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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3510/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1
ANNA, elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO D'ANDREOTTO 59 06124
PERUGIA presso il difensore avv. RUSSO ANNA
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI MARTA, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in VIA FRANCESCO BARACCA 19 48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. MAGNANI MARTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e i documenti prodotti;
rilevato che:
- ha ritualmente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
del Tribunale di Ravenna n. 1126/2022 del 28/10/2022, con il quale le era stato intimato di pagare a (ora Controparte_2 Controparte_1
) la somma di € 42.923,28, oltre a interessi e spese;
[...]
- la convenuta opposta si è ritualmente costituita nel giudizio di opposizione;
- in data 30/10/2024 la difesa di ha depositato atto di rinuncia ex art. Parte_1
306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo e compensazione delle spese di lite;
- in data 03/12/2024 la difesa di giudiziale ha Controparte_1
depositato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia, con richiesta di condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione a norma dell'art. 306, comma 4, c.p.c.;
- la richiesta di estinzione del processo merita senz'altro accoglimento, stante la regolarità della rinuncia agli atti e della relativa accettazione;
- non risultando che sia stato raggiunto fra le parti alcun accordo sulle spese del presente giudizio, le stesse vanno poste a carico della parte rinunciante, a norma dell'art. 306, comma 4, c.p.c.;
- il presente provvedimento richiede la forma della sentenza, sia perché la dichiarazione di estinzione del processo emessa dal tribunale in composizione monocratica ha natura sostanziale di sentenza, ed è quindi impugnabile mediante appello, sia perché la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese di lite, integrando un'ipotesi diversa da quella della mera liquidazione delle spese stesse, rende anch'essa il provvedimento impugnabile mediante appello (v. Cass. 10/10/2006 n. 21707).
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente procedimento e la conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1126/2022 del 28/10/2022;
2) condanna a rifondere a in liquidazione Parte_1 Controparte_1
giudiziale le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 16/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3510/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1
ANNA, elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO D'ANDREOTTO 59 06124
PERUGIA presso il difensore avv. RUSSO ANNA
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI MARTA, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in VIA FRANCESCO BARACCA 19 48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. MAGNANI MARTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e i documenti prodotti;
rilevato che:
- ha ritualmente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
del Tribunale di Ravenna n. 1126/2022 del 28/10/2022, con il quale le era stato intimato di pagare a (ora Controparte_2 Controparte_1
) la somma di € 42.923,28, oltre a interessi e spese;
[...]
- la convenuta opposta si è ritualmente costituita nel giudizio di opposizione;
- in data 30/10/2024 la difesa di ha depositato atto di rinuncia ex art. Parte_1
306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo e compensazione delle spese di lite;
- in data 03/12/2024 la difesa di giudiziale ha Controparte_1
depositato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia, con richiesta di condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione a norma dell'art. 306, comma 4, c.p.c.;
- la richiesta di estinzione del processo merita senz'altro accoglimento, stante la regolarità della rinuncia agli atti e della relativa accettazione;
- non risultando che sia stato raggiunto fra le parti alcun accordo sulle spese del presente giudizio, le stesse vanno poste a carico della parte rinunciante, a norma dell'art. 306, comma 4, c.p.c.;
- il presente provvedimento richiede la forma della sentenza, sia perché la dichiarazione di estinzione del processo emessa dal tribunale in composizione monocratica ha natura sostanziale di sentenza, ed è quindi impugnabile mediante appello, sia perché la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese di lite, integrando un'ipotesi diversa da quella della mera liquidazione delle spese stesse, rende anch'essa il provvedimento impugnabile mediante appello (v. Cass. 10/10/2006 n. 21707).
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente procedimento e la conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1126/2022 del 28/10/2022;
2) condanna a rifondere a in liquidazione Parte_1 Controparte_1
giudiziale le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 16/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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