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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1037/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Andrea Tonini.
e
(C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Tonini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
2. Considerata l'attuale sospensione delle responsabilità genitoriali disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma ed il collocamento dei minori stessi presso la Casa-famiglia “Il Girasole” di Roma, nulla allo stato provvedere in merito all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli minori Per_1 e Per_2
3 are provvisoriamente la casa coniugale alla IG , il cui rateo mensile di Parte_2 mutuo dell'importo di circa Euro 660,00 sarà versato dal Signor 4. Porre a carico del Signor CP_1
autotrasportatore dipendente con contratto a t inato, il versamento di un CP_1 assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG Parte_2 operaia assunta nel 2025 a tempo indeterminato con contratto part-time autosufficienza economica di quest'ultima;
5. L'assegno di contributo al mantenimento della IG
sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. Il Signor ha già lasciato la Pt_2 CP_1 casa coniugale, ma deve ancora asportare propri effetti personali e vi provvederà entro il 15 luglio 2025. 7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1037/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Andrea Tonini.
e
(C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Tonini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
2. Considerata l'attuale sospensione delle responsabilità genitoriali disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma ed il collocamento dei minori stessi presso la Casa-famiglia “Il Girasole” di Roma, nulla allo stato provvedere in merito all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli minori Per_1 e Per_2
3 are provvisoriamente la casa coniugale alla IG , il cui rateo mensile di Parte_2 mutuo dell'importo di circa Euro 660,00 sarà versato dal Signor 4. Porre a carico del Signor CP_1
autotrasportatore dipendente con contratto a t inato, il versamento di un CP_1 assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG Parte_2 operaia assunta nel 2025 a tempo indeterminato con contratto part-time autosufficienza economica di quest'ultima;
5. L'assegno di contributo al mantenimento della IG
sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. Il Signor ha già lasciato la Pt_2 CP_1 casa coniugale, ma deve ancora asportare propri effetti personali e vi provvederà entro il 15 luglio 2025. 7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone