/2023 riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione ex art. 648, comma 2,cod.pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'OL, Avv. Alberto Berardi, il quale ha dedotto: 2.1 la nullità della sentenza impugnata a norma dell'art. 522 cod.proc.pen. per avere la Corte d'Appello pronunziato condanna per un fatto diverso da quello di cui in imputazione, in difetto di contestazione a norma dell'art. 516 cod.proc.pen. Il difensore, premesso che la contestazione elevata a carico del ricorrente lo accusa di aver ricevuto da AV RD sostanze dopanti (tra cui la sonnatropina e la gonadorelina) provento del delitto ex art. 9, comma 7, L. 376/2000, lamenta che la Corte territoriale nel ricostruire la provenienza delle sostanze in questione ha fatto riferimento anche all'evenienza della ricettazione delle fiale poi cedute all'imputato da parte del AV in alternativa all'ipotesi indicata in rubrica quale reato presupposto. Secondo il difensore il fatto richiamato dai giudici territoriali, ovvero l'illecito procacciamento della sostanza dopante da parte del AV, non solo ha portato all'evocazione quale reato presupposto di una fattispecie mai contestata ma appare difforme anche dalla condotta addebitata allo stesso AV al capo D), consistita nella illecita commercializzazione delle sostanze. All'assenza di nuova contestazione a norma dell'art. 516 cod.proc.pen. della condotta illecita del AV assunta a reato presupposto conseguirebbe la nullità della sentenza impugnata ex art. 522 cod.proc.pen.; 2.2 la violazione dell'art. 648 cod.pen. per avere la Corte di merito ritenuto integrato il delitto di ricettazione senza individuare con certezza il reato presupposto. Il difensore eccepisce che la sentenza impugnata si è limitata ad argomentare in ordine ad una generica provenienza illecita dei prodotti in contestazione senza individuare specificamente il reato presupposto a differenza di quanto espressamente richiede la fattispecie incriminatrice, aspetto di decisiva rilevanza nella valutazione del dolo;
2.3 la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 cod.proc.pen. per omesso avviso all'imputato della facoltà di acconsentire alla sostituzione della pena detentiva ex art. 545 bis cod.proc.pen. Il difensore eccepisce l'omesso avviso all'imputato, che ne aveva diritto in ragione della misura della pena detentiva irrogata, circa la facoltà di prestare consenso alla sostituzione, segnalando che l'OL è stato privato di una facoltà decisiva in quanto incidente sulle modalità di espiazione, con conseguente menomazione dei diritti di intervento nel processo e integrazione di una nullità d'ordine generale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi due motivi possono essere congiuntamente delibati in quanto strettamente connessi e complementari nella denunzia dell'immutazione del fatto in ordine al delitto presupposto della fattispecie di ricettazione ascritta sub G) e della mancata specificazione dell'illecito cui parametrare il dolo del prevenuto. Le censure difensive sono manifestamente infondate. Contrariamente a quanto assume il difensore, al capo D) si ascrive al AV l'illecita commercializzazione di farmaci e sostanze dopanti "acquisiti a vario titolo illegalmente", e subito dopo l'enumerazione dei singoli preparati si ribadisce che gli stessi sono stati oggetto di "distinta acquisizione e cessione fra di loro e terze persone", tra cui l'odierno ricorrente. La descrizione in fatto della condotta è, dunque, tale da ricomprendere anche l'illecito approvvigionamento delle sostanze successivamente cedute. 1.1 Questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto- e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive (Sez. U, n. 3087 del 29/11/2005, dep. 2006, P.m. in proc. Cori,Rv. 232558 - 01;Sez. 2 , n. 12744 del 11/3/2010,Rv. 246672-01; Sez. 4, n. 34355 del 07/07/2023, Rv. 285224 - 01). Pertanto, il riferimento della Corte di merito alla ricettazione da parte del AV di merce procurata dal AN mediante condotte delittuose quali furto, truffa e falso non costituisce imnnutazione della condotta ascritta al prevenuto, risolvendosi nell'evocazione di una fattispecie dotata di autonoma rilevanza, concorrente con quella contestata sub D) ma non oggetto di formale addebito sebbene in fatto descritta nel corpo dell'incolpazione. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto 3 es2,L nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2 , n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427 - 01; n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 - 02). 1.2 Né hanno pregio i rilievi intesi a censurare l'asserito difetto di certezza in ordine al delitto presupposto dal momento che alcun dubbio pare sussistere al riguardo alla luce della contestazione e dello sviluppo argomentativo delle sentenze di merito che addebitano al prevenuto l'acquisto di sostanze dopanti dal AV con la piena consapevolezza della illecita provenienza delle stesse desunta, come ampiamente evidenziato dal primo giudice, adesivamente richiamato dalla pronunzia impugnata, dalla chiamata in correità del AN stesso (pagg. 35 e segg.), corroborata dal tenore delle conversazioni intercettate, che appaiono improntate ad estrema prudenza colloquiale a dimostrazione della piena coscienza dell'illegalità del canale d'acquisto, essendo notoriamente i farmaci a base di somatotropina sottratti al libero commercio e prescrivibili solo per finalità terapeutiche. 1.3 V'è da aggiungere con specifico riguardo al secondo motivo che la Corte territoriale non ha accreditato alcun dubbio circa la natura del reato presupposto poiché si è limitata ad esplicitare quale antecedente delittuoso dell'addebito sub G) una sequenza illecita in punto di fatto adeguatamente contestata nel capo richiamato, senza ricorso ad alcuna semplificazione probatoria. Nella specie non è ultroneo rammentare, ad ulteriore smentita degli assunti difensivi, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di delitto di ricettazione per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305-01;n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522-01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334-01; n. 29486 del 26/06/2013; Rv. 256108-01). Simile orientamento non si pone in contrasto con le pronunzie richiamate dal difensore alle pagg 5 e 6 del ricorso giacché la necessità di una individuazione tipologica del reato presupposto è affermata in relazione a fattispecie nelle quali il bene di cui si assume la ricettazione non si presta a concludenti inferenze logiche in ordine alla provenienza illecita, come invece accade nelle ipotesi in cui il bene stesso sia sottoposto ad un peculiare regime di controllo pubblico come in materia di armi, beni archeologici o altri casi similari. 3. Destituita di fondamento risulta anche la conclusiva censura in tema di sanzioni sostitutive, dovendo darsi continuità al principio per cui, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che 4 deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 - 01). 3.1 Va al riguardo precisato che la disciplina normativa introdotta dal D.Igs 150 si pone in linea di continuità (nel dichiarato intento di implementarli) con gli istituti di cui agli artt. 53 e segg. L. 689/81 in relazione ai quali la giurisprudenza di legittimità ha costantemente evidenziato che la sostituzione della reclusione con una pena alternativa e di genere diverso non costituisce diritto dell'imputato ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., dovendo aversi riguardo alle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e alla personalità del condannato (Sez. 2 , n. 21459 del 07/03/2019, Rv. 276064 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558-01;Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Rv. 249717-01). Anche nel nuovo assetto conseguito al varo della riforma il vaglio richiesto al giudice al fine dell'applicazione delle pene sostitutive è ancorato ai criteri dell'art. 133 cod.pen. a conferma dell'assenza di decisive rime di frattura rispetto alla disciplina previgente. A tanto consegue la perdurante attualità del principio affermato da Sezioni Unite Punzo secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125 - 01), principio che deve, tuttavia, deve essere armonizzato con la disciplina transitoria dettata dall'art. 95 del d.lgs 150/22, la quale prevede l'applicabilità delle più favorevoli pene sostitutive ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore della riforma, senza alcun discrimine in ordine alla fase del giudizio, di talché la richiesta deve ritenersi ammissibile, quale che sia la progressione processuale, fino alla formulazione delle conclusioni, in conformità al tenore della disposizione e alla volontà del legislatore intesa ad incentivarne l'applicazione. Pertanto, in assenza di una espressa richiesta dell'appellante deve escludersi l'obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle pene di cui all'art. 20bis cod.pen. e in simile contesto risulta del tutto ultroneo l'avviso inteso ad acquisire il consenso dell'imputato. Nella specie non risulta formulata alcuna richiesta da parte del difensore nel corso del giudizio d'impugnazione, definito il 24/2/2023. 5 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 7/3/2018, in esito a giudizio abbreviato, aveva 1 cí,L Penale Sent. Sez. 2 Num. 2584 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 21/11/2023 riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione ex art. 648, comma 2,cod.pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'OL, Avv. Alberto Berardi, il quale ha dedotto: 2.1 la nullità della sentenza impugnata a norma dell'art. 522 cod.proc.pen. per avere la Corte d'Appello pronunziato condanna per un fatto diverso da quello di cui in imputazione, in difetto di contestazione a norma dell'art. 516 cod.proc.pen. Il difensore, premesso che la contestazione elevata a carico del ricorrente lo accusa di aver ricevuto da AV RD sostanze dopanti (tra cui la sonnatropina e la gonadorelina) provento del delitto ex art. 9, comma 7, L. 376/2000, lamenta che la Corte territoriale nel ricostruire la provenienza delle sostanze in questione ha fatto riferimento anche all'evenienza della ricettazione delle fiale poi cedute all'imputato da parte del AV in alternativa all'ipotesi indicata in rubrica quale reato presupposto. Secondo il difensore il fatto richiamato dai giudici territoriali, ovvero l'illecito procacciamento della sostanza dopante da parte del AV, non solo ha portato all'evocazione quale reato presupposto di una fattispecie mai contestata ma appare difforme anche dalla condotta addebitata allo stesso AV al capo D), consistita nella illecita commercializzazione delle sostanze. All'assenza di nuova contestazione a norma dell'art. 516 cod.proc.pen. della condotta illecita del AV assunta a reato presupposto conseguirebbe la nullità della sentenza impugnata ex art. 522 cod.proc.pen.; 2.2 la violazione dell'art. 648 cod.pen. per avere la Corte di merito ritenuto integrato il delitto di ricettazione senza individuare con certezza il reato presupposto. Il difensore eccepisce che la sentenza impugnata si è limitata ad argomentare in ordine ad una generica provenienza illecita dei prodotti in contestazione senza individuare specificamente il reato presupposto a differenza di quanto espressamente richiede la fattispecie incriminatrice, aspetto di decisiva rilevanza nella valutazione del dolo;
2.3 la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 cod.proc.pen. per omesso avviso all'imputato della facoltà di acconsentire alla sostituzione della pena detentiva ex art. 545 bis cod.proc.pen. Il difensore eccepisce l'omesso avviso all'imputato, che ne aveva diritto in ragione della misura della pena detentiva irrogata, circa la facoltà di prestare consenso alla sostituzione, segnalando che l'OL è stato privato di una facoltà decisiva in quanto incidente sulle modalità di espiazione, con conseguente menomazione dei diritti di intervento nel processo e integrazione di una nullità d'ordine generale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi due motivi possono essere congiuntamente delibati in quanto strettamente connessi e complementari nella denunzia dell'immutazione del fatto in ordine al delitto presupposto della fattispecie di ricettazione ascritta sub G) e della mancata specificazione dell'illecito cui parametrare il dolo del prevenuto. Le censure difensive sono manifestamente infondate. Contrariamente a quanto assume il difensore, al capo D) si ascrive al AV l'illecita commercializzazione di farmaci e sostanze dopanti "acquisiti a vario titolo illegalmente", e subito dopo l'enumerazione dei singoli preparati si ribadisce che gli stessi sono stati oggetto di "distinta acquisizione e cessione fra di loro e terze persone", tra cui l'odierno ricorrente. La descrizione in fatto della condotta è, dunque, tale da ricomprendere anche l'illecito approvvigionamento delle sostanze successivamente cedute. 1.1 Questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto- e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive (Sez. U, n. 3087 del 29/11/2005, dep. 2006, P.m. in proc. Cori,Rv. 232558 - 01;Sez. 2 , n. 12744 del 11/3/2010,Rv. 246672-01; Sez. 4, n. 34355 del 07/07/2023, Rv. 285224 - 01). Pertanto, il riferimento della Corte di merito alla ricettazione da parte del AV di merce procurata dal AN mediante condotte delittuose quali furto, truffa e falso non costituisce imnnutazione della condotta ascritta al prevenuto, risolvendosi nell'evocazione di una fattispecie dotata di autonoma rilevanza, concorrente con quella contestata sub D) ma non oggetto di formale addebito sebbene in fatto descritta nel corpo dell'incolpazione. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto 3 es2,L nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2 , n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427 - 01; n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 - 02). 1.2 Né hanno pregio i rilievi intesi a censurare l'asserito difetto di certezza in ordine al delitto presupposto dal momento che alcun dubbio pare sussistere al riguardo alla luce della contestazione e dello sviluppo argomentativo delle sentenze di merito che addebitano al prevenuto l'acquisto di sostanze dopanti dal AV con la piena consapevolezza della illecita provenienza delle stesse desunta, come ampiamente evidenziato dal primo giudice, adesivamente richiamato dalla pronunzia impugnata, dalla chiamata in correità del AN stesso (pagg. 35 e segg.), corroborata dal tenore delle conversazioni intercettate, che appaiono improntate ad estrema prudenza colloquiale a dimostrazione della piena coscienza dell'illegalità del canale d'acquisto, essendo notoriamente i farmaci a base di somatotropina sottratti al libero commercio e prescrivibili solo per finalità terapeutiche. 1.3 V'è da aggiungere con specifico riguardo al secondo motivo che la Corte territoriale non ha accreditato alcun dubbio circa la natura del reato presupposto poiché si è limitata ad esplicitare quale antecedente delittuoso dell'addebito sub G) una sequenza illecita in punto di fatto adeguatamente contestata nel capo richiamato, senza ricorso ad alcuna semplificazione probatoria. Nella specie non è ultroneo rammentare, ad ulteriore smentita degli assunti difensivi, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di delitto di ricettazione per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305-01;n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522-01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334-01; n. 29486 del 26/06/2013; Rv. 256108-01). Simile orientamento non si pone in contrasto con le pronunzie richiamate dal difensore alle pagg 5 e 6 del ricorso giacché la necessità di una individuazione tipologica del reato presupposto è affermata in relazione a fattispecie nelle quali il bene di cui si assume la ricettazione non si presta a concludenti inferenze logiche in ordine alla provenienza illecita, come invece accade nelle ipotesi in cui il bene stesso sia sottoposto ad un peculiare regime di controllo pubblico come in materia di armi, beni archeologici o altri casi similari. 3. Destituita di fondamento risulta anche la conclusiva censura in tema di sanzioni sostitutive, dovendo darsi continuità al principio per cui, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che 4 deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 - 01). 3.1 Va al riguardo precisato che la disciplina normativa introdotta dal D.Igs 150 si pone in linea di continuità (nel dichiarato intento di implementarli) con gli istituti di cui agli artt. 53 e segg. L. 689/81 in relazione ai quali la giurisprudenza di legittimità ha costantemente evidenziato che la sostituzione della reclusione con una pena alternativa e di genere diverso non costituisce diritto dell'imputato ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., dovendo aversi riguardo alle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e alla personalità del condannato (Sez. 2 , n. 21459 del 07/03/2019, Rv. 276064 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558-01;Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Rv. 249717-01). Anche nel nuovo assetto conseguito al varo della riforma il vaglio richiesto al giudice al fine dell'applicazione delle pene sostitutive è ancorato ai criteri dell'art. 133 cod.pen. a conferma dell'assenza di decisive rime di frattura rispetto alla disciplina previgente. A tanto consegue la perdurante attualità del principio affermato da Sezioni Unite Punzo secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125 - 01), principio che deve, tuttavia, deve essere armonizzato con la disciplina transitoria dettata dall'art. 95 del d.lgs 150/22, la quale prevede l'applicabilità delle più favorevoli pene sostitutive ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore della riforma, senza alcun discrimine in ordine alla fase del giudizio, di talché la richiesta deve ritenersi ammissibile, quale che sia la progressione processuale, fino alla formulazione delle conclusioni, in conformità al tenore della disposizione e alla volontà del legislatore intesa ad incentivarne l'applicazione. Pertanto, in assenza di una espressa richiesta dell'appellante deve escludersi l'obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle pene di cui all'art. 20bis cod.pen. e in simile contesto risulta del tutto ultroneo l'avviso inteso ad acquisire il consenso dell'imputato. Nella specie non risulta formulata alcuna richiesta da parte del difensore nel corso del giudizio d'impugnazione, definito il 24/2/2023. 5 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023