Corte Cost., sentenza 29/01/2026, n. 10
CCOST
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza e sproporzione

    La Corte ritiene che una interpretazione restrittiva della norma, che richieda la dimostrazione della presenza di sostanze stupefacenti in un lasso temporale prossimo alla guida e idonee a produrre effetti, sia conforme a Costituzione. Pertanto, la questione è dichiarata non fondata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. per lesione del principio di necessaria offensività

    La Corte ritiene che una interpretazione restrittiva della norma, che richieda la dimostrazione della presenza di sostanze stupefacenti in un lasso temporale prossimo alla guida e idonee a produrre effetti, sia conforme a Costituzione. Pertanto, la questione è dichiarata non fondata.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. per mancata previsione dell'accertamento di effettiva alterazione psico-fisica

    La Corte ritiene che una interpretazione restrittiva della norma, che richieda la dimostrazione della presenza di sostanze stupefacenti in un lasso temporale prossimo alla guida e idonee a produrre effetti, sia conforme a Costituzione. Pertanto, la questione è dichiarata non fondata.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. per soppressione delle parole 'in stato di alterazione psico-fisica'

    La Corte ritiene che una interpretazione restrittiva della norma, che richieda la dimostrazione della presenza di sostanze stupefacenti in un lasso temporale prossimo alla guida e idonee a produrre effetti, sia conforme a Costituzione. Pertanto, la questione è dichiarata non fondata.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 187, commi 1 e 1-bis, del Nuovo codice della strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, sollevate dai Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone. I giudici rimettenti avevano censurato la normativa per presunta violazione degli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, lamentando che la soppressione del requisito dell'alterazione psico-fisica rendesse la fattispecie incriminatrice eccessivamente generica, irragionevole, sproporzionata e priva di offensività, punendo la mera successione cronologica tra assunzione di stupefacenti e guida, anziché una condotta effettivamente pericolosa. Le questioni erano state sollevate in riferimento a casi concreti in cui la positività a sostanze stupefacenti era emersa da analisi, ma senza un accertamento univoco dello stato di alterazione al momento della guida. L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza delle questioni, sostenendo la ragionevolezza della scelta legislativa di superare le difficoltà probatorie legate all'accertamento dell'alterazione.

La Corte Costituzionale, pur riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni dei giudici rimettenti riguardo a un'interpretazione letterale che renderebbe la norma incostituzionale per violazione dei principi di proporzionalità e necessaria offensività, ritiene che una interpretazione restrittiva sia possibile e doverosa. La Corte afferma che, sebbene il legislatore abbia inteso superare le difficoltà probatorie relative all'accertamento dello stato di alterazione, la ratio della norma rimane la tutela della sicurezza stradale. Pertanto, l'ambito di applicazione dell'art. 187 cod. strada deve essere circoscritto a quelle condotte di guida che, pur non richiedendo più la prova di un'effettiva alterazione psico-fisica, siano poste in essere entro un lasso temporale in cui sia ragionevole presumere che le sostanze stupefacenti siano ancora in grado di influire negativamente sulla capacità di guida, creando un pericolo concreto per la circolazione. Tale interpretazione, compatibile con il testo normativo e con i principi costituzionali, richiede che la prova del reato dimostri la presenza della sostanza nei liquidi corporei in quantità e qualità tali da essere generalmente idonee a determinare un'alterazione psico-fisica in un assuntore medio, garantendo così la necessaria offensività e proporzionalità della sanzione penale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 29/01/2026, n. 10
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 10
Data del deposito : 29 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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