Articolo 4 della Legge 10 agosto 2000, n. 252
Articolo 3
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9 settembre 2000
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 settembre 2000
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