Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
30 7 0 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N.10834/1999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.7174 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 19.12.01 Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
OS NU elettivamente domiciliato in Roma al Viale Libia n.58 presso l'avv. Pietro Ferri che, unitamente all'avv. Salvatore Morrone, lo rappresenta e 5235 difende per procura a margine;
- controricorrente -
6547 avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. del 16.12.1998, reg. gen n.63 del 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 12 1998 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto da DO MA nei confronti del Ministero del Tesoro, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello e con esso la domanda avente per oggetto il pagamento dell'indennità di accompagnamento. Osservava in motivazione che dalla consulenza tecnica esperita in appello risultava, oltre ed una emigrasse a destra ed epilessia, un importante deficit cognitivo intellettivo con disordini comportamentali che lo rendevano incapace a compiere i comuni atti della vita senza una continua assistenza. Il Ministero del Tesoro propone ricorso per cassazione affidato ad otto profili che sono raggruppati in tre motivi;
resiste con controricorso il DO. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due profili, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 18 del 1980, del decreto del Ministero della Sanità 5.2.1992 ed il vizio di omessa motivazione, il Ministero ricorrente denuncia l'omissione di motivazione sul contrasto esistente tra la consulenza di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti del diritto azionato e quella di secondo grado che ne aveva ritenuto la sussistenza. Denunziava, inoltre, la illogicità della valutazione del secondo consulente che aveva ritenuto la gravità media del deficit intellettivo, malgrado l'assolvimento dell'obbligo scolastico scolarità, anche se con insegnante di sostegno. Rilevava infine che al deficit intellettivo di grado medio corrisponde una invalidità del n70%. Le censure sono infondate. In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche, il giudice, che aderisca alla seconda, non è tenuto a giustificare la sua adesione alle motivazioni di essa, che si intendano recepite in sentenza, salvo che la parte interessata non abbia tempestivamente formulato in sede di merito specifiche censure agli accertamenti ed alle valutazioni del secondo consulente. Non avendo il Ministero sollevato in appello alcuna specifica censura alla seconda consulenza, non può dolersi di omessa motivazione sul punto, cfr. Cass. n. 11154 del 1995, n.418 del 1998, n.6106 del 1998. Le ulteriori censure alle valutazioni di fatto del consulente di appello sono inammissibili in sede di legittimità. -3- Con i successivi tre profili denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. e la conseguente nullità del procedimento ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), il Ministero ricorrente rileva che il giudizio ha per oggetto l'accertamento della incapacità psichica assoluta del DO, che ha agito personalmente, malgrado l'accertata incapacità, conseguentemente sono nulli tutti gli atti da lui posti in essere. Anche queste censure contrastano con i principi affermati dalla Corte in tema di incapacità naturale e capacità processuale. La Corte, con le sentenze n.5152 del 1999, n. 10425 del 1994, n.2016 del 1983 e n.910 del 1988, ha affermato il principio che la capacità processuale si perde solo con sentenza di interdizione o d'inabilitazione o con il provvedimento di nomina di tutore o curatore provvisorio e non per effetto della sola perdita della capacità naturale. Con gli altri tre profili, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c. la nullità del procedimento e vizio di motivazione (art.360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che non poteva farsi luogo ad un accertamento incidentale di una incapacità psichica assoluta che doveva essere accertata in sede camerale con il procedimento ex art. 712 c.p.c. Il motivo è infondato. L'azione tendente alla interdizione o inabilitazione di un soggetto non è pregiudiziale rispetto a quella avente per oggetto la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento fondata sulle condizioni psichiche del richiedente, essendo differente il presupposto di fatto. Infatti l'interdizione, a sensi - 4- dell'art. 414 c.c., presuppone una abituale infermità di mente, che renda il soggetto incapace di attendere ai propri interessi, cioè una incapacità diversa da quella di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che abbisognano di una sussistenza continua. Consegue che l'eventuale accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'interdizione, ed a maggior ragione per l'inabilitazione, non potrebbe avere carattere pregiudiziale rispetto a quello per l'indennità di accompagnamento. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 9,00 oltre € 1.500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 19.12.2001 Il Consigliere est. Fem anda fut Il Presidente внее IL CANCELLIERE DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA oggi. 4 MAR. 2002 533 ESENTE DA N. REGISTRO, E DA IL CANCELLIERE 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA -5-