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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5297 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2823/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA NU MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025
da in qualità di Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione della società Parte_2
[...] rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla memoria dagli avvocati Simona Catania e Luca Rezzonico del Foro di Milano, presso lo studio dei quali in Milano, via Bezzecca n. 1, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
CA DE IN per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione avviso di addebito.
Conclusioni delle parti: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, la società in epigrafe ed il suo legale rappresentante in proprio hanno proposto opposizione all'avviso di addebito n. 368 2024 00184465 32 000 formato dall' di Milano (sede di via Guglielmo Silva n. 38) CP_1 in data 9 dicembre 2024.
Citando l' di Previdenza, hanno formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“accertato e dichiarato che nessun rapporto di lavoro subordinato è mai intervenuto tra la cooperativa e i signori e al di fuori di quelli di cui ai contratti Pt_3 Pt_4
a tempo indeterminato part time orizzontale (venti ore alla settimana, quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì) rispettivamente in data 4 febbraio 2014 (doc. 5) e 5 aprile 2017 (doc. 13), e che pertanto i contributi previdenziali di cui all'Avviso di Addebito oggi impugnato non sono dovuti dalla , E/O Parte_2 CP_2
L'AVVISO DI ADDEBITO N. 368 2024 00184465 32 000 FORMATO CP_3
DALL' IN DATA 9 DICEMBRE 2024 per l'intero importo di euro 66.004,74 o CP_1 per l'importo ritenuto di giustizia”
A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente ha contestato ed escluso la sussistenza del debito contributivo portato dall'avviso sul presupposto che, al di là del dato formale, tra la società e i signori e non sia mai intercorso un Pt_3 Pt_4 rapporto di lavoro subordinato, avendo gli stessi operato in totale autonomia nei confronti dei clienti ai quali prestavano il servizio.
Si è costituito l' che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività. CP_1
In ogni caso, ha chiesto l'accertamento dei propri crediti contributivi ed il rigetto del ricorso.
Con un primo provvedimento, ritenuto la connessione tra i procedimenti (il presente e quello avente numero di RG 270/25), questo giudice aveva provveduto alla riunione.
Di poi, ritenuta, nel presente, fondata l'eccezione di decadenza, mentre nell'altro giudizio, necessaria un'istruttoria testimoniale, si è provveduto, nuovamente alla separazione dei giudizi.
All'udienza del 25 novembre 2025, la causa è stata discussa.
Sulle conclusioni delle parti il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Fondata risulta, invero, l'eccezione di tardività dello stesso.
L'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 8 gennaio 2025.
Dal fascicolo telematico risulta che il presente atto di opposizione è stato depositato il 7 marzo 2025, quindi, ben oltre quaranta giorni.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 15116 /15, ha così ha stabilito:
“Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c.", sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione infatti prevede che "alle entrate indicate nel comma 1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
ne' le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione"). È naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato dalla scelta
- non obbligata - dell'opposizione unitaria). Si richiama, al riguardo, Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757 che, intervenendo in un caso in cui con l'unico atto di opposizione era stata lamentata sia l'irregolarità formale della cartella opposta sia l'infondatezza della pretesa (per intervenuta prescrizione), ha ritenuto, con decisione nel merito, l'improponibilità, per tardività, dell'opposizione alla cartella esattoriale per quanto inerente ai dedotti vizi formali. Si veda anche Cass. 28 novembre 2003, n. 18207 sempre con riferimento alla proposizione, con un unico atto, di due distinte azioni, ciascuna caratterizzata da un diverso regime processuali, ed alla necessità di far riferimento, per quanto riguarda la prima, allo speciale procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg. e, per quanto riguarda la seconda, a quello previsto dall'art. 615 c.p.c. o dall'art. 617 c.p.c., a seconda che trattasi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi. In conseguenza, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. Risultando, nella specie, dalla stessa sentenza impugnata che il termine più breve previsto per l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non era stato rispettato, va ritenuta corretta la delibazione di tardività delle doglianze ascritte a tale tipo di opposizione”
Conferente ed interessante è anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 13913/17 che, pur pronunciata in un giudizio nel quale l'atto opposto erano le cartelle esattoriali, ha inquadrato l'eccezione relativa all'omessa notifica nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Nella specie, come detto, a fronte di un avviso notificato l'8 gennaio 2025, la società odierna ricorrente ha agito in opposizione solo con l'atto depositato presso questo ufficio il 7 marzo 2025.
Ne consegue, richiamati i principi normativi di cui sopra, che risulta maturata ogni decadenza sia in ordine ai vizi formali degli atti, tra cui anche i vizi di notifica, sia in odine ai vizi sostanziali, intervenuta decadenza.
Per tutte le ragioni sopra riportate che assorbono ogni ulteriore doglianza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La pronuncia di mero rito non determina alcun contrasto di giudicato con altra pronuncia che, nel procedimento poi separato, sarà assunta all'esito dell'istruttoria testimoniale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara inammissibile il ricorso.
-condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida, a favore dell' in € 2500 oltre accessori di legge. CP_1
Milano 25 novembre 2025
Il giudice del lavoro
RA NU GL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA NU MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025
da in qualità di Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione della società Parte_2
[...] rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla memoria dagli avvocati Simona Catania e Luca Rezzonico del Foro di Milano, presso lo studio dei quali in Milano, via Bezzecca n. 1, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
CA DE IN per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione avviso di addebito.
Conclusioni delle parti: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, la società in epigrafe ed il suo legale rappresentante in proprio hanno proposto opposizione all'avviso di addebito n. 368 2024 00184465 32 000 formato dall' di Milano (sede di via Guglielmo Silva n. 38) CP_1 in data 9 dicembre 2024.
Citando l' di Previdenza, hanno formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“accertato e dichiarato che nessun rapporto di lavoro subordinato è mai intervenuto tra la cooperativa e i signori e al di fuori di quelli di cui ai contratti Pt_3 Pt_4
a tempo indeterminato part time orizzontale (venti ore alla settimana, quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì) rispettivamente in data 4 febbraio 2014 (doc. 5) e 5 aprile 2017 (doc. 13), e che pertanto i contributi previdenziali di cui all'Avviso di Addebito oggi impugnato non sono dovuti dalla , E/O Parte_2 CP_2
L'AVVISO DI ADDEBITO N. 368 2024 00184465 32 000 FORMATO CP_3
DALL' IN DATA 9 DICEMBRE 2024 per l'intero importo di euro 66.004,74 o CP_1 per l'importo ritenuto di giustizia”
A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente ha contestato ed escluso la sussistenza del debito contributivo portato dall'avviso sul presupposto che, al di là del dato formale, tra la società e i signori e non sia mai intercorso un Pt_3 Pt_4 rapporto di lavoro subordinato, avendo gli stessi operato in totale autonomia nei confronti dei clienti ai quali prestavano il servizio.
Si è costituito l' che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività. CP_1
In ogni caso, ha chiesto l'accertamento dei propri crediti contributivi ed il rigetto del ricorso.
Con un primo provvedimento, ritenuto la connessione tra i procedimenti (il presente e quello avente numero di RG 270/25), questo giudice aveva provveduto alla riunione.
Di poi, ritenuta, nel presente, fondata l'eccezione di decadenza, mentre nell'altro giudizio, necessaria un'istruttoria testimoniale, si è provveduto, nuovamente alla separazione dei giudizi.
All'udienza del 25 novembre 2025, la causa è stata discussa.
Sulle conclusioni delle parti il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Fondata risulta, invero, l'eccezione di tardività dello stesso.
L'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 8 gennaio 2025.
Dal fascicolo telematico risulta che il presente atto di opposizione è stato depositato il 7 marzo 2025, quindi, ben oltre quaranta giorni.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 15116 /15, ha così ha stabilito:
“Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c.", sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione infatti prevede che "alle entrate indicate nel comma 1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
ne' le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione"). È naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato dalla scelta
- non obbligata - dell'opposizione unitaria). Si richiama, al riguardo, Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757 che, intervenendo in un caso in cui con l'unico atto di opposizione era stata lamentata sia l'irregolarità formale della cartella opposta sia l'infondatezza della pretesa (per intervenuta prescrizione), ha ritenuto, con decisione nel merito, l'improponibilità, per tardività, dell'opposizione alla cartella esattoriale per quanto inerente ai dedotti vizi formali. Si veda anche Cass. 28 novembre 2003, n. 18207 sempre con riferimento alla proposizione, con un unico atto, di due distinte azioni, ciascuna caratterizzata da un diverso regime processuali, ed alla necessità di far riferimento, per quanto riguarda la prima, allo speciale procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg. e, per quanto riguarda la seconda, a quello previsto dall'art. 615 c.p.c. o dall'art. 617 c.p.c., a seconda che trattasi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi. In conseguenza, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. Risultando, nella specie, dalla stessa sentenza impugnata che il termine più breve previsto per l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non era stato rispettato, va ritenuta corretta la delibazione di tardività delle doglianze ascritte a tale tipo di opposizione”
Conferente ed interessante è anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 13913/17 che, pur pronunciata in un giudizio nel quale l'atto opposto erano le cartelle esattoriali, ha inquadrato l'eccezione relativa all'omessa notifica nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Nella specie, come detto, a fronte di un avviso notificato l'8 gennaio 2025, la società odierna ricorrente ha agito in opposizione solo con l'atto depositato presso questo ufficio il 7 marzo 2025.
Ne consegue, richiamati i principi normativi di cui sopra, che risulta maturata ogni decadenza sia in ordine ai vizi formali degli atti, tra cui anche i vizi di notifica, sia in odine ai vizi sostanziali, intervenuta decadenza.
Per tutte le ragioni sopra riportate che assorbono ogni ulteriore doglianza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La pronuncia di mero rito non determina alcun contrasto di giudicato con altra pronuncia che, nel procedimento poi separato, sarà assunta all'esito dell'istruttoria testimoniale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara inammissibile il ricorso.
-condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida, a favore dell' in € 2500 oltre accessori di legge. CP_1
Milano 25 novembre 2025
Il giudice del lavoro
RA NU GL