Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2025, n. 12515
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Sentenza 11 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 29 aprile 2025, con pubblicazione avvenuta l'11 maggio 2025. Le parti in causa erano un creditore, che ha presentato ricorso per cassazione, e il fallimento di una società in liquidazione. Il creditore contestava la dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione allo stato passivo, sostenendo che il Tribunale di Nocera Inferiore avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la tempestività dell'opposizione, mentre tale onere graverebbe sul curatore fallimentare.

La Corte ha accolto il ricorso, affermando che il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la tempestività dell'opposizione, indipendentemente dalle difese delle parti. Ha sottolineato che, in caso di incertezze, il giudice deve consultare il fascicolo della procedura fallimentare per accertare la data di ricezione della comunicazione dell'esecutività dello stato passivo. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato, rinviando al Tribunale per un nuovo esame, evidenziando l'importanza della stabilità della cosa giudicata e il rispetto dei diritti processuali delle parti.

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Massime1

In tema di opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), il tribunale ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l'opposizione; tuttavia, qualora l'opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione sulla base del semplice rilievo della carenza di prova documentale della tempestività, ma deve verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato la tardività dell'opposizione senza tenere conto delle indicazioni dell'opponente inerenti alla tempestività dell'opposizione in relazione all'indicata data di comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2025, n. 12515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12515
    Data del deposito : 11 maggio 2025

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