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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1900/2020 promossa da:
C.F. ) con l'Avvocato FALBO VIRGINIA con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in VIA D'AZEGLIO N. 27 40123 BOLOGNA
APPELLANTE/I contro
(C.F. con l'Avvocato BELLOI SIMONA, CP_1 C.F._2 CP_2
( ) VIA D. MILLE N. 5 40121 BOLOGNA;
con domicilio eletto in
[...] C.F._3 VIA DEI MILLE 5 40121 BOLOGNA
MONIA QUALE EREDE DI ENRICA BOLOGNA, con l'Avvocato TOSI ROBERTA e Pt_2 l'Avvocato MARCHESINI LUCA
MARCO RAGONE QUALE EREDE DI , con l'Avvocato AQUILOI MONIA e CP_1 l'Avvocato BELLOI
[...] on l'Avvocato ERCOLANI LUCA Controparte_3
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 2 febbraio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15/11/2018 adiva il Tribunale di BO per Parte_1 sentir condannare la convenuta proprietaria di un cane OR di nome , CP_1 CP_4
pagina 1 di 4 nonché il di lei figlio custode del cane, al risarcimento del danno derivante da un CP_5 infortunio occorsole in data 29/1/2017.
A fondamento della domanda deduceva che nella predetta data si trovava con il proprio cane di piccola taglia nel Parco Girasoli sito in comune di Trebbo di EN allorquando nel medesimo parco faceva accesso il OR di proprietà della convenuta il quale, incominciando a giocare con il cane dell'attrice, la urtava facendola cadere al suolo.
Riferiva che a seguito dell'impatto aveva subito la frattura ingranata del femore sinistro, diagnosticata dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di BO in data 30/1/2017, e che a seguito di tale evento veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi meccanica.
La causa veniva assunta al nr. 17234/18 del Ruolo Generale.
Si costituivano la convenuta in persona dell'amministratore di sostegno CP_1 CP_5 la quale, previa richiesta di chiamare in causa quale compagnia presso cui aveva assicurato CP_3 la responsabilità civile, instava per il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì in proprio instando per il rigetto della domanda affermando la CP_5 propria carenza di legittimazione passiva nonché la chiamata in causa la Controparte_3 quale ugualmente contestava le ragioni della domanda chiedendone il rigetto.
Con Sentenza nr. 20478/20 il Tribunale di BO respingeva la domanda.
Avverso detta Sentenza proponeva appello Parte_1
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'appello e spiegava appello incidentale CP_1 avverso il capo della Sentenza relativo alle spese di lite di primo grado, affermando che il Tribunale aveva disposto la condanna alla refusione di dette spese in suo favore ed in favore di CP_5 considerandoli erroneamente unica parte processuale.
Si costituiva altresì la quale chiedeva il rigetto dell'appello come pure di Controparte_3 qualsiasi domanda proposta nei propri confronti.
Nel corso del giudizio decedeva la sig.ra BO e l'appellante provvedeva alla riassunzione del giudizio a seguito della quale si costituivano il sig. nonché la sig.ra quali CP_5 CP_6 erede dell'appellata deceduta.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la Sentenza di primo grado affermando che il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione della dinamica dell'evento ed avrebbe pertanto in maniera altrettanto errata attribuito a lei la responsabilità dell'evento. pagina 2 di 4 Quanto affermato dall'appellante non può essere condiviso.
Invero, nonostante l'affermazione circa l'errata ricostruzione della dinamica, il motivo in esame non contiene alcun argomento che sia volto a prospettare un diverso svolgimento dell'evento e pertanto deve ritenersi accertato, come ritenuto dal Tribunale, che in data 29 gennaio 2017 intorno alle ore 10.00
l'appellante si trovava al Parco Girasoli in compagnia del proprio cane di piccola taglia, nell'area adibita alla sgambatura dei cani, allorquando sopraggiungeva nella medesima area sgambatura un altro cane di grossa taglia e che il cane dell'appellante, per gioco, si infilava tra le gambe della medesima e il cane grande, con l'intento di seguire l'altro cane, preso dalla corsa che entrambi gli animali stavano effettuando tra di loro e forse tentando anch'esso di passare tra le gambe della sig.ra la colpiva Pt_1 lateralmente facendola cadere al suolo.
In ragione di tale ricostruzione dell'evento è corretta la motivazione della Sentenza impugnata laddove, precisato che il fattore esterno integrante il caso fortuito nulla ha in comune con l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale che costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, il Tribunale ha ritenuto che il fatto di consentire agli animali di giocare tra loro con libertà di correre è condotta idonea a determinare comportamenti degli animali.
In ragione di ciò, il fatto di consentire tale comportamento comporta che l'attrice in primo grado poteva e doveva rappresentarsi le conseguenze dello stesso così accettandone il rischio.
Non può dunque condividersi quanto affermato dall'appellante circa il fatto che nessuna contribuzione dell'attrice nella determinazione dell'evento sarebbe desumibile dalla esperita istruttoria che avrebbe accertato un comportamento della stessa assolutamente impeccabile in quanto fondato su un criterio ineccepibile di diligenza ordinaria e ciò in quanto lo stesso svolgimento dell'evento come ricostruito nel corso del giudizio di primo grado permette di affermare che la condotta dell'appellante debba essere considerata causa dell'evento accaduto e dunque dell'infortunio alla stessa occorso.
Rileva ulteriormente, sul punto, il fatto che l'evento è dichiaratamente accaduto nell'area di sgambamento dei cani e dunque in un'area che per definizione non contestata è deputata proprio all'attività libera degli animali: consegue da tale circostanza che non può darsi rilievo alle argomentazioni di parte appellante circa il mancato assolvimento di un obbligo di controllo dell'animale di parte appellata in quanto la destinazione specifica dell'area ove sono accaduti i fatti descritti in atti è tale da rendere necessaria anche da parte dell'appellante l'attivazione di una specifica cautela.
Per le ragioni sopra esposte non può accogliersi neanche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante chiede in via di subordine l'accertamento di una corresponsabilità in capo al custode del cane la cui corsa ha portato alla caduta descritta in atti e ciò in considerazione della grossa taglia di tale animale.
Invero, tale elemento di fatto di pone ad ulteriore fondamento di quanto ritenuto dal Tribunale e pertanto proprio le dimensioni del cane di proprietà della parte appellata dovevano indurre l'appellante a porre in pagina 3 di 4 essere una condotta volta ad impedire il rincorrersi dei due animali, condotta che in atti non risulta neanche affermata.
Anche l'appello incidentale di parte appellata appare infondato.
Afferma l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la sig.ra BO ed il sig. come un'unica parte processuale laddove, invece, il nella propria costituzione aveva CP_5 CP_5 invocato la propria carenza di legittimazione passiva.
Il giudizio di appello è stato però proposto solo dalla sig.ra BO ed il si è costituito nel presente CP_5 grado, a seguito della riassunzione, esclusivamente quale erede della predetta: la questione della carenza di legittimazione passiva proposta dal in proprio nel giudizio di primo grado, assorbita dalla pronuncia CP_5 di rigetto della domanda attorea da parte del Tribunale, non è stata riproposta in sede di appello e tale circostanza non consente di ritenere fondata la doglianza relativa alla liquidazione delle spese di lite come disposta dal Tribunale.
In ragione del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, possono compensarsi integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di BO, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale e quello incidentale proposti nei confronti della Sentenza del Tribunale di BO nr. 20478/20.
Spese compensate.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a BO nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025.
Il Presidente Dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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