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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 771/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Botricello - Via Nazionale, N. 365 88100 Botricello CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cutro - Piazza Del Popolo Snc 88842 Cutro KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 25-27 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13337202300013326000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Ricorrente_1, nata a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Luogo alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso avvisi di presa in carico n.13337202300013336/000, n.13337202300015992/000 e n.13337202300015109/000, portanti gli avvisi di pagamento della somma complessiva di €.3.269,43, relativi al mancato pagamento della TARI anno d'imposta 2021, per effetto di 2 prodromici avvisi di accertamento n.2319 e n.1571 emessi dal Comune di
Cutro, a seguito di precedente avviso di accertamento n.00017192022, emesso dal Comune di Botricello, quale ente creditore. Deduceva la nullità degli atti impugnati per i seguenti motivi: 1) Difetto di motivazione.
La ricorrente evidenziava che trattandosi di avvisi di presa in carico, quali atti di natura amministrativa, non può prescindere dal contenuto minimo previsto dalla L.n.241/90; in particolare, dev'essere adeguatamente motivato, in modo da porre il contribuente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è previsto dall'art.3 della legge n.241 del 1990 ed in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 212/2000, che testualmente recita: “Gli atti di amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 07.08.1990, n.241, concernente la motivazione degli atti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo dev'essere allegato all'atto che lo richiama”. E' evidente che all'avviso di presa in carico dev'essere sempre allegato l'avviso di accertamento, ossia l'atto presupposto in esso richiamato. La mancata allegazione dell'avviso di accertamento comporta la nullità dell'avviso di presa in carico, per violazione del diritto di difesa del contribuente, ex art.3, L.241/90 e dell'art.24 della Costituzione;
2) Mancata indicazione della descrizione dei tributi e delle sanzioni. Violazione dell'art.50 DPR n.602/73. Gli avvisi di presa in carico opposti sono nulli e privi di effetti per mancata indicazione dei tributi contestati in violazione dell'art.50 citato. La predetta violazione trova ragion d'essere anche per il fatto che il contribuente dev'essere messo nelle condizioni di poter avere contezza di ciò che dovrebbe pagare in relazione a che cosa si riferiscano le cartelle emesse nei suoi confronti ed avere cognizione di quali siano gli Enti creditori. Trovano, invece, nell'atto una confusionaria descrizione e trascrizione di tributi. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia annullare gli avvisi di presa in carico impugnati e dichiarare illegittime le pretese tributarie ivi riportate da parte degli Enti creditori anche per le somme contenute nelle cartelle cui si riferiscono, risultano ampiamente prescritte. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, perché, la ricorrente si è costituiva tardivamente in giudizio;
infatti, a fronte della notifica degli avvisi di presa in carico notificati in data 30.12.23, la ricorrente si è costituita solo in data 24.06.24, ne consegue che tale costituzione deve ritenersi tardiva, perché avvenuta oltre i trenta giorni successivi alla notifica dei predetti atti (30.12.23). Quanto alle altre eccezioni, l'Agente sosteneva di aver notificato regolarmente gli atti opposti, come da documentazione in atti. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese. Si costituiva in giudizio il Comune di Cutro che nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente alle spese di lite. Si costituiva in giudizio il Comune di
Botricello che nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria. Concludeva per il rigetto del ricorso, poiché infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, preliminarmente rileva l'inammissibilità del ricorso, perché la ricorrente si è costituita tardivamente in giudizio, in violazione dell'art.22 del d.lgs. n.546/92, quindi, non avendo osservato correttamente l'iter procedurale del processo tributario. Infatti, come noto, giova precisare che, con l'intervenuta riforma introdotta dal d.lgs. n.220/2023, ai sensi dell'art.4, co.1, che è entrato in vigore il
04.01.2024, il Legislatore ha abrogato l'art.17-bis del d.lgs. n.546 del 1992. Infatti, a partire dalla data del
04.01.2024, il deposito del ricorso presso all'adita Corte, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, va rilevato che, a fronte del ricorso notificato in data 28.02.24, dalla ricorrente nei confronti dell'Agenzia della Riscossione, del Comune di Cutro e del Comune di Botricello,
l'iscrizione a ruolo generale presso l'adita Corte è avvenuta soltanto in data 24.06.24, con la conseguenza che, tale iscrizione risulta tardiva, atteso che la stessa, sarebbe dovuta avvenire nei 30 giorni successivi decorrenti dalla data di notifica del ricorso. Sul punto, giova evidenziare che l'art.22 del d.lgs. n.546/1992, rubricato (Costituzione in giudizio) così recita: 1. “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita (ora Corte di
Giustizia Tributaria di I° grado), o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”. Considerato che, dagli atti processuali è emerso che l'odierna ricorrente, ha depositato il ricorso nella segreteria dell'adita Corte, solo in data 24.06.2024, quindi, ben oltre il termine di 30 giorni rispetto alla data di notifica del ricorso avvenuta il 28.02.24, previsti dall'art.22 del su richiamato decreto legislativo n.546/92, pertanto, il deposito del ricorso deve ritenersi palesemente tardivo, con conseguente inammissibilità del medesimo atto introduttivo. Ogni ulteriore eccezione di parte ricorrente, resta assorbita dal predetto rilievo d'inammissibilità del ricorso. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore degli Enti resistenti, come specificate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle resistenti in complessivi €.450,00, di cui €.150,00 a favore dell'Ader con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, €.130,00 a favore del Comune di
Cutro ed €.170,00 a favore del Comune di Botricello.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 771/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Botricello - Via Nazionale, N. 365 88100 Botricello CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cutro - Piazza Del Popolo Snc 88842 Cutro KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 25-27 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13337202300013326000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, Ricorrente_1, nata a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Luogo alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliata, si opponeva avverso avvisi di presa in carico n.13337202300013336/000, n.13337202300015992/000 e n.13337202300015109/000, portanti gli avvisi di pagamento della somma complessiva di €.3.269,43, relativi al mancato pagamento della TARI anno d'imposta 2021, per effetto di 2 prodromici avvisi di accertamento n.2319 e n.1571 emessi dal Comune di
Cutro, a seguito di precedente avviso di accertamento n.00017192022, emesso dal Comune di Botricello, quale ente creditore. Deduceva la nullità degli atti impugnati per i seguenti motivi: 1) Difetto di motivazione.
La ricorrente evidenziava che trattandosi di avvisi di presa in carico, quali atti di natura amministrativa, non può prescindere dal contenuto minimo previsto dalla L.n.241/90; in particolare, dev'essere adeguatamente motivato, in modo da porre il contribuente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è previsto dall'art.3 della legge n.241 del 1990 ed in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 212/2000, che testualmente recita: “Gli atti di amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 07.08.1990, n.241, concernente la motivazione degli atti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo dev'essere allegato all'atto che lo richiama”. E' evidente che all'avviso di presa in carico dev'essere sempre allegato l'avviso di accertamento, ossia l'atto presupposto in esso richiamato. La mancata allegazione dell'avviso di accertamento comporta la nullità dell'avviso di presa in carico, per violazione del diritto di difesa del contribuente, ex art.3, L.241/90 e dell'art.24 della Costituzione;
2) Mancata indicazione della descrizione dei tributi e delle sanzioni. Violazione dell'art.50 DPR n.602/73. Gli avvisi di presa in carico opposti sono nulli e privi di effetti per mancata indicazione dei tributi contestati in violazione dell'art.50 citato. La predetta violazione trova ragion d'essere anche per il fatto che il contribuente dev'essere messo nelle condizioni di poter avere contezza di ciò che dovrebbe pagare in relazione a che cosa si riferiscano le cartelle emesse nei suoi confronti ed avere cognizione di quali siano gli Enti creditori. Trovano, invece, nell'atto una confusionaria descrizione e trascrizione di tributi. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia annullare gli avvisi di presa in carico impugnati e dichiarare illegittime le pretese tributarie ivi riportate da parte degli Enti creditori anche per le somme contenute nelle cartelle cui si riferiscono, risultano ampiamente prescritte. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, perché, la ricorrente si è costituiva tardivamente in giudizio;
infatti, a fronte della notifica degli avvisi di presa in carico notificati in data 30.12.23, la ricorrente si è costituita solo in data 24.06.24, ne consegue che tale costituzione deve ritenersi tardiva, perché avvenuta oltre i trenta giorni successivi alla notifica dei predetti atti (30.12.23). Quanto alle altre eccezioni, l'Agente sosteneva di aver notificato regolarmente gli atti opposti, come da documentazione in atti. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese. Si costituiva in giudizio il Comune di Cutro che nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente alle spese di lite. Si costituiva in giudizio il Comune di
Botricello che nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria. Concludeva per il rigetto del ricorso, poiché infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, preliminarmente rileva l'inammissibilità del ricorso, perché la ricorrente si è costituita tardivamente in giudizio, in violazione dell'art.22 del d.lgs. n.546/92, quindi, non avendo osservato correttamente l'iter procedurale del processo tributario. Infatti, come noto, giova precisare che, con l'intervenuta riforma introdotta dal d.lgs. n.220/2023, ai sensi dell'art.4, co.1, che è entrato in vigore il
04.01.2024, il Legislatore ha abrogato l'art.17-bis del d.lgs. n.546 del 1992. Infatti, a partire dalla data del
04.01.2024, il deposito del ricorso presso all'adita Corte, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, va rilevato che, a fronte del ricorso notificato in data 28.02.24, dalla ricorrente nei confronti dell'Agenzia della Riscossione, del Comune di Cutro e del Comune di Botricello,
l'iscrizione a ruolo generale presso l'adita Corte è avvenuta soltanto in data 24.06.24, con la conseguenza che, tale iscrizione risulta tardiva, atteso che la stessa, sarebbe dovuta avvenire nei 30 giorni successivi decorrenti dalla data di notifica del ricorso. Sul punto, giova evidenziare che l'art.22 del d.lgs. n.546/1992, rubricato (Costituzione in giudizio) così recita: 1. “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita (ora Corte di
Giustizia Tributaria di I° grado), o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”. Considerato che, dagli atti processuali è emerso che l'odierna ricorrente, ha depositato il ricorso nella segreteria dell'adita Corte, solo in data 24.06.2024, quindi, ben oltre il termine di 30 giorni rispetto alla data di notifica del ricorso avvenuta il 28.02.24, previsti dall'art.22 del su richiamato decreto legislativo n.546/92, pertanto, il deposito del ricorso deve ritenersi palesemente tardivo, con conseguente inammissibilità del medesimo atto introduttivo. Ogni ulteriore eccezione di parte ricorrente, resta assorbita dal predetto rilievo d'inammissibilità del ricorso. Per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore degli Enti resistenti, come specificate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle resistenti in complessivi €.450,00, di cui €.150,00 a favore dell'Ader con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, €.130,00 a favore del Comune di
Cutro ed €.170,00 a favore del Comune di Botricello.