Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02317/2026REG.PROV.COLL.
N. 01397/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FR SA in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. AR ZI RE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è proprietario di un terreno sito nel Comune di Lecce, alla via -OMISSIS- identificato in catasto al -OMISSIS-, sul quale insistono opere edilizie consistenti in un manufatto composto da piano terra di circa mq 163, adibito ad abitazione con ingresso-cucina-soggiorno, due bagni e due camere, piano seminterrato (deposito), garage di circa 39 mq e piscina interrata.
Tali opere, realizzate in ampliamento di un preesistente capanno dal padre dell’appellante e destinate ad abitazione del figlio, sono state ritenute abusive dall’Amministrazione comunale, a seguito di sopralluogo del Nucleo vigilanza edilizia (settembre 2012).
2. In data 3 agosto 2017 il Comune rigettava una prima istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 avanzata dall’interessato; tale diniego non veniva impugnato, divenendo definitivo.
3. Conseguentemente, con ordinanza n. 137 del 30 gennaio 2019 il Comune di Lecce ingiungeva la demolizione, con avvertenze ex art. 31, commi 3 e 4 bis, T.U. edilizia, nonché con l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dell'importo di € 20.000,00.
4. Persistendo l’inottemperanza, con ordinanza n. 664 del 29 aprile 2021 il Comune disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del manufatto, dell’area di sedime e dell’area di pertinenza.
5. Avverso l’ordinanza di demolizione l’interessato proponeva ricorso, poi integrato da motivi aggiunti avverso l’ordinanza del Comune di Lecce n. 664 del 29.04.2021 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi, dell’area di sedime e dell’intera area di pertinenza dell’immobile., innanzi al TAR Puglia – Lecce, impugnando altresì il regolamento comunale richiamato e ogni atto presupposto o consequenziale.
6. Nelle more del giudizio, l’odierno appellante presentava ulteriore istanza di accertamento di conformità, sebbene parziale, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. L’Amministrazione comunale con provvedimento prot. n. 48615/19 –in data 23 maggio 2019 respingeva l’istanza di sanatoria e il ricorrente impugnava anche questo atto con autonomo ricorso.
7. Il T.A.R. Lecce, con la sentenza n. -OMISSIS-, rigettava il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando le spese di lite.
7.1. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, evidenziando la natura vincolata e doverosa dell’ordinanza di demolizione in presenza di opere abusive, con conseguente non necessità dell’apporto partecipativo del privato.
Parimenti infondata è stata ritenuta la censura di difetto di motivazione, sul rilievo che l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica valutazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica violata.
Quanto alla presentazione dell’istanza di sanatoria in data 29 marzo 2019, il TAR ha osservato che il successivo diniego escludeva ogni dedotta illegittimità sopravvenuta dell’ordine di demolizione impugnato. In ogni caso, la proposizione dell’istanza determinerebbe soltanto una temporanea inefficacia del provvedimento repressivo, nelle more di una decisione amministrativa.
Il Giudice di primo grado ha inoltre escluso che, per la natura e consistenza delle opere (nuova volumetria e significativo carico urbanistico), potesse ritenersi sufficiente un titolo edilizio diverso dal permesso di costruire, reputando correttamente applicato l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
È stata altresì respinta la tesi dell’applicabilità della legge n. 689 del 1981, evidenziando la natura reale della sanzione demolitoria, finalizzata al ripristino dell’assetto urbanistico e legittimamente irrogabile anche nei confronti del mero proprietario.
Quanto ai profili di asserita violazione del diritto di proprietà in relazione all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la demolizione di opere abusive, ove limitata ai beni direttamente interessati e funzionali all’abuso, non si pone in contrasto con i principi convenzionali, specie in presenza di un intervento comportante nuovo carico urbanistico.
Infine, è stata ritenuta legittima anche l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, qualificata quale atto dovuto e vincolato, subordinato al mero accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e al decorso del termine di legge, senza necessità di autonoma motivazione in ordine all’interesse pubblico.
8. Con il presente atto di appello il sig. -OMISSIS- riproponeva i motivi di doglianza dedotti in primo grado, convertiti in motivi di censura alla sentenza di primo grado lamentando: (i) violazione degli artt. 7 8 l. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione; (ii) errata sussunzione degli interventi nell’art. 31 d.P.R. 380/2001, attesa la pretesa natura pertinenziale/“volumi tecnici” di talune opere; (iii) effetti caducanti dell’istanza di sanatoria del 1° aprile 2019 sul previgente ordine di demolizione; (iv) applicabilità degli artt. 12 e 28 l. 689/1981; (v) violazione dell’art. 8 CEDU e dei diritti fondamentali (abitazione, salute, riservatezza) con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale; (vi) illegittimità dell’acquisizione per difetto di puntuale determinazione e motivazione sull’area ulteriore rispetto al sedime.
9. Il Comune di Lecce si costituiva deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità per acquiescenza al diniego di sanatoria del 3 agosto 2017 e, nel merito, l’infondatezza di tutti i motivi, ribadendo la natura vincolata degli atti repressivi; l’intervenuto diniego della sanatoria del 23 maggio 2019 (oggetto di separato giudizio n. -OMISSIS- R.G., definito con rigetto con sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. Lecce, impugnata in appello con ricorso pendente); la legittimità della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, T.U. edilizia; la conformità dell’acquisizione ai parametri dell’art. 31, comma 3, anche in relazione alla superficie complessiva delle opere (almeno mq 195,89 oltre piscina, come da elaborati tecnici prodotti dallo stesso appellante in sede di sanatoria 2019).
10. In data 2 febbraio 2026 l’appellante chiedeva il rinvio della trattazione della causa ad altra udienza in considerazione della connessione dell’appello in trattazione con altro appello, rubricato al n. 893/2026 R.G., avente ad oggetto la sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. Lecce con cui era stato respinto il ricorso avverso il provvedimento prot. n. 48615/19 – prot. Inf. n°75371 del 23 maggio 2019 di diniego della nuova richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 TU Edilizia.
11. Il Comune di Lecce con memoria depositata il 10 febbraio 2026 chiedeva il rigetto dell’istanza di rinvio in quanto inconferente.
12. L’appellante ha depositato ulteriore memoria di replica.
13. All’udienza del 11 marzo 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione depositata dall’appellante.
Sul punto si osserva che ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell’udienza deve fondarsi su situazioni eccezionali, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. II, 08/07/2025, n.5911).
Nella fattispecie, l’eventuale accoglimento dell’appello avverso la sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. Lecce con cui era stato respinto il ricorso avverso l’ulteriore provvedimento prot. n. 48615/19 – prot. Inf. n°75371 del 23 maggio 2019 di diniego della nuova richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 TU Edilizia, produrrebbe senz’altro l’effetto automatico, in parte qua, della inefficacia definitiva dei provvedimenti qui impugnati.
Non si ravvisano, pertanto, le ragioni eccezionali per potersi concedere il rinvio.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione con cui il Comune deduce l’inammissibilità, per acquiescenza, delle censure che, in via mediata, mirano a rimettere in discussione le ragioni ostative alla sanatoria già poste a fondamento del diniego del 3 agosto 2017, provvedimento mai impugnato e, dunque, divenuto definitivo.
3. Osserva il Collegio che il provvedimento di diniego di sanatoria del 3 agosto 2017 riguardava proprio l’accertamento di conformità del manufatto abusivo adibito ad abitazione realizzato dal padre dell’appellante. Ne deriva la fondatezza della dedotta eccezione e la conseguente inammissibilità dell’appello con riguardo alle censure dirette a contestare quanto già definitivamente accertato con il diniego di sanatoria del 2017 inoppugnato e quindi definitivo.
4. Si procede con l’esame delle rimanenti censure.
4.1. Con il primo motivo, l’appellante si duole, in disparte gli altri vizi inammissibili per quanto detto sopra, anche della violazione delle garanzie partecipative. La censura è infondata. L’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 sono provvedimenti vincolati: in presenza dell’accertamento di opere abusive e della mancata spontanea rimozione nel termine di legge, l’Amministrazione deve procedere, senza necessità di previo contraddittorio endoprocedimentale, né di una motivazione ulteriore sul concreto interesse pubblico, già tipizzato dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico edilizia. Tali principi, correttamente richiamati dal T.A.R., sono consolidati nella giurisprudenza amministrativa ed anche nella sentenza appellata (Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4319; 17 ottobre 2022, n. 8808; 11 gennaio 2023, n. 360, ivi citate; Cons. Stato, VI, n. 8043/2022; Cons. Stato, IV, n. 8943/2022; Cons. Stato, Sez. II, Sentenza, 09/12/2024, n. 9890).
4.2. Con il secondo motivo deduce l’appellante che l’istanza di sanatoria del 1° aprile 2019 produrrebbe effetti caducanti sul previgente ordine di demolizione.
Il motivo è infondato essendo noto che la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non determina la caducazione dell’ordine di demolizione, ma una sospensione/inefficacia temporanea sino alla definizione, espressa o tacita, dell’istanza stessa; in caso di diniego, come avvenuto nella presente fattispecie, l’ordine riacquista efficacia e non occorre rieditare il potere sanzionatorio, decorrendo un nuovo termine di adempimento dalla conoscenza del diniego.
Nel caso di specie, tanto il diniego del 2017 (non impugnato), cui è seguita l’ordinanza n. 137 del 30 gennaio 2019 di demolizione, quanto il diniego del 2019 (confermato in giudizio di primo grado) escludono che l’appellante possa invocare l’effetto estintivo dell’ordine di demolizione.
Inoltre, l’ordinanza di demolizione del 30 gennaio 2019, la cui efficacia è stata sospesa dal 1° aprile 2019 quando è stata presentata ulteriore istanza di accertamento di conformità, è tornata ad essere efficace a seguito del diniego del 23 maggio 2019 ed è decorso nuovamente il termine di 90 giorni per l’adempimento. Persistendo l’inottemperanza, con ordinanza n. 664 del 29 aprile 2021 il Comune ha quindi legittimamente acquisito il cespite al patrimonio indisponibile.
4.3. Con il terzo motivo deduce l’applicabilità degli artt. 12 e 28 l. 689/1981 invocando la prescrizione quinquennale delle sanzioni ripristinatorie. La censura è palesemente infondata. Il T.A.R. ha già chiarito – con richiamo a giurisprudenza costante – che la sanzione demolitoria e i connessi effetti acquisitivi hanno natura ripristinatoria e non afflittiva, essendo finalizzati al ripristino dell’assetto del territorio e non alla punizione dell’autore dell’abuso; onde non si applicano i meccanismi prescrizionali di cui agli artt. 12 e 28 l. 689/1981. Inoltre, l’abuso edilizio è un illecito permanente i cui termini di prescrizione non iniziano mai a decorrere.
Quanto alla sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, T.U. edilizia, la stessa è strutturalmente destinata a coprire le spese di ripristino e non soggiace alla riduzione di cui all’art. 16 l. 689/1981, come diffusamente argomentato dall’Amministrazione resistente.
4.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 8 CEDU e dei diritti fondamentali (abitazione, salute, riservatezza) con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto le censure relative alla violazione del diritto all’abitazione, degli artt. 3 e 8 CEDU, dell’art. 117 Cost.. L’appellante lamenta che la decisione non avrebbe esaminato in modo coerente e puntuale le doglianze incentrate sul diritto all’abitazione quale diritto fondamentale, limitandosi a richiami giurisprudenziali ritenuti non pertinenti rispetto alla specificità del caso concreto.
La censura, oltrechè generica, è infondata avendo la normativa di riferimento l’obbiettivo della tutela dell’ordinato assetto urbanistico-edilizio del territorio e non quello della tutela del diritto all’abitazione, che qui non ha alcun rilievo.
4.5. Con il quinto motivo deduce l’illegittimità dell’acquisizione per difetto di puntuale determinazione e motivazione sull’area ulteriore rispetto al sedime. Si censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze avverso il provvedimento di acquisizione gratuita, anche con riferimento all’estensione dell’acquisizione all’intera area catastale.
Inoltre, secondo l’appellante, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 imporrebbe che già nell’ordinanza di demolizione sia specificamente indicata l’entità dell’area destinata ad acquisizione, stante la gravità della misura. L’acquisizione di area ulteriore rispetto al sedime costituirebbe espressione di una valutazione non meramente automatica, ma connotata da margini di apprezzamento, che richiederebbe adeguata motivazione. La sentenza avrebbe omesso di scrutinare tale specifico profilo, incorrendo così in errore.
La censura è infondata.
L’acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, consegue automaticamente all’inottemperanza ed è atto dovuto. L’eventuale mancata esatta individuazione dell’area nel corpo dell’ingiunzione non inficia l’ordine di demolizione, potendo essere puntualmente determinata nel successivo provvedimento acquisitivo, come affermato dal T.A.R. con richiami giurisprudenziali condivisi dal Collegio.
Il provvedimento di acquisizione concretamente adottato, poi, indica puntualmente la classificazione urbanistica ed il relativo regime per l'area oggetto dell'abuso edilizio e, quindi, sviluppa (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili) il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone l'acquisizione nel limite massimo del decuplo dell'area di sedime.
In punto di quantità dell’area acquisita, il limite legale è quello del decuplo della “complessiva superficie utile abusivamente costruita”, come correttamente riferito dal Comune, dalle stesse allegazioni tecniche presentate dall’appellante in sede di sanatoria 2019 (superficie abitazione mq 146,63, box mq 49,26; totale mq 195,89, oltre piscina), l’acquisizione dell’area catastale di mq 1.592 rientra ampiamente nel tetto massimo (10 × 195,89 = mq 1.958,9), sicché la doglianza è infondata
4.6. Con il sesto motivo l’appellante ripropone, avverso l’ordinanza di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, censure duplicative o connesse a quelle già esaminate e respinte nei paragrafi precedenti che, pertanto, seguono la medesima sorte.
5. Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato.
6. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E.3.000. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AR ZI RE, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZI RE | DA BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.