Articolo 4 della Legge 26 marzo 1990, n. 62
Articolo 3Articolo 5
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12 aprile 1990
Art. 4. 1. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie di cui all'articolo 1 possono raccogliere pubblicita' alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attivita' sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990