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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6464 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 39816 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento dell'11.04.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.04.2025; rilevato che con il medesimo provvedimento è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30.04.2025; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 39816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.04.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 68, presso lo studio dell'avv. Bruno Matarazzo e dell'avv. Gabriele Straccia che la rappresentano e difendono in virtù della procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Bozzone in virtù di procura in atti;
- appellata –
, Controparte_2
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2437/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2437/2024 con la quale il giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720210259032868000
A fondamento dell'opposizione contestava l'omessa notificazione dei verbali di Parte_1
accertamento n. 13190169319, 13190231690, 13190235315, 13190255927, 13190268050 e
13190271660, sottesi alla cartella di pagamento impugnata, e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comminate con i verbali n. 13190828211, 13190828317, 13190859727 e 18190003554.
L'opponente contestava altresì l'illegittima applicazione delle maggiorazioni prescritte dall'art. 27 legge n. 689/1981. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle CP_1 contestazioni relative alla fase di riscossione. Nel merito, l'amministrazione ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione attesa la rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata e il versamento da parte dell'opponente di somme non sufficienti ad estinguere la sanzioni, non beneficiando della riduzione del 30% prevista in ipotesi di pagamento nel termine di giorni 5 dalla notificazione del verbale.
L rimaneva contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo i versamenti effettuati da Parte_1
inidonei ad estinguere il debito e ritenendo ritualmente notificati i verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Da ultimo, il giudice di prime cure ha ritenuto legittima l'applicazione delle maggiorazioni prescritte dall'art. 27 legge n. 689/1981.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello, rilevando l'erroneità della sentenza di Parte_1
prime cure nella parte in cui, risultando documentati i pagamenti effettuati, non ha ritenuto illegittima la pretesa delle maggiori somme da parte di che avrebbe dovuto detrarre dalla CP_1
sanzione complessivamente dovuta le somme versate. Risulterebbero altresì illegittime le somme pretese a titolo di spese procedurali e di notificazione. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto. CP_1
Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, considerato che in CP_1 ragione dell'insufficiente versamento l'opponente non godrebbe del diritto ad ottenere alcuna riduzione della sanzione e considerato altresì che l'importo versato sarebbe stato ritualmente detratto dagli importi complessivamente dovuti.
L è rimasta contumace. Controparte_3
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e deve pertanto essere accolta.
3 La sentenza di prime cure risulta infatti depositata il 28.02.2024, mentre l'atto di citazione in appello
è stato notificato e contestualmente depositato in data 30.09.2024, oltre il termine di sei mesi prescritto dall'art. 327 c.p.c.
Né può trovare applicazione nella specie la sospensione feriale dei termini processuali.
Va premesso che l'appellante ha riproposto in appello la sola contestazione relativa all'intervenuto pagamento delle somme oggetto di alcuni dei verbali di accertamenti sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
L'azione con la quale l'opponente contesta fatti successivi alla formazione del titolo (nella specie l'estinzione parziale dell'obbligazione per intervenuto pagamento) deve essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 30774/2017)
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742, e dell'art. 92 del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile” (Cass. n. 171/2012; cfr. altresì Cass. n.
20354/2020; Cass. n. 13578/2019).
Va peraltro osservato che, anche qualora trovasse applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, l'appello, proposto con atto notificato in data 30.09.2024, a fronte del deposito della sentenza impugnata il 28.02.2024, dovrebbe ritenersi tardivo, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza” (Cass. n. 22518/2023; cfr. altresì Cass. n. 15029/2020). Nella specie, pertanto, il termine per proporre appello sarebbe in ogni caso spirato il 28.09.2024
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, tenuto conto della semplicità della questione giuridica trattata e del valore del giudizio di appello, limitato alla minor somma di euro
4 1.005,55, tenuto conto della limitazione del gravame alla sola contestazione relativa ai pagamenti eseguiti dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2437/2024, ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 30.04.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento dell'11.04.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.04.2025; rilevato che con il medesimo provvedimento è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30.04.2025; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 39816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.04.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 68, presso lo studio dell'avv. Bruno Matarazzo e dell'avv. Gabriele Straccia che la rappresentano e difendono in virtù della procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Bozzone in virtù di procura in atti;
- appellata –
, Controparte_2
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2437/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2437/2024 con la quale il giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720210259032868000
A fondamento dell'opposizione contestava l'omessa notificazione dei verbali di Parte_1
accertamento n. 13190169319, 13190231690, 13190235315, 13190255927, 13190268050 e
13190271660, sottesi alla cartella di pagamento impugnata, e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comminate con i verbali n. 13190828211, 13190828317, 13190859727 e 18190003554.
L'opponente contestava altresì l'illegittima applicazione delle maggiorazioni prescritte dall'art. 27 legge n. 689/1981. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle CP_1 contestazioni relative alla fase di riscossione. Nel merito, l'amministrazione ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione attesa la rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata e il versamento da parte dell'opponente di somme non sufficienti ad estinguere la sanzioni, non beneficiando della riduzione del 30% prevista in ipotesi di pagamento nel termine di giorni 5 dalla notificazione del verbale.
L rimaneva contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo i versamenti effettuati da Parte_1
inidonei ad estinguere il debito e ritenendo ritualmente notificati i verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Da ultimo, il giudice di prime cure ha ritenuto legittima l'applicazione delle maggiorazioni prescritte dall'art. 27 legge n. 689/1981.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello, rilevando l'erroneità della sentenza di Parte_1
prime cure nella parte in cui, risultando documentati i pagamenti effettuati, non ha ritenuto illegittima la pretesa delle maggiori somme da parte di che avrebbe dovuto detrarre dalla CP_1
sanzione complessivamente dovuta le somme versate. Risulterebbero altresì illegittime le somme pretese a titolo di spese procedurali e di notificazione. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto. CP_1
Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, considerato che in CP_1 ragione dell'insufficiente versamento l'opponente non godrebbe del diritto ad ottenere alcuna riduzione della sanzione e considerato altresì che l'importo versato sarebbe stato ritualmente detratto dagli importi complessivamente dovuti.
L è rimasta contumace. Controparte_3
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e deve pertanto essere accolta.
3 La sentenza di prime cure risulta infatti depositata il 28.02.2024, mentre l'atto di citazione in appello
è stato notificato e contestualmente depositato in data 30.09.2024, oltre il termine di sei mesi prescritto dall'art. 327 c.p.c.
Né può trovare applicazione nella specie la sospensione feriale dei termini processuali.
Va premesso che l'appellante ha riproposto in appello la sola contestazione relativa all'intervenuto pagamento delle somme oggetto di alcuni dei verbali di accertamenti sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
L'azione con la quale l'opponente contesta fatti successivi alla formazione del titolo (nella specie l'estinzione parziale dell'obbligazione per intervenuto pagamento) deve essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 30774/2017)
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742, e dell'art. 92 del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile” (Cass. n. 171/2012; cfr. altresì Cass. n.
20354/2020; Cass. n. 13578/2019).
Va peraltro osservato che, anche qualora trovasse applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, l'appello, proposto con atto notificato in data 30.09.2024, a fronte del deposito della sentenza impugnata il 28.02.2024, dovrebbe ritenersi tardivo, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza” (Cass. n. 22518/2023; cfr. altresì Cass. n. 15029/2020). Nella specie, pertanto, il termine per proporre appello sarebbe in ogni caso spirato il 28.09.2024
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, tenuto conto della semplicità della questione giuridica trattata e del valore del giudizio di appello, limitato alla minor somma di euro
4 1.005,55, tenuto conto della limitazione del gravame alla sola contestazione relativa ai pagamenti eseguiti dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2437/2024, ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 30.04.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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