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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9776/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CIRVILLERI SALVATORE giusta procura in atti
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. MIRABILE GIUSEPPE giusta procura in atti
OPPOSTO
Avente ad oggetto: contratto di noleggio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione in opposizione del settembre 2023, proponeva opposizione al DI n. 2573/2023 Pt_1
con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 74.435,3 richiesto da Controparte_1
a titolo di extra chilometraggio effettuato con una serie di furgoni noleggiati nel periodo 2020 – 2022;
pagina 1 di 5 richiamando le condizioni contrattuali e la corrispondenza intercorsa, deduceva di aver pagato tutte le fatture di noleggio ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, poiché i contratti depositati unitamente al ricorso monitorio erano alterati, essendo stato ivi aggiunto ex post il timbro H
evidenziava, infatti, che i contratti ricevuti via mail prima del deposito del ricorso Controparte_1
monitorio dalla stessa società, risultavano stipulati con società diverse, ovvero con e con CP_2
Auto e Moto Service srl di ES AR. Eccepiva poi l'insussistenza del diritto di credito per carenza di prova, rilevando che il preteso kilometraggio era stato appuntato ex post sui contratti, che in due contratti ( 016721 e 016525) non era previsto un limite di kilometraggio, che in quattro contratti il numero dei km era stato cancellato ed aumentato o alterato e che per alcune fatture non erano stati prodotti i contratti di noleggio;
evidenziando poi che la documentazione prodotta era contraddittoria,
chiedeva annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della società ed accertando l'insussistenza del diritto di credito, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva richiamando le condizioni di noleggio secondo cui, oltre alla tariffa Controparte_1
concordata per l'utilizzo nel limite mensile di km 3000, era applicato un costo di € 0,20 per ogni km in eccesso;
riferendo che in ogni contratto era indicato il chilometraggio in uscita e poi al punto 41 i km al rientro del mezzo, deduceva dunque che attraverso la sottrazione dei due valori si otteneva il chilometraggio effettuato e dunque l'eventuale superamento del limite mensile su cui applicare il costo aggiuntivo;
richiamando i dati risultanti dalle singole fatture depositate, riferiva poi che al momento della riconsegna dei mezzi, l'autista sottoscriveva un foglio di presa visione in cui erano Pt_1
riportati i dati del mezzo ed eventuali danni;
deducendo che il verbale di riconsegna non era inviato perché gli autisti avevano abbandonato i furgoni noleggiati in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza allo scopo di occultare i danni, richiamava le risultanze della perizia di parte depositata in atti, da cui risultavano anche i km effettuati dai mezzi;
contestando le contraddizioni rilevate dall'opponente alla documentazione depositata, evidenziava che non vi era contestazione circa pagina 2 di 5 l'esistenza del rapporto contrattuale e che il sig. ES AR era amministratore unico di
[...]
e di oltre ad essere titolare della ditta individuale intestata a proprio nome, sì CP_1 CP_2
che su ogni contratto erano apposti i timbri delle tre società. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI opposto e, in subordine, accertarsi il proprio diritto di credito e condannare l'opponente al pagamento in proprio favore della somma di € 74.435,30, con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento, essendo fondata in via preliminare ed assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
Con ordinanza del maggio 2024 le parti sono state invitate a depositare in formato cartaceo i contratti inviati all'odierna opponente a mezzo mail del 25.10.2022 (e da questa depositati quale allegato n. 6
dell'atto di citazione ), nonché i contratti allegati dall'opposta a sostegno della domanda monitoria;
la richiesta si è resa necessaria al fine di meglio confrontare la documentazione per verificare non tanto l'esistenza di un pregresso rapporto contrattuale (non contestata), quanto piuttosto la prova a sostegno del diritto di credito vantato dall'opposta, anche in considerazione delle richieste istruttorie orali dalla stessa avanzate, inerenti proprio la documentazione depositata ed i dati ivi riportati.
E tuttavia, esaminando le produzioni delle parti, è emerso che i rapporti contrattuali da cui trarrebbe origine il credito vantato con il decreto ingiuntivo, sono stati sottoscritti tra da un lato e Pt_1 [...]
dall'altro ( cfr allegato n. 6 dell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo), soggetti giuridici diversi da i medesimi documenti risultano in Controparte_1
effetti depositati a corredo del ricorso monitorio ma appaiono in qualche modo alterati, risultando cancellati i timbri di “Auto e moto service” e di e risultando apposto al centro dei CP_2
documenti il diverso timbro dell'odierna opposta.
Come già rilevato con ordinanza del 7.10.2024, non appare legittimata ad agire Controparte_3
pagina 3 di 5 per il recupero di un diritto di credito maturato in relazione a tali rapporti obbligatori;
essa è
chiaramente un soggetto giuridico diverso, terzo ed estraneo ai rapporti contrattuali di che trattasi,
come emerge dalla diversa denominazione, dalla diversa partita Iva e diversa sede legale, a nulla rilevando l'unicità di amministratore nella persona del sig. ES AR;
non risultando effettuata alcuna cessione del credito, vi è che l'opponente ha stipulato i contratti con soggetti giuridici differenti,
ciascuno dei quali ha maturato eventualmente un proprio diritto di credito che non può essere reciprocamente preteso nei confronti dei terzi. La circostanza che il sig. ES, nella veste di amministratore rappresenti tutti e tre i soggetti giuridici, non incide sulla diversa ed autonoma soggettività giuridica degli enti con cui è venuta contrattualmente a contatto l'opponente, sì che, in assenza di regolare e documentata cessione del credito e/o altri strumenti di circolazione/ trasmissione dei rapporti obbligatori, non è possibile raggruppare le somme da questa eventualmente dovute in capo ad un solo ente e ciò, anche laddove stragiudizialmente e nella prassi contrattuale le parti avessero agito in tal senso;
l'efficacia liberatoria di pagamenti eventualmente effettuati dall'opponente ad CP_1
in relazione ad un rapporto contrattuale intercorso in ipotesi con Auto e Moto Service, infatti,
[...]
se pure costituisse prassi contrattuale accettata tra le parti, non consente di ritenere giudizialmente esistente la legittimazione ad agire dell'opposta per il recupero di crediti la cui titolarità è in capo a soggetti terzi.
Concludendo l'opposizione va accolta ed il Decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della controversia, avendo riguardo ai compensi minimi del V scaglione della tabella n.2 allegata al DM n.
55/2014 e riducendosi la fase istruttoria in ragione del 50% tenuto conto del carattere documentale della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e azione disattese, così provvede:
pagina 4 di 5 - accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 5634,50, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9776/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. CIRVILLERI SALVATORE giusta procura in atti
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. MIRABILE GIUSEPPE giusta procura in atti
OPPOSTO
Avente ad oggetto: contratto di noleggio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione in opposizione del settembre 2023, proponeva opposizione al DI n. 2573/2023 Pt_1
con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 74.435,3 richiesto da Controparte_1
a titolo di extra chilometraggio effettuato con una serie di furgoni noleggiati nel periodo 2020 – 2022;
pagina 1 di 5 richiamando le condizioni contrattuali e la corrispondenza intercorsa, deduceva di aver pagato tutte le fatture di noleggio ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, poiché i contratti depositati unitamente al ricorso monitorio erano alterati, essendo stato ivi aggiunto ex post il timbro H
evidenziava, infatti, che i contratti ricevuti via mail prima del deposito del ricorso Controparte_1
monitorio dalla stessa società, risultavano stipulati con società diverse, ovvero con e con CP_2
Auto e Moto Service srl di ES AR. Eccepiva poi l'insussistenza del diritto di credito per carenza di prova, rilevando che il preteso kilometraggio era stato appuntato ex post sui contratti, che in due contratti ( 016721 e 016525) non era previsto un limite di kilometraggio, che in quattro contratti il numero dei km era stato cancellato ed aumentato o alterato e che per alcune fatture non erano stati prodotti i contratti di noleggio;
evidenziando poi che la documentazione prodotta era contraddittoria,
chiedeva annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della società ed accertando l'insussistenza del diritto di credito, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva richiamando le condizioni di noleggio secondo cui, oltre alla tariffa Controparte_1
concordata per l'utilizzo nel limite mensile di km 3000, era applicato un costo di € 0,20 per ogni km in eccesso;
riferendo che in ogni contratto era indicato il chilometraggio in uscita e poi al punto 41 i km al rientro del mezzo, deduceva dunque che attraverso la sottrazione dei due valori si otteneva il chilometraggio effettuato e dunque l'eventuale superamento del limite mensile su cui applicare il costo aggiuntivo;
richiamando i dati risultanti dalle singole fatture depositate, riferiva poi che al momento della riconsegna dei mezzi, l'autista sottoscriveva un foglio di presa visione in cui erano Pt_1
riportati i dati del mezzo ed eventuali danni;
deducendo che il verbale di riconsegna non era inviato perché gli autisti avevano abbandonato i furgoni noleggiati in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza allo scopo di occultare i danni, richiamava le risultanze della perizia di parte depositata in atti, da cui risultavano anche i km effettuati dai mezzi;
contestando le contraddizioni rilevate dall'opponente alla documentazione depositata, evidenziava che non vi era contestazione circa pagina 2 di 5 l'esistenza del rapporto contrattuale e che il sig. ES AR era amministratore unico di
[...]
e di oltre ad essere titolare della ditta individuale intestata a proprio nome, sì CP_1 CP_2
che su ogni contratto erano apposti i timbri delle tre società. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI opposto e, in subordine, accertarsi il proprio diritto di credito e condannare l'opponente al pagamento in proprio favore della somma di € 74.435,30, con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento, essendo fondata in via preliminare ed assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
Con ordinanza del maggio 2024 le parti sono state invitate a depositare in formato cartaceo i contratti inviati all'odierna opponente a mezzo mail del 25.10.2022 (e da questa depositati quale allegato n. 6
dell'atto di citazione ), nonché i contratti allegati dall'opposta a sostegno della domanda monitoria;
la richiesta si è resa necessaria al fine di meglio confrontare la documentazione per verificare non tanto l'esistenza di un pregresso rapporto contrattuale (non contestata), quanto piuttosto la prova a sostegno del diritto di credito vantato dall'opposta, anche in considerazione delle richieste istruttorie orali dalla stessa avanzate, inerenti proprio la documentazione depositata ed i dati ivi riportati.
E tuttavia, esaminando le produzioni delle parti, è emerso che i rapporti contrattuali da cui trarrebbe origine il credito vantato con il decreto ingiuntivo, sono stati sottoscritti tra da un lato e Pt_1 [...]
dall'altro ( cfr allegato n. 6 dell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo), soggetti giuridici diversi da i medesimi documenti risultano in Controparte_1
effetti depositati a corredo del ricorso monitorio ma appaiono in qualche modo alterati, risultando cancellati i timbri di “Auto e moto service” e di e risultando apposto al centro dei CP_2
documenti il diverso timbro dell'odierna opposta.
Come già rilevato con ordinanza del 7.10.2024, non appare legittimata ad agire Controparte_3
pagina 3 di 5 per il recupero di un diritto di credito maturato in relazione a tali rapporti obbligatori;
essa è
chiaramente un soggetto giuridico diverso, terzo ed estraneo ai rapporti contrattuali di che trattasi,
come emerge dalla diversa denominazione, dalla diversa partita Iva e diversa sede legale, a nulla rilevando l'unicità di amministratore nella persona del sig. ES AR;
non risultando effettuata alcuna cessione del credito, vi è che l'opponente ha stipulato i contratti con soggetti giuridici differenti,
ciascuno dei quali ha maturato eventualmente un proprio diritto di credito che non può essere reciprocamente preteso nei confronti dei terzi. La circostanza che il sig. ES, nella veste di amministratore rappresenti tutti e tre i soggetti giuridici, non incide sulla diversa ed autonoma soggettività giuridica degli enti con cui è venuta contrattualmente a contatto l'opponente, sì che, in assenza di regolare e documentata cessione del credito e/o altri strumenti di circolazione/ trasmissione dei rapporti obbligatori, non è possibile raggruppare le somme da questa eventualmente dovute in capo ad un solo ente e ciò, anche laddove stragiudizialmente e nella prassi contrattuale le parti avessero agito in tal senso;
l'efficacia liberatoria di pagamenti eventualmente effettuati dall'opponente ad CP_1
in relazione ad un rapporto contrattuale intercorso in ipotesi con Auto e Moto Service, infatti,
[...]
se pure costituisse prassi contrattuale accettata tra le parti, non consente di ritenere giudizialmente esistente la legittimazione ad agire dell'opposta per il recupero di crediti la cui titolarità è in capo a soggetti terzi.
Concludendo l'opposizione va accolta ed il Decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della controversia, avendo riguardo ai compensi minimi del V scaglione della tabella n.2 allegata al DM n.
55/2014 e riducendosi la fase istruttoria in ragione del 50% tenuto conto del carattere documentale della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e azione disattese, così provvede:
pagina 4 di 5 - accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 5634,50, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Di Bella
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