Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giampietro Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ED Melis in Cagliari, via Pietro Delitala n.10;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
con il ricorso introduttivo:
del provvedimento di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza del permesso di costruire provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal funzionario delegato del Comune di Olbia, Settore pianificazione e gestione del territorio, notificato in data -OMISSIS-;
con i motivi aggiunti presentati il 22 giugno 2022:
del medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi con modalità da remoto, il dott. SI ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con dettagliato rapporto datato -OMISSIS-, il Servizio controllo edilizia e prevenzione abusi del Comune di Olbia dava atto che all’interno di un terreno recintato di circa 1.150 metri quadrati recintato con muro in blocchi di calcestruzzo di altezza circa 1,60 metri e pannelli di rete metallica, situato in via -OMISSIS- e di proprietà del ricorrente erano state realizzate, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, le seguenti opere:
“ 1. Prefabbricato n. 1) posizionato sul lato nord, ad uso residenziale, avente una superficie complessiva di circa mq. 45.00 e un volume circa mc. 123.75;
2. Prefabbricato n. 2/3) posizionato sul lato nord, ad uso residenziale, avente una superficie complessiva di circa mq. 63.00 e volume circa mc. 160.00;
3. Prefabbricato n. 4/5) posizionato sul lato nord, una struttura ad uso residenziale in legno e una roulotte, avente una superficie complessiva di circa mq. 20.00 e volume circa mc. 44.00;
4. Prefabbricato n. 6) posizionato sul lato est, una struttura ad uso residenziale in legno e box prefabbricato, avente una superficie complessiva di circa mq. 36.00 e volume circa mc. 72.00;
5. Prefabbricato n. 7) posizionato sul lato est, una struttura ad uso residenziale in pannelli coibentati, avente una superficie complessiva di circa mq. 36.00 e volume circa mc. 80.00;
6. Prefabbricato n. 8) posizionato sul lato sud, confinante con la S.P. 24, un modulo tipo “monoblocco coibentato” ad uso servizio igienico, avente una superficie complessiva di circa mq. 10.00 e volume circa mc 6.25 ” (pagina 1 e s. del documento n. 3 depositato dall’amministrazione).
Il terreno si trova in zona omogenea E (agricola) del programma di fabbricazione e in zona D3 1.2 (Tessuto produttivo in programma) del piano urbanistico comunale adottato con delibera n. 134 del 29 luglio 2020 (documento n. 5 depositato dall’amministrazione comunale).
2. Con nota prot. -OMISSIS- l’amministrazione comunale comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento volto all’accertamento di eventuali abusi edilizi, che si concludeva con l’impugnato provvedimento in epigrafe indicato, notificato in data 8 marzo 2022, con il quale il Comune ordinava la demolizione delle opere abusive sopra descritte.
3. Con il ricorso ora all’esame del collegio, integrato, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, da motivi aggiunti, il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e con vittoria delle spese, dell’ordinanza di demolizione, deducendo i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per conflitto in concreto con ragioni di interesse pubblico e in particolare in relazione all'art. 1, c. 2- bis , della legge 7 agosto 1990 n. 241 in violazione del principio dell'affidamento del cittadino sul buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa;
2) difetto d'istruttoria e motivazione - eccesso di potere e violazione di legge e dell'art. 3, l. 241/1990 per mancanza o insufficienza della motivazione e dell'art. 97 della Costituzione in particolare con riferimento all'ordine di demolizione di una roulotte.
4. Con ordinanza n. 169 del 30 giugno 2022 l’istanza cautelare veniva respinta in quanto “ sprovvista di fumus boni iuris , considerato il carattere pacificamente abusivo dei manufatti oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione ”.
5. Si costituiva in giudizio il Comune di Olbia che, dopo avere replicato alle argomentazioni del ricorrente, ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese.
6. All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
1. Con il primo motivo, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente, dopo avere precisato che il terreno ricadrebbe in zona D, lamenta, in estrema sintesi, il non corretto esercizio del potere da parte dell’amministrazione, che non avrebbe adeguatamente bilanciato le esigenze abitative del ricorrente (la cui famiglia era costituita - almeno all’epoca della presentazione del ricorso - da sei persone, di cui quattro minorenni) e le esigenze di governo del territorio. Il Comune, inoltre, non avrebbe intrapreso iniziative volte ad evitare situazioni di disagio abitativo, con conseguente lesione dell’affidamento in ordine al buon andamento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa. Infine, all’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 il ricorrente, a sostegno della propria tesi, ha affermato che il giudice penale, per i fatti di cui è causa, avrebbe concesso al ricorrente la messa alla prova senza la rimozione delle conseguenze del reato, che sarebbe inesigibile perché inciderebbe sulla vita del nucleo famigliare.
1.1 Il collegio osserva, in via preliminare, che è irrilevante il fatto che il terreno si trovi in zona D, atteso che l’art. 3, c. 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 qualifica come “ interventi di nuova costruzione ” quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, disponendo, tra l’altro, alla lettera « e.5 )», che è comunque da considerarsi tale « l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee […]”. La stabile destinazione a esigenze abitative delle strutture descritte nell’ordinanza di demolizione, oltre ad emergere chiaramente dal verbale di sopralluogo del giorno -OMISSIS- e dai numerosi fotogrammi ivi riportati (documento n. 3 depositato dall’amministrazione comunale), è pacifica tra le parti, sicché i manufatti in parola necessitavano di titolo edilizio.
2.1 Quanto all’asserito non corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, è sufficiente osservare che, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio, l’amministrazione è obbligata all’adozione dei provvedimenti di ripristino ( ex multis , Consiglio di Stato, Stato, Sezione Sesta, n. 8721/2025) e, pertanto, “ le considerazioni in merito alla proporzionalità della demolizione quale sanzione applicabile rispetto all'illecito edilizio e alle reali condizioni di vita e di salute del trasgressore e della sua famiglia non incidono sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che comunque costituisce strumento del potere vincolato che l'Amministrazione deve esercitare in subiecta materia , ma attengono, semmai, alla diversa fase dell'esecuzione di detto provvedimento, condizionando, se del caso, l'attività dell'Amministrazione competente ad eseguire l'ordine di demolizione attraverso la messa in campo di ogni più adeguato strumento di cautela e prudenza che deve manifestarsi idoneo a mitigare l'impatto pregiudizievole nel solo caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse ” (T.A.R. Lazio, n. 794/2025; ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 8617/2023 ).
2.2 In relazione alla lamentata inerzia dell’amministrazione nella ricerca di soluzioni abitative alternative, il collegio, in disparte il riferimento, compiuto dalla difesa civica e non contestato dal ricorrente, a interventi comunali di inclusione socio – abitativa che si sono concretizzati negli anni anche in aiuti economici per la ricerca di sistemazioni autonome a favore del ricorrente stesso; a prescindere da ciò il collegio osserva che in linea di principio eventuali iniziative poste in essere dal Comune di Olbia e finalizzate a favorire il reperimento di una idonea sistemazione alloggiativa sono, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, del tutto estranee alla vicenda dell’abuso edilizio e quindi al “ thema decidendum ” odierno, circoscritto alla verifica della conformità a diritto dell’ordinanza in epigrafe. Tali iniziative, come indicato sopra al punto 2.1, attengono alla fase “ a valle ” che fa seguito alla emanazione del provvedimento impugnato, sempre che l’amministrazione ritenga che sussistano i presupposti per accordare benefici e che il ricorrente, indipendentemente da scelte favorevoli o meno all’ingresso nel mondo del lavoro, intenda aderirvi.
2.3 Quanto all’inesigibilità della demolizione, affermata, secondo il ricorrente, dal giudice penale, osserva il collegio che nessun atto risulta essere stato versato in giudizio, sicché tale circostanza non può essere valutata in questo giudizio, ferme restando le dirimenti argomentazioni sviluppate ai punti 2.1 e 2.2.
In ogni caso e per completezza, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’apprezzamento del giudice penale “ sotto il profilo oggettivo (…) copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che pertanto rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare quella autonomamente effettuata da parte del giudice amministrativo o civile ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 9408/2025).
3. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene, quanto alla roulotte indicata al punto 3 dell’ordinanza - di cui l’impugnato provvedimento, in tesi viziato per carenza descrittiva, non indica i dati di immatricolazione - che essa sarebbe un “ bene giuridico sottoposto a forme di registrazione qualificanti ed il cui regime legale prevede la “demolizione” con modalità normative specifiche ed unicamente in presenza di presupposti incompatibili con quelli posti alla base del provvedimento in questa sede impugnato ” (pagina 7 del ricorso).
3.1 Al riguardo, in primo luogo, tenuto conto del fatto che l’impugnato ordine di ripristino riguarda svariati manufatti, pare il caso di rammentare in via generale che, per giurisprudenza consolidata (su cui v., di recente, TAR Sardegna, I, sent. n. 1161/2025 e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori), per valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere occorre compiere una valutazione globale delle opere medesime, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo 'atomistico', come se fossero del tutto slegati l'uno dall'altro. I vari interventi eseguiti non vanno considerati in maniera frazionata, ma devono essere valutati nel loro quadro di insieme, mettendo in luce il nesso funzionale che li lega e, dunque, l'effettiva portata della operazione abusiva .
In secondo luogo, e scendendo più nello specifico, un orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo collegio, sostiene che “ in ordine ai requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un'opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie ” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1776/2013; più recentemente, Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 10126/2025).
Nel caso di specie, nel ribadire l’esigenza di considerare le opere realizzate nel loro insieme e in maniera complessiva e non atomistica, e ciò anche sul piano dell’impatto, è da ritenere che la roulotte in parola, sebbene su ruote, soddisfi entrambi in requisiti, in quanto incorporata in altro bene e destinata a soddisfare bisogni abitativi di carattere durevole in forma statica, come si evince dal verbale di ricognizione dei luoghi del -OMISSIS-, secondo cui il manufatto è “ composto da una roulotte ed un prefabbricato con copertura a due falde è realizzato con pannelli di legno sia nelle pareti che nella copertura fissati ad una struttura di quadrelli in ferro zincato saldati tra loro. La destinazione del prefabbricato risulta soggiorno e cucina, mentre la roulotte viene utilizzato come zona notte. Le dimensioni complessive della struttura risultano mt. 4.00x5.00 circa ed una altezza media di mt. 2.20 circa ” (pagina 4 del documento n. 3 depositato dall’amministrazione e i relativi fotogrammi - foto 5 e foto 6 - a pagina 7).
3.2 Alla mutata destinazione del bene consegue, pertanto, il diverso regime giuridico previsto dalla normativa edilizia, che impone la demolizione di manufatti, quale quello in esame, compiutamente descritto nell’ordinanza di demolizione e realizzato in carenza di titolo edilizio.
4. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il suo nucleo famigliare.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
Andrea Gana, Referendario
SI ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ES | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.