Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 6366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6366 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06366/2025REG.PROV.COLL.
N. 02978/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2978 del 2024, proposto da
Begonia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Ciulli, Giovanni Dore, Alessio Vinci e Matteo Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III- ter , 8 febbraio 2024, n. 2450/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, rimodulata ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 116, con conseguente rideterminazione dei conguagli e individuazione dell’importo esigibile a carico della società appellante.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere così sintetizzati:
a) l’appellante Begonia è titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare n. 100540 di potenza pari a 994,75 kW, sito nel Comune di Arborea (OR);
b) a seguito dell’ammissione al regime incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo del d.m. 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”), l’appellante ha stipulato con il GSE la convenzione n. N01L378047907, che prevedeva il riconoscimento di una TFO pari ad € 0,1360/kWh, per un periodo di vent’anni;
c) per effetto dell’art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116, (c.d. “spalma-incentivi”), la tariffa incentivante è stata assoggettata ad una rimodulazione, secondo le condizioni di cui alla lettera di addendum prot. P20160008258, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
d) alcuni anni dopo, con nota del 20 ottobre 2022, il GSE ha segnalato alla società un’anomalia nell’algoritmo di calcolo della TFO rimodulata – ossia la mancata previsione di un “tetto” massimo al valore del prezzo zonale (PZm) – che aveva portato, in presenza di prezzi dell’energia particolarmente elevati, al riconoscimento di importi superiori alla tariffa prefissata. Il Gestore ha quindi preannunciato l’implementazione delle necessarie correzioni e ha disposto, nelle more, la sospensione dei pagamenti in acconto;
e) pertanto, con nota del 25 gennaio 2023, il GSE ha comunicato alla società l’avvio del procedimento per « l’adeguamento dell’algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata », giustificato dall’anomalo incremento dei prezzi dell’energia registrato nelle annualità 2021 e 2022;
f) infine, con provvedimento notificato il 2 marzo 2023, il GSE ha disposto l’adeguamento dell’algoritmo per la determinazione della TFO rimodulata e ha ricalcolato, in base ad esso, le competenze dovute per le annualità 2021 e 2022, quantificando un debito della società appellante pari a complessivi € 104.331,59 (dei quali € 14.157,79 riferiti al 2021, € 90.173,80 riferiti al 2022).
3. La società ha impugnato il predetto provvedimento del GSE, unitamente alla comunicazione di avvio del relativo procedimento, davanti al T.a.r. Lazio.
3.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite, rilevando in particolare che:
a) la ratio della TFO va individuata nella finalità di sottrarre i piccoli operatori alle fluttuazioni del mercato, attraverso la previsione di un corrispettivo fisso valevole per l’intera durata del rapporto;
b) il carattere unitario della TFO non è venuto meno per effetto del decreto c.d. “spalma-incentivi”, che ha inciso unicamente sulla componente incentivante, lasciando invariata la natura della tariffa come corrispettivo onnicomprensivo;
c) l’adeguamento dell’algoritmo per il calcolo della TFO, disposto dal GSE, costituisce una mera rettifica tecnica, volta a riallineare la formula al quadro normativo di riferimento e non richiede l’adozione di provvedimenti in autotutela;
d) la quantificazione degli importi oggetto di conguaglio negativo è stata sufficientemente motivata dal provvedimento, che individua con precisione l’energia valorizzata, la TFO erogata, quella spettante e il relativo saldo;
e) non ricorrono i presupposti per invocare la tutela dell’affidamento o la violazione del principio di buona fede, trattandosi di adeguamento dovuto e prevedibile alla luce della normativa applicabile e delle condizioni economiche sopravvenute.
4. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I. « Error in iudicando con riferimento ai punti nn. 8 e 9 della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, d.l. 91/2014 – eccesso di potere per contraddittorietà e manifesto travisamento dei presupposti di fatto» ;
II. « Error in iudicando con riferimento al punto n. 11 della sentenza. Violazione dell’art. 26, d.l. 91/2014 – nullità per carenza assoluta di potere – violazione degli artt. 3 e 41 Cost.» ;
III. « Error in iudicando con riferimento al punto n. 12 della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, l. 241/1990 – eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà e sviamento – violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi» ;
IV. « Error in iudicando con riferimento al punto n. 13 della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1467 e 1175 c.c .»
5. Il GSE, con memoria depositata il 6 giugno 2025, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
6. L’appellante ha replicato alle argomentazioni del GSE con memoria depositata il 16 giugno 2025.
7. All’udienza dell’8 luglio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
8. L’appello è infondato.
8.1. Deve premettersi che le questioni relative alla legittimità dell’intervento modificativo dell’algoritmo di calcolo della TFO, operato dal GSE con i provvedimenti impugnati, sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questa Sezione, nelle sentenze nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829 e 2830 del 2 aprile 2025; n. 3814 del 5 maggio 2025; nn. 5026 e 5027 dell’11 giugno 2025; nn. 5206, 5207 e 5208 del 13 giugno 2025, i cui principi il Collegio condivide e intende qui ribadire.
8.2. In particolare, le pronunce richiamate hanno chiarito che:
a) la tariffa fissa onnicomprensiva (TFO), prevista per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW (cfr. art. 5, comma 1, primo periodo del d.m. 5 luglio 2012), costituisce un corrispettivo unitario erogato dal GSE con riferimento alla produzione netta di energia immessa in rete, allo scopo di assicurare un’equa remunerazione degli investimenti nel settore fotovoltaico e garantire ai piccoli produttori stabilità economica e protezione dalle fluttuazioni del mercato dell’energia;
b) in quanto “ fissa ”, la tariffa è erogata in misura costante – quella stabilita nella convenzione stipulata con il GSE e nel provvedimento di ammissione all’incentivazione, determinata ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 « sulla base della potenza e della tipologia di impianto » (cfr. l’art. 5, comma 1, primo periodo del d.m.) – per l’intera durata del periodo di incentivazione, indipendentemente dall’andamento del prezzo dell’energia; in quanto “ onnicomprensiva ”, essa remunera integralmente l’energia prodotta, che non può essere valorizzata, nemmeno in parte, in altre forme (ritiro dedicato, vendita diretta, scambio sul posto);
c) proprio per questo, tale modalità di remunerazione si distingue da quella prevista per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW (cfr. art. 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo d.m.), la cui produzione resta nella disponibilità del produttore e può essere collocata sul mercato – con conseguente esposizione alle relative oscillazioni – mentre il GSE eroga esclusivamente una tariffa incentivante aggiuntiva, entro il limite costituito dal valore della TFO;
d) la TFO prevista per gli impianti fino a 1 MW si configura, invece, come un corrispettivo unitario, pur articolato, sul piano strutturale, in due componenti: una “componente incentivante”, pari alla differenza tra il valore della TFO e il prezzo zonale medio (PZm), e una “componente non incentivante”, corrispondente al PZm stesso;
e) le variazioni del prezzo zonale producono, quindi, un effetto tutto “interno” alla struttura della tariffa: all’aumento del PZm corrisponde una pari riduzione della componente incentivante, fino al suo eventuale azzeramento, fermo il limite costituito dal valore della TFO pattuita;
f) l’art. 26 del d.l. n. 91/2014 (cd. “spalma-incentivi”) ha rimodulato gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, intervenendo sulla sola componente incentivante della TFO (cfr. art. 26, comma 4), senza alterarne la natura fissa e onnicomprensiva, ma limitandosi a ridurre la quota di incentivo netta spettante al produttore;
g) in attuazione dell’art. 26 citato, il GSE ha adottato le “ Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici ” e implementato un apposito algoritmo per la determinazione della TFO rimodulata, secondo la seguente formula: « TFO rimodulata [€/kWh] = [coefficiente di rimodulazione * (TFO - PZm) + PZm]» , con « (TFO – PZm) = max (0; TFO – PZm)» ;
h) tale algoritmo era stato elaborato assumendo, come presupposto implicito, un contesto di mercato caratterizzato da un prezzo dell’energia stabilmente inferiore al valore della TFO. L’anomalo e imprevedibile incremento dei prezzi energetici verificatosi nel biennio 2021–2022 ha però fatto emergere un vizio strutturale della formula, dalla cui applicazione era derivata l’erogazione di corrispettivi – pari al prezzo zonale – in alcuni casi superiori al valore della TFO pattuita;
i) un simile effetto, non previsto in sede di implementazione della formula algoritmica, risulta in contrasto con:
- lo scopo del decreto “spalma-incentivi”, che attraverso la rimodulazione della TFO mirava a realizzare un equo bilanciamento tra il sostegno alla produzione di energia da fonte rinnovabile e la sostenibilità dei correlativi costi a carico degli utenti finali (cfr. Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16, cfr. in particolare § 8.2);
- la logica sottesa al d.m. 5 luglio 2012, diretta a limitare l’entità del sostegno pubblico al valore delle tariffe onnicomprensive, come emerge – pur con riferimento agli impianti di potenza superiore ad 1 MW – dalla previsione secondo cui « tale differenza [tra la TFO e il PZm, n.d.r.] non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati »;
- l’art. 24, comma 2, lett. a), del d.lgs. 28/2011 secondo cui l’incentivo ha lo scopo di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, evitando fenomeni di sovra-incentivazione;
- la natura e la funzione originaria della TFO, che viene in tal modo snaturata, trasformandosi da strumento di sostegno alla produzione di energia pulita – mediante la garanzia di un corrispettivo fisso e onnicomprensivo – in un meccanismo di protezione selettiva, operante solo rispetto alle fluttuazioni negative del mercato;
l) è emersa, conseguentemente, l’esigenza di adeguare l’algoritmo, allo scopo di renderlo coerente con la lettera e con la ratio della normativa sopra richiamata. Tale adeguamento è stato attuato con i provvedimenti oggetto del presente giudizio, mediante i quali il GSE ha introdotto un correttivo volto a limitare il valore del prezzo zonale medio (PZm) riconoscibile al produttore, entro il tetto massimo rappresentato dalla TFO non rimodulata, secondo la seguente formula: «TFO rimodulata [€/kWh] = [coefficiente di rimodulazione × (TFO – PZm) + min (PZm; TFO)]», con « (TFO – PZm) = max (0; TFO – PZm)» .
8.3. Alla luce dei sopra esposti principi è ora possibile procedere all’esame dei motivi di ricorso.
9. Con il primo motivo, l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto al GSE il potere di incidere unilateralmente sulla componente costituita dal prezzo zonale orario (PZm), in asserito contrasto con gli artt. 26 del d.l. 91/2014 e 5, comma 1 del d.m. 5 luglio 2012. L’appellante ritiene, inoltre, che la fissazione di un “tetto” al prezzo zonale riconoscersi al produttore determini un ingiustificato vantaggio per il Gestore, in contrasto con la ratio di contenimento della spesa pubblica e degli oneri gravanti sui consumatori finali, di cui è il decreto “spalma-incentivi”. Evidenzia, infine, l’estraneità alla vicenda dei principi unionali relativi al divieto di aiuti di stato e al c.d. “effetto di incentivazione”, richiamati dal giudice di primo grado.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. La censura muove, in primo luogo, dall’erroneo presupposto secondo cui « per effetto dell’art. 26, d.l. 91/2014» la TFO sarebbe stata « scissa in due componenti, 1) l’incentivo e 2) il prezzo zonale» (pag. 11), delle quali soltanto la prima potrebbe essere oggetto di rimodulazione. Al contrario, deve ribadirsi che anche dopo il decreto “spalma-incentivi” « la disciplina di settore non contempla due canali di remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti fino a 1 MW – ossia la tariffa e il prezzo zonale – ma un unico canale costituito dalla tariffa fissa e onnicomprensiva che viene influenzata “dall’interno” dal prezzo zonale » (Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2025, n. 5206).
9.3. Il rinvio operato dall’art. 26, comma 4 al secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.m. 5 luglio 2012 riguarda quindi – come già statuito dal T.a.r. e dai citati precedenti di Sezione – il solo meccanismo di calcolo della componente incentivante, che si rendeva necessario scorporare idealmente dalla tariffa, al fine di renderla – essa sola – oggetto di rimodulazione. Qualora, infatti, la rimodulazione fosse stata estesa all’intera TFO – e dunque anche alla componente corrispondente alla valorizzazione dell’energia ceduta – si sarebbe determinata « una disparità di trattamento tra i produttori aderenti alla TFO e quelli [titolari di impianti > 1 MW] che beneficiano della tariffa incentivante aggiuntiva, per i quali la rimodulazione non riguarda l’energia venduta a prezzi di mercato » (Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2025, n. 3814).
9.4. Al contempo, non è corretto sostenere che con i provvedimenti sia stata indebitamente applicata una riduzione riferita « all’intera tariffa omnicomprensiva, incluso il prezzo zonale » (cfr. pag. 15 dell’atto di appello). Il GSE non ha operato, infatti, alcuna decurtazione della tariffa, ma si è limitato ad escludere la riconoscibilità al produttore della quota di prezzo zonale eccedente il valore massimo della TFO, determinato dal d.m. 5 luglio 2012 (allegati 5, 6 e 7) e fissato nel provvedimento di ammissione all’incentivazione e nella successiva convenzione sottoscritta dal produttore.
9.5. Non si è trattato, pertanto, di un intervento modificativo della tariffa, bensì di una necessaria correzione del relativo meccanismo di calcolo, espresso dall’algoritmo implementato in occasione della rimodulazione tariffaria del 2014. La formula di calcolo originaria, infatti, non contemplava l’eventualità – evidentemente ritenuta remota, alla luce del basso livello dei prezzi energetici dell’epoca – che il PZm potesse arrivare a superare l’importo della TFO. Il verificarsi di tale evenienza nel corso del biennio 2021–2022 ha reso evidente l’incoerenza tra la formula e la logica del sistema incentivante, oltre che il suo disallineamento rispetto alla disciplina normativa e convenzionale applicabile.
9.6. Infatti, l’impossibilità di riconoscere al produttore un PZm eccedente la TFO non è frutto di un’innovazione introdotta ex post – né con il decreto “Spalma-incentivi”, né con i provvedimenti impugnati – ma discende direttamente dal carattere fisso e onnicomprensivo della tariffa, chiaramente delineato dal d.m. 5 luglio 2012, che esclude l’erogazione di corrispettivi superiori all’importo prefissato.
9.7. Proprio per questo, non ha pregio la censura relativa alla pretesa incoerenza tra l’adeguamento dell’algoritmo e la ratio sottesa al decreto “spalma-incentivi”, trattandosi di interventi collocati su piani distinti e motivati da diverse finalità. Mentre il d.l. n. 91/2014 perseguiva l’obiettivo di contenere l’onere complessivo degli incentivi a carico della collettività, l’intervento correttivo oggetto di contestazione non è motivato da esigenze di riduzione della spesa pubblica, ma risponde alla necessità di evitare che una dinamica anomala dei prezzi di mercato – non prevista, come detto, nell’impostazione originaria dell’algoritmo – producesse effetti incompatibili con la natura e la disciplina della TFO.
9.8. La circostanza che il GSE si trovi a «lucrare un importo pari alla differenza tra il prezzo zonale e la vecchia tariffa » (cfr. pag. 18 dell’atto di appello) non porta a configurare un indebito vantaggio per il Gestore, né rappresenta una distorsione del sistema di incentivazione. Si tratta, piuttosto, della naturale conseguenza della natura “fissa” e “onnicomprensiva” della TFO, la quale ricomprende in sé anche la valorizzazione dell’energia immessa in rete, configurandosi come sistema di remunerazione unitario e interamente alternativo alla vendita dell’energia sul mercato (cfr. art. 2.5 della delibera ARERA 343/2012/R/efr). Aderendo al regime della TFO, infatti, il titolare di un impianto di potenza fino a 1 MW accetta di cedere al GSE tutta l’energia prodotta al prezzo stabilito nella convenzione, rinunciando alla possibilità di beneficiare di eventuali incrementi dei prezzi di mercato, in cambio della certezza di una remunerazione stabile e predeterminata per l’intera durata del periodo di incentivazione (cfr. art. 4 della convenzione).
9.9. L’eventualità che, in determinati momenti storici, il PZm arrivi a superare l’importo della TFO, generando un differenziale positivo a favore del GSE, costituisce un’ipotesi del tutto fisiologica nell’ambito del meccanismo incentivante, ancorché rara e inizialmente non considerata nella versione originaria dell’algoritmo di calcolo. Ciò è confermato dall’art. 9 della delibera ARERA 343/2012/R/efr, che contempla espressamente la possibilità di una « differenza positiva » tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell’energia elettrica incentivata e i ricavi derivanti dalla vendita sul mercato della medesima energia. Tale circostanza, pertanto, non giustifica alcuna fuoriuscita dal perimetro della TFO, né legittima la pretesa del produttore di conseguire integralmente l’importo corrispondente al prezzo zonale.
9.10. Quanto sopra è sufficiente a chiarire le ragioni dell’intervento contestato e a giustificarne la legittimità, sicché non appare necessario soffermarsi sulla pertinenza dell’ulteriore richiamo, operato dal T.a.r., ai principi unionali in materia di aiuti di Stato e di c.d. “effetto di incentivazione”.
10. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato l’intervento del GSE in termini di mera “rettifica” dell’algoritmo di calcolo della TFO, anziché come una modifica sostanziale della tariffa, adottata in radicale carenza di potere. Così correttamente qualificato, infatti, il provvedimento non potrebbe trovare fondamento né nell’art. 26, comma 4, del d.l. n. 91/2014, né nella ratio del sistema di sostegno alle fonti rinnovabili, né, infine, nell’art. 17.3 della Convenzione, che presuppone il sopravvenire di « evoluzioni normative e regolamentari ».
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Con i provvedimenti contestati il GSE si è limitato a correggere un vizio logico dell’algoritmo di calcolo della TFO, la cui formulazione originaria aveva condotto, in presenza di prezzi zonali eccezionalmente elevati, all’erogazione di un corrispettivo superiore alla TFO prefissata, in contrasto con il d.m. 5 luglio 2012 e con l’art. 26 del d.l. n. 91/2014.
10.3. Il vincolo costituito dal valore massimo della TFO, pur non trasposto nella versione iniziale dell’algoritmo, era pienamente desumibile dalla struttura e dalla logica del sistema. Non è dunque necessario individuare un distinto fondamento normativo dell’intervento di adeguamento, che – come già chiarito – non ha innovato la disciplina, ma si è limitato a ricondurre il meccanismo di calcolo alla logica originaria della tariffa fissa e onnicomprensiva.
11. Con il terzo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che l’intervento del GSE costituisca espressione del potere di autotutela, il cui esercizio è condizionato alla ricorrenza dei presupposti sanciti dagli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241 del 1990. L’appellante sottolinea, inoltre, che la modifica dell’algoritmo contrasta con il principio del legittimo affidamento, in ragione del suo carattere imprevedibile, e con il principio di irretroattività, avendo inciso su corrispettivi già liquidati.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. L’intervento contestato non rientra nell’ambito dell’autotutela, avendo ad oggetto non un provvedimento amministrativo precedentemente adottato, bensì la sola formula algoritmica di calcolo, di per sé priva di autonoma valenza provvedimentale.
11.3. La rettifica operata dal GSE presenta, comunque, natura vincolata, essendo necessaria al riallineamento dell’algoritmo al precetto normativo e alla disciplina convenzionale. Inoltre, il GSE ha adeguatamente motivato circa le ragioni e i presupposti dell’intervento sia sotto il profilo del rispetto termine ragionevole, in rapporto alla sopravvenienza eccezionale e imprevedibile costituita dall’anomalo incremento dei prezzi nel biennio 2021–2022, sia in relazione al bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del produttore.
11.4. Non pertinente appare, inoltre, il richiamo al principio di affidamento, non potendosi invocare « alcun legittimo affidamento dell’operatore di settore nella corresponsione di un importo superiore alla tariffa predeterminata (da lui chiesta e conosciuta al momento dell’accesso) che ha ragionevolmente determinato un intervento correttivo dell’autorità (Corte di giustizia 27 giugno 2024, in causa C-148/23, punto 54 )» (Cons. Stato, 3814/2025 cit.)
11.5. Non è, al contempo, ravvisabile alcuna violazione del principio di irretroattività. L’intervento del GSE non si fonda, infatti, su una sopravvenienza normativa né su nuove valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, ma si configura come un intervento meramente correttivo, volto a emendare un vizio del meccanismo di calcolo e a ricondurre l’algoritmo alla logica originaria della TFO. A ciò si aggiunga che il provvedimento non incide su situazioni giuridiche già consolidate, ma si limita a impedire il consolidarsi di un indebito oggettivo, originato da una formulazione errata della formula di calcolo della tariffa.
11.6. In ogni caso, una solida base legale per il provvedimento impugnato può essere individuata nell’art. 26, comma 4 del d.l. n. 91/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 116/2014) che, nel prevedere la rimodulazione della componente incentivante della TFO, ne ha al contempo definito il meccanismo di calcolo in funzione dell’andamento del PZm. Tale disposizione, entrata in vigore ben prima del provvedimento gravato e delle annualità cui esso si riferisce legittima, quindi, sia la predisposizione originaria sia l’eventuale aggiornamento dell’algoritmo, che rappresenta la mera formalizzazione matematica del precetto normativo (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2824).
12. Infine, con il quarto motivo è contestata la ritenuta inapplicabilità, da parte della sentenza di primo grado, degli artt. 1175 e 1467 c.c., da cui sarebbe possibile desumere l’illegittimità di un intervento unilaterale sul corrispettivo originariamente previsto dalla convenzione tra l’appellante e il GSE, avente natura contrattuale.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Contrariamente a quanto prospettato dall’appellante, il GSE non ha posto in essere alcun intervento unilaterale di modifica del corrispettivo convenzionale. Al contrario, la rettifica dell’algoritmo ha avuto proprio lo scopo di assicurare la piena conformità tra il corrispettivo effettivamente riconosciuto al produttore e quello stabilito nella convenzione sottoscritta con il GSE.
12.2. L’art. 4 della convenzione prevede, infatti, che il soggetto responsabile dell’impianto abbia diritto a ricevere, per l’energia elettrica incentivata, una tariffa fissa onnicomprensiva (determinata in base alla tipologia e alla potenza dell’impianto, secondo quanto previsto dal d.m. 5 luglio 2012, come riportato negli Allegati 5, 6 e 7), in misura predeterminata e costante. Tale tariffa, stabilita in sede di ammissione all’incentivazione, rappresenta il corrispettivo massimo riconoscibile al produttore per l’intera durata del periodo di incentivazione.
12.3. L’intervento contestato si è limitato ad impedire il riconoscimento di una quota eccedente detta tariffa, proprio al fine di garantire il rispetto del limite contrattualmente pattuito. Pertanto, l’adeguamento dell’algoritmo non solo non ha violato la convenzione, ma ne ha piuttosto assicurato l’osservanza, impedendo che venissero corrisposti importi in contrasto con l’accordo pattizio e con la normativa di riferimento.
13. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
13.1. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO