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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile – Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. ssa Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 1037/2025 promosso da:
(C.F. e P.IVA ), con sede in Montecreto (MO), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 Maria Cecilia Franchetti del Foro di Modena e dell'avv. Pierangela Romanello del foro di Modena
RECLAMANTE contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 presidente del C.d.A. sig. con sede in Flero (BS), Via Marconi n. 15 (C.F. CP_2
) P.IVA_2
E
GIUDIZIALE Controparte_3
RECLAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 51 CCII, in via principale, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicata e, conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni: condannare la
[...]
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_3 risarcimento dei danni tutti subiti per aver chiesto la dichiarazione della liquidazione giudiziale con pagina 1 di 8 colpa, da quantificarsi in via equitativa;
porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura di liquidazione giudiziale ed il compenso che sarà liquidato al Curatore;
condannare la Società stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione alle sottoscritte procuratrici antistatarie”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 20.2.2025 la società chiedeva Controparte_1
l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_4
, affermando di essere creditrice della somma di euro 17.144,18 per la vendita di
[...] alcuni beni mobili, oltre interessi e spese legali, liquidate in € 895,50 complessivi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., in forza del decreto ingiuntivo n. 13461/2023 R.G. emesso in data
17/11/2023 dal Tribunale di Brescia, notificato il 24/11/2023 e non opposto.
Si costituiva in giudizio il debitore, chiedendo il rigetto della domanda.
2.All'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale di Modena, con sentenza n.104/2025 dell'8.5.2025, depositata in data 14.5.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di accertava la sussistenza della legittimazione dell'istante, del requisito di Parte_1 cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammontava quantomeno ad €
18.185,18 (oltre interessi) e dall'istruttoria erano emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 12.784,34 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo complessivo di oltre 30.000 euro;
dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett b), CCII;
riteneva che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non avesse assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo Il , contestando Controparte_4 la sussistenza sia dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale sia dello stato di insolvenza.
Notificato ritualmente il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza con modalità cartolare, il curatore, pur non costituendosi in giudizio, depositava la relazione richiesta dall'autorità giudiziaria sull'attivo realizzabile, sul passivo, sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
Non si costituiva CP_1
All'esito dell'udienza del 24 ottobre 2025, trattata con modalità cartolari, la Corte si riservava di decidere.
4. Con il primo motivo di reclamo Il eccepiva l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che vantasse “un credito, portato da un decreto CP_1 ingiuntivo non opposto, fondato su fatture emesse nel 2022 e 2023, il che contraddice l'asserita
pagina 2 di 8 inoperatività dell'impresa” e che la società debitrice “ben avrebbe dovuto provare la sua natura di impresa minore anche mediante il ricorso ad altra documentazione fiscale e contabile, del tutto carente nel caso di specie”.
Sottolineava come la società era stata di fatto operativa solamente per circa due Parte_1 anni dal 2011 al 2013, che conseguentemente non era possibile produrre le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti alla richiesta di liquidazione giudiziaria, che in ogni caso era ampiamente decorso il termine dettato dall'art.2220 c.c. in tema di conservazione dei documenti aziendali, che l'Agenzia delle Entrate, con missiva del 4.3.2024
(doc. n. 3 allegato alla comparsa depositata in Tribunale), comunicava che la partita IVA n.
, intestata alla società reclamante, risultava inattiva, preannunciando che avrebbe P.IVA_1 provveduto a chiuderla d'ufficio ai sensi dell'articolo 35 comma 15 quinquies DPR 633/72, con contestuale estinzione anche del codice fiscale , con decorrenza dalla stessa data P.IVA_1
(4/03/2024).
Concludeva che le fatture asseritamente emesse da riguardando proprio gli anni 2022 e 2023, CP_1 erano in contrasto con il dato accertato dalla stessa Agenzia delle Entrate e che i predetti elementi costituivano indici dell'assenza dei requisiti soggettivi di assoggettabilità della reclamante alla procedura di liquidazione giudiziale.
Il motivo è infondato.
4.A.Sotto il primo profilo, giova osservare che la Corte di Cassazione - premesso che, ai sensi dell'art.37 comma 2 CCII, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi o delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero - con riferimento all'istanza del creditore, ha chiarito che la legittimazione attiva del ricorrente non presuppone il definitivo accertamento in sede giudiziale dell'esistenza del credito, né l'esecutività del titolo, essendo per contro sufficiente che il giudice, nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, accerti in via sommaria ed incidentale la sussistenza del credito (Cass. Sez.Un. 1521/2013; Cass. Civ.11421/2014, Cass.
Civ.13474/2015; Cass.Civ.5001/2016; Cass.Sez. 1 - , n. 27689 del 30/10/2018; Cass. Sez. 1 - ,
n. 4406 del 19/02/2025).
Nella fattispecie in esame, la Corte osserva che la reclamante solo nel presente procedimento ha contestato la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia (R.G. n.
13461/23) a favore di e la fondatezza della pretesa creditoria in quanto attinente agli anni CP_1
2022-2023 nei quali era asseritamente inattiva.
pagina 3 di 8 Tuttavia, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, “il decreto ingiuntivo posto alla base della domanda del creditore ricorrente risulta regolarmente notificato alla PEC alla quale è stato notificato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (e che ha permesso la conoscenza del presente procedimento)”.
La reclamante avrebbe dunque dovuto far valere ogni contestazione anche di merito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che invece non risulta opposto, con la conseguenza che il credito vantato da può ritenersi provato per quanto di interesse nel presente procedimento ed in CP_1 particolare ai fini della legittimazione dell'istante.
4.B. Sotto il secondo profilo, l'art.121 D.Lgs.n.14/2019 individua il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale nella mancanza di uno qualsiasi dei requisiti previsti congiuntamente dall'art.2 lett.d) per la c.d. impresa minore. Rivolgendo in positivo la definizione dei presupposti, risulta che l'impresa commerciale è soggetta a liquidazione giudiziale quando presenta uno qualsiasi dei seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila in uno qualsiasi dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultano, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila in uno qualsiasi dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.
L'onere della prova di non essere soggetto a liquidazione giudiziale incombe sul debitore. In proposito, correttamente il giudice di prime cure ha richiamato la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, secondo cui “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile
"ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale
l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
pagina 4 di 8 La società debitrice non ha fornito adeguata prova del possesso congiunto dei requisiti di cui alla lett.d) art.2 CCII.
E' pur vero che la relazione del curatore dott. ha confermato che: Testimone_1
- la società eniva costituita nel novembre del 2012 per gestire Parte_1 un'attività ristorativa a Montecreto, in Via Provinciale 11 (doc. n. 2) e rimaneva operativa per circa un anno;
successivamente, i soci decidevano di aggiungere all'oggetto sociale un'attività secondaria di tipo edile;
- la società attualmente appare come soggetto sostanzialmente inattivo ed è formalmente sprovvista della sede legale;
nella relazione del curatore si legge infatti “in visura camerale è riportato unicamente il Comune di Montecreto (MO), ma senza indicazione della via e del numero civico (allegato 1). L'indirizzo della precedente sede legale, sito in Montecreto (MO),
Via Provinciale n. 11, è rimasto in iscritto in visura fino alla data del 22/03/2017, quando ne è stato annotato il trasferimento a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (decreto n.
845/2017 del Giudice del Registro). A seguito di appositi sopralluoghi condotti dal curatore, “è emerso come presso detti locali risulti ora operare l'attività di ristorazione “La Favola Antica Co di OC A” (non collegabile a ). Tale ditta, secondo quanto verificato mediante accesso ai pubblici registri, ha rilevato nel gennaio 2014 dalla concedente EV Snc di
RI GO e C. un ramo aziendale deputato a detta attività di ristorazione (allegato 2). Il citato ramo aziendale era stato in precedenza (nell'anno 2012) concesso in affitto da Co EV Snc proprio a (allegato 3); tuttavia, preso atto della successiva cessione a “La Co Favola Antica di OC A”, si ritiene che il contratto di affitto di ramo aziendale con sia stato risolto de facto quanto meno a partire dall'esercizio 2014. Presso l'unità locale ancora annotata in visura, sita in Pavullo nel Frignano (MO), Via Marchiani n. 54, risulta ora operare la ditta “ ” (anch'essa apparentemente non Controparte_6
Co collegabile a )”;
- la contabilità tenuta nel periodo di attività della società – che a dire dell'amministratore unico è proseguita solo fino al 2014 - risulta essere stata oggetto di furto, come da denuncia presentata presso la stazione dei Carabinieri di Lama Mocogno (MO) in data 27/05/2015 (allegato 4);
- la partita IVA risulta essere stata cessata d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 04/03/2024 (allegato 6);
- con riferimento ai ricavi, dalle verifiche effettuate dal curatore presso il portale della fatturazione elettronica, Il non risulta aver mai emesso fatture di vendita Parte_1
pagina 5 di 8 e dunque il valore dei ricavi comunicato al portale di interscambio negli esercizi in parola è nullo;
- quanto all'attivo, “non sono stati identificati beni o rapporti suscettibili di liquidazione. In particolare, le visure catastali hanno dato esito negativo (allegato 7), così come l'ispezione ipotecaria non ha evidenziato l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni riferibili a TG (allegato 8).
Le visure effettuate presso il PRA, sia attuale sia storica, hanno dato esito negativo (allegati 9 e
10). Non sono stati identificati conti correnti o rapporti bancari riferibili alla società.
L'assenza di contabilità, unitamente alla circostanza che non risultano emesse fatture di vendita per il periodo 2019-2025, appare sintomatico dell'assenza di crediti commerciali recuperabili” (rel. curatore);
- risultano, invece ricevute nel periodo 2022-2024 fatture per acquisti di beni (principalmente per prodotti alimentari e marginalmente per utenze) da parte di plurimi fornitori, per un ammontare complessivo di € 72.306,88, oltre IVA (allegato 5).
Tuttavia, dall'esame della visura camerale, dalla dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate e dalla relazione del curatore speciale si evince altresì che:
- la contabilità per il periodo successivo al furto non è stata tenuta;
- i dichiarativi fiscali non risultano più trasmessi a partire dal 2014/2013;
- la società non risulta avere mai depositato bilanci e presentato le ultime dichiarazioni dei redditi.
Tale dato, contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, non può valere a dimostrare l'assenza dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, posto che Il Parte_1 era certamente obbligato ex lege alla regolare tenuta delle scritture contabili e al deposito dei bilanci nel registro delle imprese, non potendo rappresentare valida giustificazione il fatto che la società non sia più operativa, risultando peraltro attiva dalla visura camerale e non esonerando tale condizione dall'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili.
Come è noto, “in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art.1 comma 2 L.Fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art.15 comma 4 L.fall. sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese ex art.2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018; Cass.n.13746 del 31.5.2017).
I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono infatti la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato pagina 6 di 8 della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (in questo senso, Cass. n.24548del
1/12/2016).
“Il debitore può assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (Cass.ord. n.25025/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre osservare che la società, non solo non ha mai depositato i bilanci nel registro delle imprese, ma non ha neppure compiuto regolare tenuta delle scritture contabili, in tal modo precludendo l'accertamento della consistenza dell'effettivo attivo patrimoniale e dell'entità dei ricavi.
Il non ha dunque soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente in Parte_1 ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di “impresa minore”.
5. Anche il secondo motivo di gravame relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza deve essere disatteso.
Ai sensi dell'art. 2, lett. b) C.C.I. lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, dalla relazione redatta dal curatore e dalla documentazione allegata risulta che all'udienza del 18.9.2025 fissata per l'ammissione delle domande tempestive, il Giudice Delegato ha ammesso crediti per complessivi € 62.540,34, di cui € 6.548,27 in via privilegiata ed € 55.992,07 in via chirografaria (allegato 11).
Pendono i termini per la presentazione delle domande tardive.
Di contro, è sostanzialmente inesistente l'attivo della procedura, come evidenziato dal curatore nella relazione del 20.10.2025 e come dianzi analiticamente descritto.
Tanto accertato in fatto, va ricordato che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); la relativa nozione “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di pagina 7 di 8 attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore” (Cass., n. 1069/2020).
Con specifico riferimento all'attivo, per la relativa determinazione “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola- dell'operatività dell'impresa”.
Ciò che rileva è, infatti, la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute” .
Orbene, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e in considerazione della sostanziale cessazione di qualsiasi attività imprenditoriale, dell'impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni manifestatasi fin dal 2014, dell'incapacità della reclamante a pagare anche il modesto credito di del patrimonio netto negativo e tenuto altresì conto dell'inesistenza di cespiti CP_1 immobiliari e di altri beni idonei ad essere liquidati per far fronte alle passività, deve ritenersi che ricorra indiscutibilmente nel caso di specie il presupposto dello stato di insolvenza.
6. Il reclamo va pertanto respinto.
Nulla sulla spese in considerazione della soccombenza della reclamante e della mancata costituzione in giudizio dei reclamati.
7. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
P.Q.M.
la Corte rigetta il reclamo.
Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
6.11.2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile – Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. ssa Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 1037/2025 promosso da:
(C.F. e P.IVA ), con sede in Montecreto (MO), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 Maria Cecilia Franchetti del Foro di Modena e dell'avv. Pierangela Romanello del foro di Modena
RECLAMANTE contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 presidente del C.d.A. sig. con sede in Flero (BS), Via Marconi n. 15 (C.F. CP_2
) P.IVA_2
E
GIUDIZIALE Controparte_3
RECLAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 51 CCII, in via principale, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale sopra indicata e, conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni: condannare la
[...]
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_3 risarcimento dei danni tutti subiti per aver chiesto la dichiarazione della liquidazione giudiziale con pagina 1 di 8 colpa, da quantificarsi in via equitativa;
porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura di liquidazione giudiziale ed il compenso che sarà liquidato al Curatore;
condannare la Società stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione alle sottoscritte procuratrici antistatarie”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 20.2.2025 la società chiedeva Controparte_1
l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_4
, affermando di essere creditrice della somma di euro 17.144,18 per la vendita di
[...] alcuni beni mobili, oltre interessi e spese legali, liquidate in € 895,50 complessivi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., in forza del decreto ingiuntivo n. 13461/2023 R.G. emesso in data
17/11/2023 dal Tribunale di Brescia, notificato il 24/11/2023 e non opposto.
Si costituiva in giudizio il debitore, chiedendo il rigetto della domanda.
2.All'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale di Modena, con sentenza n.104/2025 dell'8.5.2025, depositata in data 14.5.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di accertava la sussistenza della legittimazione dell'istante, del requisito di Parte_1 cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dalla ricorrente ammontava quantomeno ad €
18.185,18 (oltre interessi) e dall'istruttoria erano emersi ulteriori debiti scaduti pari ad € 12.784,34 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo complessivo di oltre 30.000 euro;
dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett b), CCII;
riteneva che, pur essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non avesse assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo Il , contestando Controparte_4 la sussistenza sia dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale sia dello stato di insolvenza.
Notificato ritualmente il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza con modalità cartolare, il curatore, pur non costituendosi in giudizio, depositava la relazione richiesta dall'autorità giudiziaria sull'attivo realizzabile, sul passivo, sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
Non si costituiva CP_1
All'esito dell'udienza del 24 ottobre 2025, trattata con modalità cartolari, la Corte si riservava di decidere.
4. Con il primo motivo di reclamo Il eccepiva l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che vantasse “un credito, portato da un decreto CP_1 ingiuntivo non opposto, fondato su fatture emesse nel 2022 e 2023, il che contraddice l'asserita
pagina 2 di 8 inoperatività dell'impresa” e che la società debitrice “ben avrebbe dovuto provare la sua natura di impresa minore anche mediante il ricorso ad altra documentazione fiscale e contabile, del tutto carente nel caso di specie”.
Sottolineava come la società era stata di fatto operativa solamente per circa due Parte_1 anni dal 2011 al 2013, che conseguentemente non era possibile produrre le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti alla richiesta di liquidazione giudiziaria, che in ogni caso era ampiamente decorso il termine dettato dall'art.2220 c.c. in tema di conservazione dei documenti aziendali, che l'Agenzia delle Entrate, con missiva del 4.3.2024
(doc. n. 3 allegato alla comparsa depositata in Tribunale), comunicava che la partita IVA n.
, intestata alla società reclamante, risultava inattiva, preannunciando che avrebbe P.IVA_1 provveduto a chiuderla d'ufficio ai sensi dell'articolo 35 comma 15 quinquies DPR 633/72, con contestuale estinzione anche del codice fiscale , con decorrenza dalla stessa data P.IVA_1
(4/03/2024).
Concludeva che le fatture asseritamente emesse da riguardando proprio gli anni 2022 e 2023, CP_1 erano in contrasto con il dato accertato dalla stessa Agenzia delle Entrate e che i predetti elementi costituivano indici dell'assenza dei requisiti soggettivi di assoggettabilità della reclamante alla procedura di liquidazione giudiziale.
Il motivo è infondato.
4.A.Sotto il primo profilo, giova osservare che la Corte di Cassazione - premesso che, ai sensi dell'art.37 comma 2 CCII, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi o delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero - con riferimento all'istanza del creditore, ha chiarito che la legittimazione attiva del ricorrente non presuppone il definitivo accertamento in sede giudiziale dell'esistenza del credito, né l'esecutività del titolo, essendo per contro sufficiente che il giudice, nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, accerti in via sommaria ed incidentale la sussistenza del credito (Cass. Sez.Un. 1521/2013; Cass. Civ.11421/2014, Cass.
Civ.13474/2015; Cass.Civ.5001/2016; Cass.Sez. 1 - , n. 27689 del 30/10/2018; Cass. Sez. 1 - ,
n. 4406 del 19/02/2025).
Nella fattispecie in esame, la Corte osserva che la reclamante solo nel presente procedimento ha contestato la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia (R.G. n.
13461/23) a favore di e la fondatezza della pretesa creditoria in quanto attinente agli anni CP_1
2022-2023 nei quali era asseritamente inattiva.
pagina 3 di 8 Tuttavia, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, “il decreto ingiuntivo posto alla base della domanda del creditore ricorrente risulta regolarmente notificato alla PEC alla quale è stato notificato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (e che ha permesso la conoscenza del presente procedimento)”.
La reclamante avrebbe dunque dovuto far valere ogni contestazione anche di merito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che invece non risulta opposto, con la conseguenza che il credito vantato da può ritenersi provato per quanto di interesse nel presente procedimento ed in CP_1 particolare ai fini della legittimazione dell'istante.
4.B. Sotto il secondo profilo, l'art.121 D.Lgs.n.14/2019 individua il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale nella mancanza di uno qualsiasi dei requisiti previsti congiuntamente dall'art.2 lett.d) per la c.d. impresa minore. Rivolgendo in positivo la definizione dei presupposti, risulta che l'impresa commerciale è soggetta a liquidazione giudiziale quando presenta uno qualsiasi dei seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila in uno qualsiasi dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultano, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila in uno qualsiasi dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.
L'onere della prova di non essere soggetto a liquidazione giudiziale incombe sul debitore. In proposito, correttamente il giudice di prime cure ha richiamato la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, secondo cui “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile
"ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale
l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
pagina 4 di 8 La società debitrice non ha fornito adeguata prova del possesso congiunto dei requisiti di cui alla lett.d) art.2 CCII.
E' pur vero che la relazione del curatore dott. ha confermato che: Testimone_1
- la società eniva costituita nel novembre del 2012 per gestire Parte_1 un'attività ristorativa a Montecreto, in Via Provinciale 11 (doc. n. 2) e rimaneva operativa per circa un anno;
successivamente, i soci decidevano di aggiungere all'oggetto sociale un'attività secondaria di tipo edile;
- la società attualmente appare come soggetto sostanzialmente inattivo ed è formalmente sprovvista della sede legale;
nella relazione del curatore si legge infatti “in visura camerale è riportato unicamente il Comune di Montecreto (MO), ma senza indicazione della via e del numero civico (allegato 1). L'indirizzo della precedente sede legale, sito in Montecreto (MO),
Via Provinciale n. 11, è rimasto in iscritto in visura fino alla data del 22/03/2017, quando ne è stato annotato il trasferimento a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (decreto n.
845/2017 del Giudice del Registro). A seguito di appositi sopralluoghi condotti dal curatore, “è emerso come presso detti locali risulti ora operare l'attività di ristorazione “La Favola Antica Co di OC A” (non collegabile a ). Tale ditta, secondo quanto verificato mediante accesso ai pubblici registri, ha rilevato nel gennaio 2014 dalla concedente EV Snc di
RI GO e C. un ramo aziendale deputato a detta attività di ristorazione (allegato 2). Il citato ramo aziendale era stato in precedenza (nell'anno 2012) concesso in affitto da Co EV Snc proprio a (allegato 3); tuttavia, preso atto della successiva cessione a “La Co Favola Antica di OC A”, si ritiene che il contratto di affitto di ramo aziendale con sia stato risolto de facto quanto meno a partire dall'esercizio 2014. Presso l'unità locale ancora annotata in visura, sita in Pavullo nel Frignano (MO), Via Marchiani n. 54, risulta ora operare la ditta “ ” (anch'essa apparentemente non Controparte_6
Co collegabile a )”;
- la contabilità tenuta nel periodo di attività della società – che a dire dell'amministratore unico è proseguita solo fino al 2014 - risulta essere stata oggetto di furto, come da denuncia presentata presso la stazione dei Carabinieri di Lama Mocogno (MO) in data 27/05/2015 (allegato 4);
- la partita IVA risulta essere stata cessata d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 04/03/2024 (allegato 6);
- con riferimento ai ricavi, dalle verifiche effettuate dal curatore presso il portale della fatturazione elettronica, Il non risulta aver mai emesso fatture di vendita Parte_1
pagina 5 di 8 e dunque il valore dei ricavi comunicato al portale di interscambio negli esercizi in parola è nullo;
- quanto all'attivo, “non sono stati identificati beni o rapporti suscettibili di liquidazione. In particolare, le visure catastali hanno dato esito negativo (allegato 7), così come l'ispezione ipotecaria non ha evidenziato l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni riferibili a TG (allegato 8).
Le visure effettuate presso il PRA, sia attuale sia storica, hanno dato esito negativo (allegati 9 e
10). Non sono stati identificati conti correnti o rapporti bancari riferibili alla società.
L'assenza di contabilità, unitamente alla circostanza che non risultano emesse fatture di vendita per il periodo 2019-2025, appare sintomatico dell'assenza di crediti commerciali recuperabili” (rel. curatore);
- risultano, invece ricevute nel periodo 2022-2024 fatture per acquisti di beni (principalmente per prodotti alimentari e marginalmente per utenze) da parte di plurimi fornitori, per un ammontare complessivo di € 72.306,88, oltre IVA (allegato 5).
Tuttavia, dall'esame della visura camerale, dalla dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate e dalla relazione del curatore speciale si evince altresì che:
- la contabilità per il periodo successivo al furto non è stata tenuta;
- i dichiarativi fiscali non risultano più trasmessi a partire dal 2014/2013;
- la società non risulta avere mai depositato bilanci e presentato le ultime dichiarazioni dei redditi.
Tale dato, contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, non può valere a dimostrare l'assenza dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, posto che Il Parte_1 era certamente obbligato ex lege alla regolare tenuta delle scritture contabili e al deposito dei bilanci nel registro delle imprese, non potendo rappresentare valida giustificazione il fatto che la società non sia più operativa, risultando peraltro attiva dalla visura camerale e non esonerando tale condizione dall'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili.
Come è noto, “in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art.1 comma 2 L.Fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art.15 comma 4 L.fall. sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese ex art.2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018; Cass.n.13746 del 31.5.2017).
I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono infatti la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato pagina 6 di 8 della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (in questo senso, Cass. n.24548del
1/12/2016).
“Il debitore può assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (Cass.ord. n.25025/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre osservare che la società, non solo non ha mai depositato i bilanci nel registro delle imprese, ma non ha neppure compiuto regolare tenuta delle scritture contabili, in tal modo precludendo l'accertamento della consistenza dell'effettivo attivo patrimoniale e dell'entità dei ricavi.
Il non ha dunque soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente in Parte_1 ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di “impresa minore”.
5. Anche il secondo motivo di gravame relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza deve essere disatteso.
Ai sensi dell'art. 2, lett. b) C.C.I. lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, dalla relazione redatta dal curatore e dalla documentazione allegata risulta che all'udienza del 18.9.2025 fissata per l'ammissione delle domande tempestive, il Giudice Delegato ha ammesso crediti per complessivi € 62.540,34, di cui € 6.548,27 in via privilegiata ed € 55.992,07 in via chirografaria (allegato 11).
Pendono i termini per la presentazione delle domande tardive.
Di contro, è sostanzialmente inesistente l'attivo della procedura, come evidenziato dal curatore nella relazione del 20.10.2025 e come dianzi analiticamente descritto.
Tanto accertato in fatto, va ricordato che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); la relativa nozione “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di pagina 7 di 8 attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore” (Cass., n. 1069/2020).
Con specifico riferimento all'attivo, per la relativa determinazione “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola- dell'operatività dell'impresa”.
Ciò che rileva è, infatti, la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute” .
Orbene, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e in considerazione della sostanziale cessazione di qualsiasi attività imprenditoriale, dell'impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni manifestatasi fin dal 2014, dell'incapacità della reclamante a pagare anche il modesto credito di del patrimonio netto negativo e tenuto altresì conto dell'inesistenza di cespiti CP_1 immobiliari e di altri beni idonei ad essere liquidati per far fronte alle passività, deve ritenersi che ricorra indiscutibilmente nel caso di specie il presupposto dello stato di insolvenza.
6. Il reclamo va pertanto respinto.
Nulla sulla spese in considerazione della soccombenza della reclamante e della mancata costituzione in giudizio dei reclamati.
7. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
P.Q.M.
la Corte rigetta il reclamo.
Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
6.11.2025.
Il Cons. rel. est. Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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