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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/11/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3478/2024 promossa da
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CO EN
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CO CP_1 C.F._2
EN
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 3.9.2024 ricorso congiunto per Pt_1 CP_1 la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi
1 davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Castrofilippo (AG) il giorno
22.03.1973 alle condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 6.3.2025 (sent. n.
120/2025 pubblicata il 7.3.2025, divenuta irrevocabile il 9.10.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
13.11.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, riportandosi a quelle rassegnate già in sede di separazione personale.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (6.3.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo, stante la maggiore età e l'indipendenza economica raggiunta dai figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castrofilippo (AG) il giorno
22.03.1973 tra e e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
2 dello stato civile del Comune di Castrofilippo (AG) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1973 Parte 2 Serie A n.68.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- La dimora coniugale fino al 2008, ubicata nel Comune di Castrofilippo (AG)
Contrada Azzalora, identificata in premessa, di proprietà esclusiva del Sig.
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella CP_1 disponibilità medesimo.
- Gli altri immobili, meglio identificati in ricorso, tutti quanti siti nel Comune di Castrofilippo (AG) di proprietà esclusiva del Sig. rimangono CP_1 nella disponibilità del medesimo.
- Le parti rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
- Nessuna statuizione in relazione ai n. 3 figli dei ricorrenti i quali oggi sono tutti quanti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castrofilippo (AG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3478/2024 promossa da
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CO EN
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CO CP_1 C.F._2
EN
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 3.9.2024 ricorso congiunto per Pt_1 CP_1 la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi
1 davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Castrofilippo (AG) il giorno
22.03.1973 alle condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 6.3.2025 (sent. n.
120/2025 pubblicata il 7.3.2025, divenuta irrevocabile il 9.10.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
13.11.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, riportandosi a quelle rassegnate già in sede di separazione personale.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (6.3.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo, stante la maggiore età e l'indipendenza economica raggiunta dai figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castrofilippo (AG) il giorno
22.03.1973 tra e e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
2 dello stato civile del Comune di Castrofilippo (AG) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1973 Parte 2 Serie A n.68.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- La dimora coniugale fino al 2008, ubicata nel Comune di Castrofilippo (AG)
Contrada Azzalora, identificata in premessa, di proprietà esclusiva del Sig.
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella CP_1 disponibilità medesimo.
- Gli altri immobili, meglio identificati in ricorso, tutti quanti siti nel Comune di Castrofilippo (AG) di proprietà esclusiva del Sig. rimangono CP_1 nella disponibilità del medesimo.
- Le parti rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
- Nessuna statuizione in relazione ai n. 3 figli dei ricorrenti i quali oggi sono tutti quanti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castrofilippo (AG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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