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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 199/2021
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 199 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, pendente avverso la sentenza n. 1316/2020, del Tribunale
Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, pubblicata in data 1.6.2020, non notificata
TRA
, (P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, con COroparte_1
sede in , Via Unità Italiana n. 28, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Pt_1
Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone (c.f.:
) che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato ed C.F._1
in virtù di delibera di conferimento incarico n. 1468 del 16 novembre 2020.
Appellante
E
(P.Iva ), in persona del legale COroparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore Dott. elettivamente domiciliato per la COroparte_3
carica presso la sede legale della società, in Mignano Monte Lungo, alla via Casilina n. 32, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa, rilasciato su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dagli avv.ti
Andrea Ferraro (c.f.: ) e (c.f.: C.F._2 CP_4
, con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._3
legale in Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n. 21 2 Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 3.11.2017, la società in COroparte_2
qualità di centro accreditato con il per lo svolgimento di prestazioni sanitarie CP_5 specialistiche afferenti alla branca di “Prestazioni di laboratorio di analisi chimico- cliniche ed istologiche” nell'ambito territoriale dell' , con cui operava già CP_6
come struttura convenzionata con il SSN, ora in regime di accreditamento definitivo,
CO chiedeva ingiungersi all' il pagamento della somma di € 19.715,20, oltre interessi moratori ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del d. lg.vo n. 231 del 9.10.2002 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate e fino al saldo, a titolo di saldo residuo non ancora pagato per le prestazioni effettuate nei mesi da febbraio a settembre
2017, per cui erano state emesse le seguenti fatture n. 1/2017 del 3.2.2017 n. 3/2017 del
16.3.2017, n. 4/2017 del 12.4.2017, n. 5/2017 del 15.5.2017, n. 6/2017 del 16.6.2017, n.
7/2017 del 7.7.2017, n. 9/2017 del 5.9.2017.
2. Con decreto ingiuntivo n. 3063/2017, reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.11.2017, in accoglimento del ricorso, è stato ingiunto all' il CP_6 pagamento della somma di € 19.715,20, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002, oltre spese di procedura (liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed
€ 145,50 per esborsi oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.P.A. con attribuzione), a titolo di remunerazione di prestazioni sanitarie, erogate dalla struttura privata accreditata - odierna appellata – nella branca di Patologia clinica, nel I e nel II trimestre dell'anno 2017, non corrisposte dall'Ente per l'asserita applicazione di Regressione
Tariffaria Unica.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo:
--in rito, il difetto di giurisdizione;
--nel merito per varie ragioni l'inesigibilità del credito preteso, in applicazione della disciplina regionale e convenzionale sui tetti di spesa, richiamando a tale proposito la delibera del Commissario ad Acta n. 89/2016 Sez. III, le determine dirigenziali n.
6972/2017 (relativa al I trimestre 2017) e n. 7968/2017 (relativa al II trimestre 2017).
Segnatamente, sulla base di detti provvedimenti illustrava che per il primo trimestre 3 2017 non era da riconoscere l'importo di € 14.985,85, di cui l'importo di € 10.530,44 non era dovuto per il superamento del tetto di spesa di branca e conseguente applicazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.) giustificata proprio dal rispetto dei limiti di spesa;
l'ulteriore somma di € 4.544,41 (in realtà 4.454,41) non era dovuta in quanto “importo anticipato in acconto” (così l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo); allegava, poi, che per il secondo trimestre 2017 l'importo di € 4.699,00 sarebbe
“riconosciuto” e “liquidato”.
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la società opposta che ha chiesto il rigetto COroparte_2 dell'opposizione, rilevando che la regressione tariffaria era stata calcolata CO unilateralmente dall' e non da un apposito tavolo tecnico, che a fondamento della CO regressione la aveva depositato le sole determine di liquidazione e relativi conteggi, contestate e comunque non idonee, ex se, a rappresentare l'adempimento degli obblighi contrattuali, che i monitoraggi erano stati saltuari e in gran parte non comunicati. Rilevava che era contraddittorio il mancato pagamento della somma di € CO
4.699,60, relativa all'asserito saldo del II trimestre 2017, in quanto la stessa dichiarava che per il periodo in questione non si era verificato alcuno sforamento per la branca di riferimento e che non era stata applicata alcuna regressione tariffaria;
rimarcava che le affermazioni sul punto equivalevano ad un riconoscimento del debito da parte dell' risultante anche dai conteggi prodotti dall'opponente CP_6
stessa.
4. Con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., Tribunale di Santa Maria, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione ha ritenuto:
--la violazione delle norme contrattuali in tema di RTU, in particolare, con riferimento all'art. 5 comma 3 del contratto, che prevede che l'applicazione RTU è strettamente connessa all'invio, ogni mese, delle comunicazioni indicate, ha rilevato
CO l'inadempimento da parte dell' atteso che i monitoraggi risulterebbero occasionali e lacunosi oltre che non comunicati o comunicati in ritardo. Più specificamente, il tribunale ha affermato che la corretta applicazione del meccanismo della RTU richiede non solo che le comunicazioni siano inviate ai singoli centri ma anche che siano antecedenti alla data presuntiva di esaurimento del limite di spesa.
CO Sotto altro profilo, il tribunale ha ritenuto che la opponente non abbia fornito la 4 prova della regolare instaurazione del tavolo tecnico e dei conseguenti risultati, previsto come necessario dall'art. 6 del contratto per garantire la compiuta e corretta applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti negli artt. 4 e 5 del contratto.
Pertanto, ha deciso che l'importo di € 10.530,44 è dovuto perché il meccanismo della regressione tariffaria non è stato applicato in modo corretto e che, conseguenzialmente,
è dovuto anche l'ulteriore importo di € 4.544,41 (in realtà 4.454,41), che secondo la CO era stato pagato in eccesso nel primo trimestre e che essa opponente aveva inteso recuperare nei trimestri successivi, III e IV;
ha stabilito che spetta al Centro l'importo di CO
€ 4.699,00 che per la sarebbe “riconosciuto” e “liquidato”, in difetto di prova dell'effettivo pagamento;
infine, dato atto della somma residua di euro 30,75, da CO ritenersi rinunciata da parte della ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la decisione di primo grado spiega gravame la per i seguenti Parte_2
motivi.
5.1. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza appellata per non aver dichiarato la nullità del contratto con la Laboratorio di Analisi Cliniche s.a.s., in quanto non sottoscritto dal e dovendo il giudice rilevare tale vizio anche Pt_3
d'ufficio. CO 5.2. Con il secondo motivo, la denuncia “Insufficiente, incongrua, illogica ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall' di regressione tariffaria unica e di CP_6 non liquidabilità dell'importo eccedente il limite anticipato in acconto e, quindi, rigettata l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto”
5.3. Con il terzo motivo deduce:
“Insufficiente, incongrua, illogica ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall' di non riconoscibilità dell'ulteriore importo di € 4.669,60 in CP_6 quanto già liquidato e, quindi, rigettata l'opposizione” 5.4. Con il quarto motivo deduce insufficiente e illogica motivazione nella parte in cui
CO ha ritenuto che la somma di 30,00 € residua non fosse contestata dalla e quindi dovuta
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 7.04.2021 si è costituita in giudizio la che, con varie difese, ha chiesto COroparte_2 5 rigettarsi il gravame, con la conferma della sentenza appellata.
All'udienza di comparizione del 28.4.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.6.2022, poi rinviata più volte per esigenze di ruolo.
In data 22.01.2025 all'esito di trattazione scritta, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, questa Corte ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1. Il primo motivo, di censura alla decisione per non aver rilevato – anche d'ufficio - che il contratto è nullo in quanto non sottoscritto, è inammissibile, atteso che non si incentra sul relativo punto di decisione, in cui, contrariamente a quanto qui sostenuto, si dà atto che il contratto c'è; in particolare a pagina 2 della sentenza impugnata si dà atto che le prestazioni per cui è causa da erogarsi negli anni 2016 e 2017 sono state “svolte nei mesi da gennaio ad agosto del 2017 in forza del contratto prot. 52127 del 27.2.2018
(in atti)”.
Ad ogni modo si evidenzia, doverosamente d'ufficio, che è valido il contratto, ancorché retroattivamente concluso, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che “ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva CO
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' ) è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di 6 stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da
CO acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno
(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2°
CO c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento (quanto meno parziale) delle prestazioni svolte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso
d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi. 7 Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la
CO macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere CO convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che,
CO come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare almeno in parte gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto
CO (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti. 8 Riconosciuta quindi l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 dei contratti, anche se al momento dell'emissione delle fatture questi ultimi non erano ancora stati conclusi. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che i tetti di spesa fissati nei contratti CO possano operare (a vantaggio dell' ) per il passato, con conseguente possibile riduzione dei compensi per le strutture accreditate, mentre lo stesso non possa avvenire con riguardo alla disciplina sulle modalità ed i termini di pagamento e sugli interessi;
CO ove si ritenesse diversamente, si finirebbe per attribuire all' la possibilità di far valere retroattivamente solo la parte del contratto a sé favorevole” (così Corte
d'Appello Napoli, sentenza n. 555/2025 pubblicata il 5.2.2025, Sezione Quinta civile, rel. Galasso).
Nella presente fattispecie il contratto, ritualmente sottoscritto dalle parti, di cui si fa menzione a pagina 2 della sentenza impugnata, è stato siglato in data 27.2.2018 e deve
CO ritenersi efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra l' ed il centro. CO 7.2. E' parzialmente fondato il secondo motivo con il quale la censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di applicazione della regressione tariffaria unica e di non liquidabilità dell'importo eccedente il limite anticipato in acconto.
CO Con atto di citazione in appello sostiene l' che “il Tribunale ha omesso di considerare quanto esposto in prime cure dall' secondo cui la regressione CP_6
tariffaria è stata applicata in linea con le direttive regionali, in particolare secondo il
D.C.A. n. 89/2016 con cui la Regione Campania ha definito – per il biennio 2016/2017
– i limiti di spesa e i relativi contratti con i centri erogatori privati”.
Deduce di aver liquidato al centro in questione per il primo trimestre l'importo di €
54.684,24 che corrisponde all'acconto del 90% del fatturato presentato, pari ad €
60.760,27. Inoltre, illustra che “In applicazione della trimestralizzazione, il budget del tetto di spesa
(€ 14.766.000,00) della branca di patologia clinica era pari a € 4.027.090,91. Le strutture accreditate per l'attività di patologia clinica hanno fatturato, per il primo trimestre 2017, complessivamente l'importo di € 5.486.714,92. A seguito di tagli per il superamento CC.OO.MM., dei controlli analitici sulle ricette e delle richieste di note di 9 credito per prestazioni "R", l'importo riconoscibile, per tale periodo, è di €
4.871.350,62, a fronte di quello presentato di € 5.486.714,92, con conseguente RTU di €
844.259,71” (così atto di appello, pagina 13), che corrisponde ad una regressione tariffaria del 17%.
Conclude che “al fine di rientrare nel budget trimestrale di € 4.027.090,91, l'importo di
€ 890.071,00 è stato detratto dal fatturato trimestrale dei singoli centri in proporzione all'importo fatto registrare dagli stessi. Al centro appellato, quindi, è stato decurtato, per il primo trimestre 2017, l'importo complessivo di € 14.984,85, di cui € 10.530,44 per
RTU ed € 4.454,41 quale eccedenza anticipata in acconto” (così atto di appello, pagina
14). CO Infine, afferma che avrebbe sbagliato il tribunale ad addossare alla la prova dello sforamento del tetto di spesa, dimenticando che il relativo onere ricade sul centro.
CO 7.2.1. Rileva la Corte che gli atti sui quali la fonda il corretto procedimento di applicazione della RTU sono (depositati già in primo grado in opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche in questa fase di appello) la delibera del Commissario ad Acta n.
89/2016 con la allegata Sezione III, le determine dirigenziali n. 6972/2017 del
CO 20.10.2017 (relativa al I trimestre 2017) e n. 7968/2017 con cui la all'esito dei monitoraggi, ha proceduto alla liquidazione a saldo delle prestazioni del primo e secondo trimestre 2017.
Riguardo a questi atti, occorre prima di tutto chiarire che, come affermato più volte CO dalla Suprema Corte, le deliberazioni dell' emesse in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo.
Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, CO l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (così Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in 10 motivazione).
È evidente pertanto che per contestare la validità di tali provvedimenti di carattere autoritativo, la società appellata avrebbe dovuto impugnarli dinanzi al G.A..
Tanto si evidenzia anche sulla scorta di quanto affermato Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, in cui si afferma che proprio in virtù del loro carattere autoritativo “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Il principio del contenimento della spesa sanitaria è canone che informa l'intera disciplina sulla quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e sulla loro remunerazione, ponendo un limite ai crediti delle strutture sanitarie accreditate.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive CO informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Ciò che appare rilevante e dirimente, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dalle delibere citate, nei casi in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite (ma questa ultima evenienza – è pacifico – non ricorre affatto nel caso in esame). 11 CO Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari
7.2.2. Ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provate
CO dall' le difese da essa svolte in atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Aveva, CO infatti, eccepito l' che per le prestazioni erogate la Laboratorio Analisi Alfa s.a.a. nel primo trimestre 2017 aveva fatturato l'importo di € 60.760,27, per il quale essa appellante, come previsto nel contratto stipulato ex decreto D.C.A. n. 89/2016, aveva liquidato un acconto del 90% del fatturato presentato, pari a € 54.684,24.
Ciò posto, si debbono porre in debito rilievo almeno 2 dati.
In primo luogo, il contratto stipulato prevede l'espressa accettazione da parte del Centro convenzionato delle condizioni poste nel decreto D.C.A. n. 89/2016, richiamato in premessa (cf. in atti nella produzione della società appellata), che fissa i tetti di spesa con i centri accreditati.
In secondo luogo, il meccanismo della verifica trimestrale per l'anno 2017, con recupero di quanto pagato in eccesso nei trimestri successivi è altresì parte integrante del contratto, essendo disciplinato nel suo art. 5 bis intitolato: “Applicazione dei tetti di spesa 2017 in corso d'anno”.
Ciò posto e chiarito, dunque, che i criteri di liquidazione (per le prestazioni) applicati
Co dall' che l'appellata in giudizio contesta, sono stati invece oggetto di pattuizione concordata, la vicenda in punto di fatto va ricostruita nei termini che seguono.
Poiché per l'intera branca di patologia clinica sulla base della trimestralizzazione il budget del tetto di spesa era pari per il primo trimestre ad € 4.027.090,91, al fine di rientrarvi senza sforare, dopo i primi pagamenti in acconto nella misura del 90% per il
2017, poiché alle date indicate nella delibera n. 6972 (date rientranti nei mesi di gennaio CO e febbraio 2017) erano già stati superati i tetti di spesa, è stata applicata dalla legittimamente sugli importi complessivamente fatturati una regressione del 17%, che dava una somma di euro 844.259,71, da decurtare dai fatturati totali, importo poi di fatto detratto dal fatturato trimestrale dei singoli centri in proporzione all'importo registrato da ognuno di essi.
Per quanto concerne il Centro appellato, sul fatturato per il primo trimestre 2017 di €
60.760,27, applicando la regressione tariffaria (vds tabelle b e c allegate alla delibera 12 6972 del 2017 da cui risulta anche la percentuale di sforamento addebitata all'appellata), l'importo effettivamente liquidabile era pari ad € 50.229,43, di guisa che residuava rispetto al già retribuito una differenza – in eccedenza, già pagata, dunque a CO svantaggio della - pari ad € 4.454,41; infatti l'acconto pagato era stato di €
54.684,24 pari detto al 90% di quanto fatturato.
Correttamente in applicazione della RTU che scatta per il superamento dei tetti di spesa
CO
– come da decreto e contratto - la ha ritenuto di poter recuperare l'importo di euro
4.454,41 nel trimestre successivo;
questo importo, dunque, non è dovuto e ovviamente facendo parte di una somma già pagata va restituita ovvero “recuperata” a vantaggio CO della
Tutto quanto fin qui esposto è dimostrato per tabulas, proprio mediante la delibera prodotta in primo grado, la determina dirigenziale n. 6972/2017 del 20.10.2017, non
CO impugnata, con la quale il dirigente dell' ha accertato a consuntivo per il primo trimestre dell'anno 2017 l'esaurimento ed il superamento del tetto di spesa determinando la regressione tariffaria nella misura del 17% totale (e nella misura dello
0,0125 per l'appellato centro sanitario in contributo dato allo sforamento) del fatturato per le prestazioni rese.
Pare appena il caso di evidenziare che dalla piana lettura della delibera n. 6972/17 si
CO evince che è corretta l'operazione contabile fatta dalla che, una volta decurtata la somma di € 10.530,44 per RTU dal fatturato, reclama € 4.454,41 quale eccedenza anticipata, quale cifra da decurtare dai pagamenti successivi dovuti alla società
(cf pagina 85 del file relativo alla produzione di primo Parte_4
CO grado, ridepositata nel fascicolo telematico dalla in appello, in cui dalla tabella allegata alla delibera si legge che l'importo finale quale “differenza da recuperare” è soltanto quello di € 4.454,41).
Peraltro, va dato atto che ex art. 5 bis del contratto si era previsto che la regressione tariffaria sarebbe stata applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7 comma 2 in base all'eccedenza sul tetto di branca, commisurato alle seguenti date:
3 novembre per il consumo del tetto di spesa al 31 marzo 2017 (I trimestre), 6 novembre per il consumo del tetto di spesa al 30 giugno 2017 (II trimestre),
8 novembre per il consumo del tetto di spesa al 30 settembre 2017 (III trimestre). CO Dunque, correttamente la ha applicato il meccanismo della regressione tariffaria per le prestazioni rese nei primi due trimestri e l'importo di € 4.454,41 è un'eccedenza anticipata da decurtare dai pagamenti per i trimestri successivi dovuti alla società 13 Parte_5
Rispetto a quanto fin qui illustrato, sulla corretta applicazione del meccanismo della
RTU per il primo trimestre 2017 e sulla relativa prova, è privo di pregio l'argomento contrario del Laboratorio di Analisi Cliniche che sia mancata l'adozione della determina di “approvazione del consuntivo per l'anno 2017, che rappresenta l'atto formale CO attraverso cui l' ratifica in maniera definitiva le risultanze del proprio operato in materia di tetti di spesa” (così la comparsa di costituzione in appello).
Non si vede perché occorra in questo caso una delibera ulteriore se quella che ci occupa
è già una delibera a consuntivo, ed è stata adottata quando era prossimo a scadere il termine per la liquidazione dei saldi finali e le prestazioni dei primi due trimestri erano state tutte già contabilizzate dal centro con l'invio delle corrispondenti fatture per il pagamento. In definitiva, qui le delibere che occupano – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata – sono a consuntivo, essendo delibere relative a singoli trimestri.
7.3. Con il terzo motivo l'appellante deduce:
“Insufficiente, incongrua, illogica ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall' di non riconoscibilità dell'ulteriore importo di € 4.699,60 in CP_6 quanto già liquidato e, quindi, rigettata l'opposizione”.
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la somma risulta sì, CO dai documenti della liquidabile, ma che non è stata effettivamente liquidata e, soprattutto, che non vi è prova che sia stata pagata;
ribadisce le ragioni già esposte in primo grado, cioè che l'importo in esame non sia stato pagato per la mancata emissione CO da parte del Centro di note di credito, e insiste che essa ha l'obbligo di non liquidare saldi laddove vi siano contabilizzate delle decurtazioni rispetto alle quali la struttura deve emettere note di credito.
Risulta effettivamente prodotta, per il secondo trimestre, la delibera 7968/2017 di liquidazione del saldo previa verifica dei tetti di spesa, la quale attesta che per questo periodo il tetto di spesa non è stato superato, al contempo la delibera riconosce come
“liquidabile” l'importo di € 4.699,60 in favore del laboratorio appellato.
Il motivo di censura è inammissibile perché nulla deduce sul fatto dirimente, accertato dal primo giudice, che il relativo importo non sia stato né liquidato né pagato (benchè
CO sia riconosciuto dalla come liquidabile), ed è comunque generico e infondato, 14 CO atteso che la deduce in modo assai confuso e generico che “con determinazione dirigenziale n. 7968/2017, ha proceduto, come già dettagliato in primo grado con la documentazione allegata, alla liquidazione a saldo delle prestazioni del secondo trimestre 2017” (così atto di appello pagina 25). CO Soprattutto, il motivo è smentito dalla stessa delibera n. 7968 che la invoca in suo favore.
Effettivamente la delibera indica in modo dettagliato gli importi che per ogni centro sono stati oggetto di richiesta di emissione di note di credito rivolte alle singole strutture, ai fini di pagare il saldo del secondo trimestre. Ebbene, nessun importo risulta oggetto di richiesta di nota di credito per la società appellata. Dalla delibera in CO questione – che, si ripete – la utilizza per dire che l'importo in questione non è pagabile, si legge che l'importo è effettivamente spettante e liquidabile, ed al contrario CO di quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non risulta affatto che la abbia richiesto al Centro appellato di emettere per il corrispondente importo o per altri importi relativi al trimestre in questione una nota di credito. Né vi è prova di detta circostanza aliunde.
Il relativo importo di € 4.699,60 è dovuto alla società appellata, quale saldo delle prestazioni eseguite nel secondo trimestre.
7.3.1. Deve a questo punto darsi atto che l'invocato meccanismo della RTU invocato CO dalla per giustificare il mancato pagamento e posto a fondamento della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non riguarda, invece, per come delimitato il thema
CO decidendum e per le difese e prove della stessa la fattura n. 9/PA del 5.9.2017 relativa alle prestazioni rese nel mese di mese di agosto 2017.
Orbene, allorquando in data 7.11.2017 è stato chiesto il decreto ingiuntivo non era ancora spirato il termine dell'8 novembre per la liquidazione del saldo del III trimestre;
CO in difetto di qualunque contestazione della sia sull'esecuzione effettiva della prestazione, sia sulla regressione tariffaria da applicarsi eventualmente per il fatturato del terzo trimestre, di cui nulla è allegato, il relativo importo di € 9.790,55 è dovuto al centro . COroparte_2 7.4. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata va revocato il decreto ingiuntivo. CO La va condannata a pagare all'appellata società la somma di € 4.699,60 per il saldo del III trimestre 2017 e l'importo di € 9.790,55 quale pagamento chiesto con la fattura n. 9/PA del 5.9.2017 relativa alle prestazioni rese nel mese di mese di agosto 2017, per 15 un totale di € 14.490,15.
Va poi dichiarato che in applicazione di RTU per I trimestre del 2017 va recuperato a
CO vantaggio della l'importo di € 4.454,41.
Pertanto, dalla somma prima indicata di € 14.490,15 va detratto l'importo di € 4.454,41, che è il risultato della corretta applicazione della regressione tariffaria per il primo trimestre (l'importo di euro € 10.530,44 per RTU ed € 4.454,41 quale eccedenza già anticipata e dunque da “recuperare” sul II e III trimestre). CO La va condannata a pagare alla società appellata la somma di 10.035,74 €.
Sull'importo dovuto spettano gli interessi moratori ex d. lg.vo n. 231 del 2002, che in difetto di più puntuale allegazione circa le date della loro esigibilità, sono riconosciuti con decorrenza dal deposito del ricorso monitorio 7.11.2017 e fino al saldo.
CO 7.5. Il quarto motivo con cui la deduce insufficiente e illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la somma di 30,00 euro residua non fosse contestata dalla CO e quindi dovuta è completamente assorbito.
8. All'accoglimento parziale dell'appello consegue che il regime delle spese deve essere nuovamente regolato anche per la precedente fase di giudizio. Considerati l'esito
CO parzialmente vittorioso per la in appello ed il parziale accoglimento della domanda di pagamento della società appellata, sussistono giusti motivi in virtù della soccombenza reciproca per compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio, incluse quelle del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1316/2020, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, pubblicata in data 1.6.2020, non notificata, così provvede:
--accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare alla CP_6 [...]
l'importo di euro € 10.035,74 oltre interessi moratori COroparte_2
dovuti ex d. lg.vo n. 231 del 2002, dal 7.11.2017 e fino al saldo;
--compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
16
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 199 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, pendente avverso la sentenza n. 1316/2020, del Tribunale
Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, pubblicata in data 1.6.2020, non notificata
TRA
, (P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, con COroparte_1
sede in , Via Unità Italiana n. 28, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Pt_1
Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone (c.f.:
) che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato ed C.F._1
in virtù di delibera di conferimento incarico n. 1468 del 16 novembre 2020.
Appellante
E
(P.Iva ), in persona del legale COroparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore Dott. elettivamente domiciliato per la COroparte_3
carica presso la sede legale della società, in Mignano Monte Lungo, alla via Casilina n. 32, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa, rilasciato su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dagli avv.ti
Andrea Ferraro (c.f.: ) e (c.f.: C.F._2 CP_4
, con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._3
legale in Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n. 21 2 Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 3.11.2017, la società in COroparte_2
qualità di centro accreditato con il per lo svolgimento di prestazioni sanitarie CP_5 specialistiche afferenti alla branca di “Prestazioni di laboratorio di analisi chimico- cliniche ed istologiche” nell'ambito territoriale dell' , con cui operava già CP_6
come struttura convenzionata con il SSN, ora in regime di accreditamento definitivo,
CO chiedeva ingiungersi all' il pagamento della somma di € 19.715,20, oltre interessi moratori ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del d. lg.vo n. 231 del 9.10.2002 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate e fino al saldo, a titolo di saldo residuo non ancora pagato per le prestazioni effettuate nei mesi da febbraio a settembre
2017, per cui erano state emesse le seguenti fatture n. 1/2017 del 3.2.2017 n. 3/2017 del
16.3.2017, n. 4/2017 del 12.4.2017, n. 5/2017 del 15.5.2017, n. 6/2017 del 16.6.2017, n.
7/2017 del 7.7.2017, n. 9/2017 del 5.9.2017.
2. Con decreto ingiuntivo n. 3063/2017, reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.11.2017, in accoglimento del ricorso, è stato ingiunto all' il CP_6 pagamento della somma di € 19.715,20, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002, oltre spese di procedura (liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed
€ 145,50 per esborsi oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.P.A. con attribuzione), a titolo di remunerazione di prestazioni sanitarie, erogate dalla struttura privata accreditata - odierna appellata – nella branca di Patologia clinica, nel I e nel II trimestre dell'anno 2017, non corrisposte dall'Ente per l'asserita applicazione di Regressione
Tariffaria Unica.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo:
--in rito, il difetto di giurisdizione;
--nel merito per varie ragioni l'inesigibilità del credito preteso, in applicazione della disciplina regionale e convenzionale sui tetti di spesa, richiamando a tale proposito la delibera del Commissario ad Acta n. 89/2016 Sez. III, le determine dirigenziali n.
6972/2017 (relativa al I trimestre 2017) e n. 7968/2017 (relativa al II trimestre 2017).
Segnatamente, sulla base di detti provvedimenti illustrava che per il primo trimestre 3 2017 non era da riconoscere l'importo di € 14.985,85, di cui l'importo di € 10.530,44 non era dovuto per il superamento del tetto di spesa di branca e conseguente applicazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.) giustificata proprio dal rispetto dei limiti di spesa;
l'ulteriore somma di € 4.544,41 (in realtà 4.454,41) non era dovuta in quanto “importo anticipato in acconto” (così l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo); allegava, poi, che per il secondo trimestre 2017 l'importo di € 4.699,00 sarebbe
“riconosciuto” e “liquidato”.
3.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata si è costituita la società opposta che ha chiesto il rigetto COroparte_2 dell'opposizione, rilevando che la regressione tariffaria era stata calcolata CO unilateralmente dall' e non da un apposito tavolo tecnico, che a fondamento della CO regressione la aveva depositato le sole determine di liquidazione e relativi conteggi, contestate e comunque non idonee, ex se, a rappresentare l'adempimento degli obblighi contrattuali, che i monitoraggi erano stati saltuari e in gran parte non comunicati. Rilevava che era contraddittorio il mancato pagamento della somma di € CO
4.699,60, relativa all'asserito saldo del II trimestre 2017, in quanto la stessa dichiarava che per il periodo in questione non si era verificato alcuno sforamento per la branca di riferimento e che non era stata applicata alcuna regressione tariffaria;
rimarcava che le affermazioni sul punto equivalevano ad un riconoscimento del debito da parte dell' risultante anche dai conteggi prodotti dall'opponente CP_6
stessa.
4. Con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., Tribunale di Santa Maria, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione ha ritenuto:
--la violazione delle norme contrattuali in tema di RTU, in particolare, con riferimento all'art. 5 comma 3 del contratto, che prevede che l'applicazione RTU è strettamente connessa all'invio, ogni mese, delle comunicazioni indicate, ha rilevato
CO l'inadempimento da parte dell' atteso che i monitoraggi risulterebbero occasionali e lacunosi oltre che non comunicati o comunicati in ritardo. Più specificamente, il tribunale ha affermato che la corretta applicazione del meccanismo della RTU richiede non solo che le comunicazioni siano inviate ai singoli centri ma anche che siano antecedenti alla data presuntiva di esaurimento del limite di spesa.
CO Sotto altro profilo, il tribunale ha ritenuto che la opponente non abbia fornito la 4 prova della regolare instaurazione del tavolo tecnico e dei conseguenti risultati, previsto come necessario dall'art. 6 del contratto per garantire la compiuta e corretta applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti negli artt. 4 e 5 del contratto.
Pertanto, ha deciso che l'importo di € 10.530,44 è dovuto perché il meccanismo della regressione tariffaria non è stato applicato in modo corretto e che, conseguenzialmente,
è dovuto anche l'ulteriore importo di € 4.544,41 (in realtà 4.454,41), che secondo la CO era stato pagato in eccesso nel primo trimestre e che essa opponente aveva inteso recuperare nei trimestri successivi, III e IV;
ha stabilito che spetta al Centro l'importo di CO
€ 4.699,00 che per la sarebbe “riconosciuto” e “liquidato”, in difetto di prova dell'effettivo pagamento;
infine, dato atto della somma residua di euro 30,75, da CO ritenersi rinunciata da parte della ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la decisione di primo grado spiega gravame la per i seguenti Parte_2
motivi.
5.1. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza appellata per non aver dichiarato la nullità del contratto con la Laboratorio di Analisi Cliniche s.a.s., in quanto non sottoscritto dal e dovendo il giudice rilevare tale vizio anche Pt_3
d'ufficio. CO 5.2. Con il secondo motivo, la denuncia “Insufficiente, incongrua, illogica ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall' di regressione tariffaria unica e di CP_6 non liquidabilità dell'importo eccedente il limite anticipato in acconto e, quindi, rigettata l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto”
5.3. Con il terzo motivo deduce:
“Insufficiente, incongrua, illogica ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall' di non riconoscibilità dell'ulteriore importo di € 4.669,60 in CP_6 quanto già liquidato e, quindi, rigettata l'opposizione” 5.4. Con il quarto motivo deduce insufficiente e illogica motivazione nella parte in cui
CO ha ritenuto che la somma di 30,00 € residua non fosse contestata dalla e quindi dovuta
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 7.04.2021 si è costituita in giudizio la che, con varie difese, ha chiesto COroparte_2 5 rigettarsi il gravame, con la conferma della sentenza appellata.
All'udienza di comparizione del 28.4.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.6.2022, poi rinviata più volte per esigenze di ruolo.
In data 22.01.2025 all'esito di trattazione scritta, preso atto del deposito delle note sostitutive della presenza fisica in udienza, questa Corte ha assegnato la causa in decisione concedendo i termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.1. Il primo motivo, di censura alla decisione per non aver rilevato – anche d'ufficio - che il contratto è nullo in quanto non sottoscritto, è inammissibile, atteso che non si incentra sul relativo punto di decisione, in cui, contrariamente a quanto qui sostenuto, si dà atto che il contratto c'è; in particolare a pagina 2 della sentenza impugnata si dà atto che le prestazioni per cui è causa da erogarsi negli anni 2016 e 2017 sono state “svolte nei mesi da gennaio ad agosto del 2017 in forza del contratto prot. 52127 del 27.2.2018
(in atti)”.
Ad ogni modo si evidenzia, doverosamente d'ufficio, che è valido il contratto, ancorché retroattivamente concluso, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che “ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva CO
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' ) è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di 6 stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da
CO acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno
(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2°
CO c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento (quanto meno parziale) delle prestazioni svolte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso
d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi. 7 Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la
CO macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere CO convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che,
CO come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare almeno in parte gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto
CO (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti. 8 Riconosciuta quindi l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 dei contratti, anche se al momento dell'emissione delle fatture questi ultimi non erano ancora stati conclusi. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che i tetti di spesa fissati nei contratti CO possano operare (a vantaggio dell' ) per il passato, con conseguente possibile riduzione dei compensi per le strutture accreditate, mentre lo stesso non possa avvenire con riguardo alla disciplina sulle modalità ed i termini di pagamento e sugli interessi;
CO ove si ritenesse diversamente, si finirebbe per attribuire all' la possibilità di far valere retroattivamente solo la parte del contratto a sé favorevole” (così Corte
d'Appello Napoli, sentenza n. 555/2025 pubblicata il 5.2.2025, Sezione Quinta civile, rel. Galasso).
Nella presente fattispecie il contratto, ritualmente sottoscritto dalle parti, di cui si fa menzione a pagina 2 della sentenza impugnata, è stato siglato in data 27.2.2018 e deve
CO ritenersi efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra l' ed il centro. CO 7.2. E' parzialmente fondato il secondo motivo con il quale la censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di applicazione della regressione tariffaria unica e di non liquidabilità dell'importo eccedente il limite anticipato in acconto.
CO Con atto di citazione in appello sostiene l' che “il Tribunale ha omesso di considerare quanto esposto in prime cure dall' secondo cui la regressione CP_6
tariffaria è stata applicata in linea con le direttive regionali, in particolare secondo il
D.C.A. n. 89/2016 con cui la Regione Campania ha definito – per il biennio 2016/2017
– i limiti di spesa e i relativi contratti con i centri erogatori privati”.
Deduce di aver liquidato al centro in questione per il primo trimestre l'importo di €
54.684,24 che corrisponde all'acconto del 90% del fatturato presentato, pari ad €
60.760,27. Inoltre, illustra che “In applicazione della trimestralizzazione, il budget del tetto di spesa
(€ 14.766.000,00) della branca di patologia clinica era pari a € 4.027.090,91. Le strutture accreditate per l'attività di patologia clinica hanno fatturato, per il primo trimestre 2017, complessivamente l'importo di € 5.486.714,92. A seguito di tagli per il superamento CC.OO.MM., dei controlli analitici sulle ricette e delle richieste di note di 9 credito per prestazioni "R", l'importo riconoscibile, per tale periodo, è di €
4.871.350,62, a fronte di quello presentato di € 5.486.714,92, con conseguente RTU di €
844.259,71” (così atto di appello, pagina 13), che corrisponde ad una regressione tariffaria del 17%.
Conclude che “al fine di rientrare nel budget trimestrale di € 4.027.090,91, l'importo di
€ 890.071,00 è stato detratto dal fatturato trimestrale dei singoli centri in proporzione all'importo fatto registrare dagli stessi. Al centro appellato, quindi, è stato decurtato, per il primo trimestre 2017, l'importo complessivo di € 14.984,85, di cui € 10.530,44 per
RTU ed € 4.454,41 quale eccedenza anticipata in acconto” (così atto di appello, pagina
14). CO Infine, afferma che avrebbe sbagliato il tribunale ad addossare alla la prova dello sforamento del tetto di spesa, dimenticando che il relativo onere ricade sul centro.
CO 7.2.1. Rileva la Corte che gli atti sui quali la fonda il corretto procedimento di applicazione della RTU sono (depositati già in primo grado in opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche in questa fase di appello) la delibera del Commissario ad Acta n.
89/2016 con la allegata Sezione III, le determine dirigenziali n. 6972/2017 del
CO 20.10.2017 (relativa al I trimestre 2017) e n. 7968/2017 con cui la all'esito dei monitoraggi, ha proceduto alla liquidazione a saldo delle prestazioni del primo e secondo trimestre 2017.
Riguardo a questi atti, occorre prima di tutto chiarire che, come affermato più volte CO dalla Suprema Corte, le deliberazioni dell' emesse in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo.
Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, CO l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (così Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in 10 motivazione).
È evidente pertanto che per contestare la validità di tali provvedimenti di carattere autoritativo, la società appellata avrebbe dovuto impugnarli dinanzi al G.A..
Tanto si evidenzia anche sulla scorta di quanto affermato Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, in cui si afferma che proprio in virtù del loro carattere autoritativo “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Il principio del contenimento della spesa sanitaria è canone che informa l'intera disciplina sulla quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e sulla loro remunerazione, ponendo un limite ai crediti delle strutture sanitarie accreditate.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive CO informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Ciò che appare rilevante e dirimente, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dalle delibere citate, nei casi in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite (ma questa ultima evenienza – è pacifico – non ricorre affatto nel caso in esame). 11 CO Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari
7.2.2. Ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provate
CO dall' le difese da essa svolte in atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Aveva, CO infatti, eccepito l' che per le prestazioni erogate la Laboratorio Analisi Alfa s.a.a. nel primo trimestre 2017 aveva fatturato l'importo di € 60.760,27, per il quale essa appellante, come previsto nel contratto stipulato ex decreto D.C.A. n. 89/2016, aveva liquidato un acconto del 90% del fatturato presentato, pari a € 54.684,24.
Ciò posto, si debbono porre in debito rilievo almeno 2 dati.
In primo luogo, il contratto stipulato prevede l'espressa accettazione da parte del Centro convenzionato delle condizioni poste nel decreto D.C.A. n. 89/2016, richiamato in premessa (cf. in atti nella produzione della società appellata), che fissa i tetti di spesa con i centri accreditati.
In secondo luogo, il meccanismo della verifica trimestrale per l'anno 2017, con recupero di quanto pagato in eccesso nei trimestri successivi è altresì parte integrante del contratto, essendo disciplinato nel suo art. 5 bis intitolato: “Applicazione dei tetti di spesa 2017 in corso d'anno”.
Ciò posto e chiarito, dunque, che i criteri di liquidazione (per le prestazioni) applicati
Co dall' che l'appellata in giudizio contesta, sono stati invece oggetto di pattuizione concordata, la vicenda in punto di fatto va ricostruita nei termini che seguono.
Poiché per l'intera branca di patologia clinica sulla base della trimestralizzazione il budget del tetto di spesa era pari per il primo trimestre ad € 4.027.090,91, al fine di rientrarvi senza sforare, dopo i primi pagamenti in acconto nella misura del 90% per il
2017, poiché alle date indicate nella delibera n. 6972 (date rientranti nei mesi di gennaio CO e febbraio 2017) erano già stati superati i tetti di spesa, è stata applicata dalla legittimamente sugli importi complessivamente fatturati una regressione del 17%, che dava una somma di euro 844.259,71, da decurtare dai fatturati totali, importo poi di fatto detratto dal fatturato trimestrale dei singoli centri in proporzione all'importo registrato da ognuno di essi.
Per quanto concerne il Centro appellato, sul fatturato per il primo trimestre 2017 di €
60.760,27, applicando la regressione tariffaria (vds tabelle b e c allegate alla delibera 12 6972 del 2017 da cui risulta anche la percentuale di sforamento addebitata all'appellata), l'importo effettivamente liquidabile era pari ad € 50.229,43, di guisa che residuava rispetto al già retribuito una differenza – in eccedenza, già pagata, dunque a CO svantaggio della - pari ad € 4.454,41; infatti l'acconto pagato era stato di €
54.684,24 pari detto al 90% di quanto fatturato.
Correttamente in applicazione della RTU che scatta per il superamento dei tetti di spesa
CO
– come da decreto e contratto - la ha ritenuto di poter recuperare l'importo di euro
4.454,41 nel trimestre successivo;
questo importo, dunque, non è dovuto e ovviamente facendo parte di una somma già pagata va restituita ovvero “recuperata” a vantaggio CO della
Tutto quanto fin qui esposto è dimostrato per tabulas, proprio mediante la delibera prodotta in primo grado, la determina dirigenziale n. 6972/2017 del 20.10.2017, non
CO impugnata, con la quale il dirigente dell' ha accertato a consuntivo per il primo trimestre dell'anno 2017 l'esaurimento ed il superamento del tetto di spesa determinando la regressione tariffaria nella misura del 17% totale (e nella misura dello
0,0125 per l'appellato centro sanitario in contributo dato allo sforamento) del fatturato per le prestazioni rese.
Pare appena il caso di evidenziare che dalla piana lettura della delibera n. 6972/17 si
CO evince che è corretta l'operazione contabile fatta dalla che, una volta decurtata la somma di € 10.530,44 per RTU dal fatturato, reclama € 4.454,41 quale eccedenza anticipata, quale cifra da decurtare dai pagamenti successivi dovuti alla società
(cf pagina 85 del file relativo alla produzione di primo Parte_4
CO grado, ridepositata nel fascicolo telematico dalla in appello, in cui dalla tabella allegata alla delibera si legge che l'importo finale quale “differenza da recuperare” è soltanto quello di € 4.454,41).
Peraltro, va dato atto che ex art. 5 bis del contratto si era previsto che la regressione tariffaria sarebbe stata applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali di cui all'art. 7 comma 2 in base all'eccedenza sul tetto di branca, commisurato alle seguenti date:
3 novembre per il consumo del tetto di spesa al 31 marzo 2017 (I trimestre), 6 novembre per il consumo del tetto di spesa al 30 giugno 2017 (II trimestre),
8 novembre per il consumo del tetto di spesa al 30 settembre 2017 (III trimestre). CO Dunque, correttamente la ha applicato il meccanismo della regressione tariffaria per le prestazioni rese nei primi due trimestri e l'importo di € 4.454,41 è un'eccedenza anticipata da decurtare dai pagamenti per i trimestri successivi dovuti alla società 13 Parte_5
Rispetto a quanto fin qui illustrato, sulla corretta applicazione del meccanismo della
RTU per il primo trimestre 2017 e sulla relativa prova, è privo di pregio l'argomento contrario del Laboratorio di Analisi Cliniche che sia mancata l'adozione della determina di “approvazione del consuntivo per l'anno 2017, che rappresenta l'atto formale CO attraverso cui l' ratifica in maniera definitiva le risultanze del proprio operato in materia di tetti di spesa” (così la comparsa di costituzione in appello).
Non si vede perché occorra in questo caso una delibera ulteriore se quella che ci occupa
è già una delibera a consuntivo, ed è stata adottata quando era prossimo a scadere il termine per la liquidazione dei saldi finali e le prestazioni dei primi due trimestri erano state tutte già contabilizzate dal centro con l'invio delle corrispondenti fatture per il pagamento. In definitiva, qui le delibere che occupano – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata – sono a consuntivo, essendo delibere relative a singoli trimestri.
7.3. Con il terzo motivo l'appellante deduce:
“Insufficiente, incongrua, illogica ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall' di non riconoscibilità dell'ulteriore importo di € 4.699,60 in CP_6 quanto già liquidato e, quindi, rigettata l'opposizione”.
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la somma risulta sì, CO dai documenti della liquidabile, ma che non è stata effettivamente liquidata e, soprattutto, che non vi è prova che sia stata pagata;
ribadisce le ragioni già esposte in primo grado, cioè che l'importo in esame non sia stato pagato per la mancata emissione CO da parte del Centro di note di credito, e insiste che essa ha l'obbligo di non liquidare saldi laddove vi siano contabilizzate delle decurtazioni rispetto alle quali la struttura deve emettere note di credito.
Risulta effettivamente prodotta, per il secondo trimestre, la delibera 7968/2017 di liquidazione del saldo previa verifica dei tetti di spesa, la quale attesta che per questo periodo il tetto di spesa non è stato superato, al contempo la delibera riconosce come
“liquidabile” l'importo di € 4.699,60 in favore del laboratorio appellato.
Il motivo di censura è inammissibile perché nulla deduce sul fatto dirimente, accertato dal primo giudice, che il relativo importo non sia stato né liquidato né pagato (benchè
CO sia riconosciuto dalla come liquidabile), ed è comunque generico e infondato, 14 CO atteso che la deduce in modo assai confuso e generico che “con determinazione dirigenziale n. 7968/2017, ha proceduto, come già dettagliato in primo grado con la documentazione allegata, alla liquidazione a saldo delle prestazioni del secondo trimestre 2017” (così atto di appello pagina 25). CO Soprattutto, il motivo è smentito dalla stessa delibera n. 7968 che la invoca in suo favore.
Effettivamente la delibera indica in modo dettagliato gli importi che per ogni centro sono stati oggetto di richiesta di emissione di note di credito rivolte alle singole strutture, ai fini di pagare il saldo del secondo trimestre. Ebbene, nessun importo risulta oggetto di richiesta di nota di credito per la società appellata. Dalla delibera in CO questione – che, si ripete – la utilizza per dire che l'importo in questione non è pagabile, si legge che l'importo è effettivamente spettante e liquidabile, ed al contrario CO di quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non risulta affatto che la abbia richiesto al Centro appellato di emettere per il corrispondente importo o per altri importi relativi al trimestre in questione una nota di credito. Né vi è prova di detta circostanza aliunde.
Il relativo importo di € 4.699,60 è dovuto alla società appellata, quale saldo delle prestazioni eseguite nel secondo trimestre.
7.3.1. Deve a questo punto darsi atto che l'invocato meccanismo della RTU invocato CO dalla per giustificare il mancato pagamento e posto a fondamento della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non riguarda, invece, per come delimitato il thema
CO decidendum e per le difese e prove della stessa la fattura n. 9/PA del 5.9.2017 relativa alle prestazioni rese nel mese di mese di agosto 2017.
Orbene, allorquando in data 7.11.2017 è stato chiesto il decreto ingiuntivo non era ancora spirato il termine dell'8 novembre per la liquidazione del saldo del III trimestre;
CO in difetto di qualunque contestazione della sia sull'esecuzione effettiva della prestazione, sia sulla regressione tariffaria da applicarsi eventualmente per il fatturato del terzo trimestre, di cui nulla è allegato, il relativo importo di € 9.790,55 è dovuto al centro . COroparte_2 7.4. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata va revocato il decreto ingiuntivo. CO La va condannata a pagare all'appellata società la somma di € 4.699,60 per il saldo del III trimestre 2017 e l'importo di € 9.790,55 quale pagamento chiesto con la fattura n. 9/PA del 5.9.2017 relativa alle prestazioni rese nel mese di mese di agosto 2017, per 15 un totale di € 14.490,15.
Va poi dichiarato che in applicazione di RTU per I trimestre del 2017 va recuperato a
CO vantaggio della l'importo di € 4.454,41.
Pertanto, dalla somma prima indicata di € 14.490,15 va detratto l'importo di € 4.454,41, che è il risultato della corretta applicazione della regressione tariffaria per il primo trimestre (l'importo di euro € 10.530,44 per RTU ed € 4.454,41 quale eccedenza già anticipata e dunque da “recuperare” sul II e III trimestre). CO La va condannata a pagare alla società appellata la somma di 10.035,74 €.
Sull'importo dovuto spettano gli interessi moratori ex d. lg.vo n. 231 del 2002, che in difetto di più puntuale allegazione circa le date della loro esigibilità, sono riconosciuti con decorrenza dal deposito del ricorso monitorio 7.11.2017 e fino al saldo.
CO 7.5. Il quarto motivo con cui la deduce insufficiente e illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la somma di 30,00 euro residua non fosse contestata dalla CO e quindi dovuta è completamente assorbito.
8. All'accoglimento parziale dell'appello consegue che il regime delle spese deve essere nuovamente regolato anche per la precedente fase di giudizio. Considerati l'esito
CO parzialmente vittorioso per la in appello ed il parziale accoglimento della domanda di pagamento della società appellata, sussistono giusti motivi in virtù della soccombenza reciproca per compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio, incluse quelle del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1316/2020, del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, pubblicata in data 1.6.2020, non notificata, così provvede:
--accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare alla CP_6 [...]
l'importo di euro € 10.035,74 oltre interessi moratori COroparte_2
dovuti ex d. lg.vo n. 231 del 2002, dal 7.11.2017 e fino al saldo;
--compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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