Sentenza 3 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11658 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
r.g. n. 1379/99 1 1 658 " oggetto contratto preliminare di compravendi $2 e successivi atti di costituzione di società e di cessione di quote : asserita nullità e simulazione Prou.29266 пер. 3071 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE UFFICIO COPIE riunita in camera di consiglio nelle persone dei Richiesta copia studio signori magistrati : dal Sig. Presidente per diritti 310 NICASTRO , AGO dott. Gaetano 2002 il dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
IL CANCELLIERE ' dott. Michele VARRONE " ' " dott. Italo PURCARO " dott. Fabio MAZZA ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EM KA , rappresentato e difeso in virtù di ' procura a margine del ricorso ERIA dall'avv. Martin Wenter ed elett. dom. in Roma piazza della Libertà n. 10 presso lo studio dell'avv. Vincenzo ' Sammartino 1 84 ricorrente
contro
ER AU e OS ER IT elett. dom. in ' Lungotevere dei Mellini n. 39 presso lo Roma ' dell'avv. Gianluca Marucchi che li studio rappresenta e difende unitamente all'avv. Richard ' in virtù di procura a margine delFink ' controricorso controricorrenti nonché OL CH elett. dom. in Roma ' , Lungotevere ' presso lo studio dell'avv. dei Mellini n. 39 Gianluca Marucchi che lo rappresenta e difende ' in virtù di unitamente all'avv. Richard Fink procura a margine del controricorso controricorrente nonché ER UT OF KG DI 'ER LU ' ' RE JO e RE AR ER LU & C. intimati avversO la sentenza n. 294 in data 12.5. - 7.7.1998 della Corte di Appello di Trento ( r.g. n. 451/94 ) • 2 Udita nella pubblica udienza del 21 gennaio 2002 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per il ricorrente l'avv. Vincenzo Sammartino ' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Sentito il P.M. in persona del sost. che haprocuratore generale dott. Fulvio Uccella chiesto il rigetto del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 27 settembre 1983 RL MM e EF ER convennero a fronte - di una complessiva remissione dei debiti del primo - che nei confronti del secondo e di altri soggetti lo MM si obbligava a trasferire al ER F in piena proprietà e senza ulteriore corrispettivo il complesso dei beni immobili di un'azienda agricola sita in Castelrotto Con rogito dell'8 novembre 1983 le stesse parti costituirono tra loro una società in accomandita semplice con il capitale di lire 950.000.000 di ' cui lire 920.000.000 sottoscritte dallo MM conferimento della suddetta aziendamediante agricola , così valutata i il medesimo trasferì quindi la totalità delle proprie quote al ER le 3 ( 8.11.1983 per lire 800.000.000 ) ed al figlio di questi OT ( 23.12.1983 per lire 120.000.000 ) , ed a loro volta nel 1986 costoro alienarono le loro quote a UI NE ed a UT KO . Con atto di citazione del 28 maggio 1990 10 MM convenne in giudizio gli altri suindicati soggetti e ' rilevata la connessione dei vari I chiese dichiararsi la nullità dell'atto negozi del 27.9.1983 per indeterminabilità dell'oggetto , e la simulazione dei negozi successivi perché posti in essere al solo fine di dare esecuzione "I trasversale " al primo accordo Analoghe domande lo stesso MM formulò F con nei confrontidue citazioni del 4 luglio 1990 ' dei medesimi ER nonché di AU PL ZI MO PL e MI OL successivi ' acquirenti Resistendo i convenuti chiamata in giudizio 'anche la società e riunite le cause con sentenza del 25 marzo 1994 l'adito Tribunale di Bolzano respinse tutte le domande Tale decisione , impugnata dallo MM è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ' ora gravata "> 4 Per quanto ancora rileva la Corte ha escluso la nullità dell'accordo del 27.9.1983 , dedotta quale effetto della asserita indeterminabilità , a fronte del dell'oggetto osservando che trasferimento dell'azienda agricola da parte dello la controprestazione del ER era MM consistita nella regolamentazione dei debiti dello facilmente determinabili nel loro stesso MM ammontare ed ha quindi aggiunto che l'eventuale profilo di nullità sarebbe rimasto travolto dalla successiva costituzione della società ed atti connessi Tali negozi avevano legittimamente realizzato gli scopi che le parti si erano prefissi con il primo accordo superato dalla successiva disciplina pattizia ed anche per questo , oltre ' che per l'assenza di ogni supporto probatorio , era la tesi della simulazione assoluta infondata costitutivo della società ed atti dell'atto successivi . Per la cassazione di tale decisione lo MM ha proposto ricorso affidato a quattro motivi cui ' il OL e , congiuntamente il PL e la MO resistono con distinti controricorsi con ' ' i quali hanno eccepito l'inammissibilità del 5 ricorso Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva Il ricorrente ha depositato memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Entrambe le parti controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della relativa procura a margine perché priva di specifico riferimento al presente giudizio e perché rilasciata a favore di difensore ( l'avv. Martin Wenter ) non iscritto all'albo dei patrocinanti in Cassazione . è infondata sotto entrambi i L'eccezione profili . Quanto infatti , al requisito della specialità ' della procura ' richiesto a pena di inammissibilità ' esso ricorre nella speciedall'art. 365 c.p.c. trattandosi di procura a margine del ricorso , la . fa corpo con esso e quale rende ' pertanto irrilevanti per costante giurisprudenza ( Cass. ) , gli erronei sovrabbondanti n. 12615/98 riferimenti in essa contenuti ' ' ad altri gradi di giudizio . E' parimenti infondato il secondo profilo giacché come il ricorrente ha documentato in replica a tale eccezione il proprio difensore fu iscritto ' 6 nell'albo speciale con delibera del 26 novembre 1998 : prima ' della proposizione del ' quindi ricorso il quale reca la data del 21 dicembre ' successivo e fu notificato il 7 gennaio 1999 . 2 . Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce 1' errata interpretazione e riproponendo al applicazione di norme di legge # nullità del contrattodi riguardo l'eccezione preliminare di compravendita stipulato in data 27.09.1983 indeterminatezza ed per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ. , già da lui avanzata nel corso del giudizio di merito . Con il secondo motivo il medesimo allega che la Corte territoriale ha erratamente affermato che con il contratto costitutivo della società in accomandita semplice e relativo contratto di le parti realizzarono lo cessione delle quote ' scopo che si erano prefisse con la scrittura privata del 27 settembre 1983 , e cioè la cessione al ER dell'azienda agricola osservando in ' ' 10senso contrario che con tale scrittura , ' ' ottenere la liberazione dai ir MM intese invece propri debiti dietro cessione dell'azienda . 7 Il terzo motivo del ricorso investe invece i rapporti tra la scrittura privata del 27.9.1983 ed i successivi contratti di costituzione della società e di cessione della relative quote ed ' addebita alla sentenza impugnata la contraddittorietà della motivazione : in contrasto con tale decisione secondo la quale il contenuto ' negoziale della predetta scrittura fu superato dai successivi contratti con i quali le parti ' realizzarono lo scopo che si erano prefisso con la stessa scrittura afferma "1 dall'un lato ' l'evidente nullità della scrittura privata dall'altro l'inefficacia del contratto costitutivo di società ed anzi la nullità della stessa ' ' trattandosi di negozio simulato ove dissimulato era il negozio nullo ' rappresentato dalla scrittura privata e la nullità dall'altro ' ', ' della cessione delle quote a fronte delle quali ' pagato come risulta nessun prezzo era stato evidente dal fatto che altrimenti lo MM ' ' avrebbe ottenuto una doppia prestazione ossia il pagamento dei propri debiti e pure il pagamento della somma di lire 950 milioni "I Con il quarto motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata , nella parte in cui ha ritenuto 8 non provata la dedotta simulazione del contratto costitutivo della società ' errata e contraddittoria motivazione e in contrasto con sostiene che la costituzione della società essa 'era diretta a mascherare soprattutto per ragioni il trasferimento dell'azienda agricola efiscali 'la controprestazione della liberazione dai debiti come si desumeva dalla cessione , nella stessa data della costituzione della società dell'80% delle relative quote . ' strettamente connessi I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente La Corte territoriale - rilevato che l'odierno ricorrente dapprima ( 27.9.1983 ) stipulò con il preliminare e ER un contratto ' ' 23.12.1983 e successivamente 8.11.1983 13.11.1986 ) costituì con lo stesso una società in accomandita semplice seguita dalla cessione ' delle relative quote ha affermato la piena - dei vari negozi ed ha validità ed efficacia aggiunto che con la costituzione della società ' le parti legittimamente ed atti successivi ' realizzarono gli scopi che si erano prefisse con la scrittura privata del 27.9.1983 ; ha precisato le che la dedotta simulazione ( assoluta ) dell'atto 9 costitutivo della società era rimasta priva di ogni supporto probatorio;
ha infine , osservato che ' di cui alla citata scrittura privata le intese ' F erano state superate dai successivi accordi negoziali ed ha escluso ' ' riguardo a detta ' profili di nullità in scrittura ' considerazione della ritenuta facile determinabilità delle relative prestazioni . Le censure mosse dal ricorrente . sono in parte ' ' inammissibili ed in parte infondate . Deve premettersi che il vigente ordinamento informato - salvo limitazioni ed eccezioni che ' qui non vengono in rilievo - al fondamentale principio dell'autonomia privata dei contraenti ed artt. 41 cost. e 1322 C.C. ) : proprio ' implicitamente muovendo dal quale oltre che ' ' dalla incontroversa natura di contratto preliminare degli accordi racchiusi nella scrittura privata del la Corte territoriale ha rivolto la 27.9.1983 ' propria particolare attenzione al successivo ( e definitivo ) contratto costitutivo di società Sul punto , il ricorrente censura la decisione sostenendo in contrasto con essa che detto atto ' ' era nullo e comunque simulato 10 a ) Il primo profilo è nuovo e come tale inammissibile Il ricorrente fa infatti derivare la dedotta nullità dalla asserita violazione dell'art. 1346 C.C. - nella parte in cui tale norma dispone che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile e dal collegamento tra l'atto in questione e la precedente scrittura privata del 27 settembre 1983 , riguardo alla quale egli elevò nel giudizio di appello ed ha riproposto in ' questa sede analoghe doglianze -> nullità come La questione della ' sopra ora non è stata esaminata dalla Corte prospettata ' territoriale né si afferma essere stata ad essa ' non può proposta e ' pertanto essere affrontata in questa sede sebbene infatti ' che la nullità può l'art. 1421 C.C. disponga essere rilevata d'ufficio dal giudice tale ' ' "per costante giurisprudenza ( da ultimo rilievo Cass. n. 8478 del 2000 ) non è però consentito in ' sede di legittimità laddove per l'accertamento di siano necessarie nuove indagini di fattoess a ' ' nella specie la volontà 'che riguarderebbero contrattuale manifestata con l'atto costitutivo le della società . 11 b ) Quanto al secondo profilo la Corte territoriale ha affermato che era stata ad essa sottoposta la questione della simulazione assoluta dell'atto costitutivo della società ( p. 13 ) • ilIn contrasto con tale affermazione ' ricorrente sostiene che si versa invece in tema di giacché l'atto simulazione relativa di costituzione della asseritamente simulato - società avrebbe dissimulato gli accordi negoziali , nulli ai sensi del citato art. 1346 c.c. di cui alla scrittura privata del 27.9.1983 ( terzo motivo ultima parte ) • La censura è inammissibile e comunque infondata . in sede di merito sia stata Allorquando ' esaminata la questione della simulazione assoluta di un atto non è infatti consentito sostenere in sede di legittimità che trattavasi invece della diversa questione della simulazione relativa dello stesso atto Riguardo alla quale viene comunque in rilievo - per il caso l'art. 1417 c.c. il quale dispone ora in esame in cui la domanda di simulazione sia stata proposta da una delle parti che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti solo se diretta a far valere l'illiceità 12 del contratto dissimulato : e poiché questa configurabile solamente se il contratto persegua interessi che l'ordinamento reprime ( Cass. n. 1535 del 2000 ) l'illiceità non ricorre invece allorquando il contratto abbia soltanto violato come il ricorrente afferma il citato art. 1346 ' C.C. in punto di determinazione o determinabilità dell'oggetto Disponendo l'art. 2729 secondo comma c.c. che le presunzioni non si possono ammettere nei casi in dal cui la legge esclude la prova per testimoni combinato disposto di tale norma e del precedente art. 1417 ( vedasi al riguardo Cass. n. 6892 del 2001 ) consegue che in difetto della necessaria controdichiarazione ( punto sul quale si è formato il giudicato giacché l'affermazione in tal senso resa dalla sentenza impugnata non ha formato oggetto di specifica censura;
sullo stesso punto vedasi in diritto Cass. n. 642 del 2000 ) , ' legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto non provata la simulazione per essere irrilevanti le mere presunzioni cui l'odierno ricorrente si ' era riferito . 1 c ) Se , pertanto legittimamente , detta Corte affermato la validità ed efficacia dell'atto ha 13 costitutivo della società e se come premesso ' ' l'ordinamento è informato al fondamentale principio ' dell'autonomia contrattuale sono inammissibili ' la suddetta tutte le altre censure essendo affermazione di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata , che resterebbe ferma quand'anche fossero fondate le doglianze che investono le ulteriori e sovrabbondanti rationes decidendi in essa contenute . ' Sono pertanto inammissibili quelle che investono il precedente contratto preliminare del ' giacché unica fonte dei diritti ed 27.9.1983 obbligazioni delle parti è il successivo atto notarile costitutivo della società contenente la definitiva formulazione della comune intenzione delle parti e rispetto al quale il contenuto della precedente scrittura privata perde ogni rilievo vincolativo e può essere utilizzato solo ai fini della interpretazione della volontà negoziale " Cass. n. 3342 delsuccessivamente manifestata 1980 ) • In considerazione della decisiva circostanza che la volontà contrattuale ebbe a manifestarsi in via definitiva con l'atto costitutivo della società , sono irrilevanti l'asserita difformità tra questo 14 ed il contratto preliminare nonché l'allegata erronea individuazione dello scopo del preliminare stesso • parimenti le censure che Inammissibili sono asseritamente nulli di investono i negozi ' ' cessione delle quote della società : esse sono infatti nuove perché non esaminate dalla Corte ' generiche ed avanzate infine territoriale ' infondata - tesisoltanto quale effetto della - della nullità od inefficacia dell'atto costitutivo della società . •3 Il ricorso è ' infondatopertanto Le spese seguono la soccombenza ( art. 91 c.p.c. L'onorario per entrambe le parti controricorrenti può essere liquidato ' come in dispositivo , in misura unica ma con l'aumento del 20% per ogni parte a norma dell'art. 5 comma quarto tariffa professionale essendo esse difese dai ' medesimi difensori .
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione 105,00 PL AU Koter. E. 90,00 for OL liquidate per ciascuna parte controricorrente ' oltre gli in euro 15 ' liquidati in euro 4.500,00 onorari quattromilacinquecento/00) complessivamente a favore di entrambe dette parti + Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 21 gennaio 2002 Il Consigliere est. Il Presidente выстало вибо Делит s-b-tic- E IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in ce oggi, 03 AGO 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 1007129,11 456T 41,32, TOT. 170143 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 RegistrateRegi4923daty 43 versate (euroENTOSETANCA (43.. Ared Servier p. M 10 O H 16 200 2 17