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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 1 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 11336/23 RGAC;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Musumeci n. 128 presso lo studio dell'Avv. Santo Taverna, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Cristina
Pappalardo;
opponente;
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domicilato in Catania Via CodiceFiscale_1
Etnea n. 346 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.,
opposto;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 3347/23
E' presente per parte opponente l'Avv. Pappalardo la quale insiste in atti e chiede che la causa venga decisa.
E' comparso per parte opposta l'Avv. che insiste in atti. E' altresì presente l'Avv. Stabilito CP_1
Caudullo Lucia Patrizia.
pagina 1 di 8 Le parti discutono la causa riportandosi ai propri atti.
Quindi, il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con citazione notificata in data 13.10.2023 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_2
Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data Controparte_1
4.9.2023 e notificato in data 8.9.2023 dell'importo di € 17783.50 a titolo di canoni di locazione non corrisposti per i mesi da giugno ad ottobre 2021, oltre metà dell'imposta versata per la risoluzione anticipata del contratto.
Esponeva che prima della notifica del decreto opposto aveva già versato la somma di € 5000.00.
Eccepiva che il canone mensile richiesto (€ 3550.00) era errato atteso che il canone contrattuale sarebbe stato pari ad € 3391.50 ove rivalutato. Deduceva che in assenza di richiesta di rivalutazione il canone contrattuale era di € 3000.00 mensile.
Deduceva di avere versato da ottobre 2013 la maggiore somma di € 43920.00, rispetto al canone contrattualmente pattuito, somma della quale chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'opposto.
Sempre in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento della somma di €
8000.00 a titolo di indennizzo ex art. 1592 c.c. per i miglioramenti eseguiti nell'immobile.
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni di parte opponente e spiegando domanda riconvenzionale.
In diritto.
pagina 2 di 8 L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui infra.
In ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso, va ribadito il contenuto dell'ordinanza del
13.3.2024. In particolare nessun problema di ammissibilità si pone alla luce di Cass. Sez. Unite 13
gennaio 2022, n. 927, secondo cui in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'articolo 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, dunque, per la Suprema corte, secondo la costante giurisprudenza, emerge “la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.,
potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte. Nella specie l'atto è stato depositato in data 18.10.2023 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c..
In ordine al canone di locazione emerge per tabulas che lo stesso era stato pattuito nella misura di €
3000.00 mensile (cfr. contratto di locazione del 26.03.2007).
L'art. 32 legge 382/78 dispone che “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”
Nel caso di specie a) l'art. 5 del contratto inter partes prevedeva l'adeguamento del canone;
b) non risulta alcuna richiesta di adeguamento da parte del locatore.
E' noto che “n base all'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-
sexies del d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il pagina 3 di 8 conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni
del potere di acquisto della moneta;
pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che
preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT
che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da
quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del
relativo diritto” (Cass n. 27287/2021; Cass. n. 11675/ 2014).
Ciò posto ne segue che il canone da prendere in considerazione è quello contrattuale di € 3000.00.
Nessuna contestazione sussiste sul mancato pagamento dei canoni dei mesi da giugno ad ottobre
2021, e quindi con una morosità maturata di € 15000.00. Da tale somma deve essere detratta quella già
versata dal conduttore di € 5000.00, con residuo debito di € 10000.00.
In ordine alla domanda di ripetzione delle somme versate in ecceso, va osservato che infondata è
l'eccezione di parte opposta di inammissibilità della domanda ex art. 79 legge 392/78.
Tale norma dispone che “1. È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.”
Nella specie la domanda è stata proposta oltre il termine semestrale dalla data del rilascio
(6.10.2021) ed il primo atto con cui viene richiesta la somma indebitamente pagata è la citazione dell'ottobre 2023.
Tuttavia è pacifico in giurisprudenza che “tra una pluralita' di opzioni ermeneutiche presenti in dottrina – a) quella che privilegia l'opzione per la quale il previsto termine di decadenza di sei mesi debba essere inteso come fissato per la ripetibilita' delle somme che altrimenti sarebbero assoggettate al normale termine della prescrizione ordinaria, per cui, rispetto all'azione proposta nei sei mesi non pagina 4 di 8 opera l'eccezione del locatore per i pagamenti riscossi da piu' di dieci anni e, per altro verso,
nonostante il decorso dei sei mesi, l'azione del conduttore puo' essere proposta in qualsiasi momento quando si tratta di ripetere somme a', indebitamente versate per le quali non sia maturato il termine di prescrizione;
b) quella che, sottolineando che la prescrizione e la decadenza operano su piani distinti e che le ipotesi di sospensione del corso della prescrizione sono tassative ed insuscettibili di essere estese per analogia, ritiene, in base alla lettera della norma, che essa abbia introdotto una decadenza rispetto ad ogni azione diretta alla restituzione dei canoni e delle altre somme corrisposte dal conduttore contra legem, con la conseguenza che il mancato inizio dell'azione nel termine di sei mesi travolge anche il diritto, altrimenti non prescritto, alla restituzione delle somme versate non oltre i dieci anni dal rilascio dell'immobile – la preferenza e' stata accordata a quella secondo cui la decadenza prevista dalla norma comporta che l'azione esperita oltre il termine di sei mesi dalla restituzione dell'immobile locato espone il conduttore al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa e' gia'
maturata, mentre il rispetto del termine dei sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente e' stato corrisposto sino al momento del rilascio dell'immobile locato. La ratio della previsione, secondo questa Corte regolatrice, presenta una evidente analogia con quanto disposto in sede giuslavoristica dall'articolo 2113 c.c., ed e' quella di permettere al conduttore di agire per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto “senza la remora che il locatore possa agire in ritorsione impedendo che alla scadenza la locazione possa proseguire in tacita sua rinnovazione pattizia”; al fine di “evitare che tra le parti sussistesse una situazione di incertezza immotivatamente perdurante per troppo tempo in pregiudizio del locatore”, il legislatore ha introdotto la disciplina della situazione intermedia di fissare il suddetto termine di decadenza dei sei mesi, secondo una regola nuova di compatibilita' tra prescrizione e decadenza, che non contraddice la previsione della tassativita' delle ipotesi di sospensione della prescrizione.Infine, come messo in risalto dalla giurisprudenza di questa
Corte, “ove si ammettesse che, trascorsi i sei mesi dall'avvenuto rilascio si verifica per il conduttore la pagina 5 di 8 decadenza di ogni suo diritto di ripetere gli indebiti suoi pagamenti, detto limite all'evidenza dovrebbe essere ritenuto irragionevole, visto che esso sarebbe posto a carico del solo conduttore e, senza la previsione di analoga decadenza in danno del locatore in relazione alle sue pretese di corrispettivi non versatigli, creerebbe una ingiustificata situazione tra le parti.” (così in motivazione Cass. Civ.
7.11.2019 n. 28615).
Nella specie nessuna eccezione di prescrizione è stata – peraltro – sollevata da parte opposta.
Ciò posto, va però osservato come risultino comprovati pagamenti per la maggior somma mensile di
€ 3550.00 solamente per i mesi da gennaio a maggio 2021 per complessivi € 17750.00, con una maggior somma versata (e non dovuta) di € 2750.00.
Ne segue che parte opposta deve essere condanna alla restituzione di tale somma in favore di parte opponente.
Infondata è la domanda di indennizzo ex art. 1592 c.c. (secondo cui “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna”)
avanzata da parte opponente.”
Ed invero assorbente è la circostanza che non vi è prova alcuna degli esborsi (prima ancora che della effettiva esecuzione dei lavori) da parte della opponente delle somme di cui alle fatture prodotte in atti.
Nessuna quietanza, né pagamento tracciato relativo a tali somme è stato vesrato in atti.
Infondate sono infine le domande avanzate da parte opposta sia in comparsa che nelle memorie integrative.
In ordine alla prima (tempestivamente sollevata) nessun problema di ammissibilità si pone. La
Cassazione SSUU civili, con la sentenza n. 26727 del 15.10.2024, pronunciandosi su una questione
sollevata dalla Sezione Prima Civile con ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17.07.2023, relativa al pagina 6 di 8 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ha affermato i seguenti principi: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”; “chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»
Ciò posto, nessuna prova dei danni lamentati sussiste in atti, né è stato allegato alcunchè a tal fine.
La sola ctu richiesta sul punto da parte opposta avrebbe avuto carattere del tutto esplorativo (ed è stata rigettata in corso di causa).
In relazione alle ulteriori domande riconvenzionali proposte dall'opposto nella memoria integrativa depositata in data 13.9.2024 va rilevato che le stesse sono – parimenti – infondate.
Non è dato comprendere a che titolo sia richiesta la somma di € 1065.00 pari al 30% del canone per il ritardato rilascio dell'immobile. Invero i canoni richiesti nel decreto ingiuntivo sono quelli fino alla data dell'effettivo rilascio. Tanto basta.
In ordine alla domanda di risarcimento danni per avere l'opponente impedito la visita a terzi interessati alla locazione nei sei mesi antecedenti il rilascio, non vi è prova che vi siano stati terzi interessati, né che sia stato frapposto un rifiuto. Dai messaggi whatspp in atti emerge che era stata concordata la data del 3.5.2021 per fare visionare l'immobile ad un agente immobiliare, senza alcuna opposizione da parte del conduttore (se non limitatamente al fare video e foto in presenza della propria attività). pagina 7 di 8 Ne segue che tenuto conto delle rispettive ragioni di debito/credito e della loro compensazione, il decreto ingiuntivo va revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della sola somma di €
7250.00 [€ 15000.00 - € 5000.00 - € 2750,00] in favore di parte opposta, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Le spese del giudizio tenuto conto della reciproca soccombenza vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
[...] Controparte_1
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3347/23;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 7250.00,
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, operata già la compensazione tra le rispettive ragioni di debito/credito;
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 1 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 11336/23 RGAC;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Musumeci n. 128 presso lo studio dell'Avv. Santo Taverna, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Cristina
Pappalardo;
opponente;
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domicilato in Catania Via CodiceFiscale_1
Etnea n. 346 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.,
opposto;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 3347/23
E' presente per parte opponente l'Avv. Pappalardo la quale insiste in atti e chiede che la causa venga decisa.
E' comparso per parte opposta l'Avv. che insiste in atti. E' altresì presente l'Avv. Stabilito CP_1
Caudullo Lucia Patrizia.
pagina 1 di 8 Le parti discutono la causa riportandosi ai propri atti.
Quindi, il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con citazione notificata in data 13.10.2023 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_2
Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data Controparte_1
4.9.2023 e notificato in data 8.9.2023 dell'importo di € 17783.50 a titolo di canoni di locazione non corrisposti per i mesi da giugno ad ottobre 2021, oltre metà dell'imposta versata per la risoluzione anticipata del contratto.
Esponeva che prima della notifica del decreto opposto aveva già versato la somma di € 5000.00.
Eccepiva che il canone mensile richiesto (€ 3550.00) era errato atteso che il canone contrattuale sarebbe stato pari ad € 3391.50 ove rivalutato. Deduceva che in assenza di richiesta di rivalutazione il canone contrattuale era di € 3000.00 mensile.
Deduceva di avere versato da ottobre 2013 la maggiore somma di € 43920.00, rispetto al canone contrattualmente pattuito, somma della quale chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'opposto.
Sempre in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento della somma di €
8000.00 a titolo di indennizzo ex art. 1592 c.c. per i miglioramenti eseguiti nell'immobile.
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni di parte opponente e spiegando domanda riconvenzionale.
In diritto.
pagina 2 di 8 L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui infra.
In ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso, va ribadito il contenuto dell'ordinanza del
13.3.2024. In particolare nessun problema di ammissibilità si pone alla luce di Cass. Sez. Unite 13
gennaio 2022, n. 927, secondo cui in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'articolo 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, dunque, per la Suprema corte, secondo la costante giurisprudenza, emerge “la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.,
potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte. Nella specie l'atto è stato depositato in data 18.10.2023 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c..
In ordine al canone di locazione emerge per tabulas che lo stesso era stato pattuito nella misura di €
3000.00 mensile (cfr. contratto di locazione del 26.03.2007).
L'art. 32 legge 382/78 dispone che “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”
Nel caso di specie a) l'art. 5 del contratto inter partes prevedeva l'adeguamento del canone;
b) non risulta alcuna richiesta di adeguamento da parte del locatore.
E' noto che “n base all'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-
sexies del d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il pagina 3 di 8 conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni
del potere di acquisto della moneta;
pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che
preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT
che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da
quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del
relativo diritto” (Cass n. 27287/2021; Cass. n. 11675/ 2014).
Ciò posto ne segue che il canone da prendere in considerazione è quello contrattuale di € 3000.00.
Nessuna contestazione sussiste sul mancato pagamento dei canoni dei mesi da giugno ad ottobre
2021, e quindi con una morosità maturata di € 15000.00. Da tale somma deve essere detratta quella già
versata dal conduttore di € 5000.00, con residuo debito di € 10000.00.
In ordine alla domanda di ripetzione delle somme versate in ecceso, va osservato che infondata è
l'eccezione di parte opposta di inammissibilità della domanda ex art. 79 legge 392/78.
Tale norma dispone che “1. È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.”
Nella specie la domanda è stata proposta oltre il termine semestrale dalla data del rilascio
(6.10.2021) ed il primo atto con cui viene richiesta la somma indebitamente pagata è la citazione dell'ottobre 2023.
Tuttavia è pacifico in giurisprudenza che “tra una pluralita' di opzioni ermeneutiche presenti in dottrina – a) quella che privilegia l'opzione per la quale il previsto termine di decadenza di sei mesi debba essere inteso come fissato per la ripetibilita' delle somme che altrimenti sarebbero assoggettate al normale termine della prescrizione ordinaria, per cui, rispetto all'azione proposta nei sei mesi non pagina 4 di 8 opera l'eccezione del locatore per i pagamenti riscossi da piu' di dieci anni e, per altro verso,
nonostante il decorso dei sei mesi, l'azione del conduttore puo' essere proposta in qualsiasi momento quando si tratta di ripetere somme a', indebitamente versate per le quali non sia maturato il termine di prescrizione;
b) quella che, sottolineando che la prescrizione e la decadenza operano su piani distinti e che le ipotesi di sospensione del corso della prescrizione sono tassative ed insuscettibili di essere estese per analogia, ritiene, in base alla lettera della norma, che essa abbia introdotto una decadenza rispetto ad ogni azione diretta alla restituzione dei canoni e delle altre somme corrisposte dal conduttore contra legem, con la conseguenza che il mancato inizio dell'azione nel termine di sei mesi travolge anche il diritto, altrimenti non prescritto, alla restituzione delle somme versate non oltre i dieci anni dal rilascio dell'immobile – la preferenza e' stata accordata a quella secondo cui la decadenza prevista dalla norma comporta che l'azione esperita oltre il termine di sei mesi dalla restituzione dell'immobile locato espone il conduttore al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa e' gia'
maturata, mentre il rispetto del termine dei sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente e' stato corrisposto sino al momento del rilascio dell'immobile locato. La ratio della previsione, secondo questa Corte regolatrice, presenta una evidente analogia con quanto disposto in sede giuslavoristica dall'articolo 2113 c.c., ed e' quella di permettere al conduttore di agire per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto “senza la remora che il locatore possa agire in ritorsione impedendo che alla scadenza la locazione possa proseguire in tacita sua rinnovazione pattizia”; al fine di “evitare che tra le parti sussistesse una situazione di incertezza immotivatamente perdurante per troppo tempo in pregiudizio del locatore”, il legislatore ha introdotto la disciplina della situazione intermedia di fissare il suddetto termine di decadenza dei sei mesi, secondo una regola nuova di compatibilita' tra prescrizione e decadenza, che non contraddice la previsione della tassativita' delle ipotesi di sospensione della prescrizione.Infine, come messo in risalto dalla giurisprudenza di questa
Corte, “ove si ammettesse che, trascorsi i sei mesi dall'avvenuto rilascio si verifica per il conduttore la pagina 5 di 8 decadenza di ogni suo diritto di ripetere gli indebiti suoi pagamenti, detto limite all'evidenza dovrebbe essere ritenuto irragionevole, visto che esso sarebbe posto a carico del solo conduttore e, senza la previsione di analoga decadenza in danno del locatore in relazione alle sue pretese di corrispettivi non versatigli, creerebbe una ingiustificata situazione tra le parti.” (così in motivazione Cass. Civ.
7.11.2019 n. 28615).
Nella specie nessuna eccezione di prescrizione è stata – peraltro – sollevata da parte opposta.
Ciò posto, va però osservato come risultino comprovati pagamenti per la maggior somma mensile di
€ 3550.00 solamente per i mesi da gennaio a maggio 2021 per complessivi € 17750.00, con una maggior somma versata (e non dovuta) di € 2750.00.
Ne segue che parte opposta deve essere condanna alla restituzione di tale somma in favore di parte opponente.
Infondata è la domanda di indennizzo ex art. 1592 c.c. (secondo cui “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna”)
avanzata da parte opponente.”
Ed invero assorbente è la circostanza che non vi è prova alcuna degli esborsi (prima ancora che della effettiva esecuzione dei lavori) da parte della opponente delle somme di cui alle fatture prodotte in atti.
Nessuna quietanza, né pagamento tracciato relativo a tali somme è stato vesrato in atti.
Infondate sono infine le domande avanzate da parte opposta sia in comparsa che nelle memorie integrative.
In ordine alla prima (tempestivamente sollevata) nessun problema di ammissibilità si pone. La
Cassazione SSUU civili, con la sentenza n. 26727 del 15.10.2024, pronunciandosi su una questione
sollevata dalla Sezione Prima Civile con ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17.07.2023, relativa al pagina 6 di 8 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ha affermato i seguenti principi: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”; “chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»
Ciò posto, nessuna prova dei danni lamentati sussiste in atti, né è stato allegato alcunchè a tal fine.
La sola ctu richiesta sul punto da parte opposta avrebbe avuto carattere del tutto esplorativo (ed è stata rigettata in corso di causa).
In relazione alle ulteriori domande riconvenzionali proposte dall'opposto nella memoria integrativa depositata in data 13.9.2024 va rilevato che le stesse sono – parimenti – infondate.
Non è dato comprendere a che titolo sia richiesta la somma di € 1065.00 pari al 30% del canone per il ritardato rilascio dell'immobile. Invero i canoni richiesti nel decreto ingiuntivo sono quelli fino alla data dell'effettivo rilascio. Tanto basta.
In ordine alla domanda di risarcimento danni per avere l'opponente impedito la visita a terzi interessati alla locazione nei sei mesi antecedenti il rilascio, non vi è prova che vi siano stati terzi interessati, né che sia stato frapposto un rifiuto. Dai messaggi whatspp in atti emerge che era stata concordata la data del 3.5.2021 per fare visionare l'immobile ad un agente immobiliare, senza alcuna opposizione da parte del conduttore (se non limitatamente al fare video e foto in presenza della propria attività). pagina 7 di 8 Ne segue che tenuto conto delle rispettive ragioni di debito/credito e della loro compensazione, il decreto ingiuntivo va revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della sola somma di €
7250.00 [€ 15000.00 - € 5000.00 - € 2750,00] in favore di parte opposta, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Le spese del giudizio tenuto conto della reciproca soccombenza vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
[...] Controparte_1
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3347/23;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 7250.00,
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, operata già la compensazione tra le rispettive ragioni di debito/credito;
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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