CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16495 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Raffaele GARGIULO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16495 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il ricorso in ottemperanza ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) proposto nell'interesse di IO SS in relazione all'ordinanza in data 3 novembre 2016 con la quale era stato autorizzato a utilizzare un personale computer con masterizzatore. 2. IO SS propone ricorso, a mezzo del difensore di fiducia. Il difensore deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, ord. pen. La tesi sostenuta dal Tribunale di sorveglianza, secondo la quale la scarcerazione comporta la caducazione di tutte le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, non avrebbe alcun fondamento giuridico, in quanto l'art. 69, comma 2, ord. pen., afferma che il magistrato di sorveglianza esercitata la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. L'uso del computer era stato concesso ad IO proprio per lo studio del procedimento n. 17165/14 RGNR instaurato dalla DDA di Catania, per il quale egli si trovava in custodia cautelare in attesa dell'appello a seguito di condanna in primo grado. L'originaria ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari n. 2015/1453, emessa il 21 maggio 2016, affermava che l'uso del materiale informatico era relativo al procedimento penale n. 17165/14 RGNR, al quale si riferiva l'ordine custodiale emesso dal GIP di Catania il 14 luglio 2022, n. 17165/14 RGNR. Vi sarebbero stati, dunque, i presupposti per intervenire ai sensi del comma 5 dell'art. 35-bis ord. pen. con la nomina di un commissario ad acta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. IO ha chiesto l'ottemperanza all'ordinanza del 3 novembre 2016 del Tribunale di sorveglianza di Sassari con la quale era stato autorizzato, per ragioni di studio, anche di carte processuali, a utilizzare il computer, con masterizzatore incorporato. 2 La Direzione del carcere di Oristano, infatti, non consentiva l'utilizzazione del computer e per tale ragione IO aveva chiesto la nomina del commissario ad acta. 3. Il principio giurisprudenziale, al quale occorre fare riferimento per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, è quello secondo il quale i provvedimenti di ottemperanza sono legati a situazioni di fatto strettamente connesse allo stato detentivo: l'avvenuta scarcerazione determina la perdita di efficacia dei provvedimenti assunti in ottemperanza. 3.1. In adesione a tale principio, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto inammissibile l'istanza, in quanto il provvedimento del Tribunale del quale IO chiedeva l'applicazione con le forme dell'ottemperanza ex art. 35- bis, comma 5, ord. pen., era stato adottato il 3 novembre 2016 quando il ricorrente si trovava ristretto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. in espiazione di pena per un cumulo di più condanne, al quale, per effetto della continuazione tra reati, aveva fatto seguito la scarcerazione in data 8 luglio 2022. IO aveva nuovamente fatto ingresso in carcere il 15 luglio 2022 in virtù dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania nell'ambito di un procedimento che lo vedeva imputato del reato di omicidio aggravato, con condanna in primo grado a trenta anni di reclusione. 3.2. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 2016, come correttamente notato dal provvedimento impugnato, era riferita ad un titolo esecutivo ormai esaurito, tanto che l'espiazione era cessata. Non era dunque suscettibile di estendere la sua efficacia rispetto a successivi titoli di detenzione differenti che trovano fondamento, peraltro, in misure cautelari. Una volta scarcerato per fine pena, si era chiusa la posizione giuridica di IO, quale detenuto in espiazione di pena detentiva, con conseguente caducazione di tutte le ordinanze emesse dal Magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione. 4. Del tutto correttamente il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha osservato che il successivo ripristino della carcerazione, per effetto di una misura 3 cautelare, non era idoneo a far "riprendere efficacia" ai menzionati provvedimenti. 4.1. È, semmai, il giudice della cautela, funzionalmente competente, a dover eventualmente adottare provvedimenti autorizzativi all'utilizzo di strumenti informatici, in base proprio alle specifiche esigenze cautelari ritenute nell'ordinanza custodiale. Né rileva il fatto che la concessione dell'utilizzo del computer era sorta dalla richiesta di consentire lo studio anche degli atti del procedimento nel cui ambito era stata disposta la custodia cautelare di IO. 5. Va ulteriormente ribadito che, poiché l'avvenuta espiazione della pena determina il venir meno dell'efficacia del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, secondo un principio generale in materia, non è possibile ammettere, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere l'ottemperanza di provvedimenti, attinenti al profilo del trattamento carcerario, accordati per la precorsa carcerazione. In altri termini, la cesura fra i periodi di detenzione deve ritenersi preclusiva della possibilità di ritenere, e quindi richiedere, un'ultrattività dei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, strettamente connessi all'esecuzione della pena in quel momento in espiazione. Vi è infatti, discontinuità fra le fasi esecutive. 5.1. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al soggetto una sorta di "credito", spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni. La cesura fra periodi di detenzione è in questo caso ancora più evidente perché il nuovo ingresso in carcere è determinato da un'ordinanza cautelare, nell'ambito di una fase del tutto distinta da quella dell'esecuzione della pena, e spetta all'autorità procedente (e non al Tribunale di sorveglianza) consentire l'uso dei mezzi informatici. 4 6. Non può, del resto, dubitarsi, che l'eventuale reiterazione di comportamenti contrari ai diritti del detenuto trovi adeguata tutela nel diritto di interporre nuovo reclamo ex art. 69 ord. pen. e che, in tale nuovo contesto, le preesistenti accertate violazioni dei diritti possono trovare agevole riconoscimento a fronte della medesima situazione di fatto, tuttavia, trattandosi di un soggetto detenuto sottoposto a misura cautelare, ogni decisione concernente l'ingresso e l'utilizzo di materiale informatico è rimessa al giudice che procede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG Raffaele GARGIULO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16495 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il ricorso in ottemperanza ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) proposto nell'interesse di IO SS in relazione all'ordinanza in data 3 novembre 2016 con la quale era stato autorizzato a utilizzare un personale computer con masterizzatore. 2. IO SS propone ricorso, a mezzo del difensore di fiducia. Il difensore deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, ord. pen. La tesi sostenuta dal Tribunale di sorveglianza, secondo la quale la scarcerazione comporta la caducazione di tutte le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, non avrebbe alcun fondamento giuridico, in quanto l'art. 69, comma 2, ord. pen., afferma che il magistrato di sorveglianza esercitata la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. L'uso del computer era stato concesso ad IO proprio per lo studio del procedimento n. 17165/14 RGNR instaurato dalla DDA di Catania, per il quale egli si trovava in custodia cautelare in attesa dell'appello a seguito di condanna in primo grado. L'originaria ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari n. 2015/1453, emessa il 21 maggio 2016, affermava che l'uso del materiale informatico era relativo al procedimento penale n. 17165/14 RGNR, al quale si riferiva l'ordine custodiale emesso dal GIP di Catania il 14 luglio 2022, n. 17165/14 RGNR. Vi sarebbero stati, dunque, i presupposti per intervenire ai sensi del comma 5 dell'art. 35-bis ord. pen. con la nomina di un commissario ad acta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. IO ha chiesto l'ottemperanza all'ordinanza del 3 novembre 2016 del Tribunale di sorveglianza di Sassari con la quale era stato autorizzato, per ragioni di studio, anche di carte processuali, a utilizzare il computer, con masterizzatore incorporato. 2 La Direzione del carcere di Oristano, infatti, non consentiva l'utilizzazione del computer e per tale ragione IO aveva chiesto la nomina del commissario ad acta. 3. Il principio giurisprudenziale, al quale occorre fare riferimento per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, è quello secondo il quale i provvedimenti di ottemperanza sono legati a situazioni di fatto strettamente connesse allo stato detentivo: l'avvenuta scarcerazione determina la perdita di efficacia dei provvedimenti assunti in ottemperanza. 3.1. In adesione a tale principio, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto inammissibile l'istanza, in quanto il provvedimento del Tribunale del quale IO chiedeva l'applicazione con le forme dell'ottemperanza ex art. 35- bis, comma 5, ord. pen., era stato adottato il 3 novembre 2016 quando il ricorrente si trovava ristretto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. in espiazione di pena per un cumulo di più condanne, al quale, per effetto della continuazione tra reati, aveva fatto seguito la scarcerazione in data 8 luglio 2022. IO aveva nuovamente fatto ingresso in carcere il 15 luglio 2022 in virtù dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania nell'ambito di un procedimento che lo vedeva imputato del reato di omicidio aggravato, con condanna in primo grado a trenta anni di reclusione. 3.2. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 2016, come correttamente notato dal provvedimento impugnato, era riferita ad un titolo esecutivo ormai esaurito, tanto che l'espiazione era cessata. Non era dunque suscettibile di estendere la sua efficacia rispetto a successivi titoli di detenzione differenti che trovano fondamento, peraltro, in misure cautelari. Una volta scarcerato per fine pena, si era chiusa la posizione giuridica di IO, quale detenuto in espiazione di pena detentiva, con conseguente caducazione di tutte le ordinanze emesse dal Magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione. 4. Del tutto correttamente il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha osservato che il successivo ripristino della carcerazione, per effetto di una misura 3 cautelare, non era idoneo a far "riprendere efficacia" ai menzionati provvedimenti. 4.1. È, semmai, il giudice della cautela, funzionalmente competente, a dover eventualmente adottare provvedimenti autorizzativi all'utilizzo di strumenti informatici, in base proprio alle specifiche esigenze cautelari ritenute nell'ordinanza custodiale. Né rileva il fatto che la concessione dell'utilizzo del computer era sorta dalla richiesta di consentire lo studio anche degli atti del procedimento nel cui ambito era stata disposta la custodia cautelare di IO. 5. Va ulteriormente ribadito che, poiché l'avvenuta espiazione della pena determina il venir meno dell'efficacia del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, secondo un principio generale in materia, non è possibile ammettere, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere l'ottemperanza di provvedimenti, attinenti al profilo del trattamento carcerario, accordati per la precorsa carcerazione. In altri termini, la cesura fra i periodi di detenzione deve ritenersi preclusiva della possibilità di ritenere, e quindi richiedere, un'ultrattività dei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, strettamente connessi all'esecuzione della pena in quel momento in espiazione. Vi è infatti, discontinuità fra le fasi esecutive. 5.1. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al soggetto una sorta di "credito", spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni. La cesura fra periodi di detenzione è in questo caso ancora più evidente perché il nuovo ingresso in carcere è determinato da un'ordinanza cautelare, nell'ambito di una fase del tutto distinta da quella dell'esecuzione della pena, e spetta all'autorità procedente (e non al Tribunale di sorveglianza) consentire l'uso dei mezzi informatici. 4 6. Non può, del resto, dubitarsi, che l'eventuale reiterazione di comportamenti contrari ai diritti del detenuto trovi adeguata tutela nel diritto di interporre nuovo reclamo ex art. 69 ord. pen. e che, in tale nuovo contesto, le preesistenti accertate violazioni dei diritti possono trovare agevole riconoscimento a fronte della medesima situazione di fatto, tuttavia, trattandosi di un soggetto detenuto sottoposto a misura cautelare, ogni decisione concernente l'ingresso e l'utilizzo di materiale informatico è rimessa al giudice che procede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023.