Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
篓 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO IT TANO0 24 9 1/0 1 LA CORTE S Oggetto AZONE SEZIONE PRIMA CIVILE REVOCATORIA FALL MENTALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19374/99 Presidente Dott. Pasquale REALE 22005/99 Dott. Vincenzo Consigliere FERRO Cron. 5160 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rep. 785 Consigliere SALME' Dott. Giuseppe Ud. 13/12/2000 NAPPI - Rel. Consigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE. SENTENZA Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 EB. 201 FINANZIARIA SAN GIORGIO SpA, in persona del legale il IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE DEL CUORE, LUCIO CAPRIOLI, giusta LIRE 3000 CANCELLERIA delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO MEDIOFIN SpA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n 22005/99 proposto da:2000 2380 FALLIMENTO MEDIO FIN SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, mpla legale presso l'avvocato ALBERTO DENTE, rappresentato e difeso RODEL 12 APR 200113000+3 dall'avvocato FILIPPO RODELLI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FINANZIARIA SAN GIORGIO SpA, in persona del legale NCELLERIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende unitamente agli AY085042 avvocati MICHELE DEL CUORE, LUCIO CAPRIOLI, giusta €2,58 1.5000 delega a margine del ricorso;
CANCELLER controricorrente avversO la sentenza n. 265/99 della Corte d'Appello di AY085043 LECCE, depositata 1'08/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2000 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Grasso, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Dente, con delega, che ha chiesto il rigetto l'accoglimento del ricorso de l ricorso principale e incidentale;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ribadi la dichiarazione d'inefficacia del con- tratto con il quale la Medio Fin Finanziaria spa, suc- cessivamente dichiarata fallita, aveva venduto l'unico immobile di sua proprietà alla Finanziaria San Giorgio spa. I giudici d'appello, tra ripetute incertezze di qualificazione giuridica, ritennero che l'azione revo- catoria proposta dalla curatela fallimentare dovesse essere accolta per le seguenti ragioni: a) perché il contratto di vendita era stato stipu- lato il 24 luglio 1990, nell'anno anteriore alla di- chiarazione del fallimento, sopravvenuta il 10 novembre 1990, e la società acquirente era a conoscenza dello stato d'insolvenza della società venditrice;
v b) perché il prezzo di £. 540.000.000 pattuito, pa- gato per £. 364.845.962 in contanti e per il resto me- diante accollo di un mutuo, era stato subito restitui- to, per £. 343.000.000, lo stesso giorno 24 luglio 1990 alla compratrice, che lo aveva destinato al ritiro di centottanta effetti presso di lei scontati dalla Medio 3 Fin e rimasti insoluti sin dai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dello stesso anno, sicché la vendita aveva avuto in realtà l'unico scopo di soddisfare un credito della compratrice mediante il solo cespite co- stituente il patrimonio della società insolvente. Con la stessa sentenza la corte salentina rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dalla curatela fallimentare, in quanto generica e imprecisa, dichiarando compensate per un terzo le spese processuali, poste per il resto a carico della San Giorgio spa. Ricorre per cassazione la Finanziaria San Giorgio e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con con- troricorso la curatela del fallimento Medio Fin, che propone altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Va preliminarmente disposta la riunione delle impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione degli art. 2909 c.c., 112, 324 e 346 c.p.c. Sostiene che, nel definire la controversia in primo grado, il tribunale aveva considerato abbandonate le azioni di simulazione e revocatoria ex art. 67 comma 2 legge fall. alternativamente proposte dalla curatela, 4 ritenendo che l'attrice avesse insistito solo sulle do- mande proposte ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 1 e n. 2 legge fall. Nel successivo giudizio d'appello la cu- ratela non aveva riproposto la domanda ex art. 67 comma 2 legge fall.; e, quindi, la corte d'appello aveva vio- lato il giudicato interno quando aveva accolto proprio ai sensi dell'art. 67 comma 2 legge fall. la domanda dell'attrice. Con il secondo motivo la ricorrente principale de- duce in via subordinata violazione degli art. 99, 112, 184 e 345 c.p.p. Sostiene che la decisione d'appello è comunque errata, perché i giudici del secondo grado di giudizio ritennero provata la consapevolezza da parte della San Giorgio dello stato di insolvenza della Fin Medio sulla base di circostanze di fatto dedotte solo nella comparsa conclusionale d'appello dalla curatela attrice. Il ricorso è inammissibile. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, "qualora la sentenza del giudice di me- rito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, 1'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni de- termina l'inammissibilità, per difetto di interesse, 5 anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conse- guenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa" (Cass., sez. I, 28 agosto 1999, n. 9057, m. 529500, Cass., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951, m. 514600). Nel caso in esame la corte d'appello, pur tra ripe- tuti errori di citazione dell'art. 67 legge fall., fon- dò la propria decisione su due autonomi acertamenti, l'uno riconducibile alla previsione dell'art. 67 comma 2 legge fall. (atto oneroso compiuto entro l'anno ante- riore alla dichiarazione di fallimento nella consapevo- lezza dello stato di insolvenza del debitore), l'altro riconducibile all'art. 67 comma 1 n. 2 legge fall. (pagamento con mezzi anomali di debito scaduto ed esi- gibile eseguito nei due anni anteriori alla dichiara- zione di fallimento). In particolare è evidente, con riferimento alla seconda delle due rationes decidendi, come i giudici d'appello, del tutto plausibilmente, af- fermarono che la vendita dell'immobile fu in realtà una datio in solutum, in quanto utilizzata per estinguere in modo anomalo il credito vantato dalla San Giorgio nei confronti della Medio Fin. Orbene, di queste due rationes decidendi la ricor- rente ha censurato solo la prima, senza nulla opporre alla seconda. Sicché, in conformità alla citata giuri- sprudenza, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
3. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione de- gli art. 112, 113, 115 c.p.c. e dell'art. 1223 C.C., oltre che vizio di motivazione della sentenza impugna- ta. Sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto generica e imprecisa la domanda di condanna al "risarcimento dei danni consistenti nell'esborso delle somme occorrenti per la riduzione in pristino dello stato patrimoniale e giuridico quo ante nonché a rende- re il conto dei frutti percetti e a pagare gli interes- si relativi all'attrice". E aggiunge che la domanda po- teva essere accolta quantomeno come intesa a ottenere una condanna generica. て 4. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che l'erroneità della decisione sulla domanda di risarci- compensazione mento dei danni ha comportato l'erronea parziale delle spese del giudizio. Anche il ricorso incidentale è inammissibile. Nella giurisprudenza di questa Corte invero è indi- scusso che "in sede di giudizio di legittimità, va te- 7 nuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esa- me di una domanda da quella in cui si censura l'inter- pretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in es- sa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di viola- zione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di na- tura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia. Nel secon- do caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'ap- prezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto CO- stituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Cor- te di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impu- gnata" (Cass., sez. III, 24 marzo 2000, n. 3538, m. 535045). In particolare si ritiene che "l'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda e si risolve in una "quaestio facti" sottratta al sindacato di legittimità" (Cass., sez. III, 13 maggio 1999, n. 4753, m. 526290). Sicché il principio per cui l'interpretazione del- 8 la domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito comporta che il ricorso per cassa- zione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si deduca che il giudice di merito sarebbe incorso in tale operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inam- missibilità" (Cass., sez. L, 23 aprile 1999, n. 4064, m. 525680). Deve pertanto concludersi che il ricorso incidenta- le sia inammissibile quantomeno perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata. 69000
P.Q.M.
310000 La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili e compensa tra le parti le spese di que- sto grado del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Prima sezione civile il 13 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Reale Aniello Nappi ILLOANCE WERE DI ZZ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 21 FEB. 2001 ane Oggi, IL CANCELLIERE” 8. MAR. 2001 Maria Di Nuzzo кто ¡Nuzzo 11490. 9