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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cannoletta e Alessandro Parte_1
Marini, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Fabrizia Florio resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 28.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, ha usufruito di
CP_ vari periodi di malattia (segnatamente nel corso dell'anno 2004) “che l' ha computato ai fini della misura del trattamento pensionistico”; dolendosi, in particolare, del fatto “l' …, CP_2 nell'integrare virtualmente la malattia, per i periodi ante 1.1.2005 scomputa dal calcolo le c.d. altre competenze” e che “ci deve essere, ai fini pensionistici, un'assoluta equiparazione tra retribuzione percepita in costanza di lavoro e retribuzione calcolata in costanza di quegli eventi”; evidenziando, quindi, che: “nel caso specifico, negli anni di contribuzione figurativa per malattia, proprio a cagione dell'illegittimo scomputo delle extramensilità (rectius altre competenze), avremo le seguenti differenze di retribuzione imponibile da includere nelle base di calcolo della pensione: anno 2004 differenza da integrare = € 68,06. Gli importi come sopra correttamente integrati vanno sommati, nei rispettivi anni, alle somme calcolate per difetto dall' che lo stesso ente ha già incluso, sia pure in parte, nel calcolo (Anno 2004 € 1.767,00 CP_1
+ 1.437,00)”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “…- dichiarare che l' in sede di CP_1
valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia non ha integralmente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 23 L. 53/1969 escludendo le altro competenze;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle CP_2
differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad
€ 11,37) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 1.098,89), nonché al pagamento dei ratei futuri … ”, oltre accessori e con vittoria di spese.
CP_ L' costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie (ha, in ogni caso, rilevato che “in base alle informazioni ed ai calcoli indicati dal ricorrente, secondo cui la retribuzione aggiuntiva calcolata sulla suddetta contribuzione per malattia del 2004 è pari a € 68,06, tale aumento della retribuzione porterebbe ad un aumento presunto della pensione pari a € 0,15525 a partire dalla decorrenza della pensione 01/01/2008”), concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 28.3.2023 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). CP_ Come anticipato in premessa, la domanda attorea muove dall'assunto secondo cui l' nella determinazione della retribuzione pensionabile da accreditare per i periodi di malattia succeditisi, avrebbe erroneamente escluso dalla relativa base di calcolo le c.d. altre competenze, laddove avrebbe, invece, dovuto “ancorare il valore retributivo di quei periodi all'amplissima nozione di retribuzione percepita in costanza di lavoro” e, quindi, includervi i ratei della 13^ mensilità ed eventuali altri emolumenti aggiuntivi.
Norma di riferimento è l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81 (richiamato per la retribuzione figurativa da malattia dall'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 564/96), alla cui stregua, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione (“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”).
Secondo Cassazione civile sez. lav., 28 luglio 2009, n. 17502, cui questo giudice aderisce,
“in tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”.
Tanto premesso, la metodologia di calcolo seguita dall'istituto previdenziale convenuto non può essere ritenuta conforme al dato normativo di riferimento, laddove essa, ai fini del calcolo della RMS suscettiva di integrazione, non considera le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di altre competenze (emolumenti extramensili), con il corollario che il valore retributivo attribuito per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente non può che risultare inferiore a quello determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, come vuole l'art. 8, L.n.
155/81 che viene in rilievo. Tanto puntualizzato, occorre, tuttavia, rilevare come i calcoli a fondamento dei conteggi di parte ricorrente si appalesano non coerenti con i dati risultanti dal mod. versato in atti Pt_2
CP_ dall' laddove considerano, in rapporto alla retribuzione dell'anno 2003, n. 44 settimane di contribuzione (in luogo di n. 47 settimane presenti su detto estratto) e, di riflesso, valorizzano un maggiore numero di settimane utili degli anni 2002 e 1997 per il calcolo delle quote A e B
(rispettivamente 11, anziché 8, e 12, anziché 9), con un computo della retribuzione pensionabile di riferimento, evidentemente, viziato per eccesso.
A fronte di quanto dappresso evidenziato, non vi è pertanto ragione di discostarsi dal CP_ calcolo alternativo addotto nella memoria di costituzione dell' che, correttamente improntato sulla metodologia di calcolo a fondamento del ricorso, risulta sviluppato in conformità ai dati valorizzati in detto Unicarpe, secondo i riferimenti numerici dappresso esplicitati: “68,06 / 520 x 771 x 0,00153846, in cui 68,06 è l'aumento della retribuzione pensionabile, 520 sono le settimane di riferimento per il calcolo della quota B della pensione,
771 è l'anzianità contributiva della quota B e 0,00153846 il coefficiente di trasformazione relativo al rendimento”.
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da ritenere meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti e, per l'effetto, deve essere
CP_ dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in godimento con una iniziale differenza a suo favore, alla decorrenza, pari ad euro 0,16.
CP_ L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal
121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
L'esito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso depositato in data 28.3.2023, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CP_ dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in CP_ godimento con un aumento del rateo mensile alla decorrenza pari ad euro 0,16; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (28.3.2023), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
compensa le spese di lite.
Lecce, il 2 luglio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cannoletta e Alessandro Parte_1
Marini, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Fabrizia Florio resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 28.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, ha usufruito di
CP_ vari periodi di malattia (segnatamente nel corso dell'anno 2004) “che l' ha computato ai fini della misura del trattamento pensionistico”; dolendosi, in particolare, del fatto “l' …, CP_2 nell'integrare virtualmente la malattia, per i periodi ante 1.1.2005 scomputa dal calcolo le c.d. altre competenze” e che “ci deve essere, ai fini pensionistici, un'assoluta equiparazione tra retribuzione percepita in costanza di lavoro e retribuzione calcolata in costanza di quegli eventi”; evidenziando, quindi, che: “nel caso specifico, negli anni di contribuzione figurativa per malattia, proprio a cagione dell'illegittimo scomputo delle extramensilità (rectius altre competenze), avremo le seguenti differenze di retribuzione imponibile da includere nelle base di calcolo della pensione: anno 2004 differenza da integrare = € 68,06. Gli importi come sopra correttamente integrati vanno sommati, nei rispettivi anni, alle somme calcolate per difetto dall' che lo stesso ente ha già incluso, sia pure in parte, nel calcolo (Anno 2004 € 1.767,00 CP_1
+ 1.437,00)”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “…- dichiarare che l' in sede di CP_1
valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia non ha integralmente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 23 L. 53/1969 escludendo le altro competenze;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle CP_2
differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad
€ 11,37) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 1.098,89), nonché al pagamento dei ratei futuri … ”, oltre accessori e con vittoria di spese.
CP_ L' costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie (ha, in ogni caso, rilevato che “in base alle informazioni ed ai calcoli indicati dal ricorrente, secondo cui la retribuzione aggiuntiva calcolata sulla suddetta contribuzione per malattia del 2004 è pari a € 68,06, tale aumento della retribuzione porterebbe ad un aumento presunto della pensione pari a € 0,15525 a partire dalla decorrenza della pensione 01/01/2008”), concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 28.3.2023 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). CP_ Come anticipato in premessa, la domanda attorea muove dall'assunto secondo cui l' nella determinazione della retribuzione pensionabile da accreditare per i periodi di malattia succeditisi, avrebbe erroneamente escluso dalla relativa base di calcolo le c.d. altre competenze, laddove avrebbe, invece, dovuto “ancorare il valore retributivo di quei periodi all'amplissima nozione di retribuzione percepita in costanza di lavoro” e, quindi, includervi i ratei della 13^ mensilità ed eventuali altri emolumenti aggiuntivi.
Norma di riferimento è l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81 (richiamato per la retribuzione figurativa da malattia dall'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 564/96), alla cui stregua, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione (“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”).
Secondo Cassazione civile sez. lav., 28 luglio 2009, n. 17502, cui questo giudice aderisce,
“in tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”.
Tanto premesso, la metodologia di calcolo seguita dall'istituto previdenziale convenuto non può essere ritenuta conforme al dato normativo di riferimento, laddove essa, ai fini del calcolo della RMS suscettiva di integrazione, non considera le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di altre competenze (emolumenti extramensili), con il corollario che il valore retributivo attribuito per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente non può che risultare inferiore a quello determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, come vuole l'art. 8, L.n.
155/81 che viene in rilievo. Tanto puntualizzato, occorre, tuttavia, rilevare come i calcoli a fondamento dei conteggi di parte ricorrente si appalesano non coerenti con i dati risultanti dal mod. versato in atti Pt_2
CP_ dall' laddove considerano, in rapporto alla retribuzione dell'anno 2003, n. 44 settimane di contribuzione (in luogo di n. 47 settimane presenti su detto estratto) e, di riflesso, valorizzano un maggiore numero di settimane utili degli anni 2002 e 1997 per il calcolo delle quote A e B
(rispettivamente 11, anziché 8, e 12, anziché 9), con un computo della retribuzione pensionabile di riferimento, evidentemente, viziato per eccesso.
A fronte di quanto dappresso evidenziato, non vi è pertanto ragione di discostarsi dal CP_ calcolo alternativo addotto nella memoria di costituzione dell' che, correttamente improntato sulla metodologia di calcolo a fondamento del ricorso, risulta sviluppato in conformità ai dati valorizzati in detto Unicarpe, secondo i riferimenti numerici dappresso esplicitati: “68,06 / 520 x 771 x 0,00153846, in cui 68,06 è l'aumento della retribuzione pensionabile, 520 sono le settimane di riferimento per il calcolo della quota B della pensione,
771 è l'anzianità contributiva della quota B e 0,00153846 il coefficiente di trasformazione relativo al rendimento”.
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da ritenere meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti e, per l'effetto, deve essere
CP_ dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in godimento con una iniziale differenza a suo favore, alla decorrenza, pari ad euro 0,16.
CP_ L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal
121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
L'esito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso depositato in data 28.3.2023, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CP_ dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in CP_ godimento con un aumento del rateo mensile alla decorrenza pari ad euro 0,16; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (28.3.2023), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
compensa le spese di lite.
Lecce, il 2 luglio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma