TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2167
TAR
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione termini per autotutela (art. 21-nonies L. 241/1990)

    Il Collegio ritiene che la SCIA contenesse una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, in quanto le opere erano già state realizzate al momento della presentazione. Tale circostanza consente il superamento del termine ordinario di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della L. 241/1990. Il termine decorre dalla scoperta dell'illegittimità da parte dell'amministrazione, che in questo caso è intervenuta entro un lasso di tempo ragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento

    La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, anche se non accertata penalmente, impedisce la configurazione di un legittimo affidamento. L'interesse pubblico al ripristino della legalità prevale sull'interesse del privato al mantenimento dell'atto illegittimo.

  • Rigettato
    Violazione termini per autotutela (art. 21-nonies L. 241/1990)

    La falsa rappresentazione dei fatti, accertata dall'amministrazione, consente il superamento del termine ordinario di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della L. 241/1990. Il termine decorre dalla scoperta dell'illegittimità da parte dell'amministrazione, che in questo caso è intervenuta entro un lasso di tempo ragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento

    La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, anche se non accertata penalmente, impedisce la configurazione di un legittimo affidamento. L'interesse pubblico al ripristino della legalità prevale sull'interesse del privato al mantenimento dell'atto illegittimo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dai vizi dei provvedimenti di annullamento

    Le censure relative ai provvedimenti di annullamento in autotutela sono state respinte, pertanto questa doglianza è infondata.

  • Accolto
    Vizi propri dell'ordinanza di demolizione: erronea individuazione del responsabile e della proprietà delle opere abusive

    L'ordinanza di demolizione è viziata nella parte in cui include il ricorrente tra i destinatari dell'ordine demolitorio per opere (il terzo piano) di cui non ha la disponibilità materiale o la proprietà. L'ordinanza è generica nell'individuazione delle opere abusive e non distingue adeguatamente le responsabilità.

  • Accolto
    Vizi propri dell'ordinanza di demolizione: impossibilità tecnica di demolizione parziale e sproporzione della sanzione

    L'ordinanza è viziata nella parte in cui include il ricorrente tra i destinatari dell'ordine demolitorio e, conseguentemente, nella parte in cui prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'abitazione di sua proprietà in caso di inottemperanza. La contestazione relativa alla sproporzione e al contrasto con l'art. 8 CEDU viene assorbita dalla fondatezza delle altre censure.

  • Accolto
    Vizi propri dell'ordinanza di demolizione: contraddittorietà e genericità delle contestazioni

    L'ordinanza è viziata per contraddittorietà contestando difformità rispetto a una SCIA annullata. Le contestazioni relative alle distanze dai confini e ad altre difformità sono generiche e non specificano adeguatamente la rilevanza delle stesse rispetto alla proprietà del ricorrente o ai titoli edilizi legittimi. La mancata realizzazione di dettagli costruttivi presenti nella SCIA non costituisce difformità edilizia rilevante rispetto ai titoli legittimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2167
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2167
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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