Articolo 2 della Legge 15 aprile 1965, n. 329
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 maggio 1965
Art. 2.
Le anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell' articolo 62 della legge 28 giugno 1964, n. 444 , sono effettuate a valere sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogoteneziale 22 novembre 1945, n. 822.
Entrata in vigore il 8 maggio 1965