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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11009 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 986 del 2023, vertente tra
- nata a [...] il [...] ( rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alessandra Balata e Luca Odoardi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Violetta Dosi e Giorgia Loreti, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.02.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Roma in data 24.10.2004 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Comune di Roma, anno 2004, n. 00055, parte 2, serie A02), dal quale nascevano le figlie (23.07.2005), (15.05.2007) e (13.07.2011); nel tempo Per_1 Per_2 Per_3
l'unione, all'inizio rivelatasi felice, entrava progressivamente in una crisi irreversibile, venendo meno la comunione materiale e spirituale della coppia;
le parti addivenivano ad una separazione consensuale formalizzata mediante negoziazione assistita, autorizzata dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Tivoli del 04.10.2021, con la quale si accordavano nei seguenti termini: affido condiviso delle figlie e loro collocamento presso il domicilio materno, frequentazione con il padre e un contributo paterno per il loro mantenimento di complessivi € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo la separazione, la signora ha denunciato un atteggiamento indagatore e svalutante del Pt_1 marito nei suoi confronti, il quale la aggrediva verbalmente e umiliava anche alla presenza di terze persone, tanto da costringerla a sporgere denuncia querela per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (per il quale veniva aperto procedimento penale dinanzi al Tribunale di Tivoli RG GIP n.
5188/2022).
Con il presente ricorso decorsi i termini di legge, chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, l'affido super esclusivo delle allora figlie minori e che la frequentazione con il padre fosse rimessa alla valutazione del tribunale;
infine un contributo paterno per il mantenimento delle tre figlie di complessivi € 1.100 mensili (€ 366 per ciascuna), con rivalutazione ISTAT, oltre al
50%, delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di divorzio formulata dalla CP_1 moglie, contestava tutto quanto dedotto, evidenziando al contrario di essere stato nel tempo progressivamente estromesso dalle decisioni riguardanti le figlie proprio dalla signora la Pt_1 quale aveva strumentalizzato i suoi atteggiamenti violando il principio di bigenitorialità. Pertanto, chiedeva, in via preliminare, una CTU psicologica, nel merito, l'affido condiviso delle figlie minori, la tutela del rapporto padre figlie e tutte le misure di sostegno idonee a garantire il recupero e la stabilità del rapporto con le figlie, si dichiarava infine disponibile ad un contributo paterno per il mantenimento di (23.07.2005), (15.05.2007) e (13.07.2011) di complessivi Per_1 Per_2 Per_3
€ 801 mensili (€267 ciascuna), oltre alla metà delle spese straordinarie.
In data 19.05.2023 il Presidente f.f., sentite le parti, rilevato che dalle loro dichiarazioni era emersa la contemporanea pendenza di altri procedimenti (procedimento penale di maltrattamenti in famiglia
RG 6570/2022, GUP di Tivoli, nonché procedimento ex 709 ter c.p.c. pendente davanti al Tribunale di Tivoli), di cui occorreva acquisire gli atti, in via provvisoria, confermava i provvedimenti della separazione, ad eccezione degli incontri tra il padre e le due figlie più grandi, rimessi agli accordi tra i diretti interessati, confermando il regime di frequentazione con la figlia più piccola Per_3 rideterminava infine il contributo paterno per il mantenimento delle ragazze in complessivi € 900 mensili (€ 300 ciascuna), stante la minore intensità di frequentazione padre figlie;
incaricava il
Servizio sociale del Comune di residenza della famiglia ( ) di monitorare il nucleo Parte_2 familiare e le condizioni psico fisiche delle figlie;
onerava il sig. di documentare la CP_1 prosecuzione del percorso psicologico intrapreso e alle parti in generale di dare contezza dello stato dei procedimenti giudiziari pendenti.
In data 10.10.2023 parte resistente provvedeva a depositare decreto di rigetto del Tribunale di Tivoli
(del 23 maggio 2023) emesso all'esito del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. promosso dalla sig.ra
(R.G. 2350/2022 VG), nonché certificato medico a firma del dott. attestante la Pt_1 Per_4 prosecuzione del percorso psicologico.
Nella medesima data il Servizio sociale del Comune di depositava la propria relazione Parte_2 di monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare evidenziando una situazione familiare complessa. In modo particolare, l'assistente sociale dr.ssa e la psicologa incaricata dr.ssa Per_5 [...] Per_
evidenziavano che: “… … appare più matura rispetto all'età anagrafica;
i suoi racconti, Per_1 rispetto agli episodi “traumatici” che hanno coinvolto sia lei sia la sorella che hanno Per_2 caratterizzato il loro rapporto con il padre, sono interrotti dal pianto. sembrerebbe essere stata Per_1 coinvolta, da sempre, all'interno del conflitto genitoriale schierandosi in difesa della madre e protezione della madre, percepita come vittima di un uomo violento e squalificante … , durante Per_1 il colloquio, si riferisce al padre chiamandolo “ ” e spesso chiama la mamma utilizzando il CP_1 nome anagrafico. A seguito della separazione dei genitori ha definitivamente chiuso la Per_1 relazione con la figura paterna senza alcuna possibilità né volontà di reintegrare lo stesso nella propria vita … … mantiene con il padre un legame telefonico con scambio di messaggi;
si Per_2 vedono nelle circostanze in cui accompagna … continua il suo percorso di Per_3 Per_2 sostegno terapeutico presso lo studio della dr.ssa … frequenta il 3° anno di corso presso il CP_2
Liceo Artistico “A. Frammartino” a indirizzo figurativo a … appare Parte_2 Per_3 un'adolescente sorridente e gioiosa, molto legata alla sorella … attualmente è l'unica delle Per_2 figlie a mantenere un rapporto regolare e frequente con il padre in riferimento al quale non riesce ad esprimere alcun giudizio sulla qualità del medesimo. Quest'estate ha trascorso lunghi periodi con il padre e con la famiglia della sorella del padre, ma racconta poco dei momenti trascorsi insieme”.
All'udienza del 25.10.2023 il Giudice istruttore, letti gli atti e la relazione del Servizio sociale del
Comune di , riservava la causa in decisione sullo status e concedeva i termini istruttori, Parte_2 disponendo che Servizio sociale incaricato proseguisse il proprio monitoraggio del nucleo familiare.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 16318/2023 pubbl. il 13/11/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
In data 04.04.2024 il Servizio sociale incaricato depositava relazione di aggiornamento riferendo che il sig. aveva manifestato l'intenzione di voler recuperare il rapporto con le figlie, tentava di CP_1 essere partecipe delle loro vite, continuando a mantenere una presenza con l'inoltro di messaggi telefonici sia alla figlia che a mantenendo un rapporto costante con la sola figlia Per_1 Per_2 minore A sostegno delle intenzioni del sig. il Servizio evidenziava che Per_3 CP_1 quest'ultimo stava proseguendo il percorso psicoterapeutico avviato.
All'udienza del 24.04.2024 il GI, viste le risultanze emerse dalla relazione del Servizio sociale, ritenuto opportuno confermare il calendario di frequentazione per incaricava il Servizio Per_3 sociale di , in eventuale collaborazione con quello di IA RO, di prendere in Parte_2 carico entrambe le figlie minori affinché fosse attivato un percorso di psicoterapia individuale ovvero per monitorale la prosecuzione dei percorsi già intrapresi;
fosse altresì attivato il servizio di educativa domiciliare per la figlia a casa del padre, rinviando la causa all'udienza di precisazione delle Per_3 conclusioni del 26.02.2025.
In corso di causa il Servizio sociale del Comune di IA RO depositava relazione di aggiornamento circa gli esiti del percorso di educativa domiciliare, dalla quale non emergevano elementi pregiudizievoli né criticità significative. In modo particolare, nel corso dell'intervento, è emerso il dispiacere del padre per l'assenza di rapporti con le altre figlie, e il suo desiderio di ricevere un supporto nella gestione di tali difficoltà emotive.
Con le note scritte di precisazione delle conclusioni parte ricorrente depositava sentenza del Tribunale di Tivoli (n. 403/2024, in data 12 novembre 2024), dalla quale risultava che il sig. era stato CP_1 condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento del danno, per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della moglie e delle figlie (ai sensi dell'articolo 165 c.p., veniva concessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla partecipazione, con esito positivo, del al programma presso enti o associazioni che si occupano del recupero di CP_1 soggetti condannati per i reati emarginati). Nella sentenza penale il GUP, ritenendo attendibili e coerenti le dichiarazioni delle parti offese (la signora e le figlie), ha ricostruito un quadro di Pt_1 violenze e sopraffazioni perpetrate da parte resistente nei confronti del proprio nucleo familiare, lasciando emergere nelle minori ferite profonde - (dalla sentenza emerge come le figlie fossero state costrette ad assistere ad episodi di violenza ed aggressività posti in essere dal padre nei confronti della madre, ma anche e siano state, in prima persona, oggetto dell'atteggiamento Per_1 Per_2 aggressivo del sig. che per nulla assomiglia all' “educazione rigida”, cfr. pag. 19,20,21,22,23 CP_1 sentenza penale)
All'udienza fissata il GI riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 16318/2023 pubbl. il 13/11/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande e segnatamente quella afferente al regime di affidamento e collocamento della figlia minore nonché su quella riguardante il mantenimento delle tre Per_3 figlie e Per_1 Per_2 Per_3
Affidamento e collocamento della figlia minore . Per_3
Mantenimento delle figlie
Le parti sono genitori di (20 anni), (18 anni) e (14 anni), tutte conviventi con Per_1 Per_2 Per_3 la madre. Preliminarmente, non vi sono statuizioni in tema di affidamento delle figlie maggiorenni e e i rapporti con il padre sono rimessi alle determinazioni tra i diretti interessati. Per_1 Per_2
L'ordinanza presidenziale del 19.05.2023 determinava l'importo per il mantenimento delle tre figlie in € 900 e confermava i provvedimenti della separazione quanto ai rapporti tra il padre e Per_3
Invero il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione delle figlie, hanno una narrazione diversa.
Da parte della signora viene evidenziato un reiterato comportamento di aggressione verbale e prevaricazione posto in essere dal marito nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie;
tanto che era in corso procedimento penale per condotte suscettibili di integrare maltrattamenti in famiglia RG
6570/2022 GUP di Tivoli definito con sentenza di condanna;
da parte del signore viene sottolineato di essere stato estromesso dal ruolo genitoriale, la condotta svalutante della moglie e la sistematica esclusione da ogni decisione riguardante le figlie (cfr. episodio della colonia e del lavoro della figlia più grande nonché dei viaggi studio): ogni tentativo di confronto con la moglie si traduceva in un'accusa di comportamento invadente, prepotente e ritorsivo.
Dalle dichiarazioni delle parti e dalla indagine del Servizio sociale del Comune di Parte_2
(luogo di residenza della minore) e del Comune di IA RO (domicilio del padre, che pure risiede anagraficamente a Roma) è emerso quanto segue.
I rapporti familiari sono diventati critici nonostante le parti abbiano intrapreso una psicoterapia di supporto alla genitorialità, presso il Centro Apis, in , (dottoressa . Parte_2 Persona_7
Nel periodo di durata del presente procedimento, il padre ha mantenuto rapporti con la sola Per_3 mentre le altre due figlie hanno manifestato un netto rifiuto a frequentarlo. Si tratta peraltro delle due figlie e sentite nel corso del procedimento penale che ha portato alla condanna in primo Per_1 Per_2 grado del sig. CP_1 La situazione familiare, nonostante il vissuto di criticità derivante dallo storico familiare e dall' iter giudiziario affrontato, non ha mostrato criticità e pregiudizi per la minore (cfr. relazione Per_3 all'esito del percorso di educativa domiciliare, dr.ssa psicologa ). Invero, durante tutto il CP_3 corso del giudizio, il padre ha sempre mantenuto un rapporto costante con la figlia minore, dimostrando di adoperarsi in modo fattivo per mantenere un buon rapporto, provando al contempo a ricostruire un ponte di dialogo con la figlia secondogenita e la primogenita seguento Per_2 Per_1 un percorso psicologico.
Come risulta dalle relazioni del Servizio sociale del Comune di , ha iniziato Parte_2 Per_3 nel mese di ottobre 2024 un percorso di psicoterapia settimanale presso il Centro Psicologia
ND (dr.ssa ). Le relazioni hanno ben evidenziato le diverse personalità dei genitori Per_8
e le problematiche psicofisiche delle figlie, in modo particolare di e registrando Per_3 Per_2 tuttavia un miglioramento complessivo delle relazioni rispetto all'inizio del procedimento, con riflessi anche sullo stato psicofisico della minore.
La conflittualità tra le parti, in modo particolare per ragioni afferenti alle scelte per le figlie e a ragioni economiche, ad oggi, come osservato dal Servizio sociale non si è attenuata;
tuttavia, è emerso un atteggiamento collaborativo del sig. il quale intende recuperare il rapporto con le figlie ed CP_1 essere partecipe alle loro vite.
Sono stati attivati interventi di psicoterapia per la minore (SISMIF) presso la casa del padre, Per_3 nonché un sostegno per la madre, la quale (cfr. note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni) ha ribadito le sue richieste, in modo particolare che le frequentazioni padre figlia venga svolta con modalità protette.
Alla luce della situazione emarginata il Collegio osserva che la richiesta di affido esclusivo e di incontri protetti -avuto riguardo al contegno mostrato durante il corso dell'indagine sociale e del presente procedimento dal sig. non possono essere accolte. CP_1
Invero gli episodi di denunciata persecuzione e violenza del sig. oggetto di procedimento CP_1 penale (definito con sentenza n. 403/2024, in data 12 novembre 2024, RGNR 6570/2022 depositata il 10/02/2025 oggetto di impugnazione), sono collocati temporalmente in un periodo ormai risalente e prevalentemente concomitante con la separazione, che pure aveva portato ad un affidamento condiviso delle figlie, scarsamente compatibile con l'immagine di un padre violento.
Successivamente agli episodi di rilevanza penale, il sig. ha dato dimostrazione di perseguire CP_1 il ripristino delle relazioni con le figlie, mai sottraendosi agli incontri, seguendo un percorso psicologico e di consapevolezza personale, confermato da tutte le relazioni sociali in atti e rispettando l'obbligo di mantenimento.
Pertanto, pur sottolineando questo Collegio che gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, ratificata con l. n. 77 del 2013, sono rilevanti in materia di affidamento dei minori, osserva che, nel caso di specie e impregiudicata l'impugnativa della sentenza penale, il padre ha comunque mostrato con la sua condotta successiva agli episodi contestatigli di volersi mettere in gioco nella assunzione di una piena responsabilità genitoriale e nel ripristino della relazione con la figlia ( nonché con le figlie maggiorenni) Per_3
In considerazione delle sopra descritte circostanze, il Tribunale conferma l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, il cui collocamento potrà essere mantenuto presso il Per_3 domicilio materno, assieme alle sorelle maggiorenni e in linea con la situazione Per_1 Per_2 attuale.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Con riguardo ai tempi di cura e frequentazione di con il padre, tenuto conto dei suggerimenti Per_3 offerti dal Servizio sociale al padre, il Collegio dispone che quest'ultimo verrà e terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità (un pomeriggio alla settimana, due fine settimana al mese -dal venerdì alla domenica sera-, una settimana durante le vacanze natalizie, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni continuativi durante le vacanze estive)
Il Tribunale ritiene necessario che il Servizio sociale territorialmente competente per domicilio della minore (Comune di ) e per domicilio del padre (Comune di IA RO) prosegua Parte_2 il monitoraggio sul nucleo, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento delle figlie Per_1
e è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Per_2 Per_3
La signora -come emerso dalla documentazione depositata nonché dalle dichiarazioni dalla Pt_1 stessa rese- è dipendente presso il Ministero dell'Agricoltura nell'attività ispettiva regione Lazio e
Abruzzo, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.300/1.500 (per 13 mensilità). Oltre a ciò, la signora, che risiede in assieme alle tre figlie in un immobile intestato ad una delle Parte_2 figlie, ha dichiarato di essere proprietaria di un immobile locato al canone mensile di € 500.
Di contro, invece, il sig. è dirigente presso la società Italia Ortofrutta Soc. con. arl. con un CP_1 reddito netto mensile di circa € 3.400. Oltre a ciò, il signore ha dichiarato di essere titolare di deposito titoli, presso Banca UniCredit per € 22.776,49, e presso Poste Italiane per € 45.909,67, e di essere proprietario dei seguenti cespiti immobiliari: immobili adibito a residenza (in IA RO, Via
Bologna 3E), gravata da mutuo;
immobile sito in Roma, P. le Prenestino 38; nudo proprietario di un immobile in località Aprilia (usufruttuaria la madre, la signora ), nudo proprietario di CP_4 un immobile in località Amatrice (usufruttuaria la madre, la signora ), nudo proprietario CP_4 per la quota del 50% di un appartamento in Roma (usufruttuaria la madre, la signora ). CP_4
Sulla scorta di quando rappresentato, tenuto conto della documentazione depositata e delle dichiarazioni delle stesse parti, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerati i tempi di permanenza di cura e accudimento delle figlie presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, la quale provvede interamente a tutte le loro necessità ed esigenze;
avuto altresì riguardo della ridotta frequentazione padre figlie e dell'età delle ragazze, e maggiorenni e Per_1 Per_2 in età adolescenziale, delle necessità e delle principali esigenze;
dispone che il sig. Per_3 CP_1 corrisponda alla signora per il mantenimento delle tre figlie la complessiva somma mensile di Pt_1
€ 1.000 entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 986/2023
R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 16318/2023 pubbl. il 13/11/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_3 genitoriale per le questioni di maggior interesse per la stessa - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della ragazza ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
Per_3
- dispone che il Servizio sociale di e di IA RO provvedano agli adempimenti Parte_2 disposti in motivazione;
- determina in complessivi € 1.000 mensili il contributo mensile dovuto dal sig. per il CP_1 mantenimento delle figlie e da corrispondere alla signora presso il Per_1 Per_2 Per_3 CP_1 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie, secondo quanto indicato in motivazione;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 986 del 2023, vertente tra
- nata a [...] il [...] ( rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alessandra Balata e Luca Odoardi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Violetta Dosi e Giorgia Loreti, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.02.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Roma in data 24.10.2004 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Comune di Roma, anno 2004, n. 00055, parte 2, serie A02), dal quale nascevano le figlie (23.07.2005), (15.05.2007) e (13.07.2011); nel tempo Per_1 Per_2 Per_3
l'unione, all'inizio rivelatasi felice, entrava progressivamente in una crisi irreversibile, venendo meno la comunione materiale e spirituale della coppia;
le parti addivenivano ad una separazione consensuale formalizzata mediante negoziazione assistita, autorizzata dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Tivoli del 04.10.2021, con la quale si accordavano nei seguenti termini: affido condiviso delle figlie e loro collocamento presso il domicilio materno, frequentazione con il padre e un contributo paterno per il loro mantenimento di complessivi € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo la separazione, la signora ha denunciato un atteggiamento indagatore e svalutante del Pt_1 marito nei suoi confronti, il quale la aggrediva verbalmente e umiliava anche alla presenza di terze persone, tanto da costringerla a sporgere denuncia querela per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (per il quale veniva aperto procedimento penale dinanzi al Tribunale di Tivoli RG GIP n.
5188/2022).
Con il presente ricorso decorsi i termini di legge, chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, l'affido super esclusivo delle allora figlie minori e che la frequentazione con il padre fosse rimessa alla valutazione del tribunale;
infine un contributo paterno per il mantenimento delle tre figlie di complessivi € 1.100 mensili (€ 366 per ciascuna), con rivalutazione ISTAT, oltre al
50%, delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di divorzio formulata dalla CP_1 moglie, contestava tutto quanto dedotto, evidenziando al contrario di essere stato nel tempo progressivamente estromesso dalle decisioni riguardanti le figlie proprio dalla signora la Pt_1 quale aveva strumentalizzato i suoi atteggiamenti violando il principio di bigenitorialità. Pertanto, chiedeva, in via preliminare, una CTU psicologica, nel merito, l'affido condiviso delle figlie minori, la tutela del rapporto padre figlie e tutte le misure di sostegno idonee a garantire il recupero e la stabilità del rapporto con le figlie, si dichiarava infine disponibile ad un contributo paterno per il mantenimento di (23.07.2005), (15.05.2007) e (13.07.2011) di complessivi Per_1 Per_2 Per_3
€ 801 mensili (€267 ciascuna), oltre alla metà delle spese straordinarie.
In data 19.05.2023 il Presidente f.f., sentite le parti, rilevato che dalle loro dichiarazioni era emersa la contemporanea pendenza di altri procedimenti (procedimento penale di maltrattamenti in famiglia
RG 6570/2022, GUP di Tivoli, nonché procedimento ex 709 ter c.p.c. pendente davanti al Tribunale di Tivoli), di cui occorreva acquisire gli atti, in via provvisoria, confermava i provvedimenti della separazione, ad eccezione degli incontri tra il padre e le due figlie più grandi, rimessi agli accordi tra i diretti interessati, confermando il regime di frequentazione con la figlia più piccola Per_3 rideterminava infine il contributo paterno per il mantenimento delle ragazze in complessivi € 900 mensili (€ 300 ciascuna), stante la minore intensità di frequentazione padre figlie;
incaricava il
Servizio sociale del Comune di residenza della famiglia ( ) di monitorare il nucleo Parte_2 familiare e le condizioni psico fisiche delle figlie;
onerava il sig. di documentare la CP_1 prosecuzione del percorso psicologico intrapreso e alle parti in generale di dare contezza dello stato dei procedimenti giudiziari pendenti.
In data 10.10.2023 parte resistente provvedeva a depositare decreto di rigetto del Tribunale di Tivoli
(del 23 maggio 2023) emesso all'esito del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. promosso dalla sig.ra
(R.G. 2350/2022 VG), nonché certificato medico a firma del dott. attestante la Pt_1 Per_4 prosecuzione del percorso psicologico.
Nella medesima data il Servizio sociale del Comune di depositava la propria relazione Parte_2 di monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare evidenziando una situazione familiare complessa. In modo particolare, l'assistente sociale dr.ssa e la psicologa incaricata dr.ssa Per_5 [...] Per_
evidenziavano che: “… … appare più matura rispetto all'età anagrafica;
i suoi racconti, Per_1 rispetto agli episodi “traumatici” che hanno coinvolto sia lei sia la sorella che hanno Per_2 caratterizzato il loro rapporto con il padre, sono interrotti dal pianto. sembrerebbe essere stata Per_1 coinvolta, da sempre, all'interno del conflitto genitoriale schierandosi in difesa della madre e protezione della madre, percepita come vittima di un uomo violento e squalificante … , durante Per_1 il colloquio, si riferisce al padre chiamandolo “ ” e spesso chiama la mamma utilizzando il CP_1 nome anagrafico. A seguito della separazione dei genitori ha definitivamente chiuso la Per_1 relazione con la figura paterna senza alcuna possibilità né volontà di reintegrare lo stesso nella propria vita … … mantiene con il padre un legame telefonico con scambio di messaggi;
si Per_2 vedono nelle circostanze in cui accompagna … continua il suo percorso di Per_3 Per_2 sostegno terapeutico presso lo studio della dr.ssa … frequenta il 3° anno di corso presso il CP_2
Liceo Artistico “A. Frammartino” a indirizzo figurativo a … appare Parte_2 Per_3 un'adolescente sorridente e gioiosa, molto legata alla sorella … attualmente è l'unica delle Per_2 figlie a mantenere un rapporto regolare e frequente con il padre in riferimento al quale non riesce ad esprimere alcun giudizio sulla qualità del medesimo. Quest'estate ha trascorso lunghi periodi con il padre e con la famiglia della sorella del padre, ma racconta poco dei momenti trascorsi insieme”.
All'udienza del 25.10.2023 il Giudice istruttore, letti gli atti e la relazione del Servizio sociale del
Comune di , riservava la causa in decisione sullo status e concedeva i termini istruttori, Parte_2 disponendo che Servizio sociale incaricato proseguisse il proprio monitoraggio del nucleo familiare.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 16318/2023 pubbl. il 13/11/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
In data 04.04.2024 il Servizio sociale incaricato depositava relazione di aggiornamento riferendo che il sig. aveva manifestato l'intenzione di voler recuperare il rapporto con le figlie, tentava di CP_1 essere partecipe delle loro vite, continuando a mantenere una presenza con l'inoltro di messaggi telefonici sia alla figlia che a mantenendo un rapporto costante con la sola figlia Per_1 Per_2 minore A sostegno delle intenzioni del sig. il Servizio evidenziava che Per_3 CP_1 quest'ultimo stava proseguendo il percorso psicoterapeutico avviato.
All'udienza del 24.04.2024 il GI, viste le risultanze emerse dalla relazione del Servizio sociale, ritenuto opportuno confermare il calendario di frequentazione per incaricava il Servizio Per_3 sociale di , in eventuale collaborazione con quello di IA RO, di prendere in Parte_2 carico entrambe le figlie minori affinché fosse attivato un percorso di psicoterapia individuale ovvero per monitorale la prosecuzione dei percorsi già intrapresi;
fosse altresì attivato il servizio di educativa domiciliare per la figlia a casa del padre, rinviando la causa all'udienza di precisazione delle Per_3 conclusioni del 26.02.2025.
In corso di causa il Servizio sociale del Comune di IA RO depositava relazione di aggiornamento circa gli esiti del percorso di educativa domiciliare, dalla quale non emergevano elementi pregiudizievoli né criticità significative. In modo particolare, nel corso dell'intervento, è emerso il dispiacere del padre per l'assenza di rapporti con le altre figlie, e il suo desiderio di ricevere un supporto nella gestione di tali difficoltà emotive.
Con le note scritte di precisazione delle conclusioni parte ricorrente depositava sentenza del Tribunale di Tivoli (n. 403/2024, in data 12 novembre 2024), dalla quale risultava che il sig. era stato CP_1 condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento del danno, per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della moglie e delle figlie (ai sensi dell'articolo 165 c.p., veniva concessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla partecipazione, con esito positivo, del al programma presso enti o associazioni che si occupano del recupero di CP_1 soggetti condannati per i reati emarginati). Nella sentenza penale il GUP, ritenendo attendibili e coerenti le dichiarazioni delle parti offese (la signora e le figlie), ha ricostruito un quadro di Pt_1 violenze e sopraffazioni perpetrate da parte resistente nei confronti del proprio nucleo familiare, lasciando emergere nelle minori ferite profonde - (dalla sentenza emerge come le figlie fossero state costrette ad assistere ad episodi di violenza ed aggressività posti in essere dal padre nei confronti della madre, ma anche e siano state, in prima persona, oggetto dell'atteggiamento Per_1 Per_2 aggressivo del sig. che per nulla assomiglia all' “educazione rigida”, cfr. pag. 19,20,21,22,23 CP_1 sentenza penale)
All'udienza fissata il GI riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 16318/2023 pubbl. il 13/11/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande e segnatamente quella afferente al regime di affidamento e collocamento della figlia minore nonché su quella riguardante il mantenimento delle tre Per_3 figlie e Per_1 Per_2 Per_3
Affidamento e collocamento della figlia minore . Per_3
Mantenimento delle figlie
Le parti sono genitori di (20 anni), (18 anni) e (14 anni), tutte conviventi con Per_1 Per_2 Per_3 la madre. Preliminarmente, non vi sono statuizioni in tema di affidamento delle figlie maggiorenni e e i rapporti con il padre sono rimessi alle determinazioni tra i diretti interessati. Per_1 Per_2
L'ordinanza presidenziale del 19.05.2023 determinava l'importo per il mantenimento delle tre figlie in € 900 e confermava i provvedimenti della separazione quanto ai rapporti tra il padre e Per_3
Invero il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione delle figlie, hanno una narrazione diversa.
Da parte della signora viene evidenziato un reiterato comportamento di aggressione verbale e prevaricazione posto in essere dal marito nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie;
tanto che era in corso procedimento penale per condotte suscettibili di integrare maltrattamenti in famiglia RG
6570/2022 GUP di Tivoli definito con sentenza di condanna;
da parte del signore viene sottolineato di essere stato estromesso dal ruolo genitoriale, la condotta svalutante della moglie e la sistematica esclusione da ogni decisione riguardante le figlie (cfr. episodio della colonia e del lavoro della figlia più grande nonché dei viaggi studio): ogni tentativo di confronto con la moglie si traduceva in un'accusa di comportamento invadente, prepotente e ritorsivo.
Dalle dichiarazioni delle parti e dalla indagine del Servizio sociale del Comune di Parte_2
(luogo di residenza della minore) e del Comune di IA RO (domicilio del padre, che pure risiede anagraficamente a Roma) è emerso quanto segue.
I rapporti familiari sono diventati critici nonostante le parti abbiano intrapreso una psicoterapia di supporto alla genitorialità, presso il Centro Apis, in , (dottoressa . Parte_2 Persona_7
Nel periodo di durata del presente procedimento, il padre ha mantenuto rapporti con la sola Per_3 mentre le altre due figlie hanno manifestato un netto rifiuto a frequentarlo. Si tratta peraltro delle due figlie e sentite nel corso del procedimento penale che ha portato alla condanna in primo Per_1 Per_2 grado del sig. CP_1 La situazione familiare, nonostante il vissuto di criticità derivante dallo storico familiare e dall' iter giudiziario affrontato, non ha mostrato criticità e pregiudizi per la minore (cfr. relazione Per_3 all'esito del percorso di educativa domiciliare, dr.ssa psicologa ). Invero, durante tutto il CP_3 corso del giudizio, il padre ha sempre mantenuto un rapporto costante con la figlia minore, dimostrando di adoperarsi in modo fattivo per mantenere un buon rapporto, provando al contempo a ricostruire un ponte di dialogo con la figlia secondogenita e la primogenita seguento Per_2 Per_1 un percorso psicologico.
Come risulta dalle relazioni del Servizio sociale del Comune di , ha iniziato Parte_2 Per_3 nel mese di ottobre 2024 un percorso di psicoterapia settimanale presso il Centro Psicologia
ND (dr.ssa ). Le relazioni hanno ben evidenziato le diverse personalità dei genitori Per_8
e le problematiche psicofisiche delle figlie, in modo particolare di e registrando Per_3 Per_2 tuttavia un miglioramento complessivo delle relazioni rispetto all'inizio del procedimento, con riflessi anche sullo stato psicofisico della minore.
La conflittualità tra le parti, in modo particolare per ragioni afferenti alle scelte per le figlie e a ragioni economiche, ad oggi, come osservato dal Servizio sociale non si è attenuata;
tuttavia, è emerso un atteggiamento collaborativo del sig. il quale intende recuperare il rapporto con le figlie ed CP_1 essere partecipe alle loro vite.
Sono stati attivati interventi di psicoterapia per la minore (SISMIF) presso la casa del padre, Per_3 nonché un sostegno per la madre, la quale (cfr. note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni) ha ribadito le sue richieste, in modo particolare che le frequentazioni padre figlia venga svolta con modalità protette.
Alla luce della situazione emarginata il Collegio osserva che la richiesta di affido esclusivo e di incontri protetti -avuto riguardo al contegno mostrato durante il corso dell'indagine sociale e del presente procedimento dal sig. non possono essere accolte. CP_1
Invero gli episodi di denunciata persecuzione e violenza del sig. oggetto di procedimento CP_1 penale (definito con sentenza n. 403/2024, in data 12 novembre 2024, RGNR 6570/2022 depositata il 10/02/2025 oggetto di impugnazione), sono collocati temporalmente in un periodo ormai risalente e prevalentemente concomitante con la separazione, che pure aveva portato ad un affidamento condiviso delle figlie, scarsamente compatibile con l'immagine di un padre violento.
Successivamente agli episodi di rilevanza penale, il sig. ha dato dimostrazione di perseguire CP_1 il ripristino delle relazioni con le figlie, mai sottraendosi agli incontri, seguendo un percorso psicologico e di consapevolezza personale, confermato da tutte le relazioni sociali in atti e rispettando l'obbligo di mantenimento.
Pertanto, pur sottolineando questo Collegio che gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, ratificata con l. n. 77 del 2013, sono rilevanti in materia di affidamento dei minori, osserva che, nel caso di specie e impregiudicata l'impugnativa della sentenza penale, il padre ha comunque mostrato con la sua condotta successiva agli episodi contestatigli di volersi mettere in gioco nella assunzione di una piena responsabilità genitoriale e nel ripristino della relazione con la figlia ( nonché con le figlie maggiorenni) Per_3
In considerazione delle sopra descritte circostanze, il Tribunale conferma l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, il cui collocamento potrà essere mantenuto presso il Per_3 domicilio materno, assieme alle sorelle maggiorenni e in linea con la situazione Per_1 Per_2 attuale.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Con riguardo ai tempi di cura e frequentazione di con il padre, tenuto conto dei suggerimenti Per_3 offerti dal Servizio sociale al padre, il Collegio dispone che quest'ultimo verrà e terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità (un pomeriggio alla settimana, due fine settimana al mese -dal venerdì alla domenica sera-, una settimana durante le vacanze natalizie, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni continuativi durante le vacanze estive)
Il Tribunale ritiene necessario che il Servizio sociale territorialmente competente per domicilio della minore (Comune di ) e per domicilio del padre (Comune di IA RO) prosegua Parte_2 il monitoraggio sul nucleo, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento delle figlie Per_1
e è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Per_2 Per_3
La signora -come emerso dalla documentazione depositata nonché dalle dichiarazioni dalla Pt_1 stessa rese- è dipendente presso il Ministero dell'Agricoltura nell'attività ispettiva regione Lazio e
Abruzzo, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.300/1.500 (per 13 mensilità). Oltre a ciò, la signora, che risiede in assieme alle tre figlie in un immobile intestato ad una delle Parte_2 figlie, ha dichiarato di essere proprietaria di un immobile locato al canone mensile di € 500.
Di contro, invece, il sig. è dirigente presso la società Italia Ortofrutta Soc. con. arl. con un CP_1 reddito netto mensile di circa € 3.400. Oltre a ciò, il signore ha dichiarato di essere titolare di deposito titoli, presso Banca UniCredit per € 22.776,49, e presso Poste Italiane per € 45.909,67, e di essere proprietario dei seguenti cespiti immobiliari: immobili adibito a residenza (in IA RO, Via
Bologna 3E), gravata da mutuo;
immobile sito in Roma, P. le Prenestino 38; nudo proprietario di un immobile in località Aprilia (usufruttuaria la madre, la signora ), nudo proprietario di CP_4 un immobile in località Amatrice (usufruttuaria la madre, la signora ), nudo proprietario CP_4 per la quota del 50% di un appartamento in Roma (usufruttuaria la madre, la signora ). CP_4
Sulla scorta di quando rappresentato, tenuto conto della documentazione depositata e delle dichiarazioni delle stesse parti, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerati i tempi di permanenza di cura e accudimento delle figlie presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, la quale provvede interamente a tutte le loro necessità ed esigenze;
avuto altresì riguardo della ridotta frequentazione padre figlie e dell'età delle ragazze, e maggiorenni e Per_1 Per_2 in età adolescenziale, delle necessità e delle principali esigenze;
dispone che il sig. Per_3 CP_1 corrisponda alla signora per il mantenimento delle tre figlie la complessiva somma mensile di Pt_1
€ 1.000 entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 986/2023
R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 16318/2023 pubbl. il 13/11/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_3 genitoriale per le questioni di maggior interesse per la stessa - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della ragazza ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
Per_3
- dispone che il Servizio sociale di e di IA RO provvedano agli adempimenti Parte_2 disposti in motivazione;
- determina in complessivi € 1.000 mensili il contributo mensile dovuto dal sig. per il CP_1 mantenimento delle figlie e da corrispondere alla signora presso il Per_1 Per_2 Per_3 CP_1 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie, secondo quanto indicato in motivazione;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi