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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10239/2024 R.G., chiamata all'udienza del 6/10/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Frabasile Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. CP_1
Castellaneta
Resistente
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/8/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di svolgere attività lavorativa con le mansioni di autista di autotreno, bilico e motrici alle dipendenze dell'azienda “Irpinia S.r.l.”, con sede in Palo del Colle, adiva il Tribunale di
Bari, Sez. Lavoro, invocando l'accertamento della patologia “lombalgia in erniopatia da discopatie multiple” quale malattia professionale, con conseguente riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 6% o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al pagamento delle prestazioni previste per CP_1 legge in relazione al danno biologico nella misura del 25% (tenuto, altresì, conto di un precedente infortunio lavorativo, occorso in data 16/12/2021, in relazione al quale l' aveva accertato un danno biologico in misura pari al 16%). CP_1
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' resistente, facendo rilevare che, a CP_2 seguito di riesame del caso, la consulenza specialistica medico - legale aveva quantificato nella misura del 6% la menomazione all'integrità psicofisica correlata alla patologia per cui è causa.
Alla luce di quanto precede, insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione, quantomeno parziale, delle spese di lite.
In data 2/10/2025, parte resistente depositava il provvedimento datato CP_1
26/6/2025, con cui veniva riconosciuta al ricorrente la sussistenza di postumi invalidanti derivanti dalla malattia professionale indicata in ricorso nella misura del 6%, nonché di un danno biologico complessivo pari al 21%.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente insisteva nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo che per la malattia professionale “lombalgia in erniopatia da discopatia multipla” fosse riconosciuto un danno biologico nella misura del 6%, come concordato con;
chiedeva, inoltre, la condanna della parte CP_1 resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Il difensore della parte resistente si riportava alla memoria di costituzione e confermava il riconoscimento della malattia professionale per cui è causa, con accertamento del danno biologico correlato nella misura del 6% e complessiva quantificazione nella misura del 21%, come da provvedimento depositato telematicamente in data 2/10/2025; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione quantomeno parziale delle spese di lite.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Sulla scorta delle conclusioni delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa per effetto del riconoscimento, da parte di , del danno biologico nella misura del 6% in conseguenza della malattia CP_1 professionale “lombalgia in erniopatia da discopatia multipla”.
Ed invero, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della
Pag. 2 di 4 conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. verbale dell'odierna udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); ad avviso del giudicante, alla luce di una valutazione allo stato degli atti (in assenza di istruttoria), l' resistente sarebbe rimasto soccombente, in ragione del CP_2 riconoscimento, avvenuto in epoca successiva (26/6/2025) all'instaurazione del giudizio
(4/8/2024), della malattia professionale di cui il ricorrente è portatore.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che le spese di lite debbano essere poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 6/10/2025
Pag. 3 di 4 Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10239/2024 R.G., chiamata all'udienza del 6/10/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Frabasile Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. CP_1
Castellaneta
Resistente
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/8/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di svolgere attività lavorativa con le mansioni di autista di autotreno, bilico e motrici alle dipendenze dell'azienda “Irpinia S.r.l.”, con sede in Palo del Colle, adiva il Tribunale di
Bari, Sez. Lavoro, invocando l'accertamento della patologia “lombalgia in erniopatia da discopatie multiple” quale malattia professionale, con conseguente riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 6% o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al pagamento delle prestazioni previste per CP_1 legge in relazione al danno biologico nella misura del 25% (tenuto, altresì, conto di un precedente infortunio lavorativo, occorso in data 16/12/2021, in relazione al quale l' aveva accertato un danno biologico in misura pari al 16%). CP_1
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' resistente, facendo rilevare che, a CP_2 seguito di riesame del caso, la consulenza specialistica medico - legale aveva quantificato nella misura del 6% la menomazione all'integrità psicofisica correlata alla patologia per cui è causa.
Alla luce di quanto precede, insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione, quantomeno parziale, delle spese di lite.
In data 2/10/2025, parte resistente depositava il provvedimento datato CP_1
26/6/2025, con cui veniva riconosciuta al ricorrente la sussistenza di postumi invalidanti derivanti dalla malattia professionale indicata in ricorso nella misura del 6%, nonché di un danno biologico complessivo pari al 21%.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente insisteva nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo che per la malattia professionale “lombalgia in erniopatia da discopatia multipla” fosse riconosciuto un danno biologico nella misura del 6%, come concordato con;
chiedeva, inoltre, la condanna della parte CP_1 resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Il difensore della parte resistente si riportava alla memoria di costituzione e confermava il riconoscimento della malattia professionale per cui è causa, con accertamento del danno biologico correlato nella misura del 6% e complessiva quantificazione nella misura del 21%, come da provvedimento depositato telematicamente in data 2/10/2025; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione quantomeno parziale delle spese di lite.
La causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Sulla scorta delle conclusioni delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa per effetto del riconoscimento, da parte di , del danno biologico nella misura del 6% in conseguenza della malattia CP_1 professionale “lombalgia in erniopatia da discopatia multipla”.
Ed invero, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della
Pag. 2 di 4 conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. verbale dell'odierna udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); ad avviso del giudicante, alla luce di una valutazione allo stato degli atti (in assenza di istruttoria), l' resistente sarebbe rimasto soccombente, in ragione del CP_2 riconoscimento, avvenuto in epoca successiva (26/6/2025) all'instaurazione del giudizio
(4/8/2024), della malattia professionale di cui il ricorrente è portatore.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che le spese di lite debbano essere poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bari, 6/10/2025
Pag. 3 di 4 Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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