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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Biagio Molitierno ed elettivamente domiciliata in Piedimonte Matese alla Piazza Carmine, 26;
APPELLANTE
residente in [...], ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in primo grado presso il procuratore costituito Avv. Massimo
Garau, in Poggiomarino alla Via Piano del Principe, 149;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., domiciliata presso l 'Avvocatura Controparte_2
distrettuale di alla via Armando Diaz n. 11; CP_2
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi Controparte_1
al Giudice di Pace di Nola impugnando l'estratto di ruolo, autonomamente acquisto, relativo alla cartella di pagamento n. 07120130065660735000 emessa per violazione al
Codice della Strada. L'attore eccepiva che detta cartella non gli fosse mai stata notificata e che il credito in essa riportato doveva, pertanto, ritenersi prescritto e, in ogni caso, non dovuto per le ragioni meglio esplicate nei rispettivi atti.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza oggetto del presente gravame, così statuiva:
“1) dichiara prescritto il diritto ed annulla la cartella di pagamento n.
07120130065660735000 – ruolo n. 2013/0002871 di € 2.537,42 (Ente Impositore
. 2) condanna l , in persona del Controparte_2 Parte_1
suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese procesuali che liquida in complessivi €
730,00, di cui € 130,00 per spese ed € 600,00 per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Massimo Garau;
3) non è luogo a provvedere sulle spese attesa la contumacia della . Controparte_2
Avverso la suindicata sentenza l ha proposto il Parte_1
presente gravame, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, già tempestivamente eccepita in primo grado.
Con comparsa depositata in data 07.07.2021 si è costituita la la Controparte_2
quale si è associata alla dedotta inammissibilità della domanda di primo grado, allegando, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace l'appellato Controparte_1
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, il presente gravame va accolto dovendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto Controparte_1
di ruolo.
pagina 2 di 6 Come noto a mente dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
(rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, (che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e ha inserito il comma 4 bis): “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n. 31240/19)”.
pagina 3 di 6 Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25.10.2022, n.
31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4- bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra pagina 4 di 6 nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte dell'attore in primo grado;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra, deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle
Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo grado di giudizio, sia del presente giudizio di appello, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 09.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Biagio Molitierno ed elettivamente domiciliata in Piedimonte Matese alla Piazza Carmine, 26;
APPELLANTE
residente in [...], ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in primo grado presso il procuratore costituito Avv. Massimo
Garau, in Poggiomarino alla Via Piano del Principe, 149;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., domiciliata presso l 'Avvocatura Controparte_2
distrettuale di alla via Armando Diaz n. 11; CP_2
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi Controparte_1
al Giudice di Pace di Nola impugnando l'estratto di ruolo, autonomamente acquisto, relativo alla cartella di pagamento n. 07120130065660735000 emessa per violazione al
Codice della Strada. L'attore eccepiva che detta cartella non gli fosse mai stata notificata e che il credito in essa riportato doveva, pertanto, ritenersi prescritto e, in ogni caso, non dovuto per le ragioni meglio esplicate nei rispettivi atti.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza oggetto del presente gravame, così statuiva:
“1) dichiara prescritto il diritto ed annulla la cartella di pagamento n.
07120130065660735000 – ruolo n. 2013/0002871 di € 2.537,42 (Ente Impositore
. 2) condanna l , in persona del Controparte_2 Parte_1
suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese procesuali che liquida in complessivi €
730,00, di cui € 130,00 per spese ed € 600,00 per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Massimo Garau;
3) non è luogo a provvedere sulle spese attesa la contumacia della . Controparte_2
Avverso la suindicata sentenza l ha proposto il Parte_1
presente gravame, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, già tempestivamente eccepita in primo grado.
Con comparsa depositata in data 07.07.2021 si è costituita la la Controparte_2
quale si è associata alla dedotta inammissibilità della domanda di primo grado, allegando, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace l'appellato Controparte_1
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, il presente gravame va accolto dovendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto Controparte_1
di ruolo.
pagina 2 di 6 Come noto a mente dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
(rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, (che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e ha inserito il comma 4 bis): “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n. 31240/19)”.
pagina 3 di 6 Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25.10.2022, n.
31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4- bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra pagina 4 di 6 nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte dell'attore in primo grado;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra, deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle
Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo grado di giudizio, sia del presente giudizio di appello, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 09.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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